Concordato minore: ancora sull'art. 33, comma 4, CCII e l'imprenditore individuale cancellato. (Nota a Corte di Appello di Napoli 14 luglio 2025 e Corte di Appello di Roma 13 dicembre 2024)
Pubblicato il 28/07/25 09:00 [Articolo 2354]






SOMMARIO: 1. Premessa 2. L’ex imprenditore individuale con residui debiti d’impresa: l’ostacolo dell’art. 33, comma 4, CCII 3. L’art. 33 CCII modificato dal “Correttivo-ter” 4. Gli orientamenti ‘confermati’ dopo la modifica dell’art. 33 CCII 4.1. L’ammissibilità del concordato minore liquidatorio 4.2. La tesi dell’inammissibilità riferita all’imprenditore in generale 5. La lettura dell’art. 33, comma 4, CCII operata dalla Corte di Appello di Napoli 6. Considerazioni conclusive

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