Breve nota su Tribunale di Torino 7 maggio 2024
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Tribunale di Torino 7 maggio 2024 – est. Miglietta
Liquidazione Controllata - Nomina del liquidatore diverso dal gestore - Compenso dell’OCC - Natura unitaria del compenso - Qualificazione - Liquidazione al termine della procedura - Necessità
Il compenso dell’OCC nella liquidazione controllata va determinato alla conclusione della procedura liquidatoria unitamente al compenso del liquidatore, una volta presentato il rendiconto, e ciò anche nelle ipotesi in cui il Tribunale nomini liquidatore un soggetto diverso dal gestore della crisi.
Dalla lettura congiunta delle disposizioni del d.m. 202/2014 si evince senza incertezze che il legislatore ha inteso regolare tutte le ipotesi di avvicendamento o compresenza di diversi soggetti nelle procedure di soluzione della crisi da sovraindebitamento (diversi liquidatori, diversi OCC o liquidatore diverso dall’OCC) prevedendo espressamente la liquidazione da parte del Tribunale di un “compenso unico”.
Liquidazione Controllata - Nomina del liquidatore diverso dal gestore - Insinuazione del credito dell’OCC allo stato passivo - Inammissibilità
Va respinta la domanda di insinuazione allo stato passivo proposta dall’OCC, confermando l’esclusione del credito insinuato, dovendosi intendere il compenso maturato dall’Organismo ‘unitario’ con il compenso del liquidatore e, come tale, assoggettato solo alla liquidazione finale ex art.275, co.3, CCII.