Tribunale di Firenze 9 novembre 2025, est. Legnaioli
Concordato Minore - Continuità aziendale o professionale - Regole di approvazione del concordato - Richiamo delle regole specifiche ex artt. 109 e 112 CCII - Ammissibilità
Anche nel concordato minore, come in quello maggiore, vi è una regola generale - quella di cui all’art. 79, comma 1, corrispondente all’art. 109 comma 1 (maggioranza dei crediti e maggioranza di classi) - e una regola particolare dettata per il concordato in continuità, quella di cui all’art. 109 comma 5 e all’art. 112, comma 2, quest’ultimo espressamente richiamato dall’art. 78-comma 2-bis. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)
SOMMARIO: 1. I temi di interesse 2. Il caso fiorentino 3. Il richiamo dell’art. 84, comma 6, CCII, in tema di distribuzione del valore 3.1. Il valore di liquidazione ex art. 87, comma 1, lett. c), CCII 3.2. Il valore di liquidazione nella continuità professionale 3.3. Il criterio della prevalenza ex art. 84, comma 3, CCII. 4. Ritenuta applicabilità dell’art. 109, comma 5, CCII al concordato minore in continuità aziendale o professionale 4.1. L’art. 109, comma 5, primo e secondo periodo, CCII sulle regole di approvazione. 4.2. L’art. 109, comma 5, terzo e quarto periodo, CCII sulle regole di voto. 5. Il rinvio all’art. 112, comma 2, CCII: la ‘ristrutturazione trasversale’ nel concordato minore. 6. Considerazioni critiche. 6.1. La sostanziale svalutazione della norma di rinvio dell’art. 74, comma 4, CCII. 6.2. Disapplicazione dell’art. 112, comma 2, CCII, nel concordato minore? 6.3. Alcune possibili vie interpretative