Sovraindebitamento: una prima lettura del 'correttivo-ter' (d. lgs. 13 settembre 2024 n.136) - I parte: disposizioni generali, consumatore e concordato minore
Pubblicato il 30/09/24 09:00 [Articolo 2238]






1. La nozione di consumatore e l’imprenditore individuale cancellato

1.1. Le questioni sottese alla modifica normativa

1.2. La nozione di consumatore ex art. 2 CCII

1.3. Il nuovo art. 33 CCII

2. Prededuzione ex art. 6 CCII

3. Start up innovative

4. L’art. 65 CCII quale norma generale di richiamo

4.1. Domanda prenotativa e accesso alle banche dati

5. Le procedure familiari

6. Ristrutturazione dei debiti del Consumatore e Concordato Minore

6.1. L’art. 67 CCII e la re-introduzione della moratoria

6.2. Funzione del concordato minore e tipo liquidatorio

6.3. La formazione delle classi nel concordato minore

6.4. Apertura della procedura e decreto di inammissibilità (artt. 70 e 78 CCII)

6.5. Le misure protettive del patrimonio (artt. 70 e 78 CCII)

6.6. (segue) ammissibilità della protezione del patrimonio ex art. 54 e 55 CCII ?

6.7. Convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria

6.8. Il diniego e/o la revoca dell’omologazione: eliminazione dell’istituto della conversione

6.9. Il compenso dell’OCC

 

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Nel presente contributo vengono passate in rassegna, con una prima lettura necessariamente sommaria e non approfondita, le principali modifiche apportate alle procedure di sovraindebitamento dal d. lgs. 13 settembre 2024 n.136 (c.d. “Correttivo-ter”) pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 27 settembre 2024, recante Disposizioni integrative e correttive al Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza di cui al d. lgs. 12 gennaio 2019 n.14, con esclusivo riferimento alle disposizioni generali riguardanti il sovraindebitamento ed alle procedure di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 ss. CCII e del concordato minore ex art. 74 ss. CCII.

In relazione ad alcuni interventi normativi, le due procedure negoziali vengono trattate unitariamente nell’ambito dei medesimi paragrafi, considerato che il legislatore è intervenuto in modo speculare nei due compendi normativi, inserendo norme del medesimo tenore letterale, ancorché con alcune vistose dimenticanze di cui si darà conto.

In un secondo lavoro in corso di preparazione saranno prese in esame le disposizioni riguardanti la procedura di liquidazione controllata ex art. 268 ss. CCII, l’esdebitazione in generale e l’istituto dell’incapiente ex art. 283 CCII.

 

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