Legittimazione del curatore all'impugnazione del sequestro preventivo per confisca
Pubblicato il 14/10/21 00:00 [Articolo 1676]






Corte di Appello di Bologna I sez. pen. 5 ottobre 2021 - pres. Pederiali est. Ghedini e Saracini

Fallimento - Misure cautelari reali - Sequestro disposto in sede penale a fini di confisca D.Lgs. 231/01 anteriormente al fallimento - Legittimazione del curatore a proporre impugnazione contro il provvedimento di sequestro - Sussistenza

Il curatore fallimentare è legittimato a chiedere la revoca del sequestro preventivo a fini di confisca e ad impugnare i provvedimenti in materia cautelare reale. (v. Cass. sez. un. 2019/45936); la legittimazione del curatore, discendente dalla titolarità del diritto alla restituzione dei beni sequestrati, dev'essere riconosciuta anche in relazione ai beni caduti in sequestro prima della dichiarazione di fallimento, giacché anch'essi facenti parte della massa attiva che entra nella disponibilità della curatela, con contestuale spossessamento del fallito, ai sensi dell'art. 42 l. fall. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)


Fallimento - Misure cautelari reali - Sequestro disposto in sede penale a fini di confisca anteriormente al fallimento - Provvedimento di revoca - Svincolo dei beni - Disponibilità degli stessi in capo al curatore ex art. 42 l. fall. - Sussistenza

Alla luce della natura facoltativa della confisca disposta, e in ragione dei fondamenti normativi della stessa, merita adesione l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità per cui in tema di confisca facoltativa ex art. 240 primo comma c.p. non è sufficiente motivare il provvedimento che la dispone affermando che il bene è servito per commettere il reato, alla luce della natura cautelare della stessa che tende a prevenire la commissione di nuovi reati; nel caso di specie, essendo intervenuto il fallimento della società colpita dalla confisca, appare difficile sostenere che attraverso la relativa attività di impresa possano essere commessi nuovi reati, considerato, tra l'altro, che in ipotesi di revoca del sequestro i cespiti non tornerebbero nella diretta o indiretta disponibilità delle persone fisiche condannate, bensì delle procedure fallimentari. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)

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Il provvedimento in rassegna conclude un complesso contenzioso durato qualche anno (c.d. caso "Uniland"), riguardante un gruppo di società dichiarate fallite, che ha visto la Curatela fallimentare (prof. Bastia, dr. Ferri, dr. Tarabusi rappresentati giudizialmente dal prof. Melchionda) contrapposta alla Amministrazione Finanziaria - con ricorsi e controricorsi dagli esiti alterni - che aveva ottenuto la confisca provvisoria di tutti i beni di proprietà delle società poi fallite.

La Corte di Appello di Bologna ha disposto la restituzione alla curatela dei beni confiscati, riconoscendo da un lato la legittimazione del curatore all'istanza di revoca della misura, come disposto da ultimo dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la decisione 2019/45936, e dall'altro il venir meno delle ragioni cautelari sottese al sequestro preventivo.

In precedenza si era negata la legittimazione del curatore sul presupposto che la dichiarazione di fallimento non trasferisce alla curatela la proprietà dei beni del fallito, ma solo l'amministrazione e la disponibilità dei medesimi, ragion per cui il curatore, svolgendo esclusivamente il ruolo di conservazione del patrimonio della fallita, non è in alcun modo pregiudicato dal vincolo penale impresso al medesimo.

La Corte di Cassazione (2016/42469) aveva poi precisato che tale carenza di legittimazione sussiste in tutte le fattispecie in cui il sequestro preventivo è stato disposto prima della dichiarazione di fallimento, per cui all'apertura della procedura il curatore è impedito ad apprendere i beni sottoposti a vincolo penale.

Successivamente, la curatela aveva presentato nuova istanza di revoca del sequestro preventivo ottenuto in precedenza dall'A.F., dichiarata anch'essa inammissibile per carenza di legittimazione ad impugnare detto provvedimento, sul presupposto che la proprietà dei beni non fosse in capo alla procedura.

Rigettato anche l'appello sempre per carenza di legittimazione, sul punto la curatela aveva proposto nuovo ricorso per cassazione, cui conseguiva, tuttavia, la rimessione della decisione alle Sezioni Unite per risolvere la questione della legittimazione dell'organo della procedura in tutti i casi in cui l'applicazione della misura penale fosse precedente, e non successiva, all'apertura della procedura concorsuale.

Ribaltando gli arresti precedenti, le Sezioni Unite con la decisione 2019/45936 sono giunte a riconoscere detta legittimazione osservando che con la dichiarazione di fallimento il fallito perde l'amministrazione e la disponibilità dei suoi beni, ex art. 42 l. fall., in favore del curatore che ne cura l'amministrazione con la finalità della conservazione e successiva liquidazione nell'interesse della massa, per cui la legittimazione all'impugnazione del curatore non può essere esclusa anche con riferimento ai beni sottoposti a vincolo penale anteriormente alla dichiarazione di fallimento.

La Cassazione a Sezioni Unite è pervenuta a tale decisione osservando che il curatore svolge una funzione di conservazione del patrimonio del fallito e la legge gli assegna un particolare rapporto con detto patrimonio, tale per cui egli è l'unico titolato ad ottenere la restituzione dei beni, a prescindere dalla sottoposizione degli stessi a sequestro penale prima o dopo l'apertura del fallimento.

La Corte di Appello di Bologna, con la decisione in rassegna (speculare agli altri provvedimenti resi per ciascuna società del gruppo), nel fare proprio il decisum delle Sezioni Unite, confermando la legittimazione all'istanza in capo alla curatela, accoglie altresì la richiesta, nel merito della pretesa, disponendo la restituzione alla stessa dei beni confiscati dalla A.F., sul presupposto del venir meno delle esigenze cautelari sottese alla misura.

E' appena il caso di osservare che la lunga diatriba in tema di legittimazione del curatore, di cui abbiamo dato succintamente conto, non avrebbe avuto luogo nello scenario normativo regolato dal Codice della Crisi di futura introduzione, avendo il legislatore espressamente previsto l'art. 318 CCII che stabilisce al primo comma che "in pendenza della procedura di liquidazione giudiziale non può essere disposto sequestro preventivo ai sensi dell'articolo 321, comma 1, c.p.p. sulle cose di cui all'articolo 142, sempre che la loro fabbricazione, uso, porto, detenzione e alienazione non costituisca reato e salvo che la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione e l'alienazione possano essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa", mentre al secondo comma dispone che "quando, disposto sequestro preventivo ai sensi dell'articolo 321, comma 1, c.p.p., è dichiarata l'apertura di liquidazione giudiziale sulle medesime cose, il giudice, a richiesta del curatore, revoca il decreto di sequestro e dispone la restituzione delle cose in suo favore".

Si osserva, peraltro, che tale disposizione è dettata espressamente in tema di liquidazione giudiziale e non è ripresa o richiamata dalle norme che regolano il concordato preventivo, forse a causa proprio di quell'effetto di 'spossessamento attenuato' dei beni tipico di detta procedura, che in realtà non priva il debitore della possibilità di gestire la propria azienda anche dopo la domanda di concordato.

E' dunque ragionevole ipotizzare che il vincolo penale impresso ai beni del debitore in concordato ostacoli il piano di risanamento a tutela della fede pubblica, almeno fino a quando detta procedura non sfoci in liquidazione giudiziale ove la continuità può essere rispristinata con l'esercizio provvisorio fallimentare, quale massima garanzia di tutela degli interessi dei creditori e dell'Amministrazione pubblica.

Sotto un diverso profilo, l'interferenza tra sequestro penale dei beni e procedura concordataria conduce a ritenere che il debitore non potrà prescindere, nel costruire il piano di concordato, dall'assoggettamento a sequestro di parte o tutto del patrimonio aziendale, per cui potrebbe porsi un problema oggettivo di fattibilità del piano.


















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