L'apertura della liquidazione del patrimonio in estensione ai soci illimitatamente responsabili (Nota a Trib. Forlì, 7 gennaio 2021).
Pubblicato il 14/01/21 02:00 [Articolo 1043]






Tribunale di Forlì, decr. 7 gennaio 2021 :
"Alla stregua del nuovo comma 7-bis dell'art.14-ter l. 3/2012, aggiunto dalla l. 176/2020 entrata in vigore il 25.12.2020, l'apertura della liquidazione del patrimonio proposta dalla società e da alcuni soci va estesa anche all'ulteriore socio non richiedente, stante la sua qualità di socio illimitatamente responsabile, quale effetto automatico del decreto di apertura della liquidazione della societa?" (1).

La decisione si segnala quale prima applicazione del nuovo comma 7-bis dell'art. 14-ter l. 3/2012, per cui "Il decreto di apertura della liquidazione della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili", in fattispecie in cui l'apertura della liquidazione era stata richiesta contestualmente dalla società in nome collettivo e da due soci soltanto su tre.

Il giudice forlivese, in primo luogo, ritiene la nuova norma immediatamente applicabile al caso de quo, in base alla disciplina sul regime transitorio della l. 176/2020, considerato che l'istanza di liquidazione risultava depositata prima della sua entrata in vigore ma la procedura non era stata ancora formalmente aperta.

Il tribunale dichiara la propria competenza in ordine a tutte le procedure, malgrado un socio risultasse residente in comune attratto alla competenza territoriale del foro di Ravenna; in tal senso viene richiamato analogicamente il combinato disposto degli artt. 9 e 147 l. fall., per cui il fallimento del socio illimitatamente responsabile è dichiarato dal medesimo tribunale che ha aperto la procedura fallimentare della società.

Il giudice accede poi all'interpretazione del comma 7-bis in ordine all'inciso "produce gli effetti" (attualmente l'art. 147 l. fall. si esprime, in modo più chiaro ed inequivoco, con la formula "produce il fallimento dei soci"), dichiarando l'apertura automatica della procedura di liquidazione anche in capo al socio non ricorrente, che peraltro potrebbe essere stato del tutto ignaro dell'iniziativa della società e degli altri soci ricorrenti, non essendoci alcun obbligo di una preventiva deliberazione dei soci per il ricorso al fallimento in proprio [2], ed analogicamente per l'apertura della liquidazione del patrimonio della società.

Riguardo tale ultimo profilo il provvedimento appare dunque in linea con il dato letterale della disposizione; tuttavia non possono essere taciute le difficoltà di ordine sistematico poste da detta soluzione giurisprudenziale, in considerazione della necessità di una lettura della l. 3/2012 normativamente orientata alle disposizioni del nuovo CCII [3].

Il comma 7-bis anticipa, infatti, la previsione dell'art. 270 CCII in tema di 'liquidazione controllata del sovraindebitato' il quale a sua volta ha subìto la modifica intervenuta con il decreto c.d. Correttivo, per cui oggi la nuova formulazione del citato art. 270 recita che "la sentenza produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 256" (per intenderci, l'art. 256 CCII riproduce l'attuale art. 147 l. fall. richiamato in decreto dal giudice, disciplinando però in modo più compiuto il procedimento di estensione della liquidazione giudiziale al socio illimitatamente responsabile).

Nella legge 3/2012 il comma 7-bis non riprende ovviamente l'inciso relativo al limite di "compatibilità" - non essendoci un'altra norma alla quale "agganciare" il procedimento di estensione al socio della liquidazione - tuttavia si ritiene opportuno una lettura del nuovo comma orientata alla norma definitiva che entrerà in vigore nel prossimo mese di settembre, contenente appunto il richiamo, entro il predetto limite, delle disposizioni sull'estensione al socio della procedura maggiore.

Il nuovo CCII ha conosciuto un certo dibattito della dottrina circa il perimetro delle disposizioni 'compatibili' contenute nel citato art. 256 CCII, da valersi nell'ambito delle procedure di sovraindebitamento e ciò sia riguardo la legittimazione attiva rispetto all'istanza di apertura della procedura (che si atteggia diversamente nelle distinte procedure), sia in merito al riscontro del presupposto oggettivo rappresentato dal solo stato di insolvenza per la liquidazione giudiziale, ed alternativamente, dallo stato di crisi od insolvenza per la liquidazione controllata del sovraindebitato.

Per quanto di interesse in relazione alla decisione in commento viene però in evidenza il comma 3 dell'art. 256 CCII che si applicherà certamente all'art. 270 CCII ma che a nostro avviso dovrebbe trovare immediata applicazione già nella l. 3/2012 riformata, vertendo sul diritto di difesa del socio non ricorrente: esso prevede che "il tribunale, prima di disporre la liquidazione giudiziale nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, ne ordina la convocazione a norma dell'articolo 41", a tutela evidente della posizione soggettiva del socio illimitatamente responsabile verso cui si intende estendere la liquidazione.

Non è dato di sapere, dal decreto in rassegna, se il socio non ricorrente avesse poteri di amministrazione della società, se fosse a conoscenza della pendenza della procedura ed avesse almeno interagito con il gestore della crisi: dal provvedimento si evince peraltro come il gestore della crisi abbia dato conto, almeno sommariamente, della situazione debitoria e patrimoniale anche del socio non ricorrente, tenuto conto che il giudice prende atto che egli è privo di beni mobili e immobili e titolare di pensione di invalidità che, si legge in dispositivo, viene mantenuta nella disponibilità del medesimo socio, osservando il giudice altresì - dal lato passivo - che "l'eventuale ulteriore indebitamento personale di X sara? oggetto di specifica ricostruzione da parte del Liquidatore"; malgrado dunque la serie di informazioni patrimoniali pervenute all'attenzione del gestore della crisi e del giudice, la formale convocazione del socio non ricorrente pare tuttavia un passaggio indefettibile del procedimento di apertura della procedura di liquidazione nei suoi confronti.

Si osserva infine che nel caso concreto sussisteva probabilmente in capo al socio non ricorrente una situazione oggettiva di sovraindebitamento, tuttavia è evidente che la vicenda avrebbe potuto offrire un contesto affatto differente, fino al caso limite del socio tecnicamente non sovraindebitato in grado di apportare risorse alla società in misura idonea a consentirle il superamento dello stato di crisi ovvero interessato a far valere la propria estraneità alla compagine sociale (recesso ultrannuale, ecc…).

La legge 3/2012, come già osservato, nulla può dire circa eventuali obblighi di convocazione, tenuto conto che la normativa nasce con la legittimazione attiva assegnata in via esclusiva al debitore e senza previsione di estensione ai soci della procedura di liquidazione; appare però ragionevole - ed auspicabile - ipotizzare, con l'innesto del citato effetto estensivo in capo ai soci illimitatamente responsabili, che in via interpretativa la giurisprudenza individuerà forme e modalità di contraddittorio da estendere al socio non ricorrente, prima di procedere all'apertura della liquidazione a suo carico.

[1] In corso di pubblicazione in questa Rivista.

[2] cfr. Cass. 2009/19983, in questa Rivista.

[3] Cfr. Cass. 2020/11882, in questa Rivista.


















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