Liquidazione Controllata: il tribunale sceglie il liquidatore tra gli iscritti all'Albo ex art. 356 CCII?
Pubblicato il 20/05/23 20:48 [Articolo 2075]






Tribunale di Torino 11 maggio 2023, Pres. Nosengo, est. Pittalunga

Liquidazione Controllata - Nomina del liquidatore - Conferma del gestore non iscritto all’albo ex art. 356 CCII - Esclusione

Nella nomina del liquidatore nella procedura di liquidazione controllata, i criteri indicati dall’art. 270 co 2 lett. b) CCII - che prevede, in caso di domanda presentata dal debitore, la conferma dell’OCC di cui all’art. 269 CCII o, per giustificativi motivi, la nomina tra gli iscritti all’elenco di cui al decreto del Ministero della Giustizia n. 202/2014, scegliendo di regola tra i gestori residenti nel circondario del Tribunale - devono essere coordinati con il disposto del successivo art. 356 CCII, il quale prevede l’Istituzione dell’Albo Nazionale dei soggetti “destinati a svolgere, su incarico del Tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore nelle procedure previste dal codice della crisi e dell’insolvenza”.

Ritenuto, pertanto, che non possa confermarsi quale liquidatore l’avv. *, che ha svolto le funzioni di OCC ex art. 269 CCII, in quanto non risulta iscritto all’Albo di cui all’art. 356 CCII, è necessaria la nomina a liquidatore di un diverso professionista residente nel circondario del Tribunale, iscritto al predetto Albo e nell’elenco di cui al decreto del Ministero della Giustizia n. 202/2014.

 

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La decisione in commento - che merita di essere segnalata per le inevitabili ricadute tra i professionisti che si occupano delle procedure di sovraindebitamento - evidenzia una criticità di coordinamento tra norme, che può rappresentare una difficoltà per i giudici chiamati ad effettuare le nomine, in un contesto normativo, tuttavia, solo all’apparenza ambiguo.

Non appare, prima facie, sufficientemente disciplinato nel nuovo Codice, il rapporto tra l’Albo ex art. 356 CCII, istituito presso il Ministero a partire dal 1° aprile 2023 e l’Elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, istituito in ossequio all’art. 15 l. 3/2012, fonte primaria del provvedimento ministeriale.

Se quest’ultimo disciplina la figura del gestore facente funzioni dell’OCC, indubbiamente l’Albo ex art. 356 CCII ricomprende la figura del liquidatore, nominato con l’apertura della procedura liquidatoria, sia essa giudiziale o, appunto, controllata, se è vero che il primo comma di detto articolo prevede l’istituzione dell’Albo dei soggetti “destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza”.

Senza alcun riferimento all’Albo, la disciplina della procedura liquidatoria minore prevede, invece, che in sede di nomina del liquidatore ex art. 270 CCII, il tribunale è tenuto a confermare il gestore che ha svolto le funzioni dell’OCC, in difetto deve attingere il professionista dal predetto Elenco ex d.m. 202/2014, con l’ulteriore vincolo che la nomina deve cadere, preferibilmente, “tra i gestori residenti nel circondario del tribunale competente”.

Il tribunale di Torino, diversamente da altri tribunali, afferma che un opportuno coordinamento normativo tra le due disposizioni, impone che la nomina del liquidatore avvenga tra coloro che siano iscritti ad entrambi gli elenchi, soluzione destinata ad avere un impatto non irrilevante, considerato che numerosi gestori aderenti agli OCC non sono iscritti anche all’Albo ex art. 356 CCII, per cui sarebbe loro preclusa la nomina a liquidatore, pur avendo seguito il sovraindebitato, come gestori, in tutta la fase prodromica all’apertura della procedura.

La soluzione proposta non è pacifica - come emerge, peraltro, dalla prassi di segno opposto seguita in questi primi mesi da numerosi tribunali - non fosse altro perché il nuovo Codice prevede altre figure e ruoli regolati in via esclusiva al di fuori dell’Albo (quali l’esperto ex art. 13 CCII nella composizione negoziata o l’ausiliario ex art. 25 sexies CCII nel concordato semplificato).

Si consideri, inoltre, che l’art. 358 CCII sembra ammettere la possibilità di nominare come liquidatore (oltre che come curatore o commissario) anche i professionisti non iscritti all’Albo, “che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in societa? di capitali o societa? cooperative, dando prova di adeguate capacita? imprenditoriali e purche? non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale”.

Peraltro, seguendo l’impostazione dei giudici torinesi, il tribunale procederà alla nomina scegliendo un gestore che sia (anche) iscritto all’Albo, come nel caso in rassegna, non potendo, a questo punto, neppure essere sufficiente la sola iscrizione ex art. 356 CCII, stante il chiaro tenore dell’art. 270 CCII (“o, per giustificati motivi, scegliendolo nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202”), con il risultato, un po’ paradossale ed irragionevole, della necessità dell’iscrizione a un duplice elenco per svolgere detto ruolo nella procedura liquidatoria minore, diversamente dalla liquidazione giudiziale.

Sia consentito di notare, ancora una volta, una certa difficoltà a declinare le procedure di sovraindebitamento per quelle che sono e che volevano essere nella legge 3/2012: procedure semplici costruite per disciplinare situazioni di sovraindebitamento meno articolate e complesse, per cui  uno dei criteri guida nell’interpretazione delle norme dovrebbe desumersi dalla tecnica di semplificazione adottata dal legislatore nell’impostazione delle procedure minori, che  - ai nostri fini - all’art. 270 CCII dispone che il liquidatore è nominato con scelta “nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202”, mentre nella liquidazione giudiziale all’art. 125 CCII stabilisce che il  curatore è nominato “osservati gli articoli 356 e 358[1].

La diversa formulazione del criterio di nomina dovrebbe, di per sé, condurre ad una diversa lettura delle norme.

In ogni caso, se l’orientamento del tribunale di Torino dovesse consolidarsi, ciò determinerebbe un impatto negativo sulla realtà degli operatori professionali, considerato che sono davvero pochi i gestori aderenti agli OCC che risultano iscritti anche all’Albo ex art. 356 CCII, per cui sarebbe loro preclusa l’attività liquidatoria in tutte le procedure in cui abbiano ricoperto il ruolo di gestore.

Del resto, non tutti gli operatori che si occupano di  procedure di sovraindebitamento fin dalla vigenza della l. 3/2012, ed oggi del nuovo Codice, hanno maturato esperienza nel campo delle procedure maggiori e del diritto concorsuale in genere, avendo, molti professionisti, operato la scelta legittima di limitare il proprio ambito lavorativo alle procedure minori, optando per l’iscrizione all’OCC territoriale e, dunque, al solo Elenco ex d.m. 202/2014[2].

Si rileva, infine, che l'art. 2, comma 1, lett. t) CCII ribadisce il ruolo dell’OCC anche nel nuovo quadro normativo e  richiama in modo esplicito, per la relativa disciplina, il d.m. 24 settembre 2014, n. 202, reso in forza di quanto disposto dall’art. 15 l. 3/2012 (proprio per questo detto articolo è ritenuto in giurisprudenza, in parte qua, ancora vigente [3]): l’Elenco ex d.m. 202/2014 è, dunque, a tutti gli effetti, parte integrante del sistema concorsuale.

È quindi evidente che, in base all’orientamento del giudice piemontese, in vigenza di entrambi gli elenchi, il gestore sarà nominato dall’OCC in base all’Elenco ministeriale, mentre il liquidatore sarà scelto dal tribunale tra gli iscritti al predetto Elenco ed all’Albo ex art. 356 CCII; discorso diverso varrà per la nomina del commissario giudiziale nel concordato minore, ai sensi dell’art. 78 comma 2 bis) CCII, da scegliersi tra coloro che risultano iscritti all’Albo ex art. 356 CCII ma non necessariamente anche nell’Elenco dei gestori ex d.m. 202/2014, perché la norma nulla dispone al riguardo.

È auspicabile che, attese le peculiarità della procedura liquidatoria minore, e degli strumenti di sovraindebitamento in genere, la giurisprudenza consolidi l’orientamento opposto a quello della decisione in rassegna, non fosse altro per la contiguità del ruolo tra gestore e liquidatore in funzione del provvedimento di esdebitazione ex art. 282 CCII, tenuto conto che il liquidatore - in base alla giurisprudenza formatasi in questi mesi - è chiamato “a depositare una relazione entro il termine del terzo anno dall’apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 280 e 282, comma 2,CCII ai fini dell’esdebitazione”[4], con chiaro riferimento alle “ipotesi in cui il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”, per cui, nell’interesse della procedura e dello stesso sovraindebitato che intenda conseguire l’esdebitazione, il liquidatore nominato dovrà dare conto di situazioni e circostanze meglio conosciute dal gestore, quali la genesi dell’indebitamento e la diligenza osservata dal debitore nell’assunzione delle obbligazioni.

 


[1] Il richiamo espresso ai requisiti dell’art. 358 CCII lo troviamo anche in riferimento al liquidatore nominato nel concordato semplificato, tramite il rinvio all’art. 114 CCII contenuto nell’art. 25 sexies CCII, al liquidatore nel concordato preventivo ex art. 114 CCII, al curatore ex art. 125 CCII, ed in genere nelle procedure negoziali di sovraindebitamento quando è assente un OCC costituito.

[2] Ciò si dica anche se, indubbiamente, il sistema del diritto concorsuale interno è giunto ad una complessità tale che, chi si occupa di procedure minori, non può non conoscere e fare esperienza dei numerosi strumenti offerti dall’ordinamento per il superamento delle situazioni di crisi o di insolvenza, attese le interferenze tra le procedure.

[3] Cfr. Tribunale di Rimini 18 aprile 2023, in questa Rivista.

[4] Ex pluribus, Tribunale di Forlì 14 aprile 2023, in questa Rivista.

 























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