Cass. 27 luglio 2023 n. 22890: la meritevolezza del consumatore va accertata alla luce del nuovo criterio ex art. 69 CCII
Pubblicato il 30/07/23 19:13 [Articolo 2093]






Corte di Cassazione, I sez., 27 luglio 2023 n. 22890. Pres. Cristiano. Est. Falabella.

L’art. 12 bis, comma 3, l. n. 3/2012 dettato in tema di requisiti soggettivi nel piano del consumatore, nella versione anteriore alla novella del 2020, prevedeva che il giudice potesse omologare il piano soltanto in presenza del requisito della «meritevolezza», quando potesse escludersi che il consumatore avesse assunto le obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero avesse colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Nel nuovo assetto, definito dall’art. 4 ter d.l. n. 137/2020, l’art. 12 bis comma 2 non contiene più tale previsione […] L’art. 7 comma 2, lett. d) ter, della l. n. 3/2012 novellato prevede, d’altro canto, che la proposta del piano del consumatore sia inammissibile ove il debitore abbia «determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode»: tale condizione non era prima contemplata.

Si comprende, quindi, come i requisiti per il riconoscimento dell’ammissibilità della proposta e la sua omologazione siano mutati.

Ciò detto, l’accoglimento del motivo impone la necessità di far luogo all’applicazione della nuova disciplina. (massima non ufficiale)

 

*

 

La pronuncia in rassegna[1] si segnala per aver affermato il principio - in realtà piuttosto pacifico in dottrina ma ancora non sufficientemente recepito dalla giurisprudenza - per cui l’indagine del requisito soggettivo rappresentato dalla ‘meritevolezza’, come disciplinato nel novellato art. 7 comma 2 lett. d) ter l. 3/2012 - oggi art. 69 primo comma ultimo periodo CCII dettato nella ristrutturazione dei debiti del consumatore - è disciplinata da criteri differenti rispetto a quelli abrogati e già indicati nell’art. 12 bis l. 3/2012.

Come noto, detto articolo della l. 3/2012 prevedeva tre parametri di valutazione per l’ammissibilità al piano del consumatore, qualificati nel c.d. ‘triplice test di meritevolezza’ (Limitone, 2021), che precludeva l’ammissione quando il consumatore:

1) aveva assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;

2) oppure, aveva colposamente determinato il sovraindebitamento;

3) ovvero, aveva fatto ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Con la novella del 2020 tale disposizione è stata abrogata e sostituita dall’unico criterio (corrispondente al secondo criterio del ‘triplice test’), avente portata generale, per cui il piano del consumatore era precluso quando il consumatore avesse “determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”, formula unica poi ripresa dal legislatore del Codice nel citato art. 69 CCII.

Il senso di detta abrogazione intervenuta nel 2020 è, peraltro, di immediata percezione: il legislatore ha inteso fornire al giudice un criterio generale di valutazione, affidato al suo libero discernimento, in relazione a quelle vicende che, spesso, sono frutto di una stratificazione di eventi e situazioni che conducono pericolosamente il consumatore verso le secche del sovraindebitamento, per cui la meritevolezza va affermata all’esito di un giudizio complessivo, dovendosi valutare l’insorgenza del sovraindebitamento nel suo formarsi dinamico, non in relazione al comportamento tenuto dal consumatore in occasione della singola contrazione del debito.

Pertanto, se il legislatore ha soppresso sia il criterio della ‘ragionevole prospettiva di adempimento’ (test n.1), sia il criterio della ‘sproporzione del debito’ (test n.3), lasciando esclusivamente la formula dell’“aver determinato la situazione di sovraindebitamento” - espressamente ripresa nell’art. 69 CCII -  ciò non deve condurre l’interprete ad un’analisi soggettiva del debitore con riferimento all’assunzione della singola obbligazione rimasta inadempiuta, per coglierne il particolare disvalore (integrante colpa grave) ed inferirne, così, la non meritevolezza.

In altri termini, lo stato di sovraindebitamento non può ritenersi cristallizzato in un momento particolare, fotografato ai fini dell’accertamento del grado di colpa del debitore, ma va letto nel suo sviluppo dinamico, in relazione ai molteplici fattori che caratterizzano sovente l’ingresso del consumatore in detta condizione[2].

La giurisprudenza, tuttavia, nel declinare il nuovo criterio valutativo nelle fattispecie concrete di volta in volta pervenute alla sua attenzione, ha continuato di fatto, spesso consapevolmente, ad applicare il ‘triplice test’, valorizzando in molteplici situazioni anche solo un comportamento particolarmente colposo tenuto dal debitore e restringendo, così, gli spazi di operatività dell’istituto[3].

Pur dopo l’abrogazione normativa, infatti, la giurisprudenza prevalente ha continuato a ritenere il piano precluso al consumatore ogniqualvolta avesse contratto debiti in modo sproporzionato al reddito o, comunque, senza la ragionevole prospettiva di poter onorarli, così da rendere ammissibile l’accesso alla procedura in presenza esclusivamente del c.d. ‘shock esogeno’, per cui il sovraindebitato e? meritevole solo quando il debito diventa insostenibile in conseguenza del verificarsi di eventi non prevedibili, estranei alla sua volontà, successivi alla contrazione del debito e tali da pregiudicarne la capacità di rimborso[4].

Con poche eccezioni meritevoli di segnalazione per la capacità di analisi e lettura della genesi di sovraindebitamento[5],  dunque, la giurisprudenza ha spesso reiterato l’applicazione dei due criteri già codificati dall’art. 12 bis l. 3/2012 ma volutamente abrogati dal legislatore[6].

*

L’ordinanza in rassegna, in realtà, verte in tema di diritto intertemporale, ma offre l’opportunità al giudice di rinvio di recepire il nuovo criterio ermeneutico in tema di meritevolezza.

La Cassazione, con l’ordinanza in commento, infatti, ha cassato la decisione di merito per avere il tribunale escluso l’applicazione dell’art. 12 bis comma 2 l. 3/2012 nella nuova formulazione introdotta dall’art. 4 ter d.l. n. 137/2020.

Così statuendo, il giudice di legittimità ha recepito il terzo motivo svolto dal ricorrente, secondo il quale “andavano applicati gli artt. 6, 7 e 9, comma 3 bis, lett. a), della l. n. 2/2012, nella loro più recente formulazione, e andavano presi in considerazione i nuovi parametri di valutazione dell’ammissibilità della proposta risultanti da tale innovativa disciplina”.

In accoglimento di detta doglianza, la Corte ha osservato che l’art. 7 comma 2, lett. d) ter, della l. n. 3/2012 “oggi prevede, d’altro canto, che la proposta del piano del consumatore sia inammissibile ove il debitore abbia ‘determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode’: tale condizione non era prima contemplata; si comprende, quindi, come i requisiti per il riconoscimento dell’ammissibilità della proposta e la sua omologazione siano mutati”.

In tal modo si offre l’opportunità al giudice di rinvio, di vagliare nuovamente l’ammissibilità del piano alla luce di un criterio di meritevolezza, oggi codificato nell’art. 69 CCII, che non può essere declinato - così dice la Corte - alla stessa stregua dei criteri interpretativi abrogati.

Il nuovo approccio ermeneutico suggerito dalla Cassazione è destinato, peraltro, ad interessare altri istituti del sovraindebitamento, ove si consideri che il medesimo requisito soggettivo lo ritroviamo nell’art. 282 comma 2 CCII in tema di esdebitazione del sovraindebitamento, per cui tale beneficio non consegue “nelle ipotesi in cui il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”, e nella speciale disciplina dell’incapiente ex art. 283 CCII, il cui accesso è accordato solo al debitore “meritevole”, con chiaro riferimento al medesimo requisito oggettivo di meritevolezza richiesto nella ristrutturazione dei debiti del consumatore.


[1] Si ringrazia, per la tempestiva segnalazione dell’ordinanza, l’avv. Monica Mandico del foro di Napoli, che ha patrocinato la vicenda in Cassazione.

[2] Ciò non toglie, ovviamente, che gli abrogati criteri interpretativi possano concorrere ai fini della valutazione del comportamento tenuto complessivamente dal debitore; tuttavia, è irragionevole procedere semplicemente alla verifica in concreto della sproporzione debito/patrimonio nell’assunzione di una singola obbligazione, ovvero ad analizzare ex ante la ‘ragionevole prospettiva di adempiere’ sussistente al momento della contrazione di un singolo debito.

[3] Emblematica la pronuncia Tribunale di Rimini 6 ottobre 2021, est. Lico, in questa Rivista, confermata in sede di reclamo - in fattispecie in cui una casalinga priva di redditi risultava aver rilasciato fideiussione alla banca erogante un finanziamento in favore dell’impresa del marito - in cui si chiarisce che, malgrado l’intervenuta abrogazione dell’art. 12 bis l. 3/2012, “il tribunale ritiene che la nozione di colpa rilevante (ai fini della valutazione di meritevolezza) possa essere ‘riempita’, quanto alla regola cautelare, mediante il riferimento a quella ‘ragionevole prospettiva di adempimento’ che proprio il legislatore, nella disciplina previgente, aveva chiarito essere il fulcro della valutazione di meritevolezza”.

[4] Rischio segnalato opportunamente da Tribunale di Verona 5 febbraio 2021, in questa Rivista, per cui “una lettura eccessivamente rigorosa dei requisiti di accesso richiesti dalla l. 3/2012 porta inevitabilmente a limitarne l’accesso alle procedure ai soli casi in cui il sovraindebitamento sia frutto di fatti del tutto sopravvenuti e imprevedibili.
Tale lettura, invero, non pare tener conto della ratio nella norma in esame e dell’esigenza, ad essa sottesa, di consentire l’esdebitazione anche al consumatore che non può accedere alle altre procedure concorsuali né tiene conto del fatto che il sovraindebitamento spesso non è un fenomeno istantaneo ma è il frutto di un percorso di graduale indebitamento”.

[5] Si veda, in tal senso, la pronuncia del Tribunale di Torino 21 marzo 2023, est. Miglietta, in questa Rivista, che ha ammesso il debitore alla ristrutturazione ex art. 67 CCII che aveva contratto finanziamenti c.d. ‘a catena’.

È chiaro che, ove il giudice avesse ‘fotografato’ in modo statico la condizione patrimoniale del debitore al momento dell’accesso al singolo finanziamento, il requisito soggettivo sarebbe stato escluso per sproporzione e/o carenza della condizione della ragionevole prospettiva di adempiere, quantomeno in riferimento ai finanziamenti successivamente contratti.

Invece, nel caso di specie il tribunale ha svolto un ragionamento più ampio, analizzando la progressiva condizione di indebitamento del consumatore nel suo formarsi dinamico, ed escludendo complessivamente la ricorrenza della colpa grave,  osservando che:

“Il successivo aggravamento della situazione di indebitamento risulta riconducibile alla stipulazione di una serie di contratti di finanziamento, che il ricorrente ha individuato come unica soluzione per acquisire una liquidita? sufficiente a ripianare l’esposizione debitoria pregressa, divenuta nel frattempo insostenibile. Si ritiene che il ricorso al credito non possa essere reputato colposo, poiche? il debitore risulta aver agito non con grave negligenza o imperizia - le quali richiedono pur sempre un margine di manovra e di scelta tra piu? opzioni possibili - ma per necessita?: la stipulazione di finanziamenti cd. a catena, sebbene rivelatasi fallimentare sul piano oggettivo e strategico, risulta in questo caso giustificata sul piano soggettivo, proprio perche?, nell’ottica del debitore ed alla luce del grado di consapevolezza in concreto da questi esigibile, era percepito ex ante come l’unico mezzo per liberarsi dai vincoli obbligatori”.

[6] Per una reiterata applicazione dei criteri normativi abrogati, si vedano le pronunce Tribunale di Ferrara 7 aprile 2021 e Tribunale di Catania 5 marzo 2021, entrambe in questa Rivista, e Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto 16 aprile 2021, in Diritto della Crisi, oggetto della nota critica di LIMITONE, in questa Rivista, 22 maggio 2021.

Anche recentemente, Tribunale di Trani 24 maggio 2023, inedita, ha negato l’omologa di un piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCII osservando, quanto alla carenza di  meritevolezza, che “la definitiva sproporzione tra i patrimoni e le obbligazioni assunte era gia? obiettivamente esistente ed evidente ai debitori alla conclusione dei contratti di finanziamento: i ricorrenti non possono quindi fondatamente invocare la sopravvenienza di circostanze eccezionali e imprevedibili che li hanno posti in situazione di incapacita? strutturale a far fronte ai pagamenti”.

 



















Scritti dell'Autore