Liquidazione dei beni ex l. 3/ 2012: quale spazio per la 'proposta' del debitore?
Pubblicato il 06/05/21 02:00 [Articolo 1100]






Sommario: 1. La proposta del debitore nella Liquidazione del Patrimonio. 2. L'assenza di beni mobili e immobili : i redditi futuri. 3. Liquidazione del Patrimonio e Finanza Esterna.


1. Negli ultimi mesi si è assistito al proliferare di pronunce della giurisprudenza di merito con cui, in sede di apertura della procedura, viene dato rilievo alla 'proposta' del debitore in ordine ad utilità o beni che egli intende mettere a disposizione dei creditori, nell'ambito della Liquidazione del Patrimonio ex l. 3/2012 ("LP").

Addirittura gli operatori chiamati alla redazione della domanda di ammissione, advisors e OCC, si peritano di strutturare ed esporre i contenuti di un vero e proprio 'piano di liquidazione' indicando non soltanto, come prescrive la legge, i singoli beni componenti il patrimonio del sovraindebitato, ma assegnando a ciascuno di loro un valore di realizzo - supportato spesso da perizie estimative e da una tempistica di dismissione o liquidazione degli stessi - accompagnato ad uno schema di riparto del ricavato nel rispetto delle cause legittime di prelazione.

In realtà, come noto, la LP è strutturata come una procedura fallimentare semplificata[1], ma con la finalità precisa di consentire al debitore il successivo accesso al procedimento di esdebitazione disciplinato dall'art. 14 terdecies l. 3/2012 (destinato peraltro ad essere radicalmente riformato dagli artt. 278 ss. CCII).

Essa, dunque, prescinde da qualsivoglia proposta o programma liquidatorio indicato dal sovraindebitato, se è vero che la stessa formulazione della legge indica che il debitore "può proporre" (art. 7 c. 1 e 1 bis l. 3/2012) un accordo o un piano del consumatore, mentre in alternativa, "può chiedere" la liquidazione di tutti i suoi beni (art. 14 ter c.1 l. 3/2012)[2].

Sarà dunque il liquidatore nominato ad apprendere e liquidare i beni, assegnare ai creditori un termine per comunicare l'ammontare e la natura del proprio credito, e ripartire il ricavato, infine, in base ai criteri di legge.

È proprio il riferimento all'universalità dei beni inclusi nel perimetro di detta procedura, quindi, che priva di senso una 'proposta' del debitore, non essendo questi tenuto ad indicare valori di realizzo e ipotesi di riparto, e soprattutto non potendo egli escludere dalla procedura alcun bene utilmente liquidabile, fatta eccezione di quanto necessario per il mantenimento personale e della propria famiglia nella misura stabilita dal giudice, nonché degli ulteriori beni descritti all'art. 14 ter c. 6 l. 3/2012 (crediti impignorabili, ecc .) [3].

Addirittura il nuovo art. 14 decies l. 3/2012 onera il liquidatore di ricostituire la massa attiva, anche contro la volontà del debitore, esercitando o, se pendente, proseguendo ogni azione diretta a far dichiarare inefficaci gli atti dispositivi compiuti in pregiudizio dei creditori, recuperando dunque, in presenza dei presupposti di legge, anche i beni fuoriusciti dal patrimonio del sovraindebitato.


2. Il tema della 'proposta' si è imposto all'attenzione della giurisprudenza a seguito delle pronunce di inammissibilità rese nelle fattispecie in cui il debitore sovraindebitato risultava privo di qualsiasi bene liquidabile, mobile o immobile [4].

Sul presupposto che non si potesse accordare l'ammissione alla procedura ed il successivo beneficio dell'esdebitazione al soggetto che non fosse in grado di mettere alcunché a disposizione dei creditori[5], la giurisprudenza si è trovata ben presto ad esaminare numerose istanze di ammissione alla LP in cui il debitore sovraindebitato, in assenza di un patrimonio da liquidare, ha formulato una 'proposta di liquidazione' avente ad oggetto la devoluzione al ceto creditorio di parte dei futuri redditi derivanti dalla propria attività lavorativa o professionale, al netto di quanto necessario al proprio mantenimento, per l'intera durata della procedura.

Un'interpretazione restrittiva e letterale fondata sull'art. 14 ter l. 3/2012 pareva escludere l'ammissibilità di tale ipotesi, richiedendo l'esistenza di beni da liquidare al momento della domanda, dovendosi escludere tra questi le somme già liquide, peraltro di futuro (e incerto) realizzo [6] .

La giurisprudenza del Tribunale di Milano aveva inaugurato l'orientamento più liberale [7], osservando che non può ritenersi inammissibile la domanda di liquidazione avanzata dal debitore sovraindebitato privo di beni mobili e immobili, ove lo stesso sia titolare di un reddito da lavoro da utilizzare anche solo per un soddisfo parziale dei creditori, almeno ogni qualvolta il maturare di redditi di lavoro risulti ragionevolmente certo [8].

Numerose altre decisioni di merito hanno statuito nel senso dell'ammissibilità di una tale 'proposta' del debitore, sulla base di argomentazioni testuali e di ordine sistematico che traducono uno sforzo interpretativo della norma nel senso del favor debitoris cui è improntata l'intera l.3/2012 [9].

Più in generale, si è ritenuto che l'istituto della liquidazione sia strutturato secondo lo schema del fallimento; posto che la dichiarazione di fallimento non è preclusa dall'esiguità delle attività in capo al fallito, per analogia si deve ritenere che la liquidazione del patrimonio non possa ritenersi preclusa in capo al sovraindebitato privo di beni mobili o immobili, ma titolare di redditi con cui poter garantire un minimo soddisfacimento dei creditori [10].

A tal fine trova, quindi, giustificazione l'indicazione del debitore privo di beni mobili ed immobili, svolta con l'istanza di apertura della LP, circa l'esistenza di redditi futuri in parte destinabili ai creditori, proprio in funzione dell'accesso alla procedura, altrimenti dichiarata inammissibile, in prospettiva della futura esdebitazione.

Se è vero, dunque, che il beneficio dell'esdebitazione può essere conseguito dal debitore solo a condizione che i creditori abbiano ottenuto un soddisfo minimo e non irrisorio dei loro crediti, non si comprende per quale ragione detto soddisfo non possa conseguire dal riparto di una parte dei redditi futuri del debitore, ogni qualvolta essi non siano assorbiti dalle esigenze di mantenimento del debitore e dei suoi famigliari.

L'ammissibilità della LP con la sola messa a disposizione dei redditi futuri trova peraltro un riconoscimento nel dato normativo nella previsione dell'art. 14 quater l. 3/2012; potendo l'accordo di composizione o il piano del consumatore fondarsi sul solo reddito futuro del debitore, sussiste uno scenario di ingresso 'forzato' nella LP rappresentato dalla conversione della procedura nell'ipotesi di annullamento dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore, di cui alla citata norma: poiché dunque nelle procedure alternative alla liquidazione è possibile la cessione di parte dei redditi futuri, ne discende, per analogia, che debba ritenersi ammissibile anche l'accesso diretto alla LP con messa a disposizione, a favore dei creditori, solo di tale componente di patrimonio futuro [11].

Per concludere sul punto, l'ammissibilità della domanda di accesso alla LP fondata sui soli redditi futuri implica, quindi, la facoltà del debitore di formulare una 'proposta' sul quantum mensile dello stipendio o dei redditi professionali da destinare ai creditori? In realtà tale facoltà va esclusa per le ragioni sopra esposte, potendo il debitore solo fornire indicazioni al giudice sul fabbisogno mensile per il proprio mantenimento e della propria famiglia, determinando 'a ritroso' quanto sarà appreso dalla liquidazione[12]; in tal senso appaiono, pertanto, formalmente corrette, ma comunque equivoche, tutte quelle decisioni di merito che accolgono le indicazioni del debitore in ordine alla disponibilità ad immettere nella procedura una somma predeterminata derivante dal proprio stipendio o reddito d'impresa o professionale [13].

3. Più problematica, nel senso dell'ammissibilità della LP, appare la domanda di accesso alla procedura fondata sulla previsione di finanza esterna messa a disposizione il più delle volte da parenti del sovraindebitato, nell'ambito di una casistica giurisprudenziale anch'essa piuttosto variegata [14].

Prima dell'entrata in vigore del nuovo art. 14 quaterdecies l. 3/2012 che ammette la liquidazione del "debitore incapiente", la giurisprudenza ha mostrato diversi orientamenti: la soluzione nel senso dell'inammissibilità sembra prendere le mosse dal dato letterale di cui all'art. 14 ter l. 3/2012, per cui, appunto, la procedura può aprirsi nella misura in cui è diretta alla "liquidazione dei beni", beni la cui assenza rende l'accesso a detta procedura inammissibile [15].

L'orientamento opposto, nel senso dell'ammissibilità della finanza esterna nella LP - affermata prendendo a riferimento la finalità del beneficio dell'esdebitazione, che richiede un soddisfo, almeno parziale, dei creditori - ha argomentato partendo proprio dalla disposizione dell'art. 8 c.2[16], per cui "è ammissibile l'apporto esterno nella procedura di liquidazione del patrimonio proprio sulla base dell'art. 8 c.2 l. 3/2012, dettato per le altre procedure di sovraindebitamento ma da reputare applicabile anche alla liquidazione del patrimonio" [17].

La ragione di tale approccio - per cui viene riconosciuta la possibilità di immettere nella liquidazione anche beni e risorse provenienti da un terzo - va forse rinvenuta nella volontà di mettere in condizione il debitore di ritenere assolto, ai fini della successiva esdebitazione, quanto previsto dall'art. 14 terdecies c.1 punto f), ovvero il soddisfo almeno parziale dei creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.

Peraltro, è ragionevole ritenere che nei procedimenti di esdebitazione del sovraindebitato, almeno fino all'entrata in vigore del nuovo CCII, la giurisprudenza confermerà l'orientamento adottato in applicazione all'art. 142 l. fall., per cui sarà privilegiata un'interpretazione orientata ad allargare le maglie dell'istituto, consentendo l'accesso al beneficio in presenza anche solo di un parziale e minimo soddisfo del ceto creditorio, nell'ambito di una valutazione comunque affidata al prudente apprezzamento del giudice [18].

La questione dell'ammissibilità della LP con sola finanza esterna è, comunque, destinata ad assumere meno rilevanza, anche in vigenza dell'attuale formulazione della l. 3/2012, stante l'introduzione del nuovo istituto del "debitore incapiente" che definisce un nuovo percorso diretto all'esdebitazione del sovraindebitato, in tutti quei casi in cui il debitore è privo di alcun bene liquidabile, mobile o immobile, e non è in condizione di destinare ai creditori, neppure in parte, i propri redditi futuri.

NOTE
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[1] Anche recentemente si è ribadito che "la liquidazione del patrimonio rispecchia le modalita? di una liquidazione fallimentare, in quanto prevede la formazione di uno stato passivo (con una marcata semplificazione del contraddittorio), la fase di esecuzione della liquidazione del patrimonio (con la designazione di un liquidatore cui e? affidata la gestione dell'intero patrimonio del debitore), nonche? lo spossessamento del debitore e il divieto di azioni individuale da parte dei creditori, con cio? distinguendosi dalla c.d. cessio bonorum che puo? avere ad oggetto anche solo una parte dei beni del debitori" (Tribunale di Busto Arsizio 24 gennaio 2021, inedita).

[2] Tribunale di Monza 1° febbraio 2021, in questa Rivista, ha ribadito che "la procedura di liquidazione dei beni ha natura universale, e dunque non puo? escludere alcun bene, ivi compresi i crediti, e che pertanto deve essere ricompresa nella liquidazione anche una quota del reddito da lavoro dipendente".

In dottrina, ANDREA FERRI, "Il piano nella liquidazione giudiziale con esercizio provvisorio", Giappichelli, marzo 2021, circa l'art. 14 ter l. 3/2012 osserva: "Cosa si intende per tutti i beni ? Nessun bene può essere escluso, anzi, ai sensi dell'art. 14 undecies anche i beni futuri, che pervengono dopo l'apertura della procedura, nei quattro anni successivi, vanno a far parte dell'inventario della liquidazione" (p. 151).

[3] In tal senso appare condivisibile l'orientamento della giurisprudenza di merito per cui "non e? rilevante, rispetto alla futura attivita? del liquidatore ed alla futura individuazione dell'attivo, la "proposta" del debitore relativa alla entita? della destinazione dei suoi beni ai debitori (proposta che il debitore formula, invece, nella procedura di accordo o di piano del consumatore); la determinazione del fabbisogno mensile del debitore e della sua famiglia, inoltre, e? riservata al giudice" (così Tribunale di Rimini 11 gennaio 2021, in questa Rivista e Tribunale di Rimini 19 aprile 2021, inedita).

In dottrina l'assunto è pacifico : "La particolarita? della procedura in esame rispetto al piano del consumatore e all'accordo di composizione della crisi e? pertanto l'assenza di una proposta ai creditori. I creditori vengono regolati attraverso la messa a disposizione di tutto il patrimonio del sovraindebitato, al quale il giudice potra? attribuire una quota dell'eventuale reddito futuro per i bisogni propri e della propria famiglia", FABIO CESARE, Sovraindebitamento: la liquidazione del patrimonio, IlFallimentarista.it, 19 maggio 2020.

[4] Le presenti note si limitano alla trattazione della 'proposta' del debitore in riferimento ai beni liquidabili, tuttavia analogo discorso andrebbe svolto con riferimento ad altri aspetti del procedimento di liquidazione sui quali la giurisprudenza ritiene che il debitore possa formulare una 'proposta', come la durata dello stesso; in tal senso, Tribunale di Brescia 3 maggio 2021, inedita, ha aperto una procedura di LP statuendo che "la durata della procedura vada determinata in cinque anni, come richiesto dalla ricorrente, in quanto, da un lato, l'art. 14-quinquies, co. 4, l. n. 3/2012 prevede la durata minima della procedura, sicche? il sovrindebitato puo? diversamente articolarla a seconda delle esigenze sottese alla completa esecuzione del programma di liquidazione, e, dall'altro lato, la durata non e? nella disponibilita? dei creditori".

[5] Si consideri che l'art. 14 terdecies l. 3/2012, dispone al primo comma che "Il debitore persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti a condizione che: […] f) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione".

Va, peraltro, chiarito che in dottrina si è ritenuto, proprio in forza di tale disposizione dell'art. 14 terdecies l. 3/2012, che la LP si possa aprire anche in presenza di attivo inesistente, "diversamente non si spiegherebbe per quale ragione l'art. 14 terdecies c. 1 lett. f) richiede che per l'esdebitazione debbano essere soddisfatti, in qualche misura, i creditori concorrenti (presupponendo che essi possano non essere soddisfatti per l'assenza di attivo nella liquidazione)", FABIO CESARE - CHIARA VALCEPINA, "Sovraindebitamento, dalla tutela del debitore al recupero del credito", Giappichelli, dicembre 2020, pag. 138.

[6] In tal senso si è osservato autorevolmente che riguardo "alla questione del soggetto che si prefigge di liquidare il proprio patrimonio avendo solo il proprio reddito da lavoro, parrebbe poco convincente un approccio tanto inclusivo al concetto di liquidazione, da comprendervi cio? che liquido per definizione lo e? gia?; la retribuzione da lavoro non va liquidata, ma semplicemente spesa e nei limiti del possibile ripartita. Disagevole e?, percio?, superare l'esordio testuale dell'art. 14-ter, che permette al debitore di accedere alla procedura in commento solo chiedendo "la liquidazione di tutti i suoi beni". Ancora piu? arduo giustificare la nomina e la presenza di un liquidatore, che vedrebbe risolversi i propri compiti nella distribuzione di somme. Nel caso dei redditi vi e? che gli stessi nascono gia? liquidi, ne? nella nozione di beni puo? farsi rientrare il reddito, che bene in senso proprio non lo e? affatto. Ed allora è piu? ragionevole immaginare che il nullatenente, percettore di salario o di stipendio, componga i propri debiti passando per la procedura del piano del consumatore o di quello che, nel work in progress della riforma, si chiamera? ristrutturazione dei debiti" (così S. LEUZZI, magistrato presso la Corte di Cassazione, in "La liquidazione del patrimonio dei soggetti sovraindebitati tra presente e futuro", in questa Rivista, marzo 2019).

[7] Tribunale di Milano 16 novembre 2017, in questa Rivista.

[8] In tal senso Tribunale di Pordenone 2 ottobre 2018, inedita, pur consapevole dell'approccio estensivo della prevalente giurisprudenza, ha dichiarato inammissibile la domanda di liquidazione per carenza di un patrimonio da liquidare, limitandosi il debitore a mettere a disposizione una parte del suo (non elevato) stipendio per un periodo di quattro anni in presenza di un rapporto di lavoro precario (contratto a tempo determinato).

Ancora, Tribunale di Mantova 15 giugno 2018, in questa Rivista, a fronte di una proposta del debitore "a corrispondere euro 250-300 mensili a favore dei creditori nell'arco di durata obbligatoria della procedura", ha dichiarato inammissibile la domanda "atteso che, a parte la genericita? della somma offerta, non indicata nel suo preciso ammontare, e a parte il fatto che, in modo altrettanto generico, si afferma che l'istante "da quest'anno dovrebbe poter contare anche sulla pensione", non vi sono beni mobili o immobili da liquidare, di tal che non si giustifica il ricorso alla procedura di liquidazione del patrimonio de qua che trova evidentemente il suo presupposto nell'esistenza di un patrimonio, per quanto esiguo, liquidabile".

[9] Tribunale di Verona 21 dicembre 2018, in questa Rivista, aprendo una procedura di liquidazione in cui il debitore era in grado esclusivamente di destinare parte del proprio stipendio mensile, ha argomentato che "l'art. 14-ter della L. 3/2012 indica espressamente i beni esclusi dalla liquidazione senza menzionare lo stipendio del debitore; inoltre, ai sensi dell'art. 14-quinques lettera d) della medesima legge, il giudice ordina la trascrizione del decreto di apertura della liquidazione dei beni, solo ove tale procedura contempli la liquidazione di beni immobili o mobili registrati, così implicitamente sottintendendo che laddove il patrimonio non contempli tali beni la procedura è ammissibile e non si deve procedere ad alcuna trascrizione".

Tribunale di Pordenone 14 marzo 2019, in www.ecnews.it, nello stesso senso, ha motivato che "nel patrimonio da liquidare rientreranno ex art. 14 undecies L. n. 3/2012 anche i crediti eventualmente sopravvenuti nel quadriennio successivo al deposito della domanda di ammissione alla procedura cosi? da far rientrare all'interno del patrimonio del debitore ogni somma idonea a soddisfare i creditori"; Tribunale di Matera 24 luglio 2019, in questa Rivista, in ordine al ruolo del liquidatore pur in assenza di beni mobili e immobili, ha osservato che "in difetto di beni da alienare permane comunque l'utilita? del liquidatore, posto che allo stesso e? demandato anche il compito di accertamento dei crediti, riconoscimento dei diritti di prelazione e predisposizione dei piani di riparto al fine di soddisfare i creditori".

[10] In tal senso Tribunale di Bologna 4 agosto 2020, in questa Rivista, nel ritenere ammissibile la domanda di liquidazione del patrimonio presentata da un consumatore, pur in assenza di beni mobili o immobili liquidabili e in sola presenza di crediti futuri derivanti dal rapporto di lavoro, ha osservato che "la liquidazione del patrimonio del sovraindebitato appare sostanzialmente mutuata dalla procedura fallimentare, potendosi facilmente confrontare la simmetria terminologica e funzionale".

[11] Hanno così argomentato Tribunale di Ancona 8 ottobre 2020 e Tribunale di Verona 21 dicembre 2018, entrambe in questa Rivista.

[12] Mi pare, in detti termini, che sia opportuno il chiarimento operato in via preliminare da Tribunale di Monza 27 aprile 2021, inedita, per cui "il programma di liquidazione non può prevedere la messa a disposizione dei creditori di una somma mensile predeterminata e 'residuale' rispetto ai redditi percepiti dal nucleo ma, a contrario, deve esclusivamente limitarsi a determinare il fabbisogno del debitore e del suo nucleo familiare con la conseguenza che tutto quanto dovesse successivamente risultare percepito 'in eccesso' rispetto a tale somma (anche in ragione di eventuali e pur possibili incrementi di reddito) sara? destinato inevitabilmente a far parte del patrimonio oggetto di distribuzione ai creditori".

[13] Così, a titolo esemplificativo, Tribunale di Milano 31 marzo 2021, inedita, in fattispecie di debitore titolare esclusivamente di trattamento pensionistico, soggetto ai noti limiti di pignoramento, ha preso atto che "il debitore offre ai creditori la maggiore somma, rispetto a quella pignorabile, di euro 350 mensili, per cui il liquidatore dovra? richiedere all'INPS di erogare la somma di euro 350 mensili direttamente sul conto della procedura", ed ha, quindi, aperto la LP "fissando a norma dell'art. 14-ter, co. 6, lett. b, il limite di quanto occorre al mantenimento suo e della famiglia in una somma netta pari all'intera pensione percepita mensilmente, detratta la somma di euro 350".

Sempre Tribunale di Milano 19 gennaio 2021, inedita, nella vicenda di un architetto sovraindebitato che esercitava la professione nell'ambito di s.r.l. interamente partecipata, percependo il proprio reddito sotto forma di utili e compenso di amministratore della società, ha accolto la proposta del ricorrente - statuendo peraltro che "il limite di cui all'art. 14-ter, comma 6, lettera b), relativo a cio? che il debitore guadagna con la sua attivita?, deve essere fissato in euro 2.500" - con la quale il professionista chiedeva "di essere autorizzato a mantenere estranee alla liquidazione del patrimonio le quote sociali detenute in misura totalitaria" nonché di "poter proseguire i piani di pagamento concordati con l'Agenzia delle Entrate i cui crediti erariali si collocano in cima alla graduazione dei creditori, con conseguente esclusione, in concreto, di lesioni dell'ordine delle cause legittime di prelazione e della par condicio creditorum". Il tribunale, quindi, ha rimesso al liquidatore "il compito di vigilare in concreto sul permanente rispetto dei citati principi, nonchè di vigilare in merito alla prescritta distribuzione degli utili".

Tribunale di Reggio Emilia 5 febbraio 2021, in questa Rivista, in fattispecie di debitore privo di beni mobili e immobili ma titolare di una quota del 50 % di una società di capitali nel cui ambito prestava attività lavorativa artigiana, i cui utili rappresentavano l'unica fonte del proprio sostentamento, ha aperto la procedura di LP accogliendo la richiesta del sovraindebitato che "nelle proprie note integrative si e? reso disponibile a versare, per l'orizzonte temporale del piano (4 anni), la somma mensile di euro 200, da ritenersi ad oggi congrua in relazione all'evidenza disponibile".

Peraltro il giudice nella vicenda, al pari del precedente del Tribunale di Milano sopra citato, ha opportunamente osservato che "interpretando l'art. 14-ter alla luce della ratio che ispira l'intero impianto normativo della legge n. 3/2012 (favor debitoris), l'esclusione dalla liquidazione delle quote sociali della Srl può farsi rientrare tra le eccezioni contemplate dal comma 6, al fine di consentire al debitore di continuare a percepire reddito", fissando correttamente in decreto l'importo esatto da destinare al debitore per il sostentamento familiare e "mettendo a disposizione dei creditori gli eventuali utili eccedenti".

Ancora Tribunale di Milano 28 febbraio 2021, inedita, sul presupposto che "il debitore si impegna a mettere a disposizione del ceto creditorio, per tutta la durata della liquidazione, la somma mensile di euro 200 per quattordici mensilita?, impegnandosi ad incrementare tale importo qualora le sue condizioni economiche dovessero migliorare", veniva aperta la procedura disponendo il giudice "che il liquidatore trasmetta con tempestivita? al giudice l'indicazione della misura della retribuzione percepita dal debitore al fine di determinare la quota che concorrera? a costituire l'attivo liquidabile".

[14] Tribunale di Bergamo 3 aprile 2021, inedita, ha aperto la procedura prendendo atto che "Il debitore dichiara altresi? di mettere a disposizione dei creditori alcuni beni mobili di proprieta? della moglie dei quali ha fornito una valorizzazione (quadro d'autore valore circa € 8.000,00, un bracciale tennis del valore di circa € 1.500,00 ed un piano melodico di marca Racca del valore di circa € 2.000,00) ed il ricavato della vendita di un Camper ARCA anno 1989, anch'esso di proprieta? della moglie".

Tribunale di Varese 20 aprile 2020, inedita, ha ammesso la liquidazione richiesta da coniugi sovraindebitati, osservando che "sara? possibile la soddisfazione parziale del ceto ipotecario e chirografario soltanto grazie alla finanza esterna messa a disposizione dai figli dei ricorrenti e da un terzo", sulla base di "una provvista mensile di € 100 per i primi due anni per un totale di € 2.400,00 (messi a disposizione dal terzo)".

Tribunale di Ancona 25 marzo 2021, inedita, ha parimenti aperto la procedura di LP osservando che la proposta avanzata prevede altresì "la messa a disposizione come finanza esterna di un dipinto 'San Giuseppe e Gesù Bambino' del pittore X risalente alla seconda metà del '400 che i genitori del ricorrente, preoccupati per la situazione del figlio, mettono a disposizione".

Tribunale di Modena 30 novembre 2020, inedita, in fattispecie di s.r.l. non fallibile in quanto al di sotto dei limiti dell'art. 1 l. fall., ha aperto la LP a carico della società - ante riforma ex l. 137/2020 - "osservando che gli amministratori della ricorrente in data 23/5/2019 hanno volontariamente rinunciato al proprio trattamento di fine mandato, ammontante a complessivi € 28.862,40 e si sono impegnati a versare, nelle casse sociali, in ragione del 50% per ciascuno, a titolo di "versamento a copertura perdite" da acquisire al patrimonio netto della societa?, la complessiva somma di € 8.000,00, da corrispondere in quattro rate annuali di eguale importo, la prima con scadenza entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di apertura della procedura e le successive decorso un anno dalla precedente rata".

[15] Tribunale di Rimini 8 dicembre 2020, in questa Rivista, ha ritenuto che "seppure l'accesso alla procedura di liquidazione non sia precluso al soggetto che risulti privo di beni immobili e di mobili, si deve ritenere che sia indispensabile che il debitore, per poter avere accesso a quella procedura, possa disporre di una qualche propria risorsa economica da "liquidare" e destinare ai creditori, quindi almeno di un reddito da lavoro o di pensione o di un qualche sussidio da mettere a disposizione dei creditori e che la " finanza esterna" non possa avere spazio in quella particolare procedura di composizione della crisi, ma solo in quelle negoziali di sovraindebitamento, cioè l'accordo ed il piano del consumatore [nella vicenda il Tribunale ha ritenuto che la somma messa a disposizione da un congiunto del debitore, non potesse essere considerata bene proprio del debitore come tale rientrante nella nozione di "beni" di cui all'art. 14 ter ed ha, perciò rigettato la domanda da questi proposta non disponendo lo stesso di alcun bene liquidabile]. Va chiarito, peraltro, che le pronunce innanzi citate vertevano tutte in fattispecie in cui sussisteva un pur minimo patrimonio del debitore da liquidare, beni mobili o redditi futuri, mentre nel caso deciso dal giudice riminese il ricorrente risultava completamente incapiente, per cui l'ammissione alla LP veniva richiesta in forza della sola finanza esterna a disposizione dei creditori.

[16] In tema di accordo o piano del consumatore, l'art. 8 c. 2 l. 3/2012 recita che "nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità dell'accordo o del piano del consumatore, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne l'attuabilità".

[17] Negli esatti termini, Tribunale di Roma 22 luglio 2019, inedita.

[18] Cass. I sez. 27 marzo 2018 n. 7550 ha chiarito che "in tema di esdebitazione, il beneficio della inesigibilita? verso il fallito persona fisica dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti richiede, ai sensi dell'art. 142, comma 2, I.fall., che vi sia stato il soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, dovendosi intendere realizzata tale condizione, in un'interpretazione costituzionalmente orientata e coerente con il favor per l'istituto gia? formulato dalla legge delegante, anche quando taluni di essi non siano stati pagati affatto, essendo invero sufficiente che, con i riparti almeno per una parte dei debiti esistenti, oggettivamente intesi, sia consentita al giudice del merito, secondo il suo prudente apprezzamento, una valutazione comparativa di tale consistenza rispetto a quanto complessivamente dovuto".






















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