La definizione dei debiti promiscui nel piano del consumatore (Brevi note a Tribunale di Grosseto 22 giugno 2021)
Pubblicato il 18/01/22 11:44 [Articolo 1857]






Tribunale di Grosseto 22 giugno 2021[1]. Est. Claudia Frosini

Sovraindebitamento - Piano del consumatore - Qualifica di consumatore - Natura mista dei debiti - Composizione - Rilevanza
E' ammissibile il piano del consumatore proposto dal sovraindebitato che abbia maturato debiti di natura mista (ossia tanto di natura imprenditoriale e/o professionale che non), dovendosi avere riguardo alla qualità dei debiti da ristrutturare, che connotano la proposta in sé considerati e nella loro composizione finale. Ne consegue che la qualifica di consumatore non è inficiata allorché i debiti siano (anche) parzialmente riconducibili all'attività imprenditoriale, dovendosi comunque tener conto della composizione complessiva del debito, secondo i criteri indicati da Cass. 2016/1869. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)

Sovraindebitamento - Piano del consumatore - Esclusione dal piano dei debiti d'impresa - Ammissibilità
E' ammissibile il piano del consumatore con il quale si intenda ristrutturare esclusivamente i debiti consumeristici, di gran lunga prevalenti nella composizione del debito del ricorrente, con esclusione dal piano, dunque, dei debiti maturati nell'ambito della pregressa attività imprenditoriale esercitata. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)

Sommario: 1. Il caso deciso dal Tribunale di Grosseto con il decreto di omologa del 22.6.2021. 2. La legittimazione al piano del consumatore secondo Cass., sez. I, 1 febbraio 2016, n. 1869, est. Ferro. 3. Il 'nuovo' consumatore: la modifica dell'art. 6 comma 2 lett. b) l. 3/2012. 4. Considerazioni conclusive. 5. Minimi riferimenti bibliografici.


1. Il caso deciso dal Tribunale di Grosseto con il decreto di omologa del 22 giugno 2021

La pronuncia è di particolare interesse in quanto trattasi di omologazione di un piano del consumatore proposto in fattispecie di debitoria c.d. promiscua o mista.

In giurisprudenza non constano numerose pronunce in tal senso; tale casistica, tuttavia, è piuttosto ricorrente nella prassi professionale: si tratta del debitore che ha maturato, in larga prevalenza, debiti privati di natura esclusivamente personale, ma che risulta avere ancora a proprio carico le passività residue derivanti dall'attività d'impresa o professionale svolta in precedenza, spesso riguardanti debiti erariali [2].

Peraltro, certamente peculiare, nel caso al vaglio del tribunale toscano, il fatto che la debitrice - pur titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato - dichiara di svolgere, altresì, attività imprenditoriale e di volerla proseguire; con i redditi di questa, in corso di maturazione, si propone, quindi, di pagare i debiti per tributi e tasse maturati precedentemente, espressamente esclusi dal perimetro del piano.

In particolare, nel caso de quo, la debitrice ha inserito nel piano solo i debiti di natura esclusivamente personale, pur avendo esercitato, e continuando ad esercitare, un'attività d'impresa, dando atto, il tribunale, che i debiti "riferiti a tributi e tasse (riconducibili appunto all'attività d'impresa e per vero nettamente inferiori rispetto a quelli di natura personale), costituiscono oggetto di definizione agevolata con Agenzia delle Entrate, i cui pagamenti, per quanto è dato evincere dalla relazione del professionista e dai documenti in atti, sono regolari".

Dal lato attivo, la debitrice risulta percepire uno stipendio mensile di 1.490 euro, che dichiara di poter devolvere a sostegno del piano pressoché interamente (nella misura di 1.400 euro), per la durata di otto anni, a cui si aggiunge un esborso iniziale della somma di 15.000 euro, flussi che consentiranno, peraltro, il pagamento a stralcio del creditore con ipoteca sull'immobile abitativo esecutato - nella misura del 63%, comunque migliorativa rispetto al prezzo base d'asta di detto bene, ridotto di un quarto come per legge -, immobile che sarebbe rimasto così nella titolarità della debitrice.

Continuando a svolgere anche un'attività d'impresa individuale, la ricorrente ha dimostrato, dunque, di poter canalizzare sui creditori il proprio stipendio nei termini sopra detti, e di essere al contempo in grado di destinare i redditi d'impresa, in corso di maturazione, al sostentamento proprio e della propria famiglia, oltreché al pagamento dei residui debiti tributari, posti al di fuori del piano.

La pronuncia di omologa traduce, indubbiamente, un'interpretazione delle norme che sovraintendono il piano del consumatore improntata al favor debitoris, in linea con le finalità della legge 3/2012, pur contenendo una serie di elementi critici sui quali la giurisprudenza continua ad esprimere approcci ermeneutici differenti e non sempre univoci [3].


2. La legittimazione al piano del consumatore secondo Cass., sez. I, 1 febbraio 2016, n. 1869, est. Ferro

La decisione richiama quanto argomentato nel lontano 2016 dalla Corte di Cassazione, con la nota pronuncia Cass., sez. I, 1 febbraio 2016, n. 1869, est. Ferro[4], resa - va chiarito fin da subito - in un contesto normativo affatto diverso, e cioè prima della modifica dell'art.6 comma 2 lett. b) riguardante la nozione di consumatore [5], su cui torneremo [6].

Con la pronuncia Cass. 2016/1869 la S.C. aveva posto l'accento, ai fini della possibilità di proporre il piano del consumatore, alla composizione del debito del sovraindebitato risultante al momento della domanda di omologa, per cui detta procedura veniva ritenuta compatibile "innanzitutto con il consumatore sovraindebitato che non sia o non sia mai stato ne? imprenditore ne? professionista, con chi lo sia stato e pero? non lo sia tuttora ovvero con chi lo sia tuttora ma non annoveri piu? tra i debiti attuali quelli un tempo contratti in funzione di sostentamento ad una di quelle attivita?" (Cass. 2016/1869, cit.).

Nell'interpretazione offerta da Cass. 2016/1869, la qualità di imprenditore o professionista non era dunque ostativa ai fini dell'accesso al piano del consumatore, a condizione che i debiti contratti in tale veste fossero già stati definiti, rilevando, dunque, rispetto al proponente, "una specifica qualita? della sua insolvenza finale, in essa cioe? non potendo comparire obbligazioni assunte per gli scopi di cui alle predette attivita? ovvero comunque esse non dovendo piu? risultare attuali".

Nei primi commenti si era osservato che la Cassazione aveva in tal modo superato e chiarito l'ostacolo rappresentato dalla definizione di 'consumatore'- indicata ratione temporis dall'art. 6 comma 2 lett. b) l. 3/2012 -, per cui è consumatore il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni "esclusivamente" per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Secondo la lettura estensiva offerta dalla Suprema Corte, dunque, il debitore poteva aver contratto obbligazioni d'impresa o professionali, e dunque non solo, ed esclusivamente, debiti consumeristici, ma l'accesso al piano del consumatore era ammissibile se al momento della presentazione del piano del consumatore risultavano solo debiti al consumo, non anche d'impresa [7].

La stessa pronuncia, inoltre, aveva dato adìto ad una diversa lettura interpretativa, affermatasi tuttavia come minoritaria, in base alla quale si riteneva ammissibile il piano del consumatore anche in presenza di residui debiti d'impresa o professionali, a condizione che essi fossero esclusi dal perimetro del piano: detta interpretazione prendeva le mosse dal passaggio, contenuto in motivazione, in cui la Cassazione menziona "l'ipotesi di un piano del consumatore allestito da simile soggetto economico che pero?, lasciando sullo sfondo i rapporti d'impresa o pendenti con i terzi e quale professionista, impieghi i suoi beni e i suoi redditi per ristrutturare il resto dei suoi debiti" (Cass. 2016/1869, cit.).

Tale fattispecie veniva argomentata in sentenza dalla S.C. per rispondere alla facile obiezione per cui in tal caso "si determinerebbe cosi? un mutamento sostanziale delle garanzie generiche offerte dal patrimonio del debitore", in concreto utilizzato per il soddisfo dei soli debiti di consumo e non anche d'impresa, obiezione che i massimi Giudici superavano con il rinvio alla possibilità di contestazione della convenienza del piano offerto dalla l. 3/2012 con lo strumento di cui all'art. 12-bis, "e, prima ancora, ai controlli giudiziali sulle cause del sovraindebitamento e la serieta? dei propositi compositivi".

La decisione in commento, resa dal Tribunale di Grosseto, si inserisce, dunque, in questa seconda linea interpretativa, cennata da Cass. 2016/1869 solo in parte motiva, per cui è possibile accedere al piano del consumatore anche se al momento del deposito della domanda di omologa residuano debiti d'impresa o professionali.

Tale opzione ermeneutica offerta da Cass. 2016/1869 andava, quindi, a "forzare" il dato normativo dell'art. 6 comma 2 lett. b) l. 3/2012 (nella formulazione anteriore alla modifica della l. 176/2020), aprendo la via del piano del consumatore al sovraindebitato con debitoria c.d. promiscua, ben potendo, questi, presentare un piano con la dichiarata intenzione di definire i soli debiti consumeristici e personali.

3. Il 'nuovo' consumatore: la modifica dell'art. 6 comma 2 lett. b) l. 3/2012.

Cass. 2016/1869 ha avuto, dunque, il merito di indicare una possibile soluzione al problema della definizione dei debiti promiscui all'interno del piano del consumatore, anche se la pronuncia è apparsa equivoca a molti commentatori, se è vero - come già visto - che la massima allude alla necessità che i debiti d'impresa o professionali non siano 'più attuali' mentre in parte motiva si lascia chiaramente intendere che detti debiti possono ancora sussistere al momento della presentazione del piano, a condizione di mantenerli ad esso estranei.

Certo è, che la fattispecie menzionata in motivazione dalla Cassazione, riguardante il piano del consumatore presentato da chi intende "lasciare sullo sfondo i rapporti di impresa" per "ristrutturare il resto dei suoi debiti" (Cass. 2016/1869, cit.), sembra ora avere piena cittadinanza nella nuova previsione normativa introdotta con la l. 176/2020.

Invero, con il nuovo art. 6, comma 2, lett. b) il legislatore intende per consumatore la persona fisica "che agisce per scopi estranei" all'attività d'impresa o professionale, non più che "ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei" ad essa.

Il nuovo dettato normativo, inoltre, consente espressamente al socio illimitatamente responsabile di accedere al piano del consumatore per regolare "i debiti estranei a quelli sociali", ciò che accredita la tesi per cui il focus è ora sulla tipologia di debiti che si intende comporre, non sulla qualità del soggetto debitore.

La nuova definizione chiarisce, dunque, in modo inequivoco, la possibilità per il sovraindebitato, a) di presentare una proposta di definizione dei soli debiti non imprenditoriali o professionali; b) di presentare un piano del consumatore pur avendo maturato una debitoria promiscua [8].

Pare, dunque, che la nuova nozione di consumatore contenuta nella l. 3/2012 abbia determinato il definitivo tramonto della soluzione interpretativa proposta in via principale da Cass. 2016/1869, che consentiva all'imprenditore o al professionista di accedere al piano del consumatore solo una volta integralmente definiti i debiti maturati in tale veste [9].


3. La ristrutturazione del c.d. debito promiscuo nel nuovo contesto normativo.

L'ammissibilità del piano del consumatore in presenza di una debitoria mista è, peraltro, affermazione ancora controversa in dottrina [10], malgrado, come visto, la riformulazione della definizione di consumatore nella l. 3/2012 non dovrebbe dare adito a dubbi [11].

La giurisprudenza ha messo in campo, invece, un notevole sforzo interpretativo del nuovo assetto normativo, giungendo, in prevalenza, a ritenere ammissibile la presentazione di un piano del consumatore da parte del consumatore-imprenditore o consumatore-professionista [12].

A ben vedere, tuttavia, ribadire l'assunto per cui il debitore che è stato imprenditore o professionista - ovvero che mantiene tale qualifica al momento della presentazione del piano - può essere considerato "consumatore" ai fini della procedura di sovraindebitamento[13], non risolve il successivo problema di quali siano i debiti ristrutturabili attraverso il piano del consumatore: se solo quelli privati e consumeristici od anche quelli maturati nell'esercizio dell'attivita? imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

In altri termini, il consumatore che abbia maturato anche debiti d'impresa o professionali può includerli nel piano del consumatore, ed a quali condizioni ?

Nei limiti sommari di queste note, si osserva che una prima linea interpretativa è quella che ritiene ammissibile il piano proposto dal consumatore-imprenditore a condizione di tenere fuori dal piano i debiti d'impresa o professionali[14]; in tal senso sembra deporre l'espressa previsione normativa dell'art. 6 comma 2 lett. b) che consente al socio illimitatamente responsabile di proporre un piano del consumatore per i debiti estranei a quelli sociali, a dimostrazione della possibilità di distinguere i debiti all'interno del piano del consumatore[15].

Peraltro, merita di essere ricordato che la principale criticità di tale approccio ermeneutico era rinvenuta - prima della modifica normativa - nella difficoltà di ipotizzare che il debitore potesse devolvere in tutto o in parte il suo patrimonio ai soli creditori personali, escludendo quelli sociali, per cui i creditori sociali non avrebbero potuto azionare la generale garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c., subendo di fatto una sorta di segregazione patrimoniale in favore dei creditori particolari del socio[16].

Una seconda interpretazione - a cui sembra aderire anche il tribunale grossetano nella decisione in rassegna -, emersa con una certa ricorrenza in dottrina e giurisprudenza, ammette il piano del consumatore anche per la definizione di debiti d'impresa o professionale, ogni qualvolta la debitoria consumeristica risulti comunque prevalente rispetto ai residui debiti imprenditoriali o professionali [17].

Infine, una terza interpretazione, emersa occasionalmente in giurisprudenza, ammette la definizione, all'interno del piano, dei debiti d'impresa o professionale, a condizione che si tratti di debiti pregressi e che l'attività imprenditoriale o professionale sia cessata e non più proseguita, ciò che giustifica il mancato riconoscimento ai creditori del diritto di voto, riconoscendo il legislatore al debitore "la qualifica di consumatore in ragione della estraneita? al mercato quale imprenditore del soggetto ricorrente" [18].


4. Considerazioni conclusive.

Occorre riconoscere che gli sforzi interpretativi di cui si è dato succintamente conto, ben potevano essere evitati da una più chiara e inequivoca formulazione dell'art. 6 comma 2 lett. b) l. 3/2012.

Il legislatore ha, infatti, perso l'occasione per chiarire meglio il coordinamento tra le procedure e il perimetro dei debiti definibili, se è vero che nessun orientamento ermeneutico è davvero convincente nel senso di ritenere ammissibile la composizione della debitoria promiscua del consumatore nell'ambito di un'unica procedura.

Peraltro la norma, per come è formulata, non sembra in linea con la Direttiva Insolvency (Direttiva UE 2019/1039 del 20 giugno 2019) che invece raccomandava di mettere in condizione il consumatore di utilizzare un unico strumento di fuoriuscita dalla situazione di sovraindebitamento, per la definizione, al contempo, dei debiti di consumo e d'impresa o professionali [19].

Anche il socio illimitatamente responsabile, malgrado la nuova definizione di consumatore, si trova ancora nella condizione di poter definire a latere solo i debiti estranei a quelli sociali, per cui gli operatori professionali, di fatto, dovranno continuare a ricorrere a soluzioni complesse ed artifici negoziali quali il collegamento tra più procedure (sociale e personale dei soci), nel tentativo di pervenire alla definizione integrale della debitoria gravante sul socio [20].

In ogni caso, è auspicabile che si vada nel senso di preferire le soluzioni interpretative dirette ad una semplificazione delle procedure di sovraindebitamento, al fine di agevolarne l'accesso [21].


5. Minimi riferimenti bibliografici (in ordine cronologico di citazione).

L. D'ORAZIO, "Il sovraindebitamento nel Codice della Crisi e dell'Insolvenza", Il Fallimento, 6/2019, 697

V. ZANICHELLI, "Il corposo restyling della legge sul sovraindebitamento", Il Fallimento, 4/2021, p.444

V.BARONCINI, "La ristrutturazione dei debiti del consumatore nel Codice della Crisi", IlFallimentarista, 11/2019

G.D'ATTORRE, "Manuale di diritto della crisi e dell'insolvenza", Torino, 2021

D.MANENTE - B.BAESSATO, "La disciplina delle crisi da sovraindebitamento", Milano, gennaio 2022

R.RANUCCI, "Consumatore e socio nella l. 3/2012 modificata dalla l. 176/2020", in AA.VV., "La nuova disciplina del sovraindebitamento - Le riforme del diritto italiano", diretto da M. Irrera e Stefano Cerrato, Torino, settembre 2021.

S.LEUZZI, "Attualità e prospettive del piano del consumatore sovraindebitato", www.dirittodellacrisi, 7/2021

A.CRIVELLI, "Il piano e la proposta nelle procedure di componimento della crisi da sovraindebitamento nella L. n. 3/2012 e nel CCII", Il Fallimento, 6/2019

N.NISIVOCCIA, "L'esdebitazione del consumatore", IlFallimentarista, 9/2020

G.POSITANO, "Il consumatore con debiti promiscui dalla l.3/2012 al CCII", in Giust. Civ., 5/2020

C.TRENTINI, "Le procedure di sovraindebitamento", Milano, 2021

L.CIPOLLA, "Le nuove procedure di sovraindebitamento", www.dirittobancario.it, 2021.

M. RANIELI, "Requisito soggettivo per l'accesso alle procedure e presupposti di ammissibilità", in AA.VV., "La nuova disciplina del sovraindebitamento - Le riforme del diritto italiano", diretto da M. Irrera e Stefano Cerrato, Torino, 9/2021.

NOTE
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[1] La decisione è pubblicata in questa Rivista, all'indirizzo: http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26474.pdf

[2] In giurisprudenza è più frequente il caso del debitore che, oltre ad aver maturato debiti personali, risulti fideiussore, in favore di terzi, di debiti d'impresa, attività rispetto alla quale, tuttavia, egli risulta sostanzialmente estraneo, cfr. Tribunale di Livorno 22 aprile 2021, in questa Rivista.

[3] I limiti del presente contributo - che affronterà esclusivamente, ed in modo sommario, la questione della tipologia dei debiti definibili con il piano del consumatore - impediscono di soffermarsi sulle questioni, anche dibattute in dottrina e giurisprudenza, implicitamente decise dal giudice toscano.

Esse attengono, ad es., alla durata del piano, prevista di otto anni; alla moratoria ultrannuale nel pagamento del creditore ipotecario, soddisfatto nel termine di durata del piano e nella misura del 63% del credito vantato, comunque migliorativa rispetto all'alternativa liquidatoria; ai profili di ammissibilità della proposta prevedente il soddisfo con finanza interna del ceto chirografario, ancorchè nella misura del 5-10%, in presenza del pagamento solo parziale del creditore ipotecario; alla valutazione circa l'opportunità della prosecuzione dell'attività d'impresa, con conseguente giudizio prognostico riguardante i flussi futuri dalla stessa derivanti (in presenza di debiti maturati in precedenza nel contesto della medesima attività d'impresa); infine, alla esclusione dal perimetro dei beni liquidabili, di ulteriori quote immobiliari detenute dalla ricorrente.

[4] Cass. 1 febbraio 2016 n.1869, in Fall., 6/2016, 661, con nota di F. Pasquariello; pubblicata anche in questa Rivista.

[5] A seguito della modifica introdotta dal d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, l'art. 6, comma 2, lett. b) stabilisce che si intende per consumatore "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali".

La precedente formulazione della norma, in vigenza della quale è stata resa Cass. 2016/1869, indicava " b) per "consumatore": il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta".

[6] Si osserva, peraltro, che il Tribunale di Grosseto richiama in decreto l'art. 6 comma 2 lett. b) nella formulazione previgente, sulla quale era intervenuta, appunto, Cass. 2016/1869.

[7] Sul previgente assetto normativo, infatti, in dottrina si era osservato che "Il dato piu? rilevante e? rappresentato dalla presenza dell'avverbio "esclusivamente" nella nozione di consumatore di cui all'art. 6 della L. n. 3 del 2012. Cio? significa che, in caso di obbligazioni assunte in modo "promiscuo", quindi sia di carattere imprenditoriale o professionale, sia di carattere eminentemente personale, il soggetto sovraindebitato non potra? mai essere considerato consumatore. In tal caso, infatti, le obbligazioni non sono state assunte "esclusivamente" per scopi estranei alla propria attivita? professionale o imprenditoriale eventualmente svolta, perche? una porzione di esse e? stata sicuramente assunta proprio per scopi imprenditoriali o professionali. Lo stesso accade se il consumatore ha assunto obbligazioni prevalentemente di carattere personale e solo in parte ed in modo residuale a carattere imprenditoriale o professionale. La lettera della norma, quindi, parrebbe impedire a tale categoria di soggetti, con obbligazioni assunte solo in "prevalenza" per ragioni personali, ma con un carico, anche minimo, di obbligazioni da pregressa attivita? imprenditoriale, di usufruire del piano del consumatore". (Così L. D'ORAZIO, "Il sovraindebitamento nel Codice della Crisi e dell'Insolvenza", Il Fallimento, 6/2019, 697).

[8] Autorevole dottrina ha, infatti, osservato - in ordine alla ammissibilità del piano del consumatore in situazioni di debitoria mista - che "alla questione la nuova norma pare dare una risposta affermativa in quanto non è più previsto che possa definirsi consumatore solo chi 'ha assunto' obbligazioni non imprenditoriali o professionali ma 'chi agisce' per tali obbligazioni, lasciando così intendere che è possibile impegnare il proprio patrimonio per il soddisfacimento, tramite la procedura di piano del consumatore, solo di una particolare tipologia di debiti e cioè di quelli consumeristici" (così V. ZANICHELLI, "Il corposo restyling della legge sul sovraindebitamento", Il Fallimento, 4/2021, p.444).

[9] In tal senso, in dottrina si è osservato che la nuova nozione di consumatore "pare dunque esprimere non solo una volonta? di estendere l'ambito applicativo della procedura - permettendo di considerare consumatore anche chi presenti, nella propria situazione debitoria, obbligazioni non aventi carattere personale o familiare -, ma anche un mutamento di rotta, nella misura in cui si dovrebbe rendere componibile all'interno della nuova procedura anche il c.d. debito promiscuo, ossia derivante da obbligazioni aventi carattere sia personale o familiare, sia imprenditoriale o professionale" (V.BARONCINI, "La ristrutturazione dei debiti del consumatore nel Codice della Crisi", IlFallimentarista, novembre 2019).

[10] Numerosi Autori, in tema di accesso al piano del consumatore, continuano a richiamare il decisum di Cass. 2016/1869, malgrado il nuovo scenario normativo, osservando che "può essere considerato consumatore anche il debitore che svolga o abbia svolto in passato attività imprenditoriale o professionale, purché non residuino obbligazioni di fonte imprenditoriale o professionale ancora da soddisfare" (G.D'ATTORRE, "Manuale di diritto della crisi e dell'insolvenza", Torino, 2021, pag. 338), lasciando intendere che nel piano del consumatore non sia componibile una debitoria mista.

Altri, addirittura - ma l'assunto non ci trova d'accordo - ritengono che l'inammissibilità del piano del consumatore in presenza di debiti promiscui consegua alla stessa nuova formulazione dell'art. 6 comma 2 lett. b); così si è osservato che "il legislatore della riforma (e di riflesso quello emergenziale) sembrerebbe aver chiuso il varco interpretativo operato dalla Corte, circa la possibilità di presentare un piano del consumatore pur in presenza di un indebitamento promiscuo" (R.RANUCCI, "Consumatore e socio nella l. 3/2012 modificata dalla l. 176/2020", in AA.VV., "La nuova disciplina del sovraindebitamento - Le riforme del diritto italiano", diretto da M. Irrera e Stefano Cerrato, Torino, settembre 2021).

Per una disamina generale della questione, cfr. il recentissimo lavoro di D.MANENTE - B.BAESSATO, "La disciplina delle crisi da sovraindebitamento", Milano, gennaio 2022, p.110 ss.

[11] Si è recentemente osservato che il debitore "ha l'opportunita? di 'spacchettare' la propria esposizione passiva, nell'ottica di ristrutturare il solo debito personale, cioe? quello assunto esclusivamente per scopi estranei alla professione o all'impresa" (S.LEUZZI, "Attualità e prospettive del piano del consumatore sovraindebitato", www.dirittodellacrisi, luglio 2021).

[12] Merita di essere segnalata l'ampia ed articolata decisione del Tribunale di Napoli Nord resa in data 16 marzo 2021, avente ad oggetto l'omologa di un piano del consumatore. In detta pronuncia il giudice estensore, dr. Rabuano, enuclea una serie di elementi di diritto positivo, contenuta nella riformata l. 3/2012, che depone nel senso della piena ammissibilità del piano del consumatore proposto dal consumatore-imprenditore o consumatore-professionista, che merita di essere richiamata:

" L'art. 7, comma 1, terzo periodo, [ora abrogato dalla l.176/2020, n.d.r.] per il quale "in ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano puo? prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento", e? specificamente richiamato dall'art. 12 bis, comma 3, ove si prevede, tra le altre condizioni, l'omologa del piano del consumatore se il giudice vi ravvisi "l'idoneita? dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonche? dei crediti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo". Questi crediti, almeno in parte, esprimono una diretta riferibilita? socio-economica alle attivita? d'impresa o professionali, quindi, si deve ritenere che il legislatore ha ritenuto: 1) compatibile la figura del debitore-consumatore con chi svolge attivita? professionale o imprenditoriale; 2) che il piano predisposto dal consumatore possa prevedere il pagamento dei crediti di cui all'art. 7 cit.

L'art. 8, comma 3 bis, ha riguardo (in una disposizione intitolata "Contenuto dell'accordo o del piano del consumatore") a una proposta di accordo o di piano che puo? essere "presentata da parte di chi svolge attivita? d'impresa".

L'art. 9 dettato in tema di "Disposizioni generali" e nella "Sezione prima delle Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento", in relazione al "deposito della proposta" si riferisce, al comma 3, al "debitore che svolge attivita? d'impresa", imponendogli l'onere di depositare le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, con copia conforme all'originale.

Tra le sanzioni, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. b), e? prevista la punizione del debitore che, al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle sezioni prima e seconda (dunque anche del piano del consumatore) sottrae, occulta o distrugge, anche in parte, la "propria documentazione contabile".

Quindi, dall'esame complessivo delle disposizioni in esame si puo? evincere una seconda concezione di consumatore e, precisamente, quella del soggetto che regoli con il piano debiti inerenti la propria attivita? di impresa e i propri bisogni di natura personale e familiare, nel caso in cui lo squilibrio patrimoniale, economico sia derivato esclusivamente, in ottica eziologica, da obbligazioni assunte per realizzare interessi di natura personale o familiare determinando in questo modo una insolvenza qualificata".

La decisione può essere estratta dal sito del Tribunale di Napoli Nord, all'indirizzo:

https://www.tribunale.napolinord.giustizia.it/sovraindebitamenti.aspx

[13] Non sussistendo, quindi, alcuna incompatibilità originaria, ai fini dell'accesso a detta procedura, tra l'essere consumatore e imprenditore o professionista al contempo; dovrebbe, dunque, ritenersi definitivamente superato l'orientamento dottrinale, pure presente dopo l'entrata in vigore della l.3/2012 e prima di Cass. 2016/1869, per cui l'imprenditore o il professionista non potevano comunque accedere al piano del consumatore, stante la loro qualità personale.

[14] Come nella fattispecie decisa con la pronuncia in rassegna, in cui i debiti della ricorrente riferiti a tributi e tasse ed inclusi nella definizione agevolata, esclusi dal piano, risultavano in regolare pagamento e rimborsabili integralmente con i redditi dell'attività d'impresa in corso.

Un autorevole A., prima della riforma dell'art. 6 l. 3/2012, ha ritenuto ammissibile la presentazione del piano del consumatore da parte dell'imprenditore che intendesse regolare la propria debitoria di natura personale, a condizione che i debiti d'impresa o professionali fossero estranei al piano e regolarmente assolti: "La legge ammette che il consumatore chieda l'omologa del piano purche? la propria insolvenza non sia caratterizzata dall'insolvenza di obbligazioni inerenti l'attivita? professionale o imprenditoriale eventualmente da lui svolte. […] Se sussistono obbligazioni del consumatore inerenti tali attivita? regolarmente adempiute alle rispettive scadenze, esse rimarranno fuori dal piano. […] Dunque l'imprenditore puo? presentare un piano del consumatore, il presupposto come detto sara? il non inadempimento delle obbligazioni contratte nell'ambito imprenditoriale e quindi, in base all'art. 6, comma 2, lett. b), L. n. 3/2012, le medesime rimarranno estranee al piano" (A.CRIVELLI, "Il piano e la proposta nelle procedure di componimento della crisi da sovraindebitamento nella L. n. 3/2012 e nel CCII", Il Fallimento, giugno 2019).

[15] Anche prima della riforma dell'art. 6 del dicembre 2020, vi è chi ha sostenuto che "quanto alle obbligazioni miste, la giurisprudenza sembra aver ormai accettato la tesi della scorporabilita? dei debiti, consentendo il ricorso al sovraindebitamento in relazione ai debiti personali e quello al fallimento in relazione ai debiti imprenditoriali (sussistendone le condizioni); e questa tesi sembra a sua volta essere stata recepita dal Codice quantomeno in riferimento al socio illimitatamente responsabile di societa? di persone, perche? l'equiparazione del socio al consumatore consentira? al socio stesso di gestire la propria crisi derivante da debiti diversi da quelli sociali indipendentemente dall'assoggettamento a procedura concorsuale anche della societa?" (N.NISIVOCCIA, "L'esdebitazione del consumatore", IlFallimentarista, settembre 2020).

[16] Per alcuni richiami bibliografici circa le criticità intorno al tema della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c., si veda il contributo di G.POSITANO, "Il consumatore con debiti promiscui dalla l.3/2012 al CCII", in Giust. Civ., maggio 2020.

[17] Nella decisione in rassegna, ad es., il tribunale di Grosseto non ha mancato di precisare che i debiti per tributi e tasse maturati dalla ricorrente sono "nettamente inferiori rispetto a quelli di natura personale".

In dottrina si è osservato che "In tali casi, la possibilita? di qualificare un soggetto quale consumatore - e non come imprenditore minore -, al fine della possibilita? di ricorrere allo strumento ad esso riservato, dovrebbe avvenire (presumibilmente) sulla base di un criterio di prevalenza dei debiti assunti, appunto, in veste di mero consumatore", (V.BARONCINI, "La ristrutturazione dei debiti del consumatore nel Codice della Crisi", cit.).

Un altro A. ha concluso nello stesso senso osservando, in merito alla nuova definizione dell'art. 6 comma 2 lett. b) l. 3/2012, "che s'incentra sull'indirizzarsi, l'azione del debitore, verso scopi estranei ad attività imprenditoriali e professionali, e, soprattutto, la soppressione della previsione per cui i debiti devono avere fonte esclusivamente in finalità estranee a tali attività, consente di far rientrare nel perimetro dei soggetti ammessi alle speciali procedure del consumatore anche quei professionisti ed imprenditori che pure, abbiano anche debiti di diversa natura; il limite è verosimilmente segnato dal criterio della prevalenza" (C.TRENTINI, "Le procedure di sovraindebitamento", Milano, 2021, pag.107).

[18] Tale impostazione sembra essere seguita dal Tribunale di Napoli Nord, nella decisione citata del 16 marzo 2021 (cfr. nota 12), in cui si osserva che "in base alla ratio legislativa che conforma la procedura si deve ritenere che la qualifica di consumatore deve riconoscersi, in via alternativa, al soggetto: a) che non ha mai svolto l'attivita? di imprenditore; b) che svolge l'attivita? di impresa, come i soci di societa? di persone, che voglia regolare con il piano solo i debiti strumentali al soddisfacimento di interessi personali; c) che ha svolto l'attivita? di impresa e che non la svolga in futuro e che voglia regolare con il piano sia debiti inerenti la pregressa attivita? economica sia debiti personali. Invero, in questo caso solo si giustifica l'esclusione del voto dei creditori non ricorrendo la necessita? dell'approvazione degli stessi per la permanenza nel mercato del soggetto sovraindebitato".

[19] Tale criticità di coordinamento con la direttiva europea è giustamente segnalata in dottrina: "L'unico dubbio che tale disposizione pone è che la circostanza per la quale il socio illimitatamente responsabile possa essere considerato consumatore, con riguardo alle obbligazioni assunte per scopi estranei all'attività d'impresa, implica che quest'ultimo possa essere sottoposto a due diverse procedure, una con riguardo ai debiti da consumo ed un'altra per i debiti sociali. In tal modo la norma pare scontrarsi con i principi comunitari a mente dei quali l'imprenditore deve accedere ad un'unica procedura concorsuale, sia per i debiti da consumo che per i debiti societari" (così L.CIPOLLA, "Le nuove procedure di sovraindebitamento", www.dirittobancario.it, 2021).

[20] Il riferimento corre a Tribunale di Rimini 27 giugno 2019, est. Miconi, in questa Rivista, ed alla fattispecie ivi regolata di composizione unitaria dei debiti sociali e particolari dei soci, tramite piani di ristrutturazione di s.n.c. e dei soci assistiti espressamente dalla previsione del reciproco collegamento negoziale.

[21] Appaiono quindi del tutto condivisibili le conclusioni cui perviene un'attenta dottrina che osserva:

"A prescindere dalle soluzioni concrete e dalle specificazioni che verranno a stratificarsi in sede di applicazione della nuova definizione di consumatore, l'interprete dovrà - se possibile - privilegiare ricostruttive funzionali a contenere il rischio che per la gestione della crisi di uno stesso debitore debba farsi ricorso a più procedure. Tale evenienza si pone in contrasto con gli obiettivi dell'Unione Europea. Proprio sul presupposto che spesso non sia possibile distinguere i debiti maturati nell'esercizio dell'attività d'impresa dai debiti a questa estranei, la Direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza, al Considerando 21, denuncia che gli imprenditori non godrebbero efficacemente di una seconda opportunità se, per liberarsi dai loro debiti, dovessero sottoporsi a procedure distinte con diverse condizioni di accesso e con diversi termini.

Il dato normativo riformato continua, tuttavia, a non escludere l'eventualità di un cumulo di procedure in capo allo stesso soggetto, evenienza che schiude, oltre a quella segnalata, un'ulteriore criticità in relazione alla valutazione della meritevolezza del debitore ai fini dell'esdebitazione, in quanto uno stesso soggetto, potrebbe aver mantenuto condotte non meritevoli soltanto con riguardo ad una tipologia di indebitamento" (M. RANIELI, "Requisito soggettivo per l'accesso alle procedure e presupposti di ammissibilità", in AA.VV., "La nuova disciplina del sovraindebitamento - Le riforme del diritto italiano", diretto da M. Irrera e Stefano Cerrato, Torino, settembre 2021, pag. 44).





















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