1. I soggetti ammessi ad accedere alla procedura
Legittimati a presentare domanda di ammissione al concordato preventivo sono, oggi non diversamente che in passato, gli imprenditori commerciali privati non piccoli, atteso che l'art. 1 della legge fallimentare continua a stabilire che sono soggetti alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e sull'amministrazione controllata gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici ed i piccoli imprenditori.
I problemi interpretativi riguardano, piuttosto, alcune fattispecie già oggetto di dibattito nel vigore della precedente disciplina e, soprattutto, le conseguenze dell'intervenuta abrogazione dei requisiti soggettivi di cui al vecchio art. 160.