Brevi cenni sulla incostituzionalità della disposizione che prevede l'applicazione delle esenzioni dalla revocatoria delle rimesse in conto corrente alle cause promosse nell'ambito
Pubblicato il 23/07/05 02:00 [Articolo 1178]






L'entrata in vigore delle modifiche all'azione revocatoria fallimentare di rimesse in conto corrente bancario introdotte dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35 ha costituito l'occasione per alimentare il dibattito su numerose questioni di diritto transitorio.
Tra queste vi è di quella di incostituzionalità della disposizione dell'art. 2, nella parte in cui prevede l'applicabilità delle esenzioni dalla revocatoria (lettere a e b del nuovo art. 67 l.f.) alle azioni promosse nell'ambito di procedure iniziate dopo
l'entrata in vigore del decreto medesimo e non anche ai giudizi pendenti ed a quelli comunque successivi alla nuova normativa.
La tesi fa perno sull'assunto secondo il quale la disposizione transitoria citata violerebbe gli art. 3 e 24 della Costituzione, in
quanto consente che situazioni identiche vengano regolate in modo difforme anche in ipotesi in cui la relativa fattispecie
concreta si è verificata nello stesso periodo di tempo.

Segue nell'allegato.


















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