Ammortamento alla francese. Semplicismi e pregiudizi ostacolano l'evidenza. La sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 731 del 30 gennaio 2020.
Pubblicato il 08/04/20 02:00 [Articolo 887]






La sentenza commentata: http://www.ilcaso.it/documenti/appello-roma-731-2020.pdf

1. Introduzione.

La Corte d'Appello di Roma, nella sentenza n. 731 del 30 gennaio 2020, si è diffusamente occupata dell'ammortamento alla francese (o a rata costante), rigettando i vizi di anatocismo ed indeterminatezza avanzati dalla parte. Integrando la sentenza del grado ordinario, la Corte d'Appello si è soffermata sul tema, integrando la decisione di infondatezza, con argomentazioni espresse dalla giurisprudenza 'assolutamente prevalente, rispetto alle quali gli appellanti non hanno offerto alcuna contro-argomentazione'.

Si riepilogano qui di seguito le motivazioni addotte dalla sentenza in esame, riportando, per ciascuna di esse, le perplessità e criticità che appaiono non compiutamente esaminate, quando addirittura ignorate sulla base di falsi preconcetti matematici e vesti logiche informate ad un 'semplicismo' che si arresta alla prima evidenza, equivocandone i nessi giuridici. Assai più complessi ed articolati risultano i risvolti e le interazioni con la matematica, che richiedono un'analisi minuziosa e scevra di pregiudizi per distinguere ciò che rimane nella sfera tecnica da ciò che travalica nella sfera giuridica.

Nelle motivazioni attinenti la valutazione dell'ammortamento alla francese si riporta:

'Come è noto nell'ammortamento alla francese a fronte di un capitale preso a prestito al momento iniziale, il debitore deve corrispondere N rate di importo costante R comprensive di interessi, calcolati al tasso I e la costruzione del piano di ammortamento avviene secondo i seguenti criteri:

1. ciascuna rata costante è costituita da una quota-interessi decrescente e da una quota-capitale crescente;

2. la quota-interessi si ottiene moltiplicando per il tasso I il debito residuo del periodo precedente, tenendo presente che al tempo zero il debito residuo coincide con quello iniziale e, pertanto, applicando la formula dell'interesse semplice (Interessi = Capitale x tasso x tempo);

3. la quota-capitale è la differenza fra la rata del prestito e la quota-interessi dello stesso periodo;

4. il debito estinto alla fine del periodo è dato dalla somma del debito estinto alla fine del periodo precedente e della quota-capitale versata;

5. il debito residuo, che al tempo zero coincide con il debito iniziale si calcola per differenza fra il debito iniziale e quello estinto.

Ne consegue che gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente per il periodo corrispondente a ciascuna rata, al tasso nominale indicato in contratto e che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.

Così quando le parti hanno inserito in contratto la somma oggetto di mutuo, il tasso di interesse e il numero delle rate, non è più possibile alcun intervento successivo del mutuante, il quale non ha la possibilità di suddividere la rata fra quota capitale e quota interessi, poiché tale suddivisione è già contenuta nella definizione di una rata costante di quel determinato importo'.

Arrestandosi a queste relazioni matematiche, la sentenza, replicando il solco tracciato da una ricorrente giurisprudenza, si astiene da ogni ulteriore approfondimento sulle discordanze fra la pattuizione e il pagamento, fra il tasso ex art. 1284 c.c. e il TAN, fra l'assenso raccolto e quanto previsto dall'ordinamento, negando, oltre all'anatocismo, ogni vizio ulteriore, attinente la determinatezza e trasparenza.



2. Il TAN e il tasso ex art. 1284 c.c.

Nell'introduzione si riporta che 'nell'ammortamento alla francese a fronte di un capitale preso a prestito al momento iniziale, il debitore deve corrispondere N rate di importo costante R comprensive di interessi, calcolati al tasso I ...'.[1] Nella formulazione contrattuale, il tasso I convenuto, prima ancora di essere inteso matematicamente come il parametro di calcolo (TAN), sul piano giuridico non è altro che il tasso previsto dall'art. 1284 c.c.: a questo tasso occorre riferire l'espresso richiamo dell'art. 117 TUB, 4° comma. Il TAN è un termine matematico, che esprime il tasso impiegato nell'algoritmo di calcolo degli interessi e che non necessariamente coincide con il prezzo del finanziamento espresso dall'art. 1284 c.c. Correttamente la sentenza giudica cruciale il rilievo che 'quando si fa riferimento a concetti tratti dalla matematica finanziaria è necessario che degli stessi sia esplicitato il riferimento giuridico e che sia individuabile un risultato giuridicamente rilevante conseguente alla loro applicazione'. Giustappunto, 'su una questione eminentemente giuridica', l'indicazione contrattuale del prezzo ex art. 1284 c.c. sopravanza quella del TAN, prescindendo dalle 'conclusioni che si assume scientificamente fondate in un altro ambito del sapere': per il tasso indicato in contratto, ancorché indicato con l'acronimo TAN, quello che rileva giuridicamente è esclusivamente ed esaustivamente il suo riferimento al prezzo ex art. 1284 c.c., inteso nella metrica di proporzionalità al tempo e al capitale; la matematica finanziaria offre semplicemente lo strumentario tecnico per realizzare la menzionata metrica proporzionale.[2]

Il prezzo del finanziamento, più che nell'importo assoluto degli interessi, viene più frequentemente indicato nell'aliquota di tasso calcolata nella metrica prevista dall'art. 1284 c.c., alla quale fa riferimento anche la determinazione degli interessi contemplata nell'art. 1815 c.c. In coerenza con i principi dettati dall'art. 821 c.c., il saggio richiamato non può che corrispondere agli interessi espressi dal tasso semplice che fornisce, in ragione d'anno, il corretto rapporto proporzionale del monte interessi convenuto al capitale finanziato, indipendentemente dalla periodicità di calcolo e pagamento. 'Il saggio di interesse costituisce, infatti, la misura della fecondità del denaro (predeterminata ex legge o stabilita dalla autonomia negoziale) ed è normalmente determinato con espressione numerica percentuale in funzione della durata della disponibilità e dell'ammontare della somma dovuta o del capitale (cfr. art. 1284 c.c., comma 1), ed opera, pertanto, su un piano distinto dalla disciplina giuridica della modalità di acquisto del diritto, fornendo il criterio di liquidazione monetaria dello stesso indipendentemente dal periodo - corrispondente od inferiore all'anno - da assumere a base del conteggio (nel caso in cui occorra determinare, sulla base di un saggio di interesse stabilito in ragione di anno, l'importo degli interessi per un periodo inferiore, bisogna dividere l'ammontare degli interessi annuali per il numero di giorni che compongono l'anno e moltiplicare il quoziente per il numero dei giorni da considerare)'. (Cass. n. 20600/2011).

Nella scienza finanziaria il TAN assume contorni definitori non propriamente coincidenti con quelli impiegati sul piano giuridico dal tasso ex art. 1284 c.c. e le risultanze operative non sempre risultano sovrapponibili. Nella matematica finanziaria il TAN esprime il parametro da impiegare nei calcoli, che può essere declinato vuoi in regime semplice, vuoi in regime composto. Nei calcoli finanziari il TAN è il riferimento parametrico annuale - nel significato numerico di interesse per il capitale unitario (o preferibilmente per 100) e per l'intervallo unitario di un anno - che prescinde dalle modalità temporali di pagamento, dal regime finanziario adottato e, naturalmente, dagli eventuali oneri, commissioni e spese annessi al finanziamento. Il TAN, da solo, senza l'indicazione dell'algoritmo di calcolo (regime finanziario), non consente di calcolare l'ammontare degli interessi.[3]

Il TAN, se impiegato in regime semplice, si identifica perfettamente con la proporzionalità espressa dall'art. 1284 c.c.: in tale regime, gli interessi rimangono infruttiferi e sono corrisposti congiuntamente al rimborso del capitale, in termini proporzionali allo stesso e al tempo intercorso. Il TAN, se impiegato nella capitalizzazione degli interessi, perde la funzione di misura del prezzo: la lievitazione esponenziale del monte interessi, in quanto realizzata dall'algoritmo di calcolo, non trova alcun riflesso nel valore del TAN. Se, invece, gli interessi vengono, alle scadenze periodiche, sistematicamente pagati così da non dare luogo ad alcuna capitalizzazione, il TAN, ancorché risulti impiegato in regime composto, esprime il medesimo monte interessi, conservando la metrica proporzionale del regime semplice prescritta dall'art. 1284 c.c.[4]

Per un finanziamento ad un anno di € 1000 al TAN del 10%, con interessi calcolati trimestralmente, se questi vengono capitalizzati, il corrispettivo nell'anno si ragguaglia a € 103,8 e il prezzo del finanziamento, espresso dall'art. 1284 c.c., è pari al 10,38%; se, invece, vengono corrisposti trimestralmente, il corrispettivo nell'anno è pari a € 100,0 e il prezzo del finanziamento, espresso dall'art. 1284 c.c., è pari al 10,0%. In altri termini, l'art. 1284 c.c. coglie l'aspetto monetario del corrispettivo effettivamente richiesto: il pagamento trimestrale di € 25 per € 1000 di capitale rimane coerente con il tasso ex art. 1284 c.c. del 10% del regime semplice, mentre nel regime composto gli interessi, se corrisposti a fine anno si ragguagliano al tasso ex art. 1284 c.c. del 10,38%, non al TAN del 10% impiegato nell'algoritmo di calcolo. Quando interviene la capitalizzazione periodica degli interessi, il TAN viene ad assumere sistematicamente un tasso inferiore al prezzo ex art. 1284 c.c. Nel regime composto, solo se gli interessi, anziché essere capitalizzati, vengono corrisposti ad ogni scadenza periodale, prima del rimborso del capitale, il monte interessi rimane invariato rispetto al regime semplice e il corrispondente TAN viene a coincidere con in prezzo ex art. 1284 c.c.

A causa dell'improprio impiego terminologico del TAN in luogo del tasso corrispettivo ex art. 1284 c.c., si riscontra frequentemente un uso promiscuo dei due tassi. Non è affatto immediato ed intuitivo il rapporto fra tasso ex art. 1284 c.c., TAN, monte interessi e regime finanziario. Lo stesso importo degli interessi può essere espresso matematicamente con una metrica informata al regime semplice o composto, ai quali corrisponderanno ordinariamente TAN diversi. Nel regime semplice il TAN esprime l'effettivo esborso per interessi, mentre nel regime composto, poiché l'algoritmo di calcolo, nel quale viene impiegato il parametro espresso dal TAN, considera, oltre al capitale utilizzato, anche il tempo nel quale interviene il pagamento degli interessi, il TAN viene riferito al montante così che, in presenza di scadenze degli interessi che precedono il loro pagamento, la funzione proporzionale del TAN passa dal capitale al montante, assumendo in rapporto al primo una funzione esponenziale. In presenza di interessi capitalizzati, il TAN del regime composto sarà inferiore al TAN del regime semplice che esprime il medesimo monte interessi. In altri termini, se il TAN è impiegato in regime composto - quando riferito al montante con capitalizzazione degli interessi, non al capitale finanziato - il tasso non esprime gli interessi su interessi, che rimangono insiti nell'algoritmo di calcolo, ma che vanno compresi, invece, nel rapporto di proporzionalità al quale fa riferimento il tasso ex art. 1284 c.c.

Anche il dettato dell'art. 821 c.c. evoca d'appresso il concetto di proporzionalità degli interessi al capitale là dove, al 3° comma stabilisce che 'i frutti si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto'. Una risalente sentenza della Cassazione ha avuto modo di precisare: 'In tema di maturazione degli interessi, il periodo normale preso a base per il calcolo di essi è il giorno. A norma dell'art. 821 c.c., i frutti civili (tra i quali sono compresi gli interessi dei capitali) si acquistano giorno per giorno. Pertanto, poiché l'art. 1284 stabilisce che il saggio degli interessi legali è il cinque per cento in ragione d'anno, ove occorra determinare l'importo degli interessi stessi per un periodo inferiore all'anno, bisogna dividere l'importo degli interessi annuali per il numero dei giorni che compongono l'anno e moltiplicare il quoziente per il numero dei giorni da considerare (Cass. 27 gennaio 1964 n. 191, Giur. It. 1965, I, 1, 279; Cfr. anche Cass. 25 ottobre 1974 n. 3797).[5] Per periodi superiori all'anno, occorra moltiplicare l'importo in ragione d'anno per il numero (intero e frazionato) di anni.

Risulta palese che il richiamo al 'saggio di interesse .... in ragione d'anno' dell'art. 1284 c.c. prescinde dai tempi della corresponsione degli interessi ed è riferito esclusivamente alla proporzionalità al capitale finanziato e al godimento dello stesso, che caratterizza sul piano economico il concetto di prezzo, richiamando d'appresso il regime semplice d'interessi attinente all'obbligazione accessoria definita nella pattuizione contrattuale: come ripetutamente ribadito dalla Cassazione, 'le implicazioni economiche delle modalità temporali dell'adempimento sono estranee al contenuto dell'obbligazione'. In questo senso va inteso il tasso (TAN) ordinariamente riportato nei contratti di finanziamento.[6]

Occorre pertanto non incorrere in commistioni fra i termini di pagamento e prezzo. Quest'ultimo, nel suo concetto economico, è dato, come per ogni altro prodotto o servizio, dal corrispettivo pagato, mentre i tempi di pagamento attengono ad aspetti distinti e diversi dal prezzo: configurano impegni da onorare che riflettono per il mutuatario costi 'figurativi', non rientranti nel concetto di prezzo ex art. 1284 c.c., rigorosamente aderente all'importo degli interessi corrisposti.[7]

Il tasso composto non è che una diversa metrica, usualmente impiegata nel mercato finanziario, per esprimere nel costo del finanziamento una sintesi numerica che aggrega, in un'unica aliquota, costo e tempi di pagamento, che invece sono tenuti distinti nella metrica elementare dell'art. 1284 c.c. prevista per il mercato del credito.[8]

Il criterio proporzionale, adottato dall'ordinamento per esprimere il costo del credito, contribuisce all'efficienza del mercato, accostandosi alla più modesta emancipazione dell'operatore al dettaglio in quanto consente una maggiore consapevolezza della distinzione che, nella sfera economica del prenditore, assume il costo monetario complessivo del finanziamento, separatamente dall'onere 'figurativo' ricompreso nelle modalità di pagamento.

Le due metriche sul piano operativo risultano equivalenti, la prima, più sintetica, rimane funzionale alle esigenze dell'operatore professionale del mercato finanziario, la seconda, scomposta nelle due componenti, rimane più accessibile, funzionale e taylor made sull'emancipazione finanziaria dell'operatore al dettaglio che accede al mercato del credito: a questa seconda metrica fanno riferimento gli artt. 821 e 1284 c.c. Il divieto di anatocismo risponde fondatamente ad un'esigenza di trasparenza, interessando le modalità di determinazione degli interessi in cui si conviene la misura del costo del finanziamento espressa in contratto. Si rileva, in ultima analisi, che l'ordinamento è rivolto alla metrica impiegata nella pattuizione per misurare il valore dell'obbligazione accessoria, indipendentemente dalle modalità e tempi impiegati per la corresponsione della stessa.

Nella pratica operativa si assiste ad una opaca commistione fra l'ammontare del costo, espresso dagli interessi, e la misura dello stesso, espressa nella metrica disposta dall'art. 1284 c.c.[9] La sostituzione in contratto dell'ammontare degli interessi con la misura percentuale degli stessi può creare spazi di ambiguità - fra il tasso dell'art. 1284 c.c. e il parametro di calcolo dato dal TAN - nei quali si incuneano comportamenti informati ad opacità che più facilmente possono fuorviare la controparte, costituita per lo più dall'ampia schiera di consumatori e piccoli imprenditori.[10]

Occorre pertanto prestare attenzione alla distinzione fra il prezzo del finanziamento ex art. 1284 c.c. e il parametro espresso dal TAN impiegato nell'algoritmo di calcolo, rispondendo i due tassi a funzioni non propriamente coincidenti. Tuttavia, dopo la rimozione della deroga all'art. 1283 c.c., intervenuta con le modifiche all'art. 120 TUB, e il divieto posto all'impiego del regime composto 'con capitalizzazione', salvo le deroghe previste (finanziamenti in conto corrente), i due tassi, di regola, devono coincidere.[11]

Il tasso riportato in contratto viene pertanto ad assumere la duplice funzione di parametro di calcolo (TAN) e prezzo ex art. 1284 c.c. Come meglio illustrato nel proseguo, nell'ammortamento alla francese (o a rata costante) - considerata la preminenza giuridica (tasso ex art. 1284 c.c.), richiamata dalla sentenza, sui principi e regole della matematica finanziaria (TAN), impiegati per la determinazione della rata - al prezzo ex art. 1284 c.c. indicato in contratto corrisponde un'obbligazione accessoria più bassa di quella inclusa nella rata determinata con il TAN impiegato in regime composto.

Affinché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1284 c.c., terzo comma c.c. (norma imperativa), la stessa deve avere nel contenuto la specifica ed univoca indicazione del saggio di interesse, espresso in ragione d'anno. Nell'ammortamento alla francese, al TAN indicato in contratto corrispondono due valori della rata e quindi dell'obbligazione accessoria, corrispondenti alla metrica del regime semplice e composto.[12] Se si impiega la prima, l'obbligazione accessoria assume un valore più basso, corrispondente ad un prezzo ex art. 1284 c.c. eguale al TAN. Se si impiega la seconda, l'obbligazione accessoria è più elevata per l'effetto anatocistico indotto dal regime composto con capitalizzazione degli interessi, impiegato nella determinazione del valore della rata e conseguentemente il prezzo ex art. 1284 c.c. risulta più alto del TAN espresso in contratto. In questa seconda circostanza, viene meno la proporzionalità del TAN e, in assenza dell'indicazione del regime finanziario impiegato, oltre all'anatocismo, si configura anche l'indeterminatezza.[13] Né tale indeterminatezza può essere fugata, in via induttiva, dalle tabelle dei valori allegati, senza l'esplicitazione dei criteri di calcolo: la parte rimane completamente ignara, nella convinzione che sia una mera espressione contabile, conseguente a quanto riportato nell'enunciato del contratto che, in assenza di una diversa indicazione, deve necessariamente intendersi espressivo del principio proporzionale del regime semplice, al quale si informano gli artt. 1284 c.c. e 821 c.c.[14]

Questi aspetti di criticità giuridica, che appaiono sufficientemente richiamati nel ricorso, nella sentenza in argomento non risultano affrontati, né verificati in un accertamento peritale, presumibilmente neanche scorti.

Prescindendo da carenze ed omissioni che possono aver qualificato il ricorso in appello[15], nella sentenza in argomento non si è ravvisata alcuna discrasia fra il TAN indicato in contratto e l'importo dell'obbligazione accessoria inclusa nella rata determinata in regime composto di capitalizzazione degli interessi, esprimente un prezzo ex art. 1284 c.c. più alto, né si è ravvisata indeterminatezza nel tasso riportato in contratto che, nel regime semplice, esprime un valore dell'obbligazione accessoria più basso. Aspetto questo che una CTU avrebbe potuto accertare e avrebbero giustificato una nullità rilevabile anche d'ufficio.[16]

Ancorché solo accennata in sentenza, appare opportuno chiarire anche la portata applicativa dell'art. 1283 c.c. Dottrina e giurisprudenza prevalenti ritengono che il divieto di pattuizione implicito dell'art. 1283 c.c. sia esteso ad ogni tipologia di interesse pecuniario e che il requisito di interessi scaduti, esigibili e dovuti per almeno sei mesi, ricorrendo le condizioni ivi riportate, costituisca la sola condizione, sine qua non, di producibilità degli interessi su interessi:[17] 'L'unica pattuizione ammessa dall'art. 1283 c.c. è quella che le parti possano porre in essere in data posteriore alla scadenza degli interessi e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi. Questa costatazione porta ad una prima conclusione; in base all'art. 1283 c.c. l'anatocismo è ammesso nei limiti indicati positivamente nella stessa norma (interessi dovuti per almeno sei mesi, nonché domanda giudiziale ovvero convenzione posteriore alla loro scadenza)'.[18] La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che il divieto di anatocismo integra una deroga al principio di naturale fruttuosità del denaro e, in quanto tale, si riferisce all'obbligazione di interessi in generale, a nulla rilevando la distinzione tra corrispettivi, compensativi o moratori.[19] Con riferimento ai rapporti di conto corrente, autorevole dottrina ha ulteriormente osservato che 'il divieto di anatocismo (...) non colpisce solo gli accordi preventivi che direttamente stabiliscano la produzione di interessi su interessi, ma anche gli accordi preventivi che abbiano comunque l'effetto di determinare la produzione di interessi su interessi'.[20] Si rileva nella circostanza la 'violazione indiretta' dell'art. 1283 c.c. con specifico riferimento al contratto in frode alla legge ex art. 1344 c.c.; i medesimi rilievi - sia con riferimento all'art. 1283 c.c., sia con riferimento all'art. 120 TUB - sembrano attagliarsi ai finanziamenti con piano di ammortamento alla francese.[21]

Le finalità di tutela perseguite dall'art. 1283 c.c. risulterebbero oltremodo compromesse se dal divieto dell'anatocismo rimanessero escluse le convenzioni di interessi su interessi che non attengono agli interessi scaduti e dovuti per almeno sei mesi.[22]


3. L'anatocismo della pattuizione e l'anatocismo dei pagamenti: un palese equivoco.

Nei contratti di finanziamento viene ordinariamente riportato il valore del capitale finanziato e, per gli interessi convenuti, in luogo dell'importo, viene riportato il prezzo espresso dal tasso corrispettivo prescritto dall'art. 1284 c.c.: con un improprio retaggio storico, viene indicato il parametro matematico espresso dal TAN che, tuttavia, nella circostanza assume propriamente la funzione di tasso corrispettivo. [23]

Definito in contratto il tasso ex art. 1284 c.c., l'obbligazione accessoria rimane univocamente definita nel valore che gli corrisponde nel rapporto proporzionale espresso nella metrica proporzionale del regime semplice. L'anatocismo si configura se al tasso corrispettivo convenuto in contratto per determinare l'obbligazione accessoria si accompagna una metrica diversa che induce una lievitazione accelerata degli interessi, discostandone l'esito finale dal rapporto proporzionale prescritto dalla norma.[24]

Per l'esempio del finanziamento ad un anno, riportato in precedenza, un'obbligazione accessoria di € 103,8 corrisposta a fine anno risulta anatocistica per la pattuizione di un prezzo ex art. 1284 c.c. corrispondente al TAN del 10% impiegato in regime composto trimestrale, mentre risulta legittima per la pattuizione di un prezzo ex art. 1284 c.c. corrispondente al TAN del 10,38%, impiegato in regime semplice. Ciò che rileva è la funzione di tasso corrispettivo assolta dal prezzo ex art. 1284 c.c., non quella del parametro di calcolo (TAN). Quando interviene la capitalizzazione periodica degli interessi, il TAN viene ad assumere sistematicamente un tasso inferiore al prezzo ex art. 1284 c.c. Nel regime composto, solo se gli interessi, anziché essere capitalizzati, vengono corrisposti ad ogni scadenza periodale, prima del rimborso del capitale, il monte interessi rimane invariato rispetto al regime semplice e il corrispondente TAN viene a coincidere con in prezzo ex art. 1284 c.c.

Dato che ogni tasso composto può essere espresso nell'equivalente tasso semplice, coerente con il rapporto proporzionale dell'art. 1284 c.c. e viceversa, la criticità dell'anatocismo coinvolge e si fonde con la trasparenza dei termini contrattuali. Il divieto di anatocismo risponde fondatamente ad un'esigenza di trasparenza contrattuale, interessando le modalità di pattuizione degli interessi in cui si esprime la misura del costo del finanziamento espressa in contratto.[25]

Non vi sono, altresì, preclusioni giuridiche al pagamento degli interessi maturati ancor prima della scadenza del capitale: questa libertà, tuttavia, incontra un limite nel divieto di anatocismo, che è posto dalla norma nel tasso ex art. 1284 c.c., espressione della misura dell'obbligazione accessoria convenuta, non in quella di impiego del TAN nelle modalità e tempi di pagamento. Le modalità attinenti al pagamento dell'obbligazione accessoria convenuta rimangono ininfluenti, sia per i tempi che per l'eventuale calcolo frazionato dell'ammontare da corrispondere, fatto salvo il rispetto dei tempi acché il diritto risulti venuto ad esistere: ciò discende direttamente dal concetto di prezzo espresso dal tasso ex art. 1284 c.c..

Dopo aver convenuto in contratto, ad esempio, per il godimento, per 4 anni del capitale di € 1.000, il corrispettivo di €400, pari al tasso ex art. 1284 c.c. del 10% - in alternativa all'ordinario pagamento periodico o complessivo, in ragione del 10% annuale - le parti potrebbero, ad esempio, pattuire il pagamento corrispondente all'interesse semplice del 9,50% nei primi due anni (€ 95 + € 95 = € 190) e il pagamento dell'interesse composto del 10% per il successivo biennio (€ 100 + € 110 = € 210), pervenendo al medesimo importo complessivo stabilito in contratto in ragione semplice: nella circostanza, il diritto matura proporzionalmente al tempo, mentre il pagamento rimane rallentato nel primo biennio e accelerato nel secondo biennio. Ciò che rileva ai fini dell'anatocismo è la metrica impiegata nella pattuizione per definire l'obbligazione accessoria, non quella con la quale la stessa viene corrisposta.

La convenzione esponenziale relativa all'importo dell'obbligazione accessoria, nell'ammortamento alla francese rimane inclusa nel valore stesso della rata pattuita, determinata con la formula dell'interesse composto, nella quale si esprime la volontà, questa sì giuridica oltre che matematica, di equiparare al capitale finanziato C, il corrispondente valore futuro, espresso da M = C*(1+i)k, comprensivo di interessi anatocistici, anziché il valore futuro, espresso da M = C*(1+k*i) del regime semplice, che lascerebbe improduttivi gli interessi maturati.[26]

I manuali di matematica finanziaria, adeguandosi agli usi uniformemente impiegati sul mercato finanziario, associano ormai l'impiego dell'ammortamento a rata costante alla capitalizzazione composta, con gli interessi della rata calcolati sul debito residuo. Ma questa non è l'unica alternativa che la scienza finanziaria offre per i piani a rata costante: è solo un uso o consuetudine negoziale, praticato nel mercato finanziario, trasposto ed 'imposto' nei contratti impiegati dagli intermediari bancari nel mercato del credito. [27]

Rimane assodato che, per il tasso espresso dal TAN riportato in contratto - elemento sul quale si appunta sostanzialmente il consenso e la consapevolezza del prezzo ex art. 1284 c.c. della transazione creditizia - la matematica finanziaria contempla, alternativamente, un monte interesse semplice, che risponde al criterio di infruttuosità degli interessi maturati, ed un monte interessi maggiorato, che risponde al criterio di fruttuosità degli interessi via via maturati. Nell'ammortamento alla francese (o a rata costante), nelle modalità ordinariamente praticate dagli intermediari, il valore della rata riportata in contratto risponde a quest'ultimo. Infatti, solo con l'impiego del tasso ex art. 1284 c.c. in regime composto (con capitalizzazione degli interessi), corrisponde la rata indicata in contratto, mentre nel regime semplice il tasso ex art. 1284 c.c. esprime una rata inferiore. Le modalità di pagamento e l'impiego del tasso quale parametro di calcolo (TAN) intervengono successivamente alla pattuizione del corrispettivo e, nella circostanza, quali esse siano, per gli stessi vincoli di costruzione, dettati dalla variabili indipendenti fissate in contratto, non possono che esprimere, nelle variabili dipendenti che ne conseguono, l'importo dell'obbligazione accessoria maggiorata convenuta.[28]

Nella sentenza, invertendo il nesso causale delle variabili interessate, risulta travisato l'accertamento dell'anatocismo, condotto esclusivamente sulle distinte modalità di pagamento della rata che, effettivamente, rispecchiano il regime semplice. [29]

Dato il vincolo della rata predeterminata che, calcolata in regime composto, include l'obbligazione accessoria maggiorata dell'anatocismo, con l'anticipato pagamento degli interessi maturati, si viene conseguentemente a comprimere, di una misura corrispondente alla quota anticipata e maggiorata, la quota complementare di capitale in pagamento, determinando un roll over dei rimborsi che, reiterato ad ogni scadenza, amplifica il valore medio del finanziamento della misura funzionale alla produzione degli interessi primari ricomprendenti quelli secondari, previsti originariamente nella definizione della rata ed esplicitati nell'alternativo criterio di imputazione sulla quota capitale: la maggiorazione dell'obbligazione accessoria, definita nella pattuizione e poi distribuita nelle rate sull'obbligazione principale amplificata, consente di ricondurre il rapporto proporzionale del tasso ex art. 1284 c.c. al TAN contrattuale.

Nell'ammortamento alla francese (o a rata costante) ciò che rileva è la pattuizione della rata e del prezzo ex art. 1284 c.c., oggetto della pattuizione, sul quale viene raccolto, in via esclusiva, l'assenso del mutuatario. Se il contratto non riporta il regime finanziario e il criterio di imputazione degli interessi, il mutuatario rimane ignaro delle modalità con le quali sono determinati il valore della rata e della corrispondente obbligazione accessoria; in particolare, non può agevolmente avvedersi che, con l'impiego del regime composto di capitalizzazione degli interessi e il pagamento anticipato degli interessi maturati ad ogni scadenza sul debito residuo, subisce una doppia penalizzazione. Infatti, il monte interesse corrisposto è quello riveniente dalla capitalizzazione degli interessi - stabilita nella pattuizione e del tutto corrispondente all'ammontare riveniente dall'alternativo criterio d'imputazione degli interessi composti rinviato alla scadenza delle distinte quote capitale -, per giunta corrisposto anticipatamente: l'obbligazione accessoria, infatti, è la medesima in entrambi i criteri di imputazione.

La peculiarità insita nell'architettura del piano di ammortamento alla francese (o a rata costante) rimane talmente complessa e nascosta nell'algoritmo di costruzione, che non solo lascia il mutuatario ignaro dell'abuso subito, ma rende anche scarsamente accessibile avvedersi della regola di equivalenza finanziaria che presiede e governa il contratto: : ne è prova la serie innumerevole di pronunce che dall'interesse semplice applicato in sede di pagamento, hanno travisato la regola di equivalenza intertemporale che governa il piano, negando il regime composto che, previsto nella pattuizione, produce la lievitazione esponenziale del monte interessi. indipendentemente dal criterio di imputazione del pagamento prescelto.[30]

I punti, da 1 a 5, riportati nella sentenza ed elencati nell'introduzione, attengono alle modalità di calcolo e pagamento dell'obbligazione accessoria già prestabilita in contratto in regime composto. Si rileva nella sentenza che 'gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti'. Nella circostanza si opera un'inversione del rapporto causale fra pattuizione e pagamento: non ci si avvede che il capitale residuo, cioè il capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti, viene a dipendere dall'obbligazione accessoria già maggiorata, inclusa nella rata pattuita in contratto. Prestando attenzione al passaggio logico-matematico, si coglie il rapporto e la direzione del nesso causale, che dalla variabile indipendente fissata in contratto (obbligazione accessoria maggiorata) si riflette nelle variabili dipendenti (debito residuo e interessi imputati nella rata) che compaiono nel piano di ammortamento:[31] l'obbligazione accessoria maggiorata - composta di interessi primari e secondari - definita nella pattuizione comporta matematicamente, nei pagamenti alle distinte scadenze, un'imputazione degli interessi reiteratamente maggiorata e, per complemento, un debito residuo che, maggiorato di un pari importo, trasmuta gli interessi secondari della pattuizione negli interessi primari del pagamento su un'obbligazione principale maggiorata.

Risulta del tutto errato e fuorviante quanto sostenuto dalla sentenza, ritenendo che la contestazione 'si risolve nella mera affermazione della maggiore gravosità del piano di ammortamento determinata dal fatto che gli interessi sono esigibili via via che maturano nel corso dell'ammortamento del mutuo e non al momento della sua estinzione': se così fosse, il monte interessi pagato anticipatamente, dovrebbe risultare inferiore al pagamento alla scadenza del capitale di riferimento (cfr. nota n. 30 e Tav. 4). Non è il rimborso più graduale dell'obbligazione principale che incrementa gli interessi corrisposti, bensì è il viceversa, cioè è l'obbligazione accessoria maggiorata, definita in contratto in regime composto, che condiziona i vincoli di chiusura del piano, amplificando, attraverso il roll over dei rimborsi, l'obbligazione principale di periodo, in misura da esprimere, in regime semplice nell'imputazione a pagamento, il medesimo valore dell'obbligazione accessoria pattuita.

Le peculiarità matematiche che caratterizzano l'ammortamento alla francese - e più in generale ogni ammortamento nel quale oggetto del contratto è l'obbligazione accessoria - evidenziano una criticità dai risvolti giuridici dirimenti: nel regime composto, per la medesima obbligazione accessoria, il prezzo espresso dal tasso ex art. 1284 c.c. verrebbe a dipendere dal criterio di imputazione degli interessi prescelto, contraddicendo il principio stesso dell'art. 1284 c.c. in funzione del quale il tasso rimane indipendente dai tempi e modalità di pagamento (Cfr. Tav. 4). D'altra parte, come per ogni finanziamento di tipo Bullet, il monte interessi, corrispondente all'anticipazione nel pagamento degli interessi, risponde alla misura del prezzo ex art. 1284 c.c. nella misura in cui riproduce il medesimo monte interessi proporzionale del regime semplice.

Il contratto non contempla le condizioni riportate nei punti 1-5 della sentenza - che rimangono estranee, comprese nella matematica dell'algoritmo di calcolo impiegato nel piano dei pagamenti periodici riportato in allegato - bensì prevede esclusivamente la rata con l'inclusione dell'obbligazione accessoria maggiorata, che può essere distribuita nel pagamento alle distinte scadenze con varie modalità, finanziariamente equivalenti, comprese fra le due estreme: imputando, ad ogni scadenza, gli interessi maturati in ragione composta sulla quota capitale che viene rimborsata o, alternativamente, imputando, ad ogni scadenza, tutti gli interessi maturati sul capitale in essere: solo in questa circostanza il processo di calcolo segue i descritti punti 1- 5. Ma, per i vincoli di chiusura del piano, dettati dal regime composto impiegato nella pattuizione, quale che sia il criterio di imputazione prescelto, l'esito economico è il medesimo, cioè l'obbligazione accessoria stabilita in contratto.[32] Proprio richiamando quanto riportato dalla sentenza, il riferimento giuridico espresso nella pattuizione non è dato dai punti 1 - 5 relativi agli sviluppi matematici impiegati nell'imputazione, bensì è dato dai valori del prezzo ex art. 1284 c.c. e della rata riportati nella pattuizione stessa, da cui discendono, sul piano matematico, il regime composto utilizzato e le opzioni illustrate.[33]

Nella sentenza non ci si avvede che l'anatocismo è propedeuticamente previsto nell'obbligazione accessoria inclusa nel valore della rata definita nella pattuizione. Si inverte il processo di causa-effetto, anteponendo le variabili dipendenti riportate in allegato alla variabile indipendente (obbligazione accessoria) stabilita in contratto, ricercando, di riflesso, l'anatocismo nel pagamento, non nella pattuizione.

L'ammortamento alla francese (o a rata costante), pur condividendo con il finanziamento Bullet l'anticipazione del pagamento degli interessi prima della scadenza del capitale, diversamente da quest'ultimo, mantiene la lievitazione esponenziale degli interessi del finanziamento Zero coupon, del tutto identica alla capitalizzazione che si realizza con l'alternativo criterio di imputazione degli interessi composti calcolati sul capitale in scadenza con la rata. Ma, come ribadito, l'anticipato pagamento degli interessi, intanto è consentito dall'ordinamento, in quanto evita la convenzione di un prezzo ex art. 1284 che contempli la produzione esponenziale degli interessi. [34]

Nella circostanza, mutuando la pronuncia della Cassazione n. 2593 del 20 febbraio 2003, si può agevolmente riscontrare che ''una somma di denaro mutuata, in un piano di ammortamento alla francese, al tasso d'interesse del dieci per cento annuo si raddoppia in ventiquattro anni; se invece gli interessi vengono capitalizzati ciò avviene in soli quindici anni circa'.[35] Nella richiamata sentenza della Cassazione è evidente il riferimento alla lievitazione esponenziale degli interessi che connota e qualifica la pattuizione anatocistica, a prescindere che gli stessi risultino scaduti e divenuti esigibili anticipatamente nel periodo del finanziamento. [36]

Nell'ammortamento alla francese non vi può essere coincidenza fra il prezzo ex art. 1284 c.c. e il TAN se si adotta il regime composto. Solo impiegando il tasso indicato in contratto in regime semplice per determinare la rata, la convenzione risulta corretta e coerente con il prezzo ex art. 1284 c.c., come anche corretta e consentita risulterebbe l'eventuale, ulteriore pattuizione di imputazione della rata che preveda il pagamento degli interessi sul debito residuo, anziché sul capitale via via scadente nei singoli periodi.[37]


4. Univocità e determinatezza del piano di ammortamento.

Nella sentenza si travisano altresì le risultanze offerte dalla matematica finanziaria affermando: 'Così quando le parti hanno inserito in contratto la somma oggetto di mutuo, il tasso di interesse e il numero delle rate, non è più possibile alcun intervento successivo del mutuante, il quale non ha la possibilità di suddividere la rata fra quota capitale e quota interessi, poiché tale suddivisione è già contenuta nella definizione di una rata costante di quel determinato importo'.

Nel piano di ammortamento, come menzionato, può essere adottato il regime semplice o quello composto ove consentito dall'ordinamento; con il regime composto, il criterio di imputazione delle rate è oggetto di un'ulteriore scelta fra le variegate alternative che i vincoli del piano consentono: per una medesima rata costante possono elaborarsi infiniti criteri di imputazione, tutti rispettosi dei vincoli di chiusura (Cfr. Allegato 1 per alcuni esempi).

Nel regime di capitalizzazione semplice, quale che sia la tipologia di ammortamento adottata, il vincolo del piano conduce ad un'unica scelta di imputazione degli interessi. Con tale regime, fissato importo, TAN e scadenze, nelle tipologie di ammortamento menzionate, risulta univocamente determinato sia il piano di rimborso definito dall'importo della rata [R=C/?1/(1+k*i)], sia lo specifico piano di ammortamento, definito ulteriormente nella composizione della rata stessa [C=?Ck; Ik=i*k*R/(1+i*k)].[38] Poiché l'elemento qualificante il regime di capitalizzazione semplice è la contestuale scadenza ed esigibilità di capitale ed interessi, il calcolo di questi ultimi, in ciascuna scadenza, non può che essere riferito al capitale giunto a scadenza con la rata stessa.[39]

Al contrario, con l'impiego della capitalizzazione composta, sia nell'ammortamento alla francese (o a rata costante) che all'italiana (o a quota capitale costante), per lo sviluppo del piano, nel rispetto del menzionato art. 1194, 2° comma c.c., può essere scelto un criterio di imputazione degli interessi fra una variegata casistica: l'imputazione può essere riferita alla quota capitale in scadenza o al debito residuo o secondo criteri intermedi o alternativi, purché soddisfacenti i vincoli di chiusura del piano.[40]

Gli intermediari, di regola, adottano il criterio di imputare nella rata in scadenza tutti gli interessi maturati, relativi sia al capitale in scadenza, sia al capitale residuo; la costruzione del piano viene prevalentemente realizzata secondo lo schema alla francese (o a rata costante) o, più sporadicamente, all'italiana (o a quota capitale costante).[41]

L'equivoco insorge nell'impiego della dizione 'ammortamento alla francese', riportata nei contratti, che richiama nell'uso corrente esclusivamente la tipologia di modello a rata costante: non è infrequente, infatti, riscontrare nei contratti l'impiego alternativo di questa seconda dizione o la locuzione parimenti dirimente 'alla francese o a rata costante'. Analogamente per il termine 'all'italiana'. Solo questo aspetto risulta esaustivamente riportato nei contratti di adesione e, quindi, perviene alla conoscenza dell'operatore retail. Né si possono ravvisare elementi che consentano di riesumare l'originario significato dei padri della matematica finanziaria, che incorporava in tale dizione tre distinte e congiunte connotazioni: i) rata costante; ii) regime composto; iii) calcolo degli interessi sul debito residuo. Le dizioni 'alla francese' e 'all'italiana' vengono ormai da lungo tempo impiegate come sinonimi, rispettivamente, di 'a rata costante' e 'a quota capitale costante'. Il glossario o legenda, che nei contratti deve spiegare 'con un linguaggio preciso e semplice' i termini tecnici, previsto dalle Disposizioni di Trasparenza, quando viene riportato in contratto, si limita a replicare la generica e alquanto imprecisa definizione indicata dalla Banca d'Italia: 'La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta'. Sul piano tecnico è possibile costruire multeplici piani di ammortamento rispondenti a questa definizione, aventi la medesima rata costante, con interessi decrescenti e quote capitale crescenti.

Anche l'ABF ha avuto modo di rilevare l'uso promiscuo del termine 'alla francese', valutando: 'Tale piano non risulta espressamente definito 'alla francese', né ciò invero potrebbe assumere decisa rilevanza, atteso che non pare esistere nella prassi un unico tipo di ammortamento 'alla francese' (come parrebbe ritenere la parte ricorrente)'. (ABF Milano, n.3569/15, preceduto dal Collegio di Coordinamento n. 6167/14). L'ormai radicata sinonimia fra ammortamento 'alla francese' e 'a rata costante' risulta acquisita e confermata dalla giurisprudenza; nella sentenza del Tribunale di Milano n. 5733/14, alla quale si sono uniformate successive decisioni giurisprudenziali, si ribadisce espressamente: 'con il termine "piano di ammortamento alla francese" (ovvero "a rata costante") dovrebbe intendersi unicamente il piano che preveda rate di rimborso costanti nel tempo, ipotesi all'evidenza consentita solo in caso di mutui a tasso fisso'.

Abbandonata la definizione ortodossa di ammortamento alla francese, ormai assimilata in via esaustiva all'ammortamento a rata costante, viene meno quel rapporto di univocità che, con l'accordo fra le parti - esclusivamente circoscritto all'importo del finanziamento, al tasso e alla periodicità delle rate - rende il piano di ammortamento una mera conseguenza matematica, univocamente determinata: questo aspetto viene frequentemente travisato.[42]

L'adozione del regime composto, con modalità di calcolo degli interessi sul debito residuo costituisce un'onerosa ed inespressa condizione generale di contratto, usualmente adottata in tali finanziamenti, soggetta al disposto dell'art. 1341 c.c., patita dal mutuatario quale 'presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari. Atteggiamento psicologico ben lontano da quella spontanea adesione ad un precetto giuridico in cui, sostanzialmente, consiste l'opinio iuris ac necessitatis' (Cass. n. 3096/99). Se il contratto non precisa il regime nel quale viene impiegato il TAN e/o il criterio di imputazione degli interessi nella rata, oltre ad aspetti attinenti al rispetto degli artt. 1283, 1284 c.c. e 120 TUB, insorgono pregnanti criticità che coinvolgono trasparenza, determinatezza e consenso.[43]

Se la banca, nel predisporre il contratto, si limita a prevedere 'ammortamento alla francese o a rata costante', risulta scontato che voglia identificare nella costanza della rata, in termini esaustivi, la caratterizzazione del piano di ammortamento. L'operatore retail non è tenuto né potrebbe arguire dal testo del contratto che, oltre alla rata costante, tra le varianti possibili, si utilizza il regime composto, nonché, per il criterio di imputazione delle rate, il calcolo degli interessi su tutto il debito residuo in essere a ciascuna scadenza: per giunta, con l'unica indicazione in contratto del valore della rata costante è indotto a ritenere che non vi siano alternative e sia univocamente determinato il piano di ammortamento secondo i principi di proporzionalità temporale del regime semplice, richiamati dall'art. 821 c.c.

L'operatore retail, sia consumatore che imprenditore, non si può avvedere delle condizioni praticate dall'intermediario, salvo poi sorprendersi ex post, soprattutto nel caso di estinzione anticipata, del perdurare a lungo di un eccessivo capitale a rimborso, apprezzabilmente maggiore di quello risultante dal regime semplice al quale, in assenza di una diversa pattuizione, è naturale attenersi in coerenza con l'art. 821 c.c. e 1284 c.c. Risulta all'evidenza pregiudicato lo stesso consenso, che trascina con sé l'applicazione dell'art. 1195 c.c.[44] Possono, infatti, facilmente sorgere spontanei lo stupore e la 'sorpresa' ex art. 1195 c.c. se in contratto si legge il TAN del 10% e solo dopo si 'realizza'- ad esempio, in caso di estinzione anticipata - che si sono pagati interessi nella misura non discosta dall'11% espressa in ragione semplice al finanziamento ricevuto (Cfr. nota 30). Anche volendo prescindere dalla natura anatocistica del regime finanziario composto - divenuta ormai ineludibile con il nuovo testo dell'art. 120 TUB, 2° comma - per scongiurare ogni effetto 'sorpresa', si imporrebbe comunque, nel testo del contratto, la precisazione del regime finanziario composto adottato nel piano di ammortamento, che conduce ad una lievitazione del monte interessi (dal 10% all'11% in ragione d'anno per l'esempio fatto in nota 30).[45] Nell'ammortamento alla francese (o a rata costante), nelle modalità nelle quali è espresso l'enunciato pattizio, risulta assai frequente riscontrare a posteriori lo stupore e sorpresa della clientela retail che, dopo aver pagato per più anni le rate del mutuo, realizza di aver pagato prevalentemente interessi e costata un debito residuo eccessivamente elevato; non ne comprende la motivazione, riconducibile ai maggiori esborsi rispetto al regime semplice: questa 'sorpresa' palesa una modesta emancipazione finanziaria ma, al tempo stesso, denuncia un sostanziale vizio del consenso, riconducibile all'originaria carenza di informazione e alle ermetiche peculiarità enunciative e di calcolo del regime finanziario composto, impiegato senza essere specificatamente convenuto in contratto. Oltretutto, senza una specifico assenso, l'art. 1194 c.c. prevede il calcolo degli interessi sul capitale che risulta liquido ed esigibile, cioè la quota capitale in scadenza con la rata.[46]

Anche la sentenza in argomento incorre negli equivoci descritti, trascurando che i contratti di finanziamento con ammortamento alla francese (o a rata costante) risultano nell'enunciato assai carenti: non viene indicato il criterio che presiede la determinazione del valore della rata riportata in contratto, non è espresso il regime finanziario applicato, né tanto meno si conviene espressamente il calcolo degli interessi riferito al debito residuo. Questi aspetti costituiscono rilevanti condizioni, prescritte dall'art. 117 TUB che, tuttavia, risultano frequentemente omesse.[47]

La sentenza si è limitata ad accertare il regolare impiego del tasso nei valori riportati in allegato al contratto, trascurando di esaminare il rapporto fra i termini della pattuizione, dando, per altro, per assodato ed univoco il criterio di costruzione del piano di ammortamento e, quindi, non ravvisando l'esigenza di raccogliere il consenso del mutuatario sul regime finanziario impiegato e sul criterio di imputazione degli interessi, dai quali discende pur anche l'obbligazione principale, nel suo valore medio di periodo. Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità 'affinché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1284, 3° comma, c.c. che è norma imperativa, deve avere forma scritta ed un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse' (Cass. n. 12276/10). E la Cassazione n. 25205 del 2014 precisa che, il rispetto della norma imperativa, dettata dall'art. 1284 c.c. presuppone la specificazione in contratto del criterio di calcolo con la conoscenza a priori dei dati necessari 'per eseguire un calcolo matematico il cui criterio risulti con esattezza dallo stesso contratto. I dati ed il calcolo devono perciò essere facilmente individuabili in base a quanto previsto dalla clausola contrattuale, mentre non rilevano la difficoltà del calcolo che va fatto per pervenire al risultato finale né la perizia richiesta per la sua esecuzione'.[48]

Non è sufficiente l'indicazione dei valori della rata e delle distinte imputazioni: la norma impone di 'consentire al debitore … di calcolare, al momento di sottoscrivere l'apposita convenzione, l'esatto ammontare del suo debito' (Cass. 2593/03). L'indeterminatezza investe, non i valori, ma i criteri che a tali valori conducono.[49] Nella sentenza si riporta addirittura l'affermazione che 'l'accettazione del piano di ammortamento ricomprende l'accettazione delle modalità matematico-finanziarie di costruzione del medesimo, che comunque sono esplicitate nel contratto'. L'argomentazione addotta evoca d'appresso la circostanza degli addebiti in conto corrente degli interessi che, con l'invio dell'estratto conto, si sosteneva comportassero l'assenso alle condizioni di gestione del rapporto, anche se non esplicitate in contratto.[50] Poiché l'indicazione del regime finanziario e del criterio di calcolo non risulterebbero espressi in contratto, come si evince dalla sentenza stessa, la richiamata esplicitazione sembra riconducibile alla presunta univocità di determinazione della rata. Nella circostanza risulta assai stridente, da una tabella di valori, distribuiti su più colonne, quand'anche su più pagine, far discendere l'assenso sui criteri di determinazione della stessa. L'allegato, ancorché parte integrante del contratto, non sembra possa riportare condizioni ulteriori non previste nell'enunciato.[51] Che l'esplicitazione dei valori in allegato non dispensi l'intermediario dal fornire i criteri di imputazione lo si evince anche dalla Direttiva sul credito al consumo che esclude addirittura la presenza in contratto del piano di ammortamento, mentre prevede l'indicazione puntuale delle condizioni (Cfr. Corte di Giustizia europea, sentenza ECLI: EU:2016:842). D'altra parte, note queste ultime, risulta ridondante l'allegato, mentre non è altrettanto vero il contrario.[52]

La determinatezza del valore delle imputazioni a capitale ed interessi si consegue oggettivamente con l'allegato al contratto, che lascia tuttavia indeterminati i criteri che hanno condotto ai valori delle imputazioni stesse: qui si cela l'inganno che viene subìto acriticamente, apparendo i valori riportati in allegato come univocamente determinati dall'enunciato contrattuale.[53]

Nella conclusione la sentenza, con una 'contorsione' logica che palesa una forzatura informata ad un radicale pregiudizio, dall'assenza dell'anatocismo nelle variabili dipendenti espresse nel piano di pagamento rateale fa discendere la medesima conclusione per la variabile indipendente data dall'obbligazione accessoria convenuta in contratto, propedeuticamente determinata in regime di capitalizzazione degli interessi, affermando: 'E' evidente, peraltro, poiché l'anatocismo viene fondato solo sulla formula matematica adottata per il calcolo delle singole rate, che in ogni caso manca il suo presupposto essenziale, un pregresso debito per interessi sul quale si possa ipotizzare la produzione di ulteriori interessi'. Si nega l'evidenza: la formula matematica adottata per il calcolo della rata costante indicata in contratto è fondata sull'anatocismo; il pregresso debito per interessi sul quale accertare la produzione di ulteriori interessi è riscontrabile proprio nella formula stessa (R = C/?1/(1+TAN)k), dove il tempo (k) è riportato all'esponente: il contratto riporta l'esito espresso dal valore della rata, non il criterio impiegato.[54] L'ausilio di un CTU avrebbe evitato l'equivoco, chiarendo nella circostanza che qualunque obbligazione accessoria convenuta in regime composto con capitalizzazione degli interessi, può, in sede di pagamento, maggiorando l'obbligazione principale periodale, essere convertita in obbligazione semplice, con interessi esclusivamente primari.[55]

In conclusioni, come menzionato in premessa, incorrendo in falsi preconcetti matematici ad equivoci nessi giuridici, la sentenza perviene ad escludere l'indeterminatezza del tasso di interesse, l'applicazione di un tasso superiore a quello dichiarato in contratto, come anche la violazione del divieto di anatocismo.[56]

Si ritiene che l'opaca formulazione, con l'inespresso regime composto nei contratti di adesione predisposti dagli intermediari, costituisca un'evidente espressione dell'asimmetria contrattuale ed informativa, radicata nel tempo, ancor prima dell'introduzione delle norme di trasparenza, correttezza e buona fede. Nell'inconsapevole acquiescenza, impossibilità e dipendenza dell'operatore che accede al credito, è divenuta ormai una prassi reiterata nel tempo, tanto da apparire ordinaria e legittima. Il sistematico impiego, da parte degli intermediari bancari, del piano di ammortamento uniformemente concepito in capitalizzazione composta e interessi calcolati sul capitale in essere a ciascuna scadenza, ha quasi fatto perdere le tracce dei piani di ammortamento sviluppati in capitalizzazione semplice: nei più recenti manuali di tecnica finanziaria al più vengono accennati, senza essere trattati.

Nulla impedisce all'intermediario di impiegare il regime semplice, esprimendo all'occorrenza in contratto un TAN più alto, che lasci immutato il costo del servizio prestato: si eviterebbero facili fraintendimenti, equivoci e tranelli informativi nei quali frequentemente incorre l'operatore retail.[57] All'evidenza di un TAN più alto, si determinerebbe un temperamento della domanda di credito ma rifluirebbero apprezzabili riflessi di trasparenza e consapevolezza nel rapporto di credito, prodromi indefettibili al perseguimento di un corretto e concorrenziale mercato. Non può trascurarsi la circostanza che il regime composto, così come impiegato nei finanziamenti con piano di ammortamento alla francese (o a rata costante), apporta al bilancio dell'intermediario un indebito free lunch, celato nel TAN espresso in contratto, inferiore all'effettivo prezzo ex art. 1284 c.c. espressivo del regime semplice: il corrispondente pregiudizio allo sviluppo economico del paese si riversa nell'equilibrio sistemico, alimentando la dimensione e la natura che qualifica il fenomeno dei sovra indebitamenti e dei fallimenti imprenditoriali.[58]

La contrattualistica che presiede le operazioni di finanziamento a rimborso graduale è rimasta sostanzialmente invariata nel tempo, reiterando formulazioni opache, carenti ed omissive di elementi divenuti sostanziali, qualificanti ormai l'assetto dei presidi di correttezza e trasparenza che la normativa, nell'evoluzione subita negli ultimi decenni, ha gradualmente reso sempre più stringenti e rigorosi.[59]

Troppo spesso gli intermediari adottano comportamenti informati ad una sospinta opacità, prevaricando finanche elementari principi di trasparenza e correttezza, confidando nella generale acquiescenza della clientela a subire le condizioni poste nei contratti di adesione: rimostranze, contestazioni e sanzioni, ancorché diffuse, non pervengono a modificare i comportamenti, né tanto meno il rapporto costi e benefici che presiede le scelte dell'intermediario.[60]

La diffusa giurisprudenza, che si è reiteratamente occupata dei finanziamenti a rimborso graduale, in particolare dei piani di ammortamento alla francese (o a rata costante), non sembra abbia fornito convincenti soluzioni ai pregnanti dubbi, perplessità e criticità che insorgono quando le regole della matematica finanziaria vengono ad interagire con i principi che governano il diritto: all'evidenza, questa sentenza, come anche la nutrita giurisprudenza di questi ultimi anni, manifesta una coazione a ripetere labili argomentazioni e nessi logici intrisi spesso di opacità e pregiudizio.

ALLEGATI E NOTE
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