Dalla prassi di saldaconto all'«estratto di conto» dell'art. 50 TUB (stabilità dei singoli istituti ed efficienza del sistema)
Pubblicato il 21/05/18 02:00 [Articolo 685]






1.- La permanente e generalizzata prassi bancaria di utilizzo del saldaconto. - 2. Contrarietà della prassi di saldaconto alla norma dell'art. 50 TUB. - 3. Prassi di saldaconto e decreto ingiuntivo. - 4. Prassi di saldaconto e giudizio di opposizione. - 5. «Estratto di conto» e decreto ingiuntivo. - 6. Prassi di saldaconto, produzione completa degli estratti conto e principio di «sana e prudente gestione».

1.- La permanente e generalizzata prassi bancaria di utilizzo del saldaconto

Ancora oggi è attuale, e assai diffusa, la prassi delle imprese bancarie di utilizzare il c.d. saldaconto - inteso come documento proveniente dalle medesime ed espressivo del solo montante assunto come dovuto (e dichiarato «vero e liquido», altresì, da un dirigente della banca, che pure ne attesta la conformità alle scritture contabili della relativa impresa[1]) - per procedere al recupero dei crediti vantati nei confronti della clientela. Per constatare la permanente ricorrenza di tale prassi, pur dopo l'entrata in vigore del testo unico bancario, basta (tra le altre cose) scorrere i resoconti processuali delle pronunce della Cassazione, che nell'ultimo periodo gravitano attorno alla materia della prova del credito bancario (cfr., per dare un'idea, gli avvii dei processi che si trovano riferiti in Cass., 26 marzo 2018, n. 7423; Cass., 7 marzo 2018, n. 5482; Cass., 1 febbraio 2018, n. 2510; Cass., 21 dicembre 2017, n. 30676; Cass., 12 ottobre 2017, n. 23930; Cass., 25 agosto 2017, n. 20397; Cass., 3 agosto 2017, n. 19427; Cass., 30 maggio 2017, n. 13542; e così via)[2]. Se non posto a giustificazione delle richieste di decreto ingiuntivo, com'è cosa corrente, il saldaconto si trova di frequente a supporto delle domande di insinuazione al passivo fallimentare degli assunti debitori o dei loro garanti.

In quest'ultimo ambito, il detto documento non sembrerebbe trovare, stando almeno ai precedenti editi, una particolare fortuna. Naturalmente, non è dato conoscere quanti dei ricorsi per decreto ingiuntivo presentati con base nel saldaconto vengono poi concretamente accolti dai tribunali (e pure a quanti venga accordata, inoltre, la provvisoria esecutorietà). Nei casi in cui all'emissione del provvedimento faccia seguito l'opposizione dell'ingiunto, sembra di intendere che, il più delle volte, il decreto venga poi revocato: se non dal giudice del primo grado, dalla corte di appello. Sarebbe interessante sapere, anche qui, la percentuale di decreti opposti rispetto a quelli emessi.

Un dato che comunque sembra ragionevole prendere come sicuro è che la prassi in discorso attraversa senza riserve tutte le imprese bancarie del settore (con specifico riferimento, peraltro, a quelle che posseggono l'autorizzazione ex art. 14 TUB, senza addizioni ulteriori[3]). Rispetto al passato, di conseguenza, la prassi in discorso si è venuta a rendere ancor più generale: posto che, come è noto, la norma dell'art. 102 della previgente legge bancaria andava in modo espresso a circoscrivere la particolare disciplina dell'ingiunzione richiesta dalle banche solo a talune delle «categorie» che queste ultime potevano all'epoca conformare[4].


2.- Contrarietà della prassi di saldaconto alla norma dell'art. 50 TUB

Il testo dell'art. 102 della vecchia legge bancaria focalizzava la disciplina della speciale ingiunzione bancaria sulla sussistenza di una «prova» costituita dall'«estratto di saldaconto». L'espressione non riceveva, per la verità, illustrazioni di sorta, come per contro sarebbe stato opportuno. In effetti, la norma lasciava sguarnito proprio il suo nodo centrale, non indicando quale fosse la nozione di «estratto» sufficiente e dunque idoneo per l'ottenimento del decreto ingiuntivo[5]. In ogni caso, l'interpretazione corrente della norma era andata a orientarsi nel senso più lasco, contentandosi della mera dichiarazione del «saldo» (assunto, appunto, come il «dovuto»), con l'aggiunta della attestazione di «verità e liquidità» del funzionario. E' difficile dire adesso se l'interpretazione fosse frutto della prassi bancaria di allora o se, viceversa, la prassi (tuttora attuale) sia stata frutto dell'interpretazione[6]: sta di fatto, comunque, che da un certo punto in poi questa prassi ha finito per alimentarsi da sé medesima.

La norma introdotta con il testo unico vigente ha, per la verità, lasciato intatto il riferimento all'«estratto», limitandosi a sostituire il termine «saldaconto» con quello di «conto». Per quanto molto contenuto - e non sufficiente, alla prova dei fatti del diritto vivente, a dirimere ogni questione (cfr. nei numeri 5 e 3) -, si tratta sicuramente di un mutamento importante. Nel senso che la nozione di «estratto conto», di cui all'attuale art. 50, va univocamente a richiamarsi in via sistematica alle collaudate regole che il codice civile destina a questa figura; come pure (e, forse, più ancora) va a collegarsi alla normativa dell'art. 119 dello stesso testo unico, dove l'«estratto conto» è assunto come sottospecie di quelle «comunicazioni chiare in merito allo svolgimento del rapporto», che per legge l'intermediario deve trasmettere periodicamente ai propri clienti.

In ogni caso, si è decisamente diffusa, in letteratura, l'idea che «saldaconto» ex art. 102 vecchia legge bancaria ed «estratto conto» ex art. 50 TUB siano cose decisamente diverse tra loro. Lo hanno precisato con nettezza - e proprio subito dopo l'entrata in vigore della nuova norma - le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (18 luglio 1994, n. 6707): «il saldaconto previsto dall'art. 102 legge bancaria è affatto diverso dall'estratto periodico di conto corrente»; il primo è un «documento appositamente formato dalla banca per la finalità dell'art. 102 legge bancaria e nel quale viene indicato soltanto il saldo debitore del conto, senza che sia riportata l'evoluzione delle operazioni attive e passive che l'hanno determinato»; il secondo, per contro, «riproduce integralmente i dati annotati nella scheda del conto e relativi a tutte le operazioni affluite sullo stesso»[7]. E pure aggiungono le Sezioni Unite - con rilievo che davvero non può passare inosservato - che «con l'entrata in vigore del nuovo T.U. delle leggi bancarie» il «documento», di cui al saldaconto, «è stato (opportunamente) eliminato». Del resto, la stessa relazione di accompagnamento al testo unico sottolinea (con spunto che le Sezioni Unite non mancano di riprendere sostanzialmente[8]) come occorra rispondere alla «necessità di tutelare il correntista anche nell'eventuale giudizio susseguente al procedimento monitorio, consentendogli una contestazione consapevole delle risultanze del documento stesso».

Sembra dunque di potersi affermare con sicurezza che la permanente prassi bancaria di saldaconto non è rispondente alla prescrizione normativa dettata dall'art. 50 TUB, in questa non trovando nessun riscontro.


3.- Prassi di saldaconto e decreto ingiuntivo

I più recenti interventi della Corte di Cassazione risultano netti nell'escludere la possibilità di ottenere un provvedimento ingiuntivo sulla base di un semplice documento di saldaconto. In questa direzione vanno in specie segnalate le pronunce, sostanzialmente gemelle, di Cass., 30 maggio 2017, n. 13542, di Cass., 23 maggio 2017, n. 12935 e di Cass., 23 maggio 2017, n. 12936. «L'estratto di saldaconto, di mera natura riassuntiva del debito finale» - così annotano questi provvedimenti -, se era «idoneo nel vigore del previgente art. 102 legge bancaria 1936/38, non è più sufficiente ai sensi dell'art. 50 TUB, che richiede finanche in monitorio un vero e proprio estratto conto con la registrazione delle varie partite in dare e avere». Si tratta, del resto, di orientamento che va pure a risalire nel tempo (cfr., in via indicativa, Cass., 2 dicembre 2011, n. 25875).

Un diverso avviso, peraltro, si è ritenuto abbia manifestato la pronuncia di Cass., 19 ottobre 2016, n. 21092. La massima all'uopo predisposta dall'Ufficio del Massimario riscontra, in effetti, che «il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto» di credito.

Si può realmente dubitare, tuttavia, dell'effettiva rispondenza di tale massima al tessuto motivazionale che va identificato come proprio di detta sentenza. E non solo perché la frase appena sopra trascritta risulta sfornita di un qualunque argomento a supporto: la stessa è tratta, in realtà, dalla motivazione di una precedente sentenza della Corte (Cass., 25 settembre 2003, n. 14234) e da questa svolta nel contesto di un brano che quella del 2016 richiama per un altro, e specifico, proposito (la distinzione tra estratto di conto ed estratto di saldaconto; cfr. sopra, nel n. 2); per di più, la pronuncia così richiamata concerne una fattispecie concreta che è regolata non già dalla norma dell'art. 50 TUB, bensì da quella del previgente art. 102 vecchia legge bancaria (il decreto ingiuntivo essendo stato emesso, nella specie, in data 16 febbraio 1985). In coerenza con i contenuti manifestati dal motivo di ricorso, d'altra parte, il focus della pronuncia n. 21092/2016 sta nell'escludere che il saldaconto sia «di per sé elemento sufficiente a fornire la prova del credito della banca nel corso del giudizio di opposizione» (su questo punto, si veda nel prossimo numero).

Ciò posto, a chiusura del tema (dei rapporti nel sistema positivo tra saldaconto e decreto ingiuntivo) si può ancora osservare che, se la vigente normativa specificamente dedicata alla ingiunzione bancaria non dà oggi accoglienza alla prassi bancaria del saldaconto, è senz'altro da escludere che questa prassi comunque possa - per altre e diverse vie - risultare per certi versi «recuperabile» a fini monitori. Ché quella dell'ingiunzione bancaria è normativa che, seppur oggi di peso minore rispetto a quello posseduto nel passato (davvero forte, nella lettura che ne dava il diritto vivente; cfr. sopra, nel n. 2)[9], in ogni caso risponde a una logica di privilegio delle relative imprese rispetto al diritto comune: tale disciplina legale non può, dunque, non rappresentare anche il limite massimo di complessiva estensibilità di tale privilegio nel sistema (volta a volta) vigente.


4.- Prassi di saldaconto e giudizio di opposizione

Qualche cenno a parte si rende opportuno per la tematica dell'eventuale utilizzabilità del documento di saldaconto fuori dall'ambito del ricorso per decreto ingiuntivo.

Secondo un risalente orientamento della Corte di Cassazione, e tuttora non abbandonato, «nel giudizio di cognizione piena che si apre con l'opposizione al decreto ingiuntivo» il documento di saldaconto può rivestire un «valore meramente indiziario» del credito preteso dalla banca, svolgendo così un ruolo che gli è «consueto» e «da sempre riconosciutogli» (queste espressioni sono tratte dalla già citata Cass., n. 13542/2017; tra le altre pronunce, così allineate, si vedano, ad esempio, le pure già richiamate Cass., n. 25875/2016 e Cass., n. 21092/2016). E tale orientamento appare pure riferibile - in sé, almeno (sul piano oggettivo, cioè, e pur non disponendo di dati al riguardo) - anche all'ipotesi del giudizio di opposizione all'esclusione dello stato passivo fallimentare[10].

Questo orientamento lascia, tuttavia, del tutto perplessi.

E' prima di tutto da notare, al riguardo, che la riportata asserzione non risulta accompagnata dall'indicazione di un qualche argomento giustificativo, sì che la stessa sembra apertamente reggersi solo sul peso della sua reiterazione: che è cosa davvero poco convincente in sé stessa; e ancor meno lo diventa non appena si constati che la detta asserzione fissa la propria deriva storica in un regime normativo che è proprio diverso da quello oggi vigente (dato che la tradizionale asserzione del valore indiziario del saldaconto rimonta, per l'appunto, all'epoca della vigenza dell'art. 102 vecchia legge bancaria). D'altro canto, risolvendosi il saldaconto nella mera enunciazione di una cifra, risulta oggettivamente molto arduo ricondurlo al novero delle scritture contabili (di là, naturalmente, da ogni problema di applicazione della relativa disciplina): posto che, sul piano dei numeri, le scritture contabili hanno senso perché indicative dei fattori, e del percorso, che conducono a un certo risultato. In definitiva, la sostanza prima della dichiarazione di saldaconto si viene a posizionare proprio sul piano dell'allegazione di parte[11].

Per la verità, si potrebbe pure rilevare che, a ben vedere, quelle che si trovano correntemente nelle sentenze della Corte appaiono, più che altro, delle semplici frasi di stile, prive in quanto tali di concreti riflessi sull'esito della controversia. Un simile rilievo non può, però, venire a tranquillizzare: anche a prescindere da ogni osservazione sul peso intrinsecamente elastico (se non proprio di manipolazione facile) dei «valori indiziari». Basta pensare che, nell'assoluta normalità dei casi, il punto del «valore indiziario» del saldaconto viene in concreto a porsi nell'ipotesi di decreto ingiuntivo illegittimamente concesso perché fondato proprio su di esso e in connessione con lo (stabile) orientamento della Corte per cui la revoca del decreto ingiuntivo in sede di opposizione non comporta necessariamente il rigetto (totale o parziale) della pretesa che era stata esposta nel relativo atto di ricorso (cfr., per tutte, Cass., n. 25857/2011).


5.- «Estratto di conto» e decreto ingiuntivo

Riferendosi in modo univoco all'estratto conto, di cui alla vigente normativa sull'ingiunzione bancaria, la pronuncia di Cass., 2 agosto 2013, n. 18541 è andata ad affermare che nella «fase monitoria … possono essere prodotti gli estratti conto relativi all'ultima fase di movimentazione del conto».

Si tratta - va subito precisato - di un rilievo extravagante, posto che nel caso esaminato l'intermediario bancario aveva senz'altro affidato la propria richiesta monitoria a un documento di saldaconto, per quanto la norma dell'art. 102 risultasse abrogata da tempo. Soprattutto si tratta - è opportuno puntualizzare altresì - di un'asserzione che, circa i suoi contenuti, va considerata come formula di semplice stile, non proponendo a proprio supporto nessun ordine di rilievi (espliciti o anche solo impliciti).

Non par dubbio, peraltro, che la frase appena sopra riportata rimanga comunque indicativa di un certo modo di approcciare la materia dei documenti idonei per l'ingiunzione bancaria. Approccio che, a me sembra, reca evidenti i segni di una lettura basata non già sul dato normativo attuale, bensì su quello passato e ormai abbandonato: che non riesce a liberarsi, prima ancora, dello schema logico che era connesso al microsistema previgente, come inteso a privilegiare per l'appunto più la forza dell'effetto (l'esecutorietà dell'ingiunzione), che la correttezza dell'azione (l'idoneità delle prove del credito offerte dalla impresa bancaria).

Al di là di questo, la tesi affacciata dalla pronuncia in questione si connota propriamente per la sua indeterminatezza (cosa significa, dunque, «ultima fase»?). Né si vede - nel rispetto del dettato normativo proposto dall'art. 50 - la possibilità di operare dei distinguo in ordine allo sviluppo temporale del credito la cui esistenza è assunta dall'impresa bancaria. Tanto meno si riesce a immaginare un «dove» e un «perché» di ipotetiche cesure temporali.

Del resto, la disposizione dell'art. 50 riguarda unicamente - secondo la sua propria conformazione normativa (come indica, se non altro, lo stesso riferimento al documento di cui all'«estratto conto»[12]) - i crediti derivanti da rapporti di conto corrente. Di conseguenza, come è stato puntualmente rilevato da Cass. n. 21092/2016, la «prestazione» della banca risulta «mutevole nel tempo» ed è «pertanto soggetta ad accertamento» per intero: la dinamica del relativo rapporto (e dell'eventuale credito) venendo fisiologicamente innervata da voci (poi contabilizzate in «poste» o «in dare» o «in avere») di segno contrapposto. E' chiaro, perciò, che contentarsi della prova solo di un segmento temporale del rapporto significa, in buona sostanza, rinunciare ad esigere una prova effettiva del credito preteso dalla banca: occorre, al riguardo, un estratto completo del conto, come atto a coprire l'intero arco di svolgimento del rapporto tenutosi inter partes (cfr. altresì i rilievi svolti nel precedente n. 2 in punto della «chiarezza» della comunicazione di cui all'art. 119 TUB).


6.- Prassi di saldaconto, produzione completa degli estratti conto e principio di «sana e prudente gestione»

6.1.- Uniti dalla dichiarata funzione di rendere «più agevole» il recupero del credito erogato, il regime di cui al saldaconto dell'art. 102 della vecchia legge bancaria - che nell'oggi si traduce in una prassi degli intermediari che perdura nonostante l'abrogazione della norma - e il regime di ingiunzione bancaria espresso dall'art. 50 TUB danno corpo, entrambi, a delle ipotesi di «vicinanza alla prova da parte di chi la possiede». Che è situazione - va detto - intrinsecamente delicata (se non altro) e bisognosa, in ogni caso, di attenta verifica[13].

All'interno di detta dimensione (strutturale e funzionale), tuttavia, queste due regolamentazioni esprimono prospettive non solo diverse, ma pure assai lontane tra loro. Tanto sul piano del rapporto diretto e immediato con il cliente debitore (n. 6.2.), quanto su quello - a monte del primo - dell'agire di impresa (n. 6.4.).


6.2.- A proposito dell'incidenza quantitativa sulla produzione del contenzioso, i regimi in discorso sembrano esprimere, in effetti, tendenze di opposto vettore.

Quello basato sulla dichiarazione solo sintetica, di cui al saldaconto, sembrerebbe condurre, a conti fatti, a un incremento del contenzioso in sede di opposizione (e indipendentemente, va da sé, dalla eventuale provvisoria esecutorietà del decreto emesso). Se non altro perché, come annotano le Sezioni Unite nella sentenza sopra citata (n. 6707/1994), «in presenza di un atto che si limita a indicare un dato numerico … si deve necessariamente ammettere che il debitore possa a sua volta limitarsi a negare il valore probatorio dell'atto attraverso una generica contestazione».

Quello fondato sull'articolazione analitica e completa del dato contabile, che sta alla base della pretesa creditoria, di per sé contiene, per contro, una spinta di tratto deflattivo, posto che per l'appunto mette il cliente debitore in condizione di (fare) controllare subito la dinamica dei titoli e delle misure che stanno alla base della pretesa medesima. E, per la verità, all'impresa, che ha ragione, dovrebbe pure convenire la riduzione del contezioso inteso all'accertamento dei propri diritti.


6.3.- Si potrebbe anche credere, forse, che nei tempi lontani dell'emanazione della legge bancaria 36/38 fosse cosa non facile, fosse cosa comunque di realizzo non immediato, quella di disporre di un documentazione completa e articolata, sin dentro il dettaglio, della propria pretesa creditoria (con riferimento a «grandi numeri», va da sé). Per quanto, a dire il vero, la richiesta normativa dell'epoca, di attestazione della corrispondenza delle scritture contabili all'esito finale del saldaconto, sembrerebbe supporre proprio il contrario: con il funzionario a verificare - rapido ed efficiente sì, ma non di meno minuzioso e accurato - delle pur sussistenti carte.

E' certo, in ogni caso, che da allora a oggi le tecniche di tenuta e conservazione delle scritture contabili hanno subito profondissime evoluzioni: sino a far scemare del tutto, comunque, le ipotetiche ed eventuali criticità appena evocate.

L'attuale prassi bancaria del saldaconto rimane senz'altro estranea, dunque, a problematiche inerenti a difficoltà «tecniche» di ordine «documentativo». La vigente richiesta normativa di produzione documentale completa e specifica degli estratti già in sede monitoria, d'altro canto, non può di sicuro essere bollata come pretesa «impossibile».


6.4.- Sotto il profilo dell'agire di impresa, il regime di ingiunzione di cui all'art. 50 risponde a un modello normativo che fa perno sull'efficienza dell'impresa che assume di essere a credito[14]: proprio perché esige che la documentazione occorrente (per il caso di contestazione da parte del cliente debitore) venga esposta sin dalla prima battuta del relativo contenzioso[15]. Così facendo, d'altra parte, questo modello si pone in termini coerenti con un sistema normativo che pretende dall'impresa bancaria un significativo livello di professionalità.

In effetti, l'impresa bancaria che non si cura di predisporre e conservare e aggiornare adeguatamente la documentazione probatoria del conto tiene un comportamento che, per definizione, risulta non professionale: posto, se non altro, che quella bancaria è impresa che trova il suo fulcro proprio nel servizio del credito. Come rilevato di recente dalla Corte di Cassazione (Cass., 20 febbraio 2018, n. 4102), il «comportamento della Banca che comunque si disfa della documentazione afferente a un credito, di cui non ha ancora ottenuto soddisfacimento e rientro, si manifesta, in sé stesso, di negligenza grave, pure venendo apertamente a violare il dovere di «sana e prudente gestione» di cui all'art. 5 del vigente Testo unico bancario». Da quest'angolo visuale, anzi, la stessa conservazione delle scritture contabili oltre il decennio minino richiamato dall'art. 2220 cod. civ. viene a rispondere, prima di tutto (e al di là di ogni riferimento alla posizione dei terzi, su cui v. da ultimo Cass., 20 aprile 2016, n. 7972), all'efficiente interesse dell'impresa medesima[16].

Non si interessa per contro del principio della «sana e prudente gestione» - e tanto meno del suo rispetto - un regime normativo di ingiunzione bancaria che vanga fondato sul saldaconto ex art. 102 vecchia legge bancaria. Nella prospettiva propria di questo regime, invero, assume particolare rilievo, per l'impresa creditrice, la circostanza che, nei fatti, comunque non tutti i decreti ingiuntivi vengono opposti e dunque lo scarto fisiologicamente corrente tra quelli opposti e quelli non opposti. Che è scarto di protezione dell'impresa bancaria, poiché viene propriamente a occultare (eventuali) pretese per voci economiche frutto di clausole nulle e/o di errori di calcolo e duplicazioni e/o di applicazione per oneri non contemplati nel contratto ovvero non contemplate in quella misura. O altro ancora. In definitiva, la logica che presiedeva al regime dell'art. 102 - e quindi pure la logica perseguita dalla perdurante prassi bancaria del saldaconto - risulta intesa a fissare come suo unico obiettivo la stabilità del singolo intermediario: come obiettivo che prescinde, cioè, dal livello di efficienza del medesimo e che, di conseguenza, intende scaricare sui propri debitori il peso della propria inefficienza.

NOTE:
------------------------------------------------------------------------------
[1] Secondo la recente pronuncia di Trib. Padova, 15 novembre 2017 (IlCaso, n. 19190, 8 marzo 2018), la contestazione della veridicità dell'attestazione del dirigente bancario (che peraltro non copre la correttezza della determinazione del saldo) incrocia lo strumento processuale della querela di falso.
Per primi cenni sulla responsabilità (verso terzi) del dirigente attestatore (tema, a me pare, in attesa di elaborazione compiuta) v. P. Farina, Commento al TUB a cura di Costa, I, Torino, 2013, p. 509.

[2] Ma v. altresì, per scendere a giorni ancor più vicini, le fattispecie considerate da Trib. Pescara, 6 aprile 2017, IlCaso n. 17209 e da Trib. Taranto, 25 settembre 2017, IlCaso n. 18446.

[3] Non ho notizia, cioè, di eventuali prassi di saldaconto da parte di intermediari finanziari ex art. 106 TUB (su questo tema in generale v. P. Farina, op. cit., p. 505).
Diversa l'ipotesi del cessionario di credito bancario, che si avvale di saldaconto predisposto dalla banca cedente. Del tema si occupa adesso il Tribunale di Ravenna, 8 marzo 2018, IlCaso, n. 19399, 27 marzo 2018 (con riferimento a una società di cartolarizzazione, ma in proposito non sembra assumano peso le «qualità soggettive» del cessionario; in rilievo viene piuttosto la norma dell'art. 1262, comma 1, c.c.).

[4] Del tutto tradizionale nella prassi è, invece, il ricorso al saldaconto per le più disparate operazioni bancarie.

Sul tema, con riferimento diretto alla figura dell'estratto di conto v., peraltro, il cenno svolto infra, n. 5, nota 12.

[5] Con il termine «saldaconto» la vecchia tecnica bancaria richiamava, più o meno, l'idea base del libro mastro.

[6] Indicazioni sul regime ingiuntivo utilizzabile dalle banche nei tempi precedenti all'introduzione della norma dell'art. 102 (regime che, a quanto pare, era lontano da legittimare una prassi quale quella del saldaconto, poi divenuta tradizionale dell'ambiente bancario) si trovano in M. Sciddurlo, L'estratto di conto corrente bancario: questioni di efficacia probatoria, tesi di laurea (Università di Bari, Facoltà di Giurisprudenza, a.a. 2003 - 2004; relatore Antonucci).

[7] Mette conto di sottolineare che, nel concreto, l'intervento delle Sezioni Unite era stato sollecitato dalla questione dell'eventuale utilizzabilità del saldaconto a supporto probatorio della domanda di insinuazione nel passivo fallimentare, questione che la Corte risolve negativamente (in relazione alla fase di verifica: il giudice delegato «legittimamente non ammette al passivo il credito della banca in base al saldaconto»; per un cenno ulteriore sul punto specifico v. pure infra, nel n. 4).

[8] Il saldaconto si esaurisce in un «dato riassuntivo», che «di per sé non consente alcun controllo in ordine alle poste considerate e ai conteggi compiuti».

[9] La norma dell'art. 50 «assicura alle banche una tutela più intesa rispetto a quella riconosciuta a altri imprenditori commerciali: non è necessario dimostrare la regolare tenuta delle scritture contabili, né occorre che l'estratto conto venga autenticato da un pubblico ufficiale, essendo sufficiente una certificazione da parte di un funzionario dell'istituto di credito» (P. Farina, op. cit., p. 504).

[10] Pur se, nell'attuale diritto vivente della Corte di Cassazione, il saldaconto non è ritenuto strumento di per sé idoneo a supporto della domanda di insinuazione: cfr. sopra, nota 6.

[11] V. altresì quanto rilevato sopra, nel corso del n. 2.

[12] Cfr., di recente, P. Farina, op. cit., p. 510.
D'altra parte, il carattere eccezionale della norma dell'art. 50 (che tuttora permane, seppur per raggio minore rispetto al passato) esclude l'eventualità di procedere a interpretazioni estensive della sua portata: sul punto v. già l'ultimo capoverso del n. 3. Le imprese bancarie, che ricorrono allo strumento dell'estratto conto, non fanno per contro distinzione tra operazione e operazione (per un esempio, v. la citata pronuncia del Tribunale Ravenna, 8 marzo 2018).

[13] Sul tema in generale v. A.A. Dolmetta e U. Malvagna, Vicinanza della prova e prodotti d'impresa del comparto finanziario, in Banca, borsa, titoli di credito, 2014, I, p. 661 ss.

[14] Assume, cioè, a proprio presupposto sostanziale tale efficienza e, nel contempo, la induce.

[15] E' fermo indirizzo della cassazione, oggi, che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo la banca, che assume di essere creditore, resta onerata della produzione di tutti gli estratti conto del rapporto controverso, sin dalla sua apertura. Cfr., per tutte, la già citata Cass., n. 18541/2013.

[16] E' consolidato orientamento della Cassazione che «nei rapporti bancari di conto corrente, la banca non può sottrarsi all'onere di provare il proprio credito invocando l'insussistenza di conservare le scritture contabili oltre dieci anni dall'ultima registrazione, in quanto tale obbligo non può comunque sollevarla dall'onere della piena prova del credito vantato anche per il periodo ulteriore» (cfr., tra le altre, in particolare Cass., 26 gennaio 2011, n. 1842).
In realtà, l'invocazione dell'essere in concreto trascorso il periodo decennale di cui all'art. 2220 c.c., che venga formulata dall'intermediario, si configura, in sé, come richiesta di esonero della prova.


















Scritti dell'Autore