Con la odierna legge «anti-crisi» (n. 2/09) il Governo ha incrementato le misure di «garanzia della stabilità del sistema creditizio», dando vita a una nuova iniezione di strumenti di salvataggio che si aggiunge a quelli, di ricapitalizzazione nonché di liquidità, predisposti con la prima ondata di provvedimenti di fine dello scorso anno (cfr. la legge di conversione n. 190/08). Il nuovo strumento consiste, dunque, nella disciplinata possibilità che il Ministero dell'economia e delle finanze («MEF») vada a sottoscrivere degli «ibridi di partecipazione», così chiamati perché la loro struttura mescola insieme tratti di capitale di rischio e del credito.
Data questa caratteristica, la nuova figura si trova ad accostarsi e confrontarsi in via segnata con lo strumento della ricapitalizzazione azionaria di cui ai primi provvedimenti. Nei fatti, tuttavia, il confronto viene a evidenziare soprattutto differenze e diversità. Il disallineamento appare netto. Basta pensare che l'aiuto a mezzo azioni presuppone uno stato di «inadeguatezza patrimoniale» della singola banca interessata; il sostegno per ibridi, invece, resta a ciò del tutto indifferente, imperniandosi piuttosto sul «livello di patrimonializzazione del sistema bancario» (che appunto si predica non congruo). E come pure indica, se non altro, la circostanza che l'intervento azionario richiama l'idea di un preventivo procedimento, anche con attività di accertamento della Banca d'Italia; quello per ibridi, per contro, si affida sbrigativamente a un contratto (con lessico retrò chiamato «protocollo d'intenti»), che viene concluso tra banca aiutata e MEF.
L'effetto complessivo, che ne sorte, non può non lasciare perplessi: vengono a coesistere, e potenzialmente a convivere, filosofie che tra loro risultano lontanissime. Ma le singolarità, per così dire, dell'intervento governativo non finiscono qui.
Per segnalarne una importante, e di continuità tematica rispetto a quanto sopra: entrambi i detti strumenti di patrimonialità sono attivabili - salva una particolare sorta di «eccezione» - solo dietro apposita richiesta di una specifica banca. Come dire: se scoppia un incendio, i pompieri stanno a guardare, aspettando che qualcuno lanci l'allarme. Siamo ben oltre, cioè, l'idea (già in sé assai discutibile) della c.d. sussidiarietà dell'intervento statale. E la prevista «eccezione» segue, del resto, a un iter molto complesso. Nel peculiare caso di banca che attraversi una crisi insieme patrimoniale e di liquidità, a sua volta implicante la potenzialità di un «pregiudizio» alla stabilità sistemica, il Ministro può sottoporre l'ente a una procedura concorsuale di taglio amministrativo (nel concreto, peraltro, di incerta individuazione); in tale caso, i Commissari straordinari (nominati dalla Banca d'Italia) possono, se ritengono, chiedere l'attivazione della ricapitalizzazione (azionaria): restando comunque il MEF libero se aderire o meno.
In uno scenario del genere non stupisce, tra le tante altre cose, che il focus dell'intervento statale sia localizzato unicamente sul punto della stabilità (specifica e/o sistemica, ma sempre) senza addizione alcuna.
L'eventualità di procedere a una selezione degli interventi, ancorata su un dato passato (: le cause della crisi) ovvero su un possibile futuro (: l'efficienza prospettica della banca coinvolta), quindi a criteri di merito dell'aiuto, non è stata proprio presa in considerazione. Ma neppure si è dato un peso al pur oggettivo collegamento corrente tra sistema bancario ed economia reale. Ciò nonostante le Autorità CE abbiano non poco insistito su quest'aspetto.
In specie la Commissione e il Vertice di ottobre dei Paesi della «zona euro» sono venuti a fissare - quali senso proprio e principio-guida dell'azione richiesta agli Stati - la stabilità del sistema bancario non come valore a sé stante, bensì perché servente l'economia reale; e pure a richiedere che la positiva disciplina sia organizzata in regole a ciò coerenti. In altri termini, la prospettiva data dalla Comunità è nella direzione di «bilanciare» la stabilità strutturale delle banche con la loro funzione di servizio all'economia reale.
Ora, di ciò non si rinviene nessuna traccia nello spirito e nel contesto della prima serie di provvedimenti, di fine 2008. E in quelli appena approvati si trova solo (s'intende, per il limitato punto degli ibridi) qualche sparsa formuletta, affatto non impegnativa: nell'ambito del «protocollo d'intenti» col Ministero, la banca potrà prendere non meglio definiti impegni sulle condizioni di credito «da assicurare» all'orbe di «piccole e medie imprese, famiglie, creditori delle pubbliche amministrazioni». Né, per vero, saprei dire quanto possa essere utile, o consolatoria per risparmiatori e investitori, la previsione ora introdotta dalla legge anticrisi, e che pur la Comunità ha mostrato di apprezzare: quella di un «codice etico contenente previsioni (!)» sulle «politiche di remunerazione dei vertici aziendali».






















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