Convalida di sfratto per finita locazione o morosità: chiariti i dubbi sollevati dalla ministeriale giustizia prot. 0165089.U del 19 ottobre 2020 (in Foglio Informativo Ministero della Giustizia n. 1/2021)
Pubblicato il 21/12/22 09:00 [Articolo 2006]






Come già sottolineato della circolare 28 giugno 2005 n1/7176/U/44, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia in materia di sfratto per finita locazione e morosità nessun contributo unificato è dovuto nell'ipotesi in cui dalla fase di cognizione sommaria si passi (art. 667 cpc) alla fase di cognizione ordinaria non si deve procedere ad un ulteriore versamento del contributo unificato-

Dubbi erano sorti, nell'esattezza dell'operato da parte delle cancellerie, di non richiedere ulteriori pagamenti del contributo unificato nell'ipotesi in cui, a seguito di opposizione dell'intimato, dalla fase di cognizione sommaria si passasse alla fase di cognizione ordinaria.

Dubbi, e non poche perplessità, nati dal contenuto dell'indirizzo ministeriale del 15 ottobre 2020, circolare DAG.19/10/2020.O165089.

Il provvedimento del 12 aprile 2022, di cui si è avuta notizia in questi giorni a seguito della pubblicazione del Foglio Informativo ministeriale n. 3/2022, ha, se pur nel solito criptico linguaggio ministeriale, chiarito l'esatta portata del precedente orientamento ministeriale.

Gli uffici ministeriali di via Arenula hanno, confermando la tesi sostenuta da pochi di noi, evidenziato che l'obbligo di ulteriore pagamento di contributo unificato nella fase dell'opposizione nei procedimenti di sfratto per finita locazione e/o morosità si sarebbe avuto solo e limitatamente al determinarsi di una delle ipotesi di cui al comma tre dell'articolo 14 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (testo unico spese di giustizia) ossia nei casi di domanda riconvenzionale e/o chiamata di terzi in causa.

Riporto di seguito il provvedimento in formato stralcio reperibile in Foglio Informativo Ministero della Giustizia n. 3/2022

Caglioti Gaetano Walter

Provvedimento del 12 aprile 2022 (in foglio informativo Ministero della giustizia n. 3/2022)

Opposizione dell'intimato nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto per finita locazione o morosità - Determinazione del contributo unificato.

Nei procedimenti ai sensi degli artt. 665 e seguenti del c.p.c., ove l'intimato si limiti (personalmente o tramite nuncius, ovvero a mezzo di un difensore) a svolgere opposizione (art. 660, comma 6 c.p.c.), ossia a chiedere il rigetto della convalida dello sfratto formulata dall'intimante, egli non deve versare alcun contributo unificato, non implicando tale opposizione la formulazione di alcuna domanda giudiziale strettamente intesa.

Pertanto, nessuna incidenza ha la considerazione che la parte abbia svolto opposizione personalmente o a mezzo di un difensore laddove, come nel caso di specie, il procedimento consenta la partecipazione al giudizio senza l'ausilio della difesa tecnica.

Diversamente, la vera e propria costituzione dell'intimato (a mezzo difensore) nella fase sommaria del procedimento, così come quella operata a seguito di mutamento del rito, genera l'obbligo di pagamento del contributo unificato, se venga soddisfatta una delle condizioni previste dall'articolo 14, comma 3, secondo periodo, d.P.R. n. 115 del 2002.





















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