Indice:
- introduzione
- controversie agrarie e rito del lavoro
- l'esenzione dalle spese e dai diritti nella prassi ordinaria
- norme regolatrici dei procedimenti innanzi alle sezioni specializzate agrarie
- singole spese e relativo regime tributario:
a) contributo unificato
b) imposta di bollo
c) diritti di copia e di certificato
d) anticipazioni forfettarie dai privati all'erario
e) imposta di registro
- conclusioni
- introduzione
Anche nelle procedure agrarie, e non potrebbe essere altri-menti, trova applicazione il principio civilistico che alla do-manda consegue "l'onere delle spese"( articolo 8, punto 1, d.P.R. 115/02 testo unico spese di giustizia) per effetto del quale la parte che promuove l'azione provvede ad anticipa-re il costo del processo.
Le deroghe al richiamato principio, attengono: a) alle ipotesi di ammissione della parte processuale al patrocinio a spese dello Stato (articolo 8, punto n 2 d.P.R. 115/02 testo unico spese di giustizia ) in cui è l'Erario ad anticipare e/o preno-tare a debito le spese occorrenti alla parte o al processo che, per disposizione normativa o del giudice, sono poste a cari-co della parte ammessa al patrocinio; b) nelle cause in cui la parte, secondo previsione legislativa,è esentata dal pagamen-to delle spese.
Le spese che la parte si trova a dover affrontare in un pro-cesso civile sono: a) contributo unificato (articoli 9, 10,13,14,15 e 16 d.P.R. 115/02 testo unico spese di giusti-zia) quella che, nella prassi, viene indicata come spesa di iscrizione a ruolo della causa; b) anticipazioni forfettarie dai privati all'erario nel processo civile (art. 30 d.P.R. 115/02 testo unico spese di giustizia) dovuta all'atto dell'iscrizione della causa a ruolo; c) diritti di copia (art. 267 e ss d.P.R. 115/02 testo unico spese di giustizia); d) diritto di certificato (art. 273 d.P.R. 115/02 testo unico spese di giustizia); e) imposta di bollo ( d.P.R. n 642/72 disciplina sull'imposta di bollo); e) l'imposta di registro per i provvedimenti del giu-dice (d.P.R. 131/86 testo unico imposta di registro).
Fatta questa necessaria premessa oggetto del presente lavo-ro è stabilire, o più semplicemente tentare di stabilire, se nel-le procedure innanzi alle sezioni specializzate agrarie, istitui-te ai sensi dell'articolo 1 legge 2 marzo 1963 n 320, le parti processuali siano tenute a sopportare, anticipandole, il co-sto delle spese .
- controversie agrarie e rito del lavoro
Una panoramica nei siti ufficiali degli Uffici Giudiziari por-terebbe ad una risposta negativa.
La giustificazione alla esenzione risiederebbe nel fatto che, essendo le procedure in oggetto regolamentate dal rito del lavoro, troverebbe applicazione, anche in materia agraria, la generale esenzione prevista dal Legislatore.
Nei siti ufficiali di molti uffici giudiziari, al di là di quelli che si limitano ad una lapidaria "controversie agrarie esenti", leggiamo che nei processi agrari "tutti i ricorsi, atti, docu-menti, sono esenti, senza limite di valore o di competenza, dall'imposto di bollo, di registro e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura (art. 10, 1° comma, leg-ge Il agosto 1973, n. 533)."
Quanto sopra sarebbe, nella convinzione dei tanti, la "logi-ca conseguenza" al fatto che le procedure innanzi alle sezio-ni agrarie seguono il rito del lavoro.
"Ferme restando le disposizioni dell'articolo 26 della legge 11 febbraio 1971 n 11, in tutte le controversie agrarie si os-servano le disposizioni dettate dal capo I del titolo IV del li-bro II del codice di procedura civile" così disponeva l'articolo 47 della legge 3 maggio 1982 n. 203 in materia di contratti agrari.
L'articolo 11 del decreto legislativo 1 settembre 2011 n. 150 nell'abrogare il richiamato articolo 47 della legge 203/1982 confermava che "1. le controversie in materia di contratti agrari o conseguenti alla conversione dei contratti associativi in affitto sono regolate dal rito del lavoro, ove non espressa-mente disposto dal presente articolo. 2. sono competenti le sezioni specializzate agrarie di cui alla legge 2 marzo 1963 n. 320...omissis..."
- l'esenzione dalle spese e diritti nella prassi ordinaria
L'esenzione da diritti, bolli e imposte viene, quindi, giustifi-cata richiamando il disposto di cui al primo comma dell'articolo 10 legge 533/1973 , relativo alle controversie di lavoro " Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, gli atti relativi ai provvedimenti di conciliazione dinanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o accordi collettivi di la-voro nonche' alle cause per controversie di previdenza e assi-stenza obbligatorie sono esenti, senza limite di valore o di competenza, dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spe-sa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura."
In dottrina si è molto discusso, relativamente ai giudizi di competenza delle sezioni specializzate agrarie, circa la di-stinzione, nell'ambito delle stesse, tra rito del lavoro e con-troversie del lavoro, anche se, specificatamente, ai fini della riferibilità delle norme processuali che attengono specifica-mente al lavoratore in tale contesto individuato nel coltiva-tore diretto, unico soggetto equiparabile al lavoratore su-bordinato.
Ai fini del presente lavoro la sopra richiamata distinzione assume particolare valenza.
Infatti un conto è l' applicazione processuale del rito, altro è far rientrare una determinata procedura nelle controversie del lavoro.
Controversie di lavoro per le quali troverebbero applicazio-ni non solo le norme relative al rito, ma tutta la normativa di riferimento compresa quella esentiva del 1973.
Dalla lettura delle richiamate disposizioni appare come il dettato normativo faccia, letteralmente, riferimento al rito, quindi alla procedura da seguirsi nel processo.
Applicazione del rito che non estende, se non espressamente previsto, anche la normativa esentiva propria del giudizio di lavoro.
Né è possibile il ricorso ad interpretazioni per analogia.
Infatti, in materia tributaria, l'art. 1, secondo comma, della legge 27 luglio 2000 n. 212 (disposizioni in materia di Statu-to dei diritti del contribuente) stabilisce che l'adozione di norme interpretative può essere disposta soltanto in casi ec-cezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le di-sposizioni di interpretazione autentica.
Le spese di giustizia in esame hanno, tranne le anticipazioni forfettarie dai privati all'erario nel processo civile (art. 30 d.P.R. 115/02 testo unico spese di giustizia), natura tributa-ria
Ha natura di "entrata tributaria erariale", il contributo uni-ficato "indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalla normativa che lo disciplina" [cfr = Corte Costituzionale Sen-tenza n. 73/2005, Cassazione Sezioni Unite sentenze nn. 3007/08 e 3008/08, e da ultimo sentenza n. 5994/2012].
L'esazione dei diritti di copia " ha natura fiscale e le relative disposizioni non sono derogabili se non nei casi espressa-mente previsti dalla legge" [cfr= circolari ministero della giustizia prot. 4/2668/4 del 6.12.1985, prot. 1390/26 del 16.4.1958, prot. 8/158/16 del 20.4.1980, prot. 8/1134/19128 del 16.1.1990, DAG.24/11/2006.0124681.U, DAG.18/03/2010.0041309.U].
L'imposta di registro appartiene alle c.d. imposte indirette il che non fa venire meno la caratteristica di norma tributaria specie in relazione agli atti per i quali la registrazione è ob-bligatoria per legge.
L'esenzione, quindi, in materia tributaria e fiscale deve av-venire per espressa disposizione normativa : "di norme che, in funzione di interessi anche di natura extrafiscale, costitu-zionalmente rilevanti, sanciscono esenzioni ed agevolazioni in favore di determinate situazioni oggettive o di determinati soggetti" [cfr = Dispense delle lezioni di diritto tributario - Prof. Giovanni Girelli Facoltà di Giurisprudenza - A.A. 2011 -2012].
Esclusa quindi la, presunta, esenzione ai sensi dell'articolo 10 della legge 533/1973 l'esistenza o meno dell'obbligo del pagamento delle spese in oggetto va ricerca-ta nelle norme regolatrici dei procedimenti innanzi alle se-zioni specializzate agrarie.
- Norme regolatrici dei procedimenti innanzi alle sezioni specializzate agrarie
Ai sensi dell'articolo 9 della legge 2 marzo 1963 n. 320 ( Di-sciplina delle controversie innanzi alle sezioni specializzate agrarie) "rimangono conservati, per i giudizi innanzi alle Se-zioni istituite con la presente legge, i benefici fiscali e di diver-sa natura previsti dalle leggi vigenti per le procedure innanzi alle soppresse Sezioni specializzate agrarie".
Analizziamo, quindi, se pur con gli oggettivi limiti dovuti alle difficoltà di reperire normativa non più in vigore, le di-sposizioni in materia di spese nelle procedure agrarie.
- Il decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 639 (norme per l'applicazione del decreto legislativo luogo-tenenziale 19 ottobre 1944, n. 311, relativo alla disciplina dei contratti di mezzadria impropria, colonia parziaria e compartecipazione ) all' art. 10 "gli atti del procedimento successivi al ricorso sono esenti da tasse di bollo. I compensi dovuti agli ufficiali giudiziari, ai periti ed ai testimoni sono quelli previsti dalle norme vigenti in materia per il procedi-mento ordinario civile".
Quindi esenzione successiva al ricorso ma limitatamente alle "tasse di bollo".
Nulla riguardo ad eventuali spese o depositi per i processi civili espressamente previsti dall'articolo 90 [in vigore dal 21/4/1942] Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 : Codice di procedura civile e dall'articolo 38 [in vigore dall'08/01/1942] Regio Decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 : Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie.
- Legge 4 agosto 1948, n. 1094 (Proroga dei contratti di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione) articolo 10 "in deroga alle vigenti norme fiscali, tutti gli atti e i do-cumenti sono in esenzione da bolli, proventi e diritti di ogni specie" rimanendo in vigore "per le procedure l'esenzione del decreto legislativo luogotenenziale 639/1945" sopra richia-mato.
Quindi esenzione successiva al ricorso ma limitatamente alle "tasse di bollo".
Nulla riguardo ad eventuali spese o depositi per i processi.
- Legge 18 agosto 1948, n. 1140 (Contratto di affitto dei fondi rustici e di vendita delle erbe per il pascolo) che all'articolo 1 dispone che "per le controversie di cui alla pre-sente legge si applicano le disposizioni procedurali previste dal decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 639, in quanto non sia diversamente stabilito nella presente legge."
Quindi esenzione successiva al ricorso ma limitatamente alle "tasse di bollo".
Nulla riguardo ad eventuali spese o depositi per i processi.
- Legge 25 aprile 1957, n. 283 articolo 3 istituita la tassa per la iscrizione a ruolo delle cause civili .
Tassa di iscrizione a ruolo oggi sostituita dal contributo unificato, articolo 9 e ss d.P.R. 115/02 testo unico spese di giustizia.
Importante, ai fini del presente lavoro, è la disposizione del 3° comma del sopra richiamato articolo ai sensi del quale " dal pagamento delle tasse di cui ai precedenti commi sono esentate le controversie in materia di lavoro, di assicurazioni sociali obbligatorie, di assistenza malattia ai lavoratori, di infortuni sul lavoro e malattie professionali, nonche' quelle in materia agraria, che si svolgono avanti alle sezioni specializ-zate del tribunale e della Corte di appello, e quelle sull'equo fitto".
- singole spese e relativo regime tributario
a) contributo unificato
Dalla sopra richiamata normativa appare confermata l'esenzione dal pagamento del contributo unificato.
Esenzione dal pagamento dell'istituto in argomento in tutte e tre le forme previste dall'articolo 14 d.P.R. 115/02 testo unico spese di giustizia e nello specifico:
a) contributo unificato di iscrizione (articolo 14 punto 1 d.P.R. 115/02) dovuto da chi iscrive il ricorso;
b) contributo unificato integrativo (articolo 14 punto 3, prima parte, d.P.R. 115/02) dovuto dalla parte che introduce il giudizio e spiega domanda riconvenzionale o chiamata in causa di terzo modificando il petitum [cfr =Circolare Ministero della Giustizia 10 ottobre 2014 n 0136174/U, confermata Ministero della Giustizia DAG.10/11/1015.0169084.U];
c) il contributo unificato autonomo (articolo 14 punto 3, seconda parte, d.P.R. 115/02) dovuto dalle altre parti ( convenuti o resistenti) che spiegano domanda ricon-venzionale o chiamata di terzo in causa e dalla parte che in-terviene volontariamente nel processo, il pagamento del contributo unificato autonomo è indipendente dalla modifica del petitum.
In materia di contributo unificato a conferma dell'esenzione di pagamento dello stesso da ultimo Cassazione, Sez. III, 31 marzo 2016, n. 6227.
Per la Suprema Corte di Cassazione, che si è pronunciata in merito all'applicabilità dell'articolo 13 1-quater d.P.R. 115/02 in caso di appello dichiarato inammissibile o impro-cedibile, per le cause di competenza delle Sezioni Specializ-zate Agrarie non è dovuto il contributo unificato.
Per la terza Sezione Civile della Corte di Cassazione " si de-ve ritenere che, tutte le cause devolute alle sezioni specializza-te agrarie di cui alla L. 2 marzo 1963, n. 320, non hanno cessato di fruire della non abrogata norma di cui alla L. 25 aprile 1957, n. 283, art. 3, che istituiva al comma 1 una tas-sa per le iscrizioni a ruolo delle cause civili ed al comma 3, ne esentava, tra l'altro, le controversie in materia agraria che si svolgono avanti alle sezioni specializzate del Tribunale e della Corte di Appello..".
b) imposta di bollo
l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo si ricava non solo dalla richiamata normativa ai sensi della quale non era dovuta la " tassa di bollo" ma, e principalmente, dal fat-to che l'imposta di bollo oggi è assorbita dal contributo uni-ficato ai sensi dell'articolo 18 d.P.R. 115/02 testo unico spese di giustizia ["l'imposta di bollo non si applica altresì agli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la pro-cedura concorsuale e di volontaria giurisdizione soggetti al contributo unificato. Atti e provvedimenti del processo sono tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali"].
c) diritti di copia e di certificato
Dovuto, attesa la mancanza di una espressa normativa esentiva, il pagamento dei diritti di copia negli importi di cui alle tabelle allegate agli articoli 266 e ss d.P.R. 115/02 testo unico spese e il pagamento del diritto di certificato di cui all'articolo 273 d.P.R. 115/02 testo unico spese di giustizia.
d) anticipazioni forfettarie dai privati all'erario nel pro-cesso civile
Dovuto il pagamento delle anticipazioni forfettarie dai privati all'erario nel processo civile (art. 30 d.P.R. 115/02 testo unico spese di giustizia) [attualmente quantificato in 27].
In materia di esenzioni dal pagamento delle anticipazioni forfettarie vale il principio stabilito nella circolare Ministero della Giustizia - Direzione Generale - Ufficio I- prot. n. 1/6561/U/44 giugno 2005: "...l'importo forfettario di 8 euro (ndr= ora 27) non è dovuto per tutti quei procedimenti, di-sciplinati da norme speciali, non abrogate dal T.U. per i quali è prevista in maniera chiara ed inequivoca l'esenzione da ogni imposta, tassa o diritto di qualsiasi specie e natu-ra.".
e) imposta di registro
Riguardo, infine, all'imposta di registro in materia di esenzione dalla registrazione degli atti giudiziari, opera l'articolo 10 tabella al d.P.R. 26 aprile 1986 n 131 ai sensi del quale non vi è l'obbligo di chiedere la registrazione per :" sentenze, decreti ingiuntivi ed altri atti dei conciliatori; atti documenti e provvedimenti previsti dalla legge 11 agosto 1973 n. 533; atti documenti e provvedimenti di cui all'articolo 57 della legge 27 luglio 1978 n 392" mentre in materia agricola ne dispone l'esenzione per i " contratti di mezzadria,di colonia e di soccida ;convenzioni per pascolo e per alimenti di animali" nulla stabilendo per i provvedimen-ti definitori dei giudizi innanzi alle sezioni specializzate agra-rie.
Anzi in materia di competenza delle sezioni agrarie e rela-tive ad esempio alla prelazione agraria vige il principio dell'assoggettabilità, del provvedimento decisorio, alla regi-strazione con pagamento della relativa imposta (vedasi riso-luzione n. 64/E del 12 giugno 2012).
In materia di imposta di registro appare utile richiamare l'articolo 10, comma 4, del Decreto Legislativo 23/2011 modificato dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147 che ha in-trodotto, a far data del 1° gennaio 2014, l'obbligo di regi-strazione degli atti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali, quindi, anche delle sentenze e delle conciliate in materia agraria.
- conclusioni
A conclusione del presente lavoro dall'esame della sopra ri-chiamata normativa la conclusione è che nelle procedure agrarie l'unica certezza di esenzione è per l'imposta di bollo, oggi assorbita dal contributo unificato ai sensi dell'articolo 18 d.P.R. 115/02 e, appunto, per il contributo unificato stesso.
Dovuto, quindi, il pagamento per i diritti di copia, i diritti di certificato, l'anticipazione forfettaria dei privati all'erario nel processo civile e assoggettabili i provvedimenti definitori del giudizio alla registrazione con contestuale obbligo di pa-gamento dell'imposta.
Appare comunque auspicabile, stante la prassi attuata nei vari uffici giudiziari, e i dubbi in materia un intervento del legislatore e, nel frattempo, di un chiaro indirizzo ministeria-le atto non solo ad uniformare le procedure tra gli uffici ma, e soprattutto, a scongiurare, eventuali, danni erariali.