Sommario: a) Premessa; b) Le ipotesi normative di registrazione a debito dei provvedimenti giurisdizionali; c) Registrazione a debito; d) Recupero della spesa prenotata a debito
N.B. = Nel presente lavoro il Decreto Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n 131 sarà indicato con Testo Unico imposta di registro e il Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 sarà indicato con Testo Unico spese di Giustizia.
a) Premessa
La registrazione degli atti giudiziari [1] è un istituto di complessa applicazione in cui entra in gioco non solo specifica normativa [2] ma indirizzi ministeriali e prassi il più delle volte discordi non solo tra gli uffici giudiziari ma anche nelle singole diramazioni territoriali dell'Agenzia delle Entrate [3].
Specifiche, ed oggetto del presente lavoro, problematiche si hanno, in particolare, quando la registrazione dei provvedimenti giudiziari avviene con "pagamento" a carico dello Stato.
Pagamento che si attua per mezzo dello specifico strumento della prenotazione a debito [4].
Con l'istituto della prenotazione a debito si ha la registrazione del provvedimento senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute [5] .
Imposte prenotate a debito che, una volta determinate nel loro ammontare [= liquidazione dell'imposta] da parte dell'Agenzia delle Entrate, verranno "annotate" da parte delle Cancellerie del giudice che ha emesso il provvedimento nel modello 2/A/SG per gli uffici giudiziari [6], e contestualmente annotate nel foglio notizie [7].
Al fine di attivare l'istituto della prenotazione a debito " il Cancelliere deve provvedere direttamente ad inoltrare all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate la relativa richiesta
.".[8]
Particolari criticità, nell'istituto in esame, si manifestano:
a) al momento della registrazione (ufficio tenuto e termini);
b) al momento della individuazione del soggetto a carico del quale si registra a debito;
c) al momento dell'individuazione se sussistono o meno i presupposti di legge per il recupero di quanto prenotato a debito da parte dello Stato;
d) al momento dell'individuazione dei soggetti tenuti al rimborso di quanto lo Stato abbia prenotato a debito.
All'attività di recupero in materia da parte degli uffici giudiziari che necessiterebbe di una normativa più chiara specie nelle ipotesi di contemporanea esistenza in giudizio di parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, o di queste e una Pubblica Amministrazione.
b) Le ipotesi normative di registrazione a debito dei provvedimenti giurisdizionali
- individuazione degli atti soggetti a registrazione a debito
Per individuare, in generale, quali atti giurisdizionali scontano l'imposta di registro ci si attiene, con non senza problematiche applicative, a quanto previsto dagli articoli articolo 37 e dall'articolo 8 (tabella Allegata) del Decreto Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n 131 [NB= nel prosieguo del lavoro riportato con testo unico imposta di registro] [9] .
Anche nell'ambito della registrazione degli atti giudiziari, così come avviene per la registrazione degli atti tra privati il pagamento di quanto liquidato dall'Agenzia delle Entrate costituisce la forma ordinaria di registrazione.
Per l'articolo 16 del testo unico imposta di registro, infatti, la registrazione della sentenza è eseguita previo pagamento dell'imposta liquidata dall'ufficio. [10]
Vi sono però alcune tipologie di provvedimenti giurisdizionali in cui l'Agenzia delle Entrate, previa specifica richiesta degli Uffici giudiziari, procede a registrare [ cfr= liquidare] senza il contemporaneo pagamento dell' imposta dovuta.
Le ipotesi di registrazione con prenotazione a debito sono, espressamente, previste dalla normativa vigente dall'art. 59 del testo unico imposta di registro.
L'articolo 59 del T.U. imposta di registro "
.enumera i casi tassativi nei quali è possibile procedere alla registrazione senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute. È una norma di carattere eccezionale che deve essere applicata nei limiti previsti e con le modalità indicate dalla legge , sotto la personale responsabilità di quanti (rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato, cancellieri, procuratori delle parti e parti stesse) intervengono, ciascuno per le proprie funzioni , nell'attività richiesta per la registrazione stessa" [11] .
Ai sensi nell'art. 59 del testo unico imposta di registro si registrano a debito, senza contemporaneo pagamento dell' imposte dovute:
a) le sentenze, «e negli altri atti degli organi giurisdizionali» i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato [12] e le persone o gli enti morali ammessi al beneficio del (patrocinio a spese dello Stato) quando essi vengono formati d'ufficio o ad istanza o nell'interesse dei detti soggetti; la registrazione a debito non è ammessa per le sentenze portanti trasferimento di beni e diritti di qualsiasi natura;
b) gli atti formati nell'interesse dei soggetti di cui alla lettera a) dopo che sia iniziato il procedimento contenzioso e necessari per l'ulteriore corso del procedimento stesso o per la sua definizione;
c) gli atti relativi alla procedura fallimentare;
d) le sentenze [13] che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato.
Nelle sopra elencate ipotesi il Legislatore ha, quindi, ritenuto opportuno derogare al generale meccanismo di applicazione dell'imposta, privilegiando esigenze diverse.
Nei casi di cui alle lettere a) quello di non gravare immediatamente con l'imposta sulle amministrazioni dello Stato parti in causa o sui soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.
Nel caso di cui alla lettera c), non gravare sulla una procedura fallimentare in corso.
Nel caso di cui alla lettera d) di non imputare il pagamento dell'imposta alla vittima di un fatto costituente reato che abbia ottenuto dall'Autorità giudiziaria un provvedimento di condanna al risarcimento del danno subito, facendo, in caso di accoglimento della domanda del danneggiato, prevalere non le ragioni di ordine fiscale ma motivi etico sociali [14].
Per l'Amministrazione finanziaria, in relazione alle ipotesi di cui alla lettera d) dell'articolo in commento, "
il motivo dell'introduzione di tale norma si basa non su principi di carattere tributario, bensì su considerazioni etico-morali, in quanto il legislatore ha ritenuto di non dover gravare il danneggiato dal reato di ulteriori spese, considerato, peraltro, che il recupero del credito cui di regola si riferisce l'imposta da pagare si appalesa spesso aleatorio
" [15].
Soggette a registrazione le sentenze penali con condanna generica al risarcimento del danno a favore della parte civile [16].
La circolare del ministero delle Finanze del 4 luglio 1989 [17] nello statuire che " sono soggette a registrazione a debito le sentenze penali di condanna al risarcimento del danno in separata sede e liquidazione provvisionale esecutiva " sembrava potesse essere interpretata " nel senso che l'obbligo di registrazione riguardasse soltanto le sentenze penali che contengono la liquidazione di una provvisionale e non anche quella di mera condanna generica." [18].
Per il Ministero della Giustizia [19] anche " le sentenze penali di condanna generica al risarcimento dei danni, nelle quali il valore economico della prestazione non è espressamente determinata, devono essere assoggettate all'imposta di registro in misura fissa".
Per gli Uffici ministeriali di via Arenula [20] "..ciò in quanto il giudice penale nel comminare una condanna generica al risarcimento del danno incide su un rapporto di natura esclusivamente civilistica .
E' stato posto l'interrogativo se possa darsi una lettura estensiva del termine 'sentenze' di cui all'art. 59 lett. d) testo Unico imposta di registro .
Per il Ministero della Giustizia [21] , il termine "sentenze" nella richiamata normativa "
è atta a comprendere anche provvedimenti dotati di forma diversa, ma ugualmente soggetti a registrazione, quali, in specie, le ordinanze di cui all'art. 186 quater recanti condanna al risarcimento del danno da fatto costituente reato, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno acquisito l'efficacia di sentenza..".
Diversamente [22] ..la sentenza che dichiara l'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 35 del D.Lgs 274 del 2000 si limita a prendere atto di una condotta riparatoria/risarcitoria avvenuta al di fuori del processo e quindi non formalizzata nella sentenza di rito. Ciò si evince dal fatto che la sentenza ex articolo 35 del D.Lgs 274 del 2000non si sostanzia né in un provvedimento di condanna, né in un provvedimento si accertamento nei confronti delle parti , ma dichiara estinto il reato enunciandone la causa nel dispositivo.
Ne consegue che il provvedimento in parola non avendo natura definitoria del giudizio non è soggetto all'obbligo di registrazione ai sensi dell'articolo 2 della Tabella ,allegata TUR".
Soggetta a registrazione in termine fisso la conciliazione, nell'ambito del processo penale, che contenga accordi di natura patrimoniale intercorsi tra le parti nel caso in cui il rimettente si sia costituito parte civile e in cui l'accordo patrimoniale intervenuto tra le parti definisca anche solo parzialmente la causa civile innestata nel processo penale [23].
- provvedimenti giurisdizionali in giudizi in cui è parte una pubblica amministrazione e nei casi di equa riparazione e riparazione per ingiusta detenzione
Nelle ipotesi in cui una delle parti processuali sia un 'Amministrazione dello Stato, l'art. 59, primo comma, lettera a) testo unico sull'imposta di registro, dispone che: «si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute: a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le Amministrazioni dello Stato».
Per il Consiglio di Stato [24] "...occorre attribuire la massima ampiezza alla formula utilizzata nella norma in esame (art. 59 lett. a).
Ciò comporta che tutte le sentenze relative a procedimenti in cui una parte sia un'amministrazione statale devono poter godere del beneficio della registrazione a debito.
Nessuna discrezionalità può essere esercitata in merito, atteso che occorre soltanto effettuare una ricognizione dell'esistenza del presupposto di fatto consistente nella presenza, in qualità di parte, di una amministrazione dello Stato".
Per l'Agenzia delle Entrate per la registrazione delle sentenze relative a procedimenti in cui è parte un'amministrazione statale rileva la previsione dettata dal citato art. 59, comma 1, lett. a), del Testo Unico Imposta di registro, che stabilisce che si registrano a debito, ovvero senza contemporaneo pagamento dell'imposta, le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato
.[25] .
Ai sensi dell' art. 3, lett. q) Testo Unico spese di giustizia " amministrazione ammessa alla prenotazione a debito è l'amministrazione dello Stato o altra pubblica Amministrazione ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico"[26].
E' fuori da ogni dubbio che i Ministeri rientrino nel concetto di Amministrazione dello Stato di cui al sopra richiamato articolo 3 lettera q) testo unico spese di giustizia.
Per l'individuazione di "altra pubblica amministrazione" bisogna fare riferimento a specifica normativa in materia o a specifico indirizzo ministeriale.
Sono, ai fini che ci interessano, Pubbliche Amministrazioni :
- le Agenzie fiscali delle entrate, dogane, del territorio e del demanio [27] ;
- l' AG.E.A. ( agenzia per le erogazioni in agricoltura) [28] ;
Non lo sono, sempre in relazione all'istituto in commento nel presente lavoro:
- l'Agenzia Nazionale Beni Sequestrati e Confiscati [29] ;
- l'INAIL quando agisce quale parte in cause ordinarie; nelle cause di previdenza ed assistenza obbligatoria, in cui gli atti non sono soggetti alla registrazione, è tenuta ad esempio al pagamento del contributo unificato [30];
- l'INPS quando agisce quale parte in cause ordinarie; nelle cause di previdenza ed assistenza obbligatoria, in cui gli atti non sono soggetti alla registrazione, è tenuta ad esempio al pagamento del contributo unificato [31] .
Non rientrano nel concetto di amministrazione pubblica ai fini degli effetti della prenotazione a debito gli Enti territoriali [32] (Comuni, Provincie,aziende sanitarie ecc) e regionali.
Il richiamato articolo 59 va coordinato con le disposizioni di cui D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia). [33]
Ai sensi del primo comma dell'art. 158, comma 1 lettera c) nel processo, civile o amministrativo in cui è parte l'Amministrazione Pubblica, è, tra l'altro, prenotata a debito, se a carico dell'Amministrazione l'imposta di registro ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera a) Testo Unico Imposta di registro .
Se a carico dell'Amministrazione letteralmente sta a significare che la sola presenza dell'Amministrazione pubblica quale parte in giudizio non fa ( non farebbe) scattare in automatico l'istituto della registrazione a debito occorrendo l'ulteriore elemento dato dalla soccombenza in causa della stessa Amministrazione pubblica.
A sostegno di quanto sopra l'indirizzo ministeriale giustizia [34] secondo il quale l'istituto della prenotazione a debito dell'imposta di registro "..deve essere applicato nei casi in cui l'amministrazione abbia titolo per ripetere le somme nei confronti della parte soccombente unitamente alle altre spese processuali oppure nei casi in cui dichiarata soccombente sia tenuta al pagamento della spesa. ".
Il successivo art. 159 del testo unico spese di giustizia disciplina l'ipotesi in cui la sentenza disponga la compensazione delle spese di giudizio prevedendo che:
a) qualora la registrazione sia stata richiesta da un'Amministrazione statale, l'imposta di registro è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione, mentre il residuo dell'imposta dovuta va corrisposta dall'altra parte processuale.
b) nella differente ipotesi in cui la registrazione dell'atto processuale venga richiesta dalla parte diversa dall'Amministrazione statale ovvero non venga richiesta da nessuna delle parti processuali, l'imposta dovuta è pagata interamente dalla parte privata
La, cattiva, lettura del disposto di cui all'articolo 159 ha negli anni portato, negli anni passati , le Agenzie delle Entrate a registrare l'intera imposta a registro "scaricando" sulle cancellerie l'onere di dover provvedere al recupero della quota a carico della parte privata.
Ai contrasti tra uffici giudiziari e uffici finanziari ha posto fine la direttiva dell'Agenzia delle Entrate del 19 novembre 2015 [35] ripresa dal Ministero della Giustizia con direttiva del 17 dicembre 2015 [36] .
Nel merito l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che '' nell'ipotesi di procedimenti nei quali è parte un'amministrazione statale, che si concludano con la compensazione delle spese giudiziarie, l'imposta di registro è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione, mentre il residuo dell' imposta va corrisposta dal ' altra parte processuale. Tale principio trova applicazione anche nell'ipotesi in cui provveda alla richiesta di registrazione, ai sensi dell' articolo 10, lettera e), del TUR, il cancelliere che, dunque, nei casi in argomento, richiede la prenotazione a debito per la metà o per la quota di compensazione dell' imposta di registro. Tenuto conto di tale indicazione operativa, si invitano gli uffici giudiziari ad apporre sulla sentenza pubblicata, all'atto della trasmissione all'Agenzia delle Entrate, la seguente dicitura: IMPOSTA DI REGISTRO A DEBITO AI SENSI DELL'ARTICOLO 159 D.P.R. 115/2002".
I provvedimenti che definisco i giudizi in materia di equa riparazione [37] e di riparazione per ingiusta detenzione [38], rientrano tra le ipotesi di cui alla lettera a) articolo 59 testo unico imposta di registro.
Le ipotesi di registrazione a debito dei provvedimenti per equa riparazione [39] , , e di riparazione per ingiusta detenzione [40], , non rientrano, come potrebbe sembrare tra le ipotesi di cui alla lettera d) articolo 59 testo unico spese di giustizia ma tra le ipotesi di cui alla lettera a) del richiamato articolo.
I decreti di equa riparazione sono ".. pronunciati in procedimenti in cui è sempre parte lo Stato, giacché, ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, della legge n. 89/2001il ricorso è proposto nei confronti del Ministero della Giustizia..del Ministero della Difesa
del Ministero delle Finanze
del Presidente del Consiglio dei Ministri .." e pertanto "
rientrano tra gli atti per i quali è prevista la registrazione a debito [41]..".
Anche le ordinanze su ricorsi per ingiusta detenzione per il Ministero della Giustizia [42] "..rientrano tra gli atti giudiziari soggetti a registrazione in termine fisso per effetto del combinato disposto degli articoli 37 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con DPR n. 131/1986 e dell'art. 8 comma 1 , lett. b) della tariffa , parte prima allegata al medesimo Testo Unico.
Tali ordinanze sono, infatti, riconducibili agli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio..
le suddette ordinanze rientrano tra i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato per i quali è prevista la registrazione a debito ex art. 59 comma 1 lettera a) del DPR 131/1986..".
Per l'Agenzia delle Entrate [43] ".. in ordine alle modalità operative di registrazione, le ordinanze rientrano tra "(...) i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato (...)" per i quali è prevista la registrazione a debito, cioè senza contemporaneo pagamento dell'imposta dovuta (articolo 59, comma 1, lettera a, atteso che la domanda riparatoria viene proposta proprio nei confronti dello Stato e il provvedimento della Corte d'Appello va notificata al Ministro dell'Economia e Finanze (Tesoro) (cfr. Parere del Consiglio di Stato del 28 ottobre 1996, n. 1368/96).
In proposito si rinvia alle istruzioni amministrative impartite con circolare n. 13 del 23 marzo 2004 dell'Agenzia delle Entrate, in tema di equa riparazione per mancato rispetto del termine di ragionevole durata del processo.." .
- provvedimenti giurisdizionali in giudizi in cui una o più parti siano ammesse al patrocinio a spese dello stato
Il patrocinio a spese dello Stato è regolamentato nella Parte Terza del testo unico spese di giustizia , articoli dal 74 al 145 [44].
L'obbligo di pagamento, da parte dei privati, delle spese occorrenti nei procedimenti giurisdizionali che li riguardano conosce una importante eccezione, secondo comma dell'articolo articolo 8 decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 , " se la parte è ammessa al patrocinio dello Stato [45] , le spese sono anticipate [46] dall'erario o prenotate a debito [47]."
Tra le spese prenotate a debito a favore della parte ammessa al patrocinio a Spese dello Stato sia nel processo civile che nel processo penale [48] rientra anche l'imposta di registro [49] .
Articolo 8 comma secondo che trova applicazione, in materia di prenotazione a debito, nel caso di costituzione di parte civile nel processo penale [50] sia nel caso in cui la parte civile sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato [51], sia nel caso in cui la parte civile non sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato [52].
Ai sensi dell' art.. 132 testo unico spese di giustizia " nel caso di compensazione delle spese, se la registrazione è chiesta dalla parte ammessa al patrocinio, l'imposta di registro della sentenza è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione ed è pagata per il rimanente dall'altra parte; è pagata per intero dalla parte diversa da quella ammessa al patrocinio che ne chiede la registrazione nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge ".
La non felice disposizione normativa richiamata fa si che le Agenzie delle Entrate provvedano a registrare l'intera imposta a registro a debito , ai sensi dell'articolo 59 lett. a) imposta di registro anche qui "scaricando" sulle cancellerie l'onere di dover provvedere al recupero della quota a carico della parte privata.
Un intervento definitivo e chiarificatore da parte del Legislatore che meglio coordini i due testi unici e degli Uffici ministeriali sarebbe auspicabile.
- provvedimenti, civili e penali, che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato
La disciplina previgente all'attuale Testo Unico imposta di registro non prevedeva l'ipotesi di registrazione a debito delle "sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato", ipotesi introdotta dalla normativa vigente con la lettera d) dell'articolo 59 in esame [53].
Per La Corte costituzionale [54] la ratio dell'art. 59, lett. d), d.P.R. n. 131 del 1986 non si fonda su principi di carattere tributario ma su considerazioni etico-morali, avendo il legislatore ritenuto di non dover gravare il danneggiato da reato di ulteriori spese, anche tenendo conto che il recupero del credito, cui di regola si riferisce l'imposta, si appalesa spesso aleatorio.
Per gli Uffici ministeriali di via Arenula [55] "
è certo che l'articolo 59 lett. d) DPR del 1986 abbia inserito nella precedente regolamentazione della materia una ipotesi di esenzione tributaria in favore del soggetto danneggiato,altrimenti obbligato alla anticipazione della spesa di registrazione della sentenza a lui favorevole , indipendentemente dalla sede, penale [56] o civile [57], della relativa pronuncia, con conseguente esclusivo recupero delle spese prenotate a debito a carico della parte condannata al risarcimento.
La ratio di tale disposizione non è ispirata a ragioni di ordine fiscale ma a motivi etico sociali, avendo il legislatore ritenuto di dover tutelare, in tal modo, la posizione del danneggiato."
Il disposto di cui alla lettera d) comma 1 dell'articolo 59 DPR 131/1986 deve essere coordinato con l' art. 73 DPR 115/2002 comma 2-ter ai sensi del quale : la registrazione delle sentenze e degli altri atti recanti condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti definitivi.
Il disposto dell'art. 59, lett. d), del testo unico imposta di registro "va inteso in senso ampio e ricomprende tutti quei fatti che possano astrattamente configurare un'ipotesi di reato" [58].
Ma quale è l'esatto, ai fini dell'applicazione dell'istituto in esame , significato da attribuire all'espressione "danni prodotti da fatti costituenti reato" ?
La ricorrenza della previsione normativa di cui alla lettera d) art. 59 testo unico imposta di registro presuppone necessariamente l'accertamento giudiziale del reato da parte del giudice penale [59] ?
Alle precedenti domande hanno, e da tempo, dato risposte sia la giurisprudenza che la dottrina.
Col termine generico di sentenze, l'art. 59, lettera d), Testo Unico imposta di registro ci si riferisce sia alle sentenze penali [60] sia alle sentenze civili, ben potendo il giudice civile, in caso di estinzione del reato o di mancanza di querela, accertare incidenter tantum la sussistenza del reato al limitato fine della risarcibilità dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c. [61] .
L'istituto in esame trova applicazione,quindi, anche in assenza di procedimento penale, alle sentenze emesse in sede civile che contengono condanna al risarcimento dei danni sia patrimoniali, ex articolo 2043 codice civile (risarcimento per fatto illecito) [62], sia non patrimoniali (o morali) [63] derivanti dal fatto illecito [64], nelle ipotesi previste dal combinato disposto degli artt. 2059 codice civile (che prescrive il risarcimento del danno non patrimoniale nei casi determinati dalla legge) [65], 185 [66] e 198 codice penale [67].
Per l'amministrazione Finanziaria " sono da assoggettare a registrazione non soltanto le sentenze del giudice civile , ma anche quelle del giudice penale o speciale quando , nello statuire in materia di controversie civili , assumono perciò stesso rilievo agli effetti dell'imposta di registro.."[68].
Per l'Amministrazione finanziaria, quindi, "..la sussistenza dell'obbligo di registrazione inerisce alla natura della questione processuale trattata che deve riguardare pretese civilistiche anche se fatte valere nell'ambito del processo penale.." [69].
Per i giudici di legittimità la norma dell'art. 59, lett. d), d.P.R. n. 131 del 1986 si riferisce genericamente alle sentenze di condanna al risarcimento del danno derivante da fatti costituenti reato inteso in senso ampio in modo da comprendere tutti quei fatti che possono "astrattamente" configurare ipotesi di reato, non richiedendosi che le sentenze siano pronunziate solo a seguito di un giudizio penale o che si tratti di fattispecie che abbiano dato origine in concreto ad un procedimento penale .[70]
Il potere del giudice civile di " accertare la sussistenza del reato è riconosciuto anche ove sia intervenuta declaratoria di non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori del reato"[71].
Anche in caso di estinzione del reato [72] il danno non patrimoniale può essere richiesto addicendo la giurisdizione civile [73].
Il provvedimento in grado di appello ex art 578 c.p.p. che dichiara estinto il processo per amnistia o per prescrizione confermando, la condanna al risarcimento danni derivanti da fatti costituenti reato contenuta nella sentenza di primo grado è soggetto a registrazione a debito.[74]
Il giudice civile, quindi, anche nel caso in cui sia verificata una causa di estinzione dell'azione penale può accertare se un fatto rivesta i caratteri del reato ai fini dell'attribuzione dei danni non patrimoniali.
Si dovrà, quindi come da indirizzo ministeriale del 4 luglio 1989 [75], procedere alla registrazione a debito dei provvedimenti giudiziari ascrivibili ad una delle seguenti categorie:
1) ordinanze penali portanti liquidazione provvisionale;
2) sentenze penali di condanna al risarcimento del danno in separata sede e liquidazione provvisionale esecutiva;
3) sentenze civili che contengono condanna al risarcimento danni allorché si configuri una delle seguenti ipotesi:
- il danno patrimoniale e non patrimoniale oggetto della condanna trova il proprio titolo, secondo la motivazione della sentenza, in un reato accertato precedentemente dal giudice penale;
- l'autore del fatto illecito e' condannato, pur in assenza di procedimento penale, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali, anche di quelli non patrimoniali (o morali).
In materia penale "si registrano a debito le sentenze penali con condanna generica al risarcimento dei danni per fatti costituenti reato"[76].
- atti relativi alla procedura fallimentare o in giudizi ordinari in cui è parte il fallimento
Nell'ambito delle procedure fallimentari bisogna tenere conto, ai fini del presente lavoro, sia della procedura fallimentare in senso proprie che è : la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura espressamente disciplinata, dagli articoli 146 e 147 Testo Unico spese di giustizia [77], sia delle procedure ordinarie in cui è parte un fallimento ipotesi disciplinata dall'art. 144 Testo Unico spese di giustizia.
Nella procedura fallimentare per la sentenza di fallimento, nonché di tutti gli atti della stessa soggette a registrazione [78], l'imposta di registro è prenotata a debito.[79]
Nelle procedure ordinarie in cui è parte un fallimento si pone il problema se la registrazione del provvedimento debba avvenire o meno con prenotazione a debito.
L'articolo 59 lettera c) Decreto Presidente della Repubblica n. 131/1986 è specifico nel limitare la registrazione alla procedura fallimentare escludendone, quindi, la possibile ipotesi in cui il fallimento è parte in un giudizio ordinario.
L'ipotesi che si potrebbero verificare in un giudizio ordinario con parte il fallimento sono :
- che sia la cancelleria del giudice ordinario che in presenza del fallimento nel giudizio ne chieda la registrazione a debito, o
- che sia l'Agenzia delle Entrate che nella fase della liquidazione chieda il pagamento al fallimento.
La prima delle ipotesi, che sia la cancelleria del giudice ordinario che in presenza del fallimento nel giudizio che ne chieda la registrazione a debito, non ha, a parere di chi scrive, legittimazione normativa a sostegno.
L'articolo 144 T.U. spese di giustizia prevede che " nel processo in cui è parte un fallimento, se il decreto del giudice delegato attesta che non è disponibile il denaro necessario per le spese, il fallimento si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte del testo unico, eccetto quelle incompatibili con l'ammissione di ufficio".
Come visto l'articolo 59 lettera c) DPR 131/1986 parla di procedura fallimentare che è cosa diversa dal giudizio ordinario in cui è parte il fallimento quindi le spese a cui fa riferimento il richiamato articolo 144 T.U. spese di giustizia non possono che essere limitate a quelle previste e necessarie al giudizio ( contributo unificato, anticipazione forfettaria , diritti di copia oltre le spese anticipate necessarie per onorari di avvocato ed eventuale consulente di parte) .
L'altra ipotesi, ossia quella che sia l'Agenzia delle Entrate a, nella fase della liquidazione, chiederne il pagamento al fallimento trova ( troverebbe) giustificazione nel principio della c.d. solidarietà passiva in riferimento alle imposte di registro ex articolo 57 decreto presidente della Repubblica n. 131/1986 [80] .
Ove si verificasse l'ipotesi in argomento la liquidazione a carico del fallimento dovrebbe essere proceduta dalla richiesta, da parte dell'Agenzia delle Entrate, alla cancelleria del giudice che ha pronunciato il provvedimento [81] soggetto a registrazione di registrare a debito [82] e il relativo, ed effettivo pagamento da parte del curatore fallimentare , subordinato, ai sensi del quarto e quinto comma dell'articolo 146 testo unico spese di giustizia alla disponibilità di liquidità nel fallimento.[83]
c) Soggetti tenuti alla registrazione a debito
- ufficio competente a chiedere la registrazione
Per il Ministero delle Finanze [84] la procedura di registrazione a debito è legittimamente attivata solo in presenza di formale richiesta dell'organo designato cioè del cancelliere giudiziario....È quest'ultimo invero legittimato alla richiesta della prenotazione a debito dell'imposta di registro qualora ravvisi nel contesto delle sentenze in esame i presupposti per poter accedere alla procedura della prenotazione a debito" [85]
Al fine di attivare l'istituto della prenotazione a debito il Cancelliere deve provvedere direttamente ad inoltrare all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate la relativa richiesta sulla scorta di un giudizio penale che contenga anche condanna al risarcimento danni o di un autonomo giudizio civile conseguente alla sentenza di condanna.[86]
In ai sensi dell'articolo 10 lettera c) Testo Unico Imposta di registro sono obbligati a richiedere la registrazione " i cancellieri e i segretari per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato.
La procedura di registrazione a debito è legittimamente attivata solo in presenza di formale richiesta dell'organo designato cioè del cancelliere giudiziario[87] ....è quest'ultimo invero legittimato alla richiesta della prenotazione a debito dell'imposta di registro qualora ravvisi nel contesto delle sentenze in esame i presupposti per poter accedere alla procedura della prenotazione a debito" [88].
Al fine di attivare l'istituto della prenotazione a debito il Cancelliere deve provvedere direttamente ad inoltrare all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate [89] la relativa richiesta sulla scorta di un giudizio penale che contenga anche condanna al risarcimento danni o di un autonomo giudizio civile conseguente alla sentenza di condanna ."[90].
L'Ufficio di cancelleria competente a chiedere la registrazione è nel processo civile quello del giudice che ha emesso il provvedimento [91].
Sempre nel processo civile nei casi di prenotazione a debito di cui alla lettera d) comma 1 articolo 59 testo unico spese di giustizia competente a chiedere la registrazione è la cancelleria del giudice in cui si definisce il giudizio. [92]
Nel processo penale nei casi di prenotazione a debito di cui alla lettera d) comma 1 articolo 59 testo unico spese di giustizia competente a chiedere la registrazione è, divenuto definitivo il titolo, la cancelleria del giudice dell'esecuzione.[93]
Nelle ipotesi di giudizio penale gli Uffici ministeriali di via Arenula[94] hanno specificato che "con riferimento, infine, alla possibile circostanza che non ci sia coincidenza tra cancelleria del giudice dell'esecuzione e cancelleria tenuta all'annotazione di cui all'art. 27 D.M. n. 334/89, non può che concludersi che sia obbligo della seconda - ad avvenuto adempimento - trasmettere immediatamente l'atto alla cancelleria del giudice dell'esecuzione per il successivo inoltro della richiesta di registrazione all'Ufficio finanziario, nel rispetto del termine di cinque giorni[ndr = ora trenta giorni] previsto dall'art. 73 bis D.P.R. n. 115/2002" .
Nel caso di prenotazione a debito della sentenza, come in tutti i casi di spese prenotate a debito, gli uffici di cancelleria devono procedere all'annotazione della somma prenotata nel foglio delle notizie [95] .
Per la direttiva ministeriale Giustizia del 27 giugno 2003 [96] "poiché la quantificazione dell'imposta da annotare è di competenza dell'Agenzia delle entrate, le cancellerie dovranno tenere in evidenza i fascicoli per i quali è stata richiesta la prenotazione a debito ai fini della corretta annotazione sul foglio delle notizie e del successivo recupero."[97]
Sempre per la richiamata direttiva ministeriale " nel foglio delle notizie dovrà essere annotata l'imposta di registro per la sola quota prenotata a debito".
Anche nelle ipotesi di registrazione a debito dei provvedimenti per equa riparazione [98], e riparazione per ingiusta detenzione [99] , competente a chiederne, nelle modalità della prenotazione a debito , è la cancelleria.
Per l'Agenzia delle Entrate [100] "
l'interpretazione secondo cui i decreti emessi in tema di equa riparazione, ex legge 24 marzo 2001 n.89, sono soggetti alla registrazione in termini fissi e il cancelliere è l'organo tenuto a richiedere la registrazione a debito ex art. 10 lettera c) del testo unico dell'imposta di registro [101] con le modalità previste dall'articolo 60 [ndr= prenotazione a debito] è stata condivisa dall'Avvocatura dello Stato che ha posto in rilievo come tale procedura semplificata ..eviti..una inutile complicazione ( pagamento dell'imposta di registro da parte del ricorrente e successivo rimborso della stessa somma da parte dell'Amministrazione).."
A seguito dell'entrata in vigore del testo unico spese di giustizia ricordiamo che, ai fini della registrazione, "
. fino all'attivazione delle procedure di trasmissione telematica, la trasmissione degli atti è effettuata mediante copie autentiche.
L'atto iscritto a repertorio [102] è quindi trasmesso in copia all'agenzia delle Entrate, senza più essere accompagnato dal fascicolo processuale.
All'atto dell'avvenuta registrazione i dati comunicati per mezzo della copia restituita vengono trascritti sull'originale". [103]
- registrazione a debito a seguito di segnalazione dell'Agenzia delle Entrate
Nell'ambito dell'istituto in esame l'attività dell'Agenzia delle Entrate non si limita ed esaurisce nella mera attività di registrazione "
è quest'ultimo invero legittimato alla richiesta della prenotazione a debito dell'imposta di registro qualora ravvisi nel contesto delle sentenze in esame i presupposti per poter accedere alla procedura della prenotazione a debito" [104]
Ai sensi del punto 2 dell'art 60 Testo Unico Imposta di registro
l'ufficio finanziario, qualora ravvisi elementi che consentano la riconducibilità dei provvedimenti giurisdizionali all'ambito applicativo dell'articolo 59, comma 1, lettera d), può' sospenderne la liquidazione e segnalare la sussistenza di tali elementi all'ufficio giudiziario.
Nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, l'ufficio giudiziario deve fornire il proprio parere all'ufficio finanziario, motivando, con apposito atto, l'eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito. [105]
- registrazione a debito a seguito di segnalazione delle parti del giudizio
Anche le parti processuali , a seguito delle modifiche operate al testo unico spese di giustizia dal decreto legge 20 ottobre 2016 n. 193 convertito con legge 2 dicembre 2016 n. 225, possono segnalare alla cancellerie la sussistenza dei presupposti previsti per la registrazione, con prenotazione a debito .
Ai sensi del novellato articolo 73 testo unico spese di giustizia punto 2-quater le parti in causa possono segnalare all'ufficio giudiziario, anche per il tramite del proprio difensore, la sussistenza dei presupposti previsti per la registrazione, con prenotazione a debito, degli atti giudiziari di cui al comma 2-ter, nel termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione o emanazione.
In tal caso, l'eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito deve essere motivata dall'ufficio giudiziario con apposito atto, da trasmettere all'ufficio finanziario unitamente alla richiesta di registrazione .
- modalità per la registrazione
In materia di registrazione a debito e in particolare dei soggetti tenuti a richiederla trova applicazione l'art. 60 Testo Unico Imposta di registro che, in relazione alle modalità per la registrazione a debito, al comma 1 espressamente prevede : la registrazione a debito si esegue a norma dell'art. 16 a condizione che nel contesto o a margine dell'originale di ciascun atto sia indicato che questo e' compilato o emanato ad istanza o nell'interesse dell'amministrazione dello Stato o della persona o dell'ente morale ammesso al gratuito patrocinio, facendosi in quest'ultimo caso menzione della data del decreto di ammissione e dell' autorità giudiziaria che lo ha emanato.
Per i provvedimenti emessi d'ufficio si deve inoltre fare menzione di questa circostanza e indicare la parte ammessa al gratuito patrocinio.
Nei casi di registrazione a debito ai sensi dell'articolo 159 testo unico spese di giustizia[106] l'amministrazione finanziaria, come detto, ha invitato gli uffici giudiziari ad apporre sulla sentenza pubblicata, all'atto della trasmissione all'Agenzia delle Entrate, la seguente dicitura: "IMPOSTA di REGISTRO a DEBITO AI SENSI DELL'ARTICOLO 159 D.P.R. 115/2002" [107] .
Riguardo alla ipotesi di cui all'articolo 132 testo unico spese di giustizia [108] appare necessario un intervento legislativo che superi la criticità legata ai tempi di richiesta [109] tra parte ammessa e/o delle altre parti processuali che per legge regolamenta la stessa registrazione in relazione al quantum da prenotare a debito e il predetto articolo e l'articolo 59 comma 1 lettera a) testo unico imposta di registro che sembra , dal tenore letterale, autorizzare le Agenzie delle Entrate a prenotare a debito e immediatamente l'intera imposta di registro .
- individuazione della parte obbligata nell'ipotesi di cui all'art. 59 lett. d)
L'art. 59, lettera d), del testo unico imposta di registro prevede che per le "sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato" (lett. d) si deve procedere alla "registrazione a debito" dell'imposta di registro.
L'art. 60, secondo comma, relativamente alla modalità di registrazione e disciplinando la soggettività passiva al tributo, impone che nelle sentenze predette "deve essere indicata la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito" ciò al fine di facilitare l'ufficio nel recupero dell'imposta prenotata a debito.[110]
Nell'ipotesi in esame l'espressa indicazione della parte nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito comporta, per questa fattispecie, non applicabile il principio della solidarietà di cui al precedente articolo 57.[111]
Nel premettere che nell'art. 60, la indicazione della "parte obbligata al risarcimento del danno" non è equiparabile al "soggetto condannato in sentenza" [112], poiché, risultando lo stesso già dalla sentenza, non avrebbe avuto giustificazione, da parte del legislatore, l'utilizzo di una diversa terminologia [113] a chi compete l'individuazione della parte tenuta al pagamento dell'imposta?
Per l'Amministrazione finanziaria [114] depositata la sentenza, da parte del giudice, il Cancelliere [115], previo esame della stessa e degli atti del fascicolo processuale [116] , deve identificare "in calce o a margine dell'originale della sentenza" la "parte obbligata al risarcimento danno", ricercandolo in quello dei convenuti cui possa attribuirsi il compimento di "atti costituenti reato" in uno stretto di nesso di causalità con il danno sotteso alla sentenza di condanna."
Per la giurisprudenza di merito [117] la identificazione della parte obbligata, come responsabile di "fatti costituenti reato", costituisce, secondo la ratio della norma, oggetto di valutazione postuma desumibile dal contesto della motivazione, dagli atti processuali e dal "petitum" e "causa petendi" del giudizio, soprattutto ove la responsabilità penale "non risulta dal testo della decisione che il giudice abbia, nemmeno per implicito, valorizzato a tal fine fatti integranti i requisiti oggettivi e soggettivi di figure criminose".[118]
Pur dando atto della disciplina di fatto in vigore non concordiamo con i richiamati indirizzi ministeriale e giurisprudenziale . [119]
Con la c.d. valutazione postuma di cui al richiamato, e certamente non condivisibile, indirizzo giurisprudenziale si attribuirebbe, a parere di chi scrive, al Cancelliere [120], che provvede agli adempimenti relativi alla registrazione, un potere interpretativo del provvedimento giurisdizionale, potere interpretativo che esula dalle competenze delle qualifiche amministrative del personale giustizia.
Per la Suprema Corte di Cassazione [121] l'imposta deve essere recuperata "nei confronti della (sola) parte obbligata al risarcimento del danno".
La condanna per fatto costituente reato per i Giudici di Legittimità non necessita della ricorrenza di una "concreta fattispecie di reato", ma anche soltanto di una "fattispecie corrispondente nella sua oggettività all'astratta previsione di una figura di reato", nel senso che "non richiede che il fatto illecito integri in concreto un reato punibile per il concorso di tutti gli elementi a tal fine rilevanti per la legge penale, ma che il fatto stesso sia astrattamente preveduto dalla legge come reato" [122] .
Il compito, quindi di valutare che il fatto stesso sia astrattamente preveduto dalla legge come reato non rientra certamente tra quelli per legge attribuiti al funzionario dell'ufficio giudiziario ( nella legge indicato genericamente quale cancelliere ).
Funzionario dell'ufficio giudiziario il quale è pur vero che risponde ai sensi dell'art. 61 testo unico imposta di registro, delle ipotesi di inosservanza alle disposizioni del precedente articolo 60[123] ma non ha certamente potere interpretativo/integrativo dei (nei) provvedimenti giurisdizionali.
Peraltro il legislatore non si è espresso : "ove non risulti dalla sentenza, deve essere indicata la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito".
Il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta va, andrebbe, quindi, e da parte del giudice, espressamente indicato in sentenza.
Al Cancelliere spetta ( spetterebbe) esclusivamente l'obbligo della trasmissione degli atti che rientrino prima facie nella indicazione ex art. 59 testo unico imposta di registro.
Nessun potere di valutazione postuma o di identificare in calce o a margine dell'originale della sentenza la parte obbligata al risarcimento danno, ricercandolo in quello dei convenuti cui possa attribuirsi il compimento di atti costituenti reato in uno stretto di nesso di causalità con il danno sotteso alla sentenza di condanna, come già scritto ,ci risulta attribuito dalla legge o dalle specifiche norme relative ai profili professionali al personale amministrativo operante negli uffici giudiziari.[124]
- registrazione a debito: termini, decadenza e prescrizione
La materia relativamente ai termini per la registrazione degli atti giudiziari è disciplinata dall'articolo 13 del testo unico imposta di registro e dagli articoli 73, 73-bis e 73-ter testo unico spese di giustizia.[125]
Ai sensi della richiamata normativa :
- per i decreti di trasferimento e gli atti da essi ricevuti, gli uffici di cancelleria devono richiedere la registrazione entro sessanta giorni da quello in cui il provvedimento e' stato emanato;
- per i provvedimenti e gli atti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), testo unico imposta di registro diversi dai decreti di trasferimento e dagli atti da essi ricevuti nello specifico sentenze decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione i cancellieri hanno partecipato nell'esercizio delle loro funzioni [126], gli uffici di cancelleria devono richiedere la registrazione decorsi dieci giorni ed entro trenta giorni da quello in cui il provvedimento e' stato pubblicato o emanato quando dagli atti del procedimento sono desumibili gli elementi previsti dal comma 4-bis dell'articolo 67 o, in mancanza di tali elementi, entro trenta giorni dalla data di acquisizione degli stessi [127];
- per le sentenze e degli altri atti recanti condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato gli uffici di cancelleria devono richiedere la registrazione entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti definitivi.
Per le sentenze degli altri atti recanti condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato bisogna fare una, importante distinzione:
- se il provvedimento è emesso nel procedimento civile la registrazione deve avvenire entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti definitivi, quindi dal loro passaggio in giudicato secondo le regole del codice di rito civile;
- se il provvedimento è emesso nel procedimento penale [128] la registrazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro trenta giorni dal passaggio in giudicato. La sentenza sarà trasmessa, a cura della cancelleria, con l'annotazione del passaggio in giudicato e con le eventuali annotazioni riguardanti le fasi di gravame.[129]
La normativa del testo unico spese di giustizia in materia di registrazione a debito dei provvedimenti penali che attengono alla liquidazione del danno civile derivante da reato "deve essere analizzata ed interpretata alla luce del corredo normativo che regola la procedura penale ed in modo con esso compatibile."[130]
Gli Uffici ministeriali di via Arenula hanno precisato [131] che "sentenze penali con condanna a al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato vanno registrate e i cinque giorni [ndr = ora trenta giorni] per l'invio all'ufficio delle entrate decorrono dalla data di annotazione dell'irrevocabilità della sentenza [132] e non da quella in cui il provvedimento è passato in cosa giudicata.
È stato osservato che il decorso dei termini di impugnazione non giustifica di per sé l'immediata attivazione della procedura, atteso che il gravame potrebbe pervenire successivamente nei casi disciplinati dagli artt. 582, comma 2, e 583 c.p.p., e che devono, inoltre, considerarsi i casi in cui l'ufficio che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile non coincide con il giudice dell'esecuzione, la cui cancelleria è invece funzionalmente competente ai sensi degli artt. 73 bis e 73 ter del D.P.R. n. 115/2002.
A ciò - si rileva - si aggiungono i numerosi casi in cui il passaggio in giudicato consegue al rigetto del ricorso da parte della Corte di Cassazione, con conseguente necessità di attendere la restituzione degli atti per un periodo ben più lungo dei cinque giorni [ndr = ora trenta giorni] previsti dalla legge.
Come è noto, l'irrevocabilità delle sentenze avverso le quali è ammesso gravame consegue, ai sensi dell'art. 648 c.p.p., dallo spirare del termine per proporre l'impugnazione ovvero di quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile e, se vi è stato ricorso per cassazione, dal giorno in cui è pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso.
Questa preliminare disposizione porta di per sé ad escludere che il termine di cinque giorni [ndr = ora trenta giorni] entro il quale la cancelleria del giudice dell'esecuzione deve trasmettere all'ufficio finanziario la sentenza di condanna al risarcimento del danno cagionato dalla commissione di reati decorra dal momento stesso dell'irrevocabilità.
Così facendo, infatti, non si terrebbero nel debito conto le impugnazioni tardive, che potrebbero essere proposte a trasmissione già avvenuta, e che tuttavia, per espressa previsione di legge, sono ostative rispetto al passaggio in giudicato della sentenza.
Proprio in questa prospettiva l'art. 27 del D.M. n. 334/89, recante il regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale, prescrive - in linea con l'art. 625, comma 4, c.p.p. - l'obbligo per la cancelleria di annotare sull'originale della sentenza (o del decreto di condanna) l'irrevocabilità.
Non sfugge la fondamentale rilevanza dell'annotazione del passaggio in giudicato del provvedimento, alla quale sono collegati importantissimi effetti giuridici, primo fra tutti la correlazione tra il regime delle impugnazioni tardive ed il rimedio di cui all'art. 670 c.p.p., che opera in una fase successiva al predetto adempimento.
Giova aggiungere che quando l'ordinamento ha inteso attribuire autonoma e diretta efficacia all'oggettiva irrevocabilità del provvedimento di condanna, lo ha fatto con previsione espressa. In tal senso depone l'art. 28, comma 1, seconda parte delle norme regolamentari citate, che - per evidenti ragioni di celerità ed urgenza - prescrive alla cancelleria della Corte di Cassazione di comunicare il rigetto del ricorso all'ufficio esecuzione del pubblico ministero funzionalmente competente perché proceda ai sensi del Titolo II del Libro X del codice di procedura penale, pur in assenza dell'annotazione della irrevocabilità sull'originale del provvedimento.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il termine di cinque giorni [ndr = ora trenta giorni] per la trasmissione della sentenza all'ufficio finanziario deve inevitabilmente decorrere dalla data di annotazione dell'irrevocabilità e non da quella in cui il provvedimento è passato in cosa giudicata.
Questa conclusione, peraltro, è del tutto coerente con i principi già affermati dalla sopra richiamata circolare della Direzione Generale della Giustizia Civile, la quale ha ben posto in luce come la sentenza debba essere inviata "comprensiva delle annotazioni del passaggio in giudicato e delle eventuali annotazioni riguardanti le fasi di gravame", così implicitamente rimarcando che nessuna attività può essere espletata prima di quel momento.
Con riferimento, infine, alla possibile circostanza che non ci sia coincidenza tra cancelleria del giudice dell'esecuzione e cancelleria tenuta all'annotazione di cui all'art. 27 D.M. n. 334/89, non può che concludersi che sia obbligo della seconda - ad avvenuto adempimento - trasmettere immediatamente l'atto alla cancelleria del giudice dell'esecuzione per il successivo inoltro della richiesta di registrazione all'Ufficio finanziario, nel rispetto del termine di cinque giorni[ndr = ora trenta giorni] previsto dall'art. 73 bis D.P.R. n. 115/2002."
In materia di registrazione a debito di una sentenza "
.il procedimento di riscossione dell'imposta, in quanto condizionato all'acquisizione del carattere di definitività del provvedimento giudiziario ed affidato all'iniziativa del Cancelliere dell'ufficio giudiziario e non dell'Amministrazione finanziaria, è incompatibile con il vincolo temporale di decadenza di cui all'art. 76, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Di conseguenza, risulta applicabile il solo termine decennale di prescrizione previsto dall'art. 78 del medesimo D.P.R. 131/1986 [133] ".
I termini di prescrizione, decennale, a carico degli uffici giudiziari non coincidono con i termini di prescrizione a carico delle Agenzie delle Entrate "
la esazione a cura degli uffici finanziari deve avvenire , indiscriminatamente, nel termine fisso di tre anni dalla prenotazione a debito e quindi anche prima dell'avvenuta definizione dei rapporti tra i contendenti.. "[134].
- responsabilità in materia di registrazione a debito
Ai sensi dell'art. 61 comma 2 del Testo Unico Imposta di registro "i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, i cancellieri, i procuratori e le parti devono pagare in proprio le imposte dovute sugli atti dei quali hanno richiesto la registrazione a debito, quando non hanno osservato le disposizioni contenute nel precedente articolo ovvero quando di tali atti hanno fatto un uso diverso da quello per cui venne concessa la registrazione a debito" .
d) Recupero della spesa prenotata a debito
- aspetti generali, principio di solidarietà passiva
Attività di recupero delle spese processuali " per essere azionata dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario, deve trovare fondamento in un titolo rappresentato dal provvedimento giurisdizionale di condanna alle spese processuali " [135], costituendo , i provvedimenti giurisdizionale "titolo della riscossione." [136]
Nell'evidenziare che le prenotazioni a debito hanno finalità meramente contabili i relativi importi saranno recuperati solo in presenza del presupposto della condanna della parte privata mentre non si procederà a nessun recupero nell'ipotesi di condanna dello Stato. [137]
Ai sensi delle disposizioni impartite dal Dipartimento per gli affari di giustizia [138] " nel foglio delle notizie [139] dovrà essere annotata l'imposta di registro per la sola quota prenotata a debito".
In materia di provvedimento registrato a debito vale il principio [140] di solidarietà passiva tra le parti.
Chi ha adempiuto "può comunque esercitare l'azione di regresso, ai sensi dell'articolo 2055 del Codice civile, nei confronti degli altri condebitori solidali diverse dalle Amministrazioni dello Stato e nei limiti della quota d'imposta su di esse gravante
" [141].
Quando parte processuale è una pubblica amministrazione, o parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, opera sia la specificità relativa alla materia relativa alla registrazione dei provvedimenti [142] sia quella relativa alla specifica materia per come disciplinata dal testo unico spese di giustizia.[143]
Tutte le parti del giudizio sono, quindi, tenute al pagamento dell' imposta di registro in osservanza al principio [144] che le parti del processo sono obbligate in solido alla corresponsione dell' intera imposta di registro.
In virtù di tale principio l'Agenzia delle Entrate può chiederne il pagamento indifferentemente ad una delle parti processuali.
La parte alla quale viene inoltrata la richiesta è tenuta al pagamento dell'intera imposta richiesta, fatta salva la possibilità, nelle ipotesi previste dalla legge, di chiedere [azione di rivalsa] all'altra parte di restituire tutta, o quota in caso di compensazione, la somma versata.
E' lo stesso provvedimento giurisdizionale definitivo della controversia che consentirà di agire nei confronti di parte soccombente per rientrare della cifra pagata, poiché, avendo condannato parte soccombente al pagamento integrale, o in quota, delle spese giudiziali conseguenzialmente impone alla stessa parte [ soccombente] anche il pagamento della tassa di registrazione che è considerata proprio spesa di lite secondo la norma generale [145].
Come meglio vedremo nel prosieguo del lavoro nelle ipotesi di registrazione a debito ex lettera d) comma 1 art. 59 testo unico imposta di registro ai fini dell'obbligo del pagamento dell'imposta di registro, deve ritenersi non applicabile il principio della solidarietà tra le parti processuali di cui all' articolo 57 testo unico imposta di registro.
- Ufficio competente al recupero delle spese
Per il Ministero delle Finanze [146] sono gli "uffici di Cancelleria competenti a recuperare la relativa imposta prenotata a debito", dovendo gli uffici del registro (oggi Agenzia delle Entrate) attenersi soltanto "ai loro compiti istituzionali relativi alla esecuzione della formalità di registrazione" [147].
Anche per il Consiglio di Stato [148] in relazione alla competenza al recupero nelle ipotesi di registrazione a debito, di cui all'articolo 59 del D.P.R. n. 131 del 1986, e precisamente quelle di cui alle lettere a), b) e c) "
il nuovo Testo Unico abbia, in effetti, precisato che resta ferma la competenza degli uffici giudiziari
"
Sulla stessa linea gli Uffici del Ministero della Giustizia per i quali " in tutti i casi in cui la registrazione avviene a debito competente al recupero dell'importo in registrazione è l'ufficio giudiziario "[149].
Identica soluzione interpretativa si ricava al Paragrafo 1, lett. b) della Relazione Tecnico - Amministrativa al d.p.r. 30 maggio 2002 n. 155 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia", la quale chiarisce: "Sono rimaste in vigore le norme sul recupero delle spese e delle pene, da parte dei cancellieri come agenti della riscossione, e quelle sull'ufficio registro, come ufficio per l'incasso del riscosso e per il pagamento delle spese anticipate, mentre con le riforme generali dal 1996 in poi la riscossione e i pagamenti relativi alle spese di giustizia, uniformate alle altre entrate patrimoniali dello Stato, sono stati attribuiti ai concessionari".
All'individuazione della competenza al recupero da parte delle Cancellerie Giudiziarie [150] concorre, quindi, il d.p.r. n. 115 del 2002 il quale :
a) all'art. 208 lo identifica come "ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione" e
b) all'art. 213, attribuendogli la competenza in ordine alla "iscrizione a ruolo" dell'imposta, lega tale potere alla scadenza del "termine computato dall'avvenuta notifica dell'invito al pagamento", con prova evidente sulla competenza (invito di pagamento) per l'esercizio della azione di recupero.
Per il Consiglio di Stato [151] "non appare, infatti, fondata l'obiezione sollevata dal Ministero della Giustizia in ordine alla circostanza che le disposizioni del predetto articolo 208 del Testo Unico sarebbero preordinate a disciplinare esclusivamente la competenza degli uffici giudiziari per ciò che concerne il recupero delle spese processuali.
Proprio le disposizioni della Parte VII del Testo Unico, riguardanti le "riscossioni", e in ispecie quelle contenute nel titolo I, recante le disposizioni generali, portano a concludere che, in realtà, le riscossioni di cui si tratta non si riferiscono soltanto alle ipotesi di recupero delle spese processuali in senso stretto, tra cui quelle relative all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ma si riferiscono pure al complesso delle spese in qualche modo "connesse" al processo, come quelle relative alle pene pecuniarie, alle sanzioni amministrative ed anche, per quanto riguarda il processo penale, alle spese di mantenimento dei detenuti.
In quest'ottica, il mancato esplicito riferimento ad un caso particolare dell'imposta di registro prenotata a debito non sembra possa assumere valore determinante, ai fini di escludere la competenza degli uffici giudiziari, soccorrendo in proposito l'attribuzione a tali uffici del compito della riscossione in base al già ricordato articolo 208 del Testo Unico, che si pone come norma di chiusura, essendo sempre applicabile "se non diversamente stabilito in modo espresso".[152]
Per stabilire quale sia l'ufficio di cancelleria competente al recupero delle spese processuali si ha quale riferimento l'articolo 208 del testo unico spese di giustizia ai sensi del quale:
1. Se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è così individuato:
a) per il processo civile, amministrativo, contabile e tributario è quello presso il magistrato, diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto definitivo;
b) per il processo penale è quello presso il giudice dell'esecuzione.[153]
Con l'entrata in vigore del Testo Unico spese di Giustizia [154] sono stati soppressi gli uffici del Campione Civile e del Campione Penale.
L' ufficio unico, cioè non articolato in settore civile e penale, che è subentrato ai soppressi uffici del campione civile e penale [155], ha assunto, per determinazione ministeriale [156], la denominazione di "UFFICIO RECUPERO CREDITI" .
Gli Uffici ministeriali giustizia hanno, inoltre, risolto [157] la problematica più volte segnalata da diversi uffici giudiziari relativa all'individuazione della competenza al recupero di spese prenotate a debito ovvero anticipate dall'Erario che, a seguito delle vicende processuali, devono essere recuperate da altri uffici giudiziari.
Per gli Uffici di via Arenula "il caso prospettato non è isolato in quanto analoga ipotesi si può verificare nelle tipologie di prenotazione a debito delle spese ai sensi dell'art. 59 lett. d) DPR 131/86 allorché la sentenza di primo grado goda dell'applicazione del beneficio mentre quella di secondo grado non goda dell'applicazione del medesimo beneficio (ad es. quando viene dichiarata la nullità della sentenza impugnata).
Orbene, a parere di questa Direzione Generale, il disposto dall'art. 208 del T.U. costituisce criterio inderogabile; conseguentemente, il titolo per la riscossione, salvo le eccezioni espressamente disciplinate dalla legge, non può che essere la sentenza divenuta irrevocabile anche nelle ipotesi in cui durante il giudizio di gravame non si presentino spese prenotate a debito o anticipate e la riscossione, quindi, comprenda spese sostenute in precedenti gradi di giudizio.
La normativa vigente del resto, istituendo il foglio delle notizie, non fa che determinare l'unicità della procedura contabile di gestione delle spese, sebbene articolata in più fasi processuali".
Per quanto sopra esposto in tema di individuazione del Cancelliere quale organo deputato al recupero dell'imposta di registro prenotata a debito permane [a carico degli Uffici di cancelleria] anche quando parte processuale sia una Amministrazione dello Stato [diversa dall'amministrazione giustizia per la quale la cancelleria opererebbe in ogni caso come organo periferico] che sia risultata vincitrice nella controversia processuale ?
Nella prospettata ipotesi per il recupero delle spese processuali prenotate a debito e/o l'ulteriore fase di recupero è di competenza dell'Amministrazione Pubblica [158] " ..interessata.." alla quale ".. copia conforme del foglio delle notizie dovrà essere trasmessa, al momento della chiusura della fase processuale, all'amministrazione che si è costituita in giudizio,ai sensi dell'art. 158, comma 3 T.U
"[159] .
L'indirizzo ministeriale sopra richiamato [160] stabilisce inoltre che "..tale adempimento [trasmissione del foglio notizie] dovrà essere effettuato, a prescindere dal passaggio in giudicato della decisione, non appena sarà completata la redazione di tutte le annotazioni, comprensiva dell'imposta di registro eventualmente prenotata a debito
Segue nell'allegato.