Sostanza e rigore nella giurisprudenza ambrosiana del conflitto di interessi
Pubblicato il 23/03/09 02:00 [Articolo 642]






La presente nota è redatta per la rivista Corriere Giuridico ed è ivi in corso di pubblicazione.


Violazione dell'obbligo di astensione e nesso di causalità
Con una sentenza meditata e rigorosa il Tribunale di Milano porta alla definitiva emersione della regola, elaborata dalle Sezioni Unite con le sentenze nn. 26724 e 26725 del 19 dicembre 2007, secondo cui l'intermediario che non si astiene restituisce al cliente il denaro investito 1. La regola era già emersa nella stessa giurisprudenza del foro milanese 2, ma è soltanto con la sentenza in commento che la regola emerge con una motivazione pienamente solida, che applica in modo convincente e consapevole il principio - statuito dalle Sezioni Unite - per cui, quando <> 3.
È smentita, così, l'idea - finalizzata a svuotare completamente di contenuto la disciplina del conflitto di interessi nei servizi di investimento - secondo cui l'intermediario che abbia violato l'obbligo di astensione in situazione di conflitto di interessi andrebbe pur tuttavia esente da responsabilità ove il cliente non possa provare che la perdita non si sarebbe verificata se l'operazione fosse stata posta in essere da altro intermediario. Un'idea che pretende, o pretendeva, di presentarsi come fondata su una lettura seria del requisito del nesso di causalità (la cui prova incombe sul cliente), ma al costo di cancellare del tutto il significato dell'obbligo di astensione, che è quello di fare dell'intermediario un guardiano dell'integrità dei mercati, che ha la precipua funzione di evitare che si verifichino situazioni di pericolo quali sono quelle che seguono alla stipulazione di contratti conclusi in situazioni di conflitto di interessi.
Resta inoltre definitivamente chiarito il superamento ad opera delle Sezioni Unite dell'interpretazione abrogante della disciplina preventiva del conflitto di interessi nei servizi di investimento qual era quella che la Prima Sezione della Corte di cassazione - prima dell'intervento delle Sezioni Unite - aveva, criticabilmente, sostenuto 4. Motiva, al riguardo, perspicuamente la sentenza in commento che, dopo le Sezioni Unite, <>.
La sentenza segna sicuramente un inizio, non solo perché è ben motivata e per questo sembra destinata ad incidere in maniera significativa sul dibattito dottrinale e sul panorama giurisprudenziale relativo al regime ante Mifid, ma anche perché - sono parole della sentenza - assicurando <> (qui inteso come l'intero investimento) essa <> ed in questo modo assicura sostanza e rigore alla stessa disciplina Mifid del conflitto di interessi, che contempla a sua volta - al ricorrere di certe condizioni - un obbligo di astensione in situazioni di conflitto di interessi, che ha carattere particolarmente pregnante, posto che la nuova disciplina del conflitto di interessi si applica tanto ai clienti al dettaglio quanto ai clienti professionali ed alle controparti qualificate 5.

Il modello di disciplina del conflitto di interessi
La regola di cui alla sentenza in commento non impedisce agli intermediari di agire in situazione di conflitto di interessi: perché i giudici di Milano hanno cura di precisare che la soggezione al rimedio del risarcimento del danno in re ipsa concerne il solo obbligo di astensione che, in presenza di una situazione di conflitto di interessi, integra un divieto di agire che è derogabile da parte del cliente, con specifica autorizzazione, allorché l'intermediario lo abbia compiutamente informato della sussistenza dell'interesse in conflitto (il tutto nel rispetto delle forme imposte dalla normativa di settore).
Una volta esclusa la violazione di un obbligo di astensione, il risultato dell'azione in conflitto di interessi - cioè i termini a cui l'operazione di investimento risulta poi essere posta in essere - rileva esso pure sul piano della diligenza professionale dell'intermediario, ma qui il risarcimento del danno non è in re ipsa, spettando al cliente di fornire la prova che la mancata organizzazione preventiva dell'intermediario o il suo comportamento in sede di esecuzione costituiscono l'antecedente giuridicamente rilevante del danno.
A tanto giunge la sentenza in commento recependo i risultati dell'indagine condotta in sede civilistica sul conflitto di interessi nel contratto ed in particolare distinguendo tra conflitto di interessi inteso come situazione, come azione e come risultato dell'azione 6; si legge nella motivazione dei giudici milanesi che <>.
Il recepimento in chiave squisitamente civilistica dei fondamenti della teoria del conflitto di interessi nel contratto dovrebbe anche consentire di superare qualsiasi equivoco intorno alla rilevanza, sul piano della diligenza professionale dell'intermediario e del conseguente regime di responsabilità, del risultato dell'investimento (ad es., l'obbligazione ha assicurato la restituzione del capitale, il valore dell'azione è aumentato, il differenziale del derivato è stato positivo), che è cosa ben diversa dal risultato dell'azione dell'intermediario (ad es., l'operazione è stata compiuta anzi che non, se è stata compiuta l'obbligazione acquistata appare sicura perché ha un ottimo rating, l'azione acquistata concerne una società che presenta ottimi fondamentali, il derivato su valute consente di dare effettiva copertura ad un'esigenza aziendale del cliente in relazione all'entità delle sue importazione dall'estero). È ovvio, infatti, che il risultato dell'investimento non ha alcuna rilevanza nel giudizio di responsabilità - perché qualsiasi operazione di investimento è per sua natura aleatoria - quanto è ovvio che ha una rilevanza centrale il risultato dell'azione (al pari dell'azione) - perché la natura aleatoria dell'investimento non solo non elimina, ma tutto al contrario accentua il grado di diligenza professionale cui l'intermediario è tenuto 7.
Il risultato dell'investimento non è altro che ciò che integra l'interesse ad agire del cliente, quale requisito dell'azione rilevante sul piano squisitamente processuale: non diversamente da qualsiasi altra fattispecie risarcitoria, anche quella che riguarda il cliente nei confronti dell'intermediario presuppone un danno. Motiva assai nitidamente la sentenza in commento che <>.

Il conflitto di interessi nei servizi di investimento a cinque anni dalla sentenza del Tribunale di Mantova
A cinque anni di distanza dalla prima sentenza - del Tribunale di Mantova - sul conflitto di interessi nella prestazione di servizi di investimento, si registra con la sentenza in commento la compiuta affermazione della decisione corretta dei casi in cui l'intermediario non ha informato il cliente dell'interesse in conflitto (di cui era portatore nel caso deciso alla sentenza in commento sia come <>, sia come <>, sia come <>) e per questo ha violato una disciplina che ha carattere preventivo 8.
Resta così superata l'erronea convinzione che il conflitto di interessi nel contratto di investimento risponda ad un modello unitario riconducibile al conflitto come risultato dell'azione, che caratterizza invece la diversa disciplina del conflitto di interessi nella rappresentanza (art. 1394 cod.civ.) e nel mandato (art. 1711 cod.civ.) 9.
La sua corretta collocazione dentro il modello del conflitto come situazione è il frutto della meditata adesione da parte del Tribunale di Milano alla ricostruzione della disciplina dell'intermediazione finanziaria come una disciplina che, per proteggere l'interesse del cliente (e, prima e più, per preservare l'integrità dei mercati, art. 21 TUF), si affida, in presenza di situazioni sospette, quale è quella dell'intermediario finanziario in conflitto di interessi, ad obblighi di astensione derogabili solo alla condizione che vi sia stata una compiuta informazione del cliente ed una successiva autorizzazione.
La restituzione dell'investimento sub specie di risarcimento del danno in re ipsa è poi la conseguenza lineare e coerente del carattere preventivo della disciplina di tutela (una volta esclusa, con le Sezioni Unite, la soluzione che sarebbe più esatta della nullità per illiceità dell'operazione 10).
La sensibilità per il carattere di pericolo della situazione di conflitto di interessi precede, e di molto, la novità della disciplina comunitaria dei servizi di investimento. Basta sfogliare il Manuale di diritto privato per scorgervi la stessa identica sequenza: situazione di conflitto di interessi, obbligo di astensione, violazione, vizio del contratto, restituzione. A partire dalla VII edizione, quando ad Andrea Torrente si aggiunge Piero Schlesinger, ed ancora nella edizione ultima (XVIII) noi leggiamo: <> 11.
In materia di servizi di investimento, il fatto oggettivo concomitante della presenza di un interesse in conflitto in capo all'intermediario è idoneo a fondare un divieto di agire, essendo l'esigenza di ordine pubblico di tutela dell'integrità dei mercati prevalente rispetto a qualsiasi possibile affidamento di terzi, a differenza di ciò che accade in materia di contratto rappresentativo stipulato con il terzo nell'esercizio del potere di rappresentanza volontaria 12.

Il contenuto dell'informazione sul conflitto di interessi
Secondo l'art. 27 del Regolamento Consob 11522 del 1998 l'intermediario doveva avere <>, considerandosi equipollente allo scritto la <> ed essendo comunque rimessa all'interprete la valutazione del contenuto della preventiva informazione.
L'art. 23, comma 4 del nuovo Regolamento congiunto di Consob e Banca d'Italia, laddove dispone che <>, diverge forse solo per un minor grado di dettaglio (<>) dalla previdente disciplina regolamentare.
Certo è, a mio avviso, che l'informazione sul conflitto di interessi deve essere data per ciascuna singola operazione e deve contenere lo specifico riferimento all'interesse in conflitto concretamente sussistente, non essendo sufficiente un'astratta e generica menzione di una imprecisata situazione di conflitto di interessi. Così la situazione di conflitto, ad esempio, tra l'attività di esecuzione di ordini per conto e la consulenza, verrà, per ciascuna operazione, specificata, in relazione agli elementi del caso, che di volta in volta potrebbero rendere il pericolo più o meno grave.
In casi come quello deciso dalla sentenza in commento l'obbligo di astensione potrà considerarsi inoperante soltanto se nell'ordine, o separatamente, compaia, chiaramente evidenziato, il riferimento all'interesse dell'intermediario quale finanziatore, titolare di diritti di voto nelle assemblee, lead manager nel collocamento, e così via.

L'estensione dei principi affermati al profilo dell'inadeguatezza
La sentenza in commento ha cura di precisare che il rimedio del risarcimento del danno in re ipsa opera anche nel caso di violazione dell'obbligo di astenersi dal compiere un'operazione inadeguata, secondo quanto previsto dall'art. 29 del Regolamento Consob 11522 del 1998.
Anche a tale riguardo la sentenza in commento rivela la sua importanza, posto che la Mifid perpetua obblighi di astensione, non solo in materia di conflitto di interessi, ma, testualmente, in relazione al precetto di adeguatezza che opera nei servizi di consulenza e di gestione, ai sensi dell'art. 39, comma 6 del Nuovo Regolamento Intermediari Consob n. 16190.









1) D. Maffeis, Dopo le Sezioni Unite: l'intermediario che non si astiene restituisce al cliente il denaro investito, in Contratti, 2008, pagg. 345 ss.
2) Trib. Milano, 3 giugno 2008, in www.ilcaso.it cui adde ancora prima Trib. Venezia, 28 febbraio 2008, in www.ilcaso.it.
3) D. Maffeis, Discipline preventive nei servizi di investimento: le sezioni unite e la notte (degli investitori) in cui tutte le vacche sono nere, in Contratti, 2008, 403 ss.
4) D. Maffeis, Contro l'interpretazione abrogante della disciplina preventiva del conflitto di interessi (e di altri pericoli) nella prestazione dei servizi di investimento, in Riv.dir.civ., 2007, II, pagg. 71 ss.
5) D. Maffeis, Sostanza e rigore nella disciplina Mifid del conflitto di interessi, in Diritto della banca e dei mercati finanziari, 2008.
6) D. Maffeis, Conflitto di interessi nel contratto e rimedi, Milano, 2002, pagg. 137 ss.
7) <>: D. Maffeis, Forme informative, cura dell'interesse ed organizzazione dell'attività nella prestazione dei servizi di investimento, in Riv.dir.priv., 2005, pag. 578.
8) D. Maffeis, Conflitto di interessi nella prestazione di servizi di investimento: la prima sentenza sulla vendita a risparmiatori di obbligazioni argentine, in Banca borsa tit. cred., 2004, I, pagg. 452 ss.
9) D. Maffeis, Tutela dell'interesse e conflitto di interessi nella rappresentanza e nel mandato, in Riv.dir.priv., 2004, 253 ss.
10) D. Maffeis, Contro l'interpretazione abrogante della disciplina preventiva del conflitto di interessi, cit., pagg. 71 ss.
11) Ora A. Torrente - P. Schlesinger, Manuale di diritto privato a cura di F. Anelli e C. Granelli, XVIII edizione, Milano, 2007, pagg. 504 s.
12) D. Maffeis, Conflitto di interessi nel contratto, cit., pag. 89 ss.





















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