Servizi di investimento: l'onere della prova del conferimento dei singoli ordini di negoziazione
Pubblicato il 26/02/07 02:00 [Articolo 1199]






1. Premessa
La sentenza in commento decide una questione che è sottoposta sovente all'esame dei giudici, perché relativa ad un modus operandi che altrettanto sovente ricorre nella prassi.
Le premesse sono semplici.
Nel contratto di negoziazione, l'esecuzione di ciascuna operazione di investimento deve essere preceduta da uno specifico ordine del cliente[1]
.
Se l'ordine non sussiste, l'acquisto degli strumenti finanziari è nullo e la banca deve restituire al cliente la somma investita.

Segue nell'allegato.






















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