La cancellazione della società a responsabilità limitata e la notifica successiva di atti impositivi
Pubblicato il 25/08/26 08:00 [Articolo 2482]






Sommario: 1. Premessa. 2. Esistenza di un contenzioso tributario al momento della cancellazione; 3. Notifica, successivamente alla cancellazione, di atto impositivo valido ed efficace ex articolo 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2014; 4. Notifica di atto impositivo decorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione. 5. Conclusioni
 

1. Premessa

La cancellazione di una società a responsabilità limitata dal Registro delle imprese comporta l'immediata estinzione del soggetto giuridico, una volta completato l’iter procedimentale previsto dal combinato disposto degli artt. 2495 e 2492 c.c.

Tuttavia, per impedire che la cancellazione di una società vanifichi eventuali pretese erariali, l'articolo 28, comma 4, del D.lgs. 21/11/2014, n. 175 (c.d. Decreto Semplificazioni), in vigore dal 13/12/2014, prevede un’importante deroga al principio dell’effetto costitutivo testé delineato. In base a tale norma, con lo scopo di garantire la validità degli atti di accertamento e di altri analoghi (meglio specificati più avanti), l'estinzione della società ha effetto trascorsi cinque anni dalla relativa richiesta presentata al Registro delle imprese.

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