Scissione societaria e riporto delle perdite in presenza di consolidato fiscale nazionale
Pubblicato il 03/09/10 00:00 [Articolo 1293]






1. Premessa
L'istituto del consolidato fiscale nazionale (previsto dagli articoli 117-129 del TUIR) permette il calcolo di un reddito unitario complessivo IRES (non avente però rilevanza ai fini IRAP), per tutte le società aderenti al consolidato. Il reddito complessivo risulta eguale (a prescindere dalla eventuale distribuzione di dividendi) alla somma algebrica degli imponibili e delle perdite di ciascuna società partecipante, considerando anche la capogruppo, scaturenti dalle proprie dichiarazioni dei redditi, che devono, in ogni caso, essere redatte e trasmesse. Le perdite o gli imponibili sono presi in considerazione interamente nella determinazione del reddito complessivo, anche nei casi in cui la partecipazione di controllo non sia totalitaria.

Segue nell'allegato.


















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