Una vendita delle partecipazioni a valori effettivi non può essere contestata dall’Agenzia delle Entrate con riferimento all'abuso del diritto, se essa viene effettuata, con particolari caratteri, per eliminare una causa ostativa all’applicazione del regime di realizzo controllato ex articolo 177 comma 2-bis del TUIR. Tale regime è consentito, a determinate condizioni, alle operazioni concernenti il conferimento (in società di capitali) di partecipazioni rappresentati una percentuale di diritti voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 20% (c.d. partecipazioni “qualificate”). Si rammenta che configura abuso del diritto, ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 27 luglio 2002, n. 212, un’operazione senza un reale sostrato economico ma costruita solo per realizzare un indebito vantaggio fiscale.