Modifiche del piano e della proposta negli accordi di ristrutturazione: continuità aziendale, diritto intertemporale e cram down fiscale. Nota a Trib. Vasto, 16 gennaio 2026. Pres. Est. Monteleone
Pubblicato il 30/01/26 08:00 [Articolo 2408]






1. Le massime del Tribunale di Vasto:

Ai fini dell’omologazione forzosa dell’accordo di ristrutturazione ex art. 63 CCII, il requisito della non liquidatorietà dell’accordo costituisce presupposto indefettibile e deve emergere in modo coerente dalla struttura del piano e dall’attestazione del professionista indipendente. Ne consegue che il richiamo a prospettive di continuità aziendale meramente enunciate e non tradotte in una effettiva riorganizzazione economico-finanziaria dell’operazione, né valutate nell’attestazione, è inidoneo a escludere il carattere sostanzialmente liquidatorio dell’accordo e preclude l’accesso all’omologazione forzosa del credito pubblico.

In materia di accordi di ristrutturazione dei debiti, qualora la proposta originaria venga sostituita da successive proposte che incidono su elementi essenziali dell’operazione – quali il trattamento del credito erariale, le percentuali di soddisfacimento e la natura liquidatoria o in continuità del piano – tali proposte devono qualificarsi come nuove proposte. Ne consegue che ad esse si applica la disciplina vigente al momento della loro formulazione, ivi comprese le disposizioni introdotte dal d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, anche se il procedimento sia stato avviato anteriormente alla sua entrata in vigore, dovendosi escludere la perdurante applicazione della normativa previgente in ragione del solo dato cronologico della prima istanza.

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