Con sentenza del 28 marzo 2006 n. 7028, le Sezioni Unite della Cassazione stabilirono che il pagamento ad un creditore
privilegiato durante il periodo sospetto, anche se munito di garanzia ipotecaria, è soggetto a revocatoria fallimentare, poiché la lesione della par condicio creditorum (per quel che oggi ne resta) doveva considerarsi in re ipsa, nel fatto stesso dell'aver effettuato il pagamento in costanza di insolvenza, e che sussisteva, comunque, un interesse ad agire del curatore, in quanto fino al compimento del riparto finale era sempre possibile che si insinuassero dei creditori con grado poziore rispetto all'accipiens.