Premessa: la nullità della clausola anatocistica e la prescrizione decennale dell'azione di ripetizione.
Alfine, le Sezioni Unite della Corte di cassazione in data 4 novembre 2004, n. 21095 sono intervenute ed hanno risolto il contrasto; hanno aderito all'orientamento più recente delle sezioni semplici; hanno confermato che la clausola contenuta nei contratti bancari di conto corrente in forza della quale prima del 22 aprile 2000 sono stati addebitati ai clienti interessi anatocistici su base trimestrale è nulla.
Per l'effetto, i clienti hanno diritto di ripetere dalla banca le somme che a questo titolo sono state loro addebitate.
La sentenza ripropone tutte le questioni che, già, hanno formato oggetto di attenzione da parte di interpreti e giudici dopo il revirement del 16 marzo 1999.
La dottrina prevalente ha severamente criticato il nuovo corso della giurisprudenza di legittimità.
I giudici di merito si sono divisi.
Le Sezioni Unite si sono pronunciate nel senso della nullità. Resta da prendere atto della netta inversione di tendenza, in
coincidenza con la fine del millennio, dei giudici di legittimità, ora orientati a considerare la banca dotata - sempre e comunque - di un potere economico e contrattuale sperequato rispetto ai clienti - a qualsiasi cliente, per definizione - e ad attribuire specifica rilevanza a questo squilibrio di potere sul piano della valutazione della validità delle clausole economicamente sfavorevoli per il cliente.