Sommario: 1. La produzione degli interessi nel diritto civile e nel diritto fallimentare; 2. La ratio della sospensione della decorrenza degli interessi nel fallimento ex art. 55 l.fall.; 3. La sospensione degli interessi, ritorno in bonis del fallito ed esdebitazione; 4. La controversa "maturazione" degli interessi nel fallimento; 5. Inadeguatezza della regola della sospensione degli interessi agli effetti del concorso per giustificare il sorgere dell'obbligazione degli interessi nel fallimento; 6. Carenza del requisito dell'esigibilità del credito per capitale e non decorrenza degli interessi nel fallimento; 7. Applicabilità della prescrizione alla pretesa obbligazione per gli interessi nel fallimento; 8. Crediti assistiti da pegno, maturazione degli interessi e prescrizione.
1. La produzione degli interessi nel diritto civile e nel diritto fallimentare
1. - La produzione degli interessi sui crediti pecuniari costituisce uno dei più rilevanti principi che informano l'intero diritto delle obbligazioni.
Una particolare modalità di rappresentazione della fattispecie costitutiva della produzione degli interessi ha alimentato la tendenza a considerare la regola della decorrenza degli interessi sui debiti pecuniari un effetto del tutto automatico anche in fattispecie che ad una attenta verifica risultano mancare dei presupposti che legittimano la decorrenza degli interessi a carico del debitore pecuniario.
La tradizione legislativa del codice del 1942 costruisce i presupposti del sorgere dell'obbligazione degli interessi secondo lo schema naturalistico della produzione dei frutti. Di qui la singolare conseguenza della collocazione della definizione degli interessi quali frutti civili nel libro della proprietà, artt. 820 e 821, mentre poi la regolamentazione della obbligazione degli interessi viene necessariamente contenuta nel libro quarto "delle obbligazioni" ed, in particolare, nella sezione "delle obbligazioni pecuniarie".
L'accostamento degli interessi alla nozione di frutto, come ho avuto modo di rilevare1, deriva da una sensibilità sistematica profondamente ancorata ad un modello interpretativo che considera la proprietà e i diritti reali il perno della utilizzazione di ogni risorsa.
La metafora naturalistico-proprietaria ha quindi dato luogo ad ulteriori accostamenti cari ad un certo linguaggio manualistico2 che riconduce il sorgere della obbligazione degli interessi ad una immaginifica qualifica di fertilità, fruttuosità e fecondità del danaro, il quale, secondo quanto previsto dall'art. 820, comma 3°, c.c., produce frutti civili come corrispettivo del godimento del capitale3.
Più appropriato sul piano definitorio e più corretto sul piano funzionale è sicuramente il riferimento al cosiddetto vantaggio per la liquidità monetaria della quale ha usufruito o tratto vantaggio, direttamente o indirettamente, il soggetto a carico del quale sorge l'obbligazione degli interessi.
Gli elementi che contraddistinguono tale vantaggio della liquidità monetaria risiedono nella detenzione di una somma di danaro o nel mancato pagamento di una somma, situazioni queste alle quali corrisponde un arricchimento del patrimonio valutabile nel presumibile costo che il soggetto, che ha goduto di tale disponibilità o vantaggio, avrebbe dovuto sopportare se avesse dovuto acquisire sul mercato la medesima disponibilità di cui ha goduto.
La regola della libera maturazione degli interessi a carico del debitore non subisce eccezioni nel corso delle procedure esecutive ordinarie ed al creditore viene riconosciuto il diritto agli interessi anche per il periodo successivo al pignoramento. Al contrario, in ragione della diversa natura della procedura concorsuale collettiva, nel fallimento, come pure nelle altre procedure concorsuali, tale regola viene espressamente derogata dalla previsione della sospensione della maturazione degli interessi per i crediti chirografari, mentre per i crediti ipotecari, pignoratizi e privilegiati, il diritto del creditore alla maturazione degli interessi è consentita nei limiti degli artt. 2749, 2788, 2855, comma 2° e 3°, c.c..
2. La ratio della sospensione della decorrenza degli interessi nel fallimento ex art. 55 l.fall.
La regola della sospensione degli interessi è contenuta nella Sezione II del Capo III della Legge Fallimentare, dedicata agli effetti del fallimento sui creditori, nella quale vengono stabiliti i principi funzionali alla realizzazione concorsuale del credito nel fallimento.
All'art. 55 l.fall. viene stabilito che «la dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi convenzionali e legali agli effetti del concorso fino alla chiusura del fallimento». Questo principio è espressione profonda della modificazione della pretesa del creditore nell'ambito della procedura fallimentare. Il diritto di credito, infatti, viene preso in considerazione nella procedura non certo con la finalità di realizzare l'adempimento del debitore, bensì piuttosto con la finalità di consentire la ripartizione del ricavato dalla liquidazione dei beni4.
Una tale regola è comune a tutte le legislazioni fallimentari ed è espressione dell'esigenza di stabilizzazione e definitiva fissazione quantitativa del passivo nel corso della procedura fallimentare. Da essa deriva l'esclusione della possibilità per i creditori concorrenti di poter esigere nel concorso con gli altri creditori gli interessi di qualsiasi tipo (corrispettivi, compensativi, moratori) sui crediti che vengono fatti valere nella procedura.
Con la liquidazione concorsuale e con l'assegnazione del ricavato vengono infatti soddisfatte le pretese creditorie quali si presentavano all'apertura della procedura e, quindi, per il capitale e per gli interessi sorti sino alla data di apertura della procedura medesima, restando esclusi gli interessi successivi (se non limitatamente alla decorrenza postfallimentare degli interessi sui crediti assistiti da privilegio generale, pegno o ipoteca).
La regola della sospensione degli interessi per tutta la durata della procedura concorsuale risulta pertanto funzionale alla più razionale ed efficiente attuazione della realizzazione concorsuale delle pretese creditorie. Va considerato, infatti, che il decorso del tempo gioca contemporaneamente a sfavore di tutti i creditori concorrenti con la stessa misura ed intensità. Conseguentemente la sospensione degli interessi costituisce la necessaria conseguenza per evitare una generale lievitazione di tutti i crediti ammessi al passivo, che porterebbe ad un identico aumento percentuale di tutti i crediti nel corso della procedura, che quindi non gioverebbe a nessun creditore e renderebbe inutilmente più laboriosa ed incerta la determinazione del credito da parte del curatore.
Ogni credito che viene accertato nel fallimento è, infatti, la base di calcolo per una soddisfazione concorsuale che potrà avvenire secondo la percentuale derivante dal peso complessivo di quel credito rispetto alla massa complessiva del passivo, in relazione all'ammontare del ricavato dalla liquidazione dei beni. Se venissero conteggiati a favore dei creditori concorrenti ulteriori interessi per tutta la durata della procedura si aumenterebbe la massa complessiva del passivo, si imporrebbe agli organi della procedura l'onere di calcoli che, per la loro complessità, risulterebbero gravidi di possibili contestazioni, ma nello stesso tempo nessun creditore ne trarrebbe alcun vantaggio, in quanto l'ammontare del ricavato dalla liquidazione dei beni resterebbe in ogni caso invariato.
3. La sospensione degli interessi, ritorno in bonis del fallito ed esdebitazione
Il tenore dell'espressione enunciata dall'art. 55 l.fall., secondo cui la procedura fallimentare «sospende il corso degli interessi (
) agli effetti del concorso, fino alla chiusura del fallimento», ha indotto talora gli interpreti a ritenere che i creditori, una volta che abbiano riacquistato dopo la chiusura del fallimento il libero esercizio dei loro diritti ex art. 120 l. fall., possano far valere nei confronti del fallito tornato in bonis la parte degli interessi che sarebbe rimasta sospesa durante il fallimento 5.
Si tratta di una interpretazione che sia in dottrina che in giurisprudenza è stata solamente enunciata e mai sottoposta ad effettivo approfondimento critico.
In particolare, non sono stati mai approfonditi i profili dell'effettiva sostenibilità di una tale interpretazione in relazione ai principi generali di diritto comune che regolano l'obbligazione degli interessi, né è stata valutata la sua effettiva sostenibilità in relazione agli effetti che una simile interpretazione verrebbe ad avere nei rapporti patrimoniali-obbligatori che si verrebbero ad instaurare successivamente alla chiusura del fallimento tra debitore tornato in bonis e la generale platea dei creditori, con specifico riferimento alla compatibilità con i principi che regolano la responsabilità patrimoniale e la capacità patrimoniale del debitore stesso.
In realtà, la difficile percorribilità in concreto di tale tesi emerge immediatamente nel momento stesso in cui se ne valuti l'applicabilità in relazione alla disciplina della esdebitazione di cui agli artt. 142-144 l.fall..
È stato, infatti, osservato che, con l'applicazione della esdebitazione, il fallito andrebbe esente dalla responsabilità per l'ipotizzato debito per interessi maturati nel corso della procedura, in quanto con l'ammissione da parte del tribunale del debitore al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti, tale liberazione si estenderebbe anche agli accessori e, quindi, anche agli interessi, e questo perché «in tanto può perdurare il credito per interessi, in quanto continui ad esistere il credito principale cui [tali interessi] accedono»6.
Sembrerebbe dunque che la liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti comporti anche la liberazione dal debito per interessi maturati nel corso della procedura a carico del fallito. In realtà, tale soluzione non appare chiara e piuttosto risulta contraddittoria, in quanto, se pure si ammette tale debito per interessi, esso non avrebbe in alcun modo natura concorsuale, né potrebbe essere definito quale debito residuo non soddisfatto nel fallimento.
Infatti, è pacifico che, se pure si ammettesse il sorgere di tale debito nel corso del fallimento, esso non potrebbe essere soddisfatto nel fallimento, né potrebbe essere ammesso al passivo. Conseguentemente, non potendo essere ricompreso tra i debiti fallimentari residui perché insoddisfatti nel concorso, esso non potrebbe neanche essere oggetto di esdebitazione ed il fallito sarebbe quindi destinato a risponderne integralmente.
Al fallito verrebbe fatto carico di un debito di dimensioni così rilevanti e imprevedibili da risultarne impossibile l'adempimento, in quanto tali ipotizzati interessi andrebbero calcolati sull'intero ammontare del passivo e poi moltiplicati per gli anni di durata della procedura. Inoltre, tale debito per interessi ricadrebbe su un soggetto il cui patrimonio è già stato completamente utilizzato e che dovrebbe adempiere nei confronti dei medesimi creditori già soddisfatti in tutto o in parte nel fallimento, dando vita pertanto ad una nuova insolvenza di rilevantissime dimensioni e di impossibile soluzione ed utilità.
4. La controversa "maturazione" degli interessi nel fallimento
La tesi della maturazione degli interessi nel corso della procedura a carico del fallito (che sarebbe chiamato a risponderne dopo la chiusura del fallimento), in verità, non è mai stata sufficientemente approfondita e ancor meno sono stati affrontati i diversi profili (e problemi) applicativi che ne conseguirebbero.
Va considerato che le procedure concorsuali solitamente consentono ai creditori concorrenti una soddisfazione parziale e assai contenuta. Conseguentemente, nell'esperienza concreta, i creditori fallimentari che avevano potuto raggiungere una soddisfazione solo parziale del loro credito non hanno neanche maturato una concreta aspettativa a coltivare anche una ulteriore pretesa per interessi che si assumerebbe sarebbero sorti in costanza e nel corso del fallimento.
Se, infatti, dalla liquidazione fallimentare di tutto il patrimonio del fallito i creditori hanno potuto ottenere una soddisfazione solo parziale, risulterebbe per essi poco realistico coltivare e radicare giudizialmente pretese, oltre che per il residuo credito fallimentare rimasto insoddisfatto nella procedura, anche per un preteso ulteriore credito per interessi che sarebbero decorsi a carico del fallito in tutta la durata della procedura di fallimento, durata che, peraltro, solitamente è tutt'altro che breve e comunque non è prevedibile, né suscettibile di essere modificata da parte del fallito, il quale non ha alcun potere di determinazione dei tempi della procedura.
Alle predette difficoltà si aggiunge inoltre l'ulteriore circostanza data dal fatto che il soggetto che fallisce ormai assai difficilmente è una persona fisica il cui patrimonio, almeno del tutto teoricamente, potrebbe venire ad incrementarsi successivamente alla chiusura del fallimento7, ma è piuttosto una società, che, con la chiusura del fallimento, risulta del tutto priva di capitale e patrimonio ed è destinata all'estinzione, con conseguente sostanziale impossibilità di ipotizzare, dopo la chiusura del fallimento, una ulteriore fase di soddisfazione del debito residuo ed ancor meno di somme per interessi maturate a carico della società fallita nel corso della procedura di fallimento8.
Nonostante le procedure concorsuali normalmente si chiudano con la completa utilizzazione dell'intero patrimonio del debitore e conseguentemente con l'impossibilità di una qualsiasi soddisfazione per ulteriori crediti che fossero sorti nel corso della procedura da parte del fallito tornato in bonis, deve essere rilevato che si sono registrati dei casi in cui la procedura concorsuale si è conclusa in modo particolarmente positivo per i creditori e per la stessa società debitrice. Si tratta di quelle rare ipotesi in cui non solo tutti i crediti accertati ed ammessi al passivo sono stati integralmente soddisfatti nella procedura, ma con la chiusura della procedura è residuata una parte dell'attivo, che quindi è rimasto nel patrimonio della società fallita tornata in bonis con una dotazione patrimoniale talora anche rilevante.
È comprensibile dunque che ai creditori che hanno visto soddisfatto il loro credito a suo tempo ammesso al passivo della procedura (credito che, non va dimenticato, era composto del capitale e degli interessi sorti anteriormente alla data di apertura della procedura), nei tempi non certo brevi della procedura fallimentare, l'esistenza di un residuo attivo possa apparire come l'occasione per far valere anche una ulteriore e nuova pretesa. Questa potrebbe essere basata, in sostanza, sui seguenti elementi: a) se pure la soddisfazione del credito ammesso al passivo è avvenuta integralmente, il creditore ha dovuto sopportare i tempi certamente non brevi della procedura e, conseguentemente, il creditore evoca il danno da ritardo nell'adempimento; b) essendo il fallito tornato in bonis con un patrimonio attivo eventualmente anche di un qualche rilievo, quest'ultimo potrebbe essere capiente rispetto alla pretesa postfallimentare dei creditori che ritengono di agire nei suoi confronti.
Questi temi sono stati affrontati in una recente pronuncia giurisprudenziale9 (che ritengo costituisca l'unica conosciuta sulla tematica della decorrenza postfallimentare degli interessi), in una fattispecie in cui la società sottoposta alla procedura concorsuale (che si era protratta per lungo tempo) risultava dotata di un cospicuo patrimonio, il cui ammontare appariva sicuramente superiore al fabbisogno del complesso dei crediti ammessi al passivo e, tra l'altro, per la gran parte soddisfatti già nella procedura. Questa pronuncia ha affrontato i delicati profili relativi all'efficacia endofallimentare, oltre che esterna, dell'accertamento del credito per capitale ed alla compatibilità della domanda per gli interessi nell'ambito e nel corso della procedura concorsuale.
In quella ipotesi, un creditore, dopo aver ottenuto la soddisfazione integrale nel fallimento (poi convertito in amministrazione straordinaria), ha richiesto il pagamento anche degli interessi maturati nel corso della procedura. In particolare, dopo aver realizzato la soddisfazione integrale del credito per la parte capitale e per gli interessi sorti sino alla data del fallimento, il creditore è venuto a conoscenza dell'esistenza di un residuo attivo di consistente ammontare e, quindi, ha richiesto l'ammissione al passivo in via chirografaria per ulteriori somme individuate nel loro ammontare negli interessi che il creditore sosteneva essere decorsi dalla data della dichiarazione di insolvenza in poi.
La domanda, secondo il creditore, avrebbe potuto essere giustificata sulla base della affermazione che, in presenza di tale più che positivo esito liquidativo caratterizzato da un surplus di attivo rispetto al fabbisogno concorsuale, il principio della sospensione degli interessi di cui all'art. 55 l.fall. non avrebbe più avuto ragione di essere applicato, in quanto lo scopo della procedura sarebbe stato realizzato10.
Secondo la citata pronuncia la configurabilità di tali interessi non viene esclusa, ma tali interessi potrebbero essere azionabili solo dopo la chiusura del fallimento e potrebbero essere ragguagliati all'entità del credito per sorte capitale accertata nel corso della procedura.
Tale accertamento potrebbe avere efficacia a seconda che esso sia avvenuto con rito sommario avanti al giudice delegato, con efficacia quindi solo endoconcorsuale, o che sia avvenuto in seguito ad un giudizio a contraddittorio pieno per effetto di una sentenza passata in giudicato emessa dal Tribunale o dalla Corte d'appello o dalla Cassazione, in seguito a giudizi di opposizione, impugnazione, revocazione o di giudizi di insinuazione tardiva sfociati in fase contenziosa.
In questi ultimi casi il giudicato sull'accertamento del credito fa stato anche al di fuori del concorso tra le parti del rapporto giuridico obbligatorio, con la conseguenza che il creditore potrà disporre di un titolo definitivo nei confronti del debitore fallito tornato in bonis, che potrà far valere per l'eventuale parte del credito rimasta insoddisfatta, come pure per gli interessi.
In ogni caso la pronuncia esclude che gli interessi maturati durante il fallimento possano essere ammessi al passivo del fallimento, né in sede sommaria, né in sede contenziosa impugnatoria, mentre sembra ritenere che potrebbero essere azionati dopo il fallimento sulla base dell'entità del credito determinato alla luce dei criteri prima indicati.
Una conferma indiretta viene ulteriormente argomentata nella motivazione della sentenza dalle previsioni dell'art. 121 l.fall. sulla riapertura del fallimento e dell'art. 118 l.fall. sulla chiusura del fallimento, dai quali si deduce che, una volta che sia stato chiuso il fallimento per integrale pagamento del passivo ammesso, non è data la possibilità di riaprire il fallimento neanche quando dopo la chiusura sopravvenga un nuovo attivo con il quale, in astratto, potrebbe essere possibile pagare gli interessi endofallimentari maturati nel corso della procedura.
In ogni caso, l'attribuzione ai creditori fallimentari di un surplus attivo non potrebbe mai avvenire attraverso la proposizione e il conseguente accoglimento di domande tardive, in quanto il diritto agli interessi sarebbe riconosciuto singulatim solo ai creditori più intraprendenti e solerti e non alla generalità dei creditori, con inammissibile violazione della par condicio e della concorsualità proprio all'interno della procedura fallimentare e ad opera degli stessi organi fallimentari.
La pretesa che fosse avanzata dai creditori per gli interessi maturati nel corso della procedura di fallimento non potrebbe essere fatta valere in alcun modo nei confronti della procedura, non solo a causa della sospensione del decorso degli interessi nella stessa, ma anche del fatto che gli unici crediti che sono suscettibili di essere presi in considerazione per la ripartizione ai creditori del ricavato della liquidazione dei beni sono quelli sorti prima dell'apertura della procedura e non certo per pretesi titoli postfallimentari, rispetto ai quali, quand'anche si ritenessero ammissibili, sarebbe precluso l'accertamento nel passivo fallimentare.
Ne consegue che, nel caso in cui con il ricavato della liquidazione dei beni sia stato possibile soddisfare tutti i crediti accertati al passivo e si sia verificato un residuo, il curatore fallimentare o il commissario straordinario (nel caso dell'amministrazione straordinaria) non possono assegnare tali somme ai creditori che ne facessero richiesta: non solo perché per i motivi svolti non è concepibile alcuna soddisfazione di un credito di interessi nel fallimento, ma perché tale credito per interessi non è mai stato accertato, né potrà essere mai accertato in una procedura concorsuale, e, conseguentemente, non può essere ripartita dagli organi della procedura alcuna somma per soddisfare pretese creditorie per le quali non sia avvenuto e non sia possibile l'accertamento, né possono essere assegnate ai creditori concorsuali a soddisfazione di pretese per ulteriori interessi le somme che siano residuate dalla liquidazione dei beni e dopo la soddisfazione di tutti i crediti ammessi al passivo della procedura11.
Ne consegue che ogni ricavo o attivo che residuasse dopo la chiusura del fallimento deve essere restituito al debitore fallito tornato in bonis. Questi potrà essere chiamato a rispondere di eventuali pretese avanzate dai creditori fallimentari secondo le regole di diritto comune, vale a dire secondo i principi sostanziali e processuali di carattere ordinario e non concorsuale.
Il fallito tornato in bonis risponderà, pertanto, secondo quanto previsto dall'art. 120 l.fall., per la parte dei crediti per capitale ed interessi ammessi al passivo del fallimento, ma che non furono soddisfatti con i riparti della procedura. Gli interessi cui fa riferimento l'art. 120 sono unicamente quelli sorti precedentemente alla apertura della procedura fallimentare e che, benché ammessi al passivo, non furono soddisfatti, in tutto o in parte, nella procedura concorsuale.
L'art. 120, infatti, non contiene alcuna previsione dalla quale sia possibile dedurre che durante la procedura decorrano a carico del fallito nuovi interessi, né prevede che il fallito tornato in bonis sia responsabile per obbligazioni per interessi che sarebbero sorte durante il fallimento.
Il terzo comma dell'art. 120 è estremamente chiaro nel riferire la responsabilità del fallito tornato in bonis al credito per capitale ed interessi non soddisfatto nel fallimento e che la procedura non ha potuto soddisfare per insufficienza dell'attivo rispetto al passivo. Inoltre, il quarto comma, nel delineare gli strumenti processuali attraverso cui il creditore insoddisfatto nel fallimento può far valere verso il fallito tornato in bonis il suo credito (ovviamente per capitale ed interessi), fa riferimento al credito ammesso al passivo e cioè al capitale ed agli interessi che per essere stati ammessi al passivo sono necessariamente sorti anteriormente al fallimento, con esclusione dunque di qualsiasi altri interessi che si ipotizzi possano maturare nel corso del fallimento.
5. Inadeguatezza della regola della sospensione degli interessi agli effetti del concorso per giustificare il sorgere dell'obbligazione degli interessi nel fallimento
Il problema interpretativo ed applicativo consiste, pertanto, nel valutare se dal principio di cui all'art. 55 l.fall. della sospensione degli interessi nel fallimento (e quindi in tutte le procedure concorsuali) si possa dedurre che gli interessi decorrano a carico del debitore fallito.
A tal fine va necessariamente considerato che sul fallito ricadrebbe una responsabilità patrimoniale del tutto singolare e sconosciuta nella universale esperienza di diritto patrimoniale e di diritto civile: il fallito diventerebbe debitore per degli interessi che si ipotizza maturino fuori dal concorso, ma questi non potrebbe risponderne per tutta la durata della procedura concorsuale, e, ciononostante, ne diverrebbe responsabile con la chiusura del fallimento e con il ritorno in bonis.
In realtà, questa singolare fattispecie di debito senza responsabilità (debito che, tra l'altro, aumenta progressivamente nelle sue dimensioni nel tempo con il maturare degli ipotizzati interessi) e di responsabilità patrimoniale, che si concretizzerebbe con un ritardo certamente di anni rispetto al sorgere del debito, desta una serie di interrogativi e dubbi che portano ad escludere in radice la sua giustificazione e sostenibilità.
Deve essere considerato che dal momento in cui si chiude il fallimento e il fallito torna in bonis quest'ultimo è assoggettato al diritto comune delle obbligazioni, che regola quindi il sorgere ed il perdurare dei rapporti obbligatori sulla base delle generali regole di diritto civile.
Ed è proprio in relazione a tale principio che la tesi della maturazione degli interessi durante il fallimento a carico del fallito appare non solo non convincente, ma anche erronea.
Essa fa leva soprattutto sulla espressione usata dall'art 55 l.fall. secondo cui la dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi convenzionali e legali «agli effetti del concorso». Una lettura affrettata e limitata alla disciplina fallimentare sembra avere argomentato a contrario che se il corso degli interessi è sospeso agli effetti del concorso, esso non è sospeso fuori del concorso e decorrono gli interessi a carico del fallito, il quale ne dovrebbe rispondere successivamente quando sarà venuto meno il fatto impeditivo costituito dalla procedura fallimentare.
Nel suo complesso la tesi può apparire anche lineare: a) gli interessi decorrono di pieno diritto; b) essi sono sospesi agli effetti del concorso, in quanto non possono essere conteggiati e, quindi, venire ad aumentare il volume del passivo fallimentare; c) per il fallito l'obbligazione di adempiere al debito per interessi rimane sospesa nel corso della procedura e diviene attuale con la chiusura del fallimento. Ma, nello stesso tempo, questa tesi rivela la sua unilateralità interpretativa, in quanto basata in modo assorbente su una regola, quale quella della sospensione degli interessi agli effetti del concorso, che non è certo diretta a disciplinare né la fonte, né la produzione della obbligazione degli interessi, quanto piuttosto a disciplinare la regolarità del concorso tra i creditori e l'efficienza della procedura fallimentare, che basa necessariamente la propria efficienza e giustizia sulla cristallizzazione dei crediti che concorrono sull'attivo fallimentare.
Ne consegue che le pretese creditorie che potrebbero essere fatte valere dopo la chiusura del fallimento nei confronti del fallito tornato in bonis dovranno essere necessariamente valutate sotto i profili della esistenza, validità, efficacia, sulla base dell'intera disciplina che regola il diritto delle obbligazioni.
In particolare, va considerato che le pretese fatte valere da coloro che ritengono di vantare ragioni di credito che residuano dopo il fallimento vengono fatte valere verso un soggetto che ne risponde quale debitore di diritto comune, che, pertanto, è nella condizione di opporre tutte le eccezioni ed i principi che regolano il diritto delle obbligazioni.
Ciò significa che quand'anche si ritenesse che durante la procedura siano effettivamente maturati degli interessi fuori dal concorso fallimentare, questo non può essere elemento sufficiente per dedurre che il debitore sia automaticamente obbligato a risponderne, in quanto l'attribuzione di una simile così rilevante responsabilità ha come necessario presupposto che l'obbligazione per gli interessi sia validamente ed efficacemente sorta ed è evidente che una tale valutazione non può certo derivare da una mera interpretazione a contrario di una disposizione esclusivamente diretta a disciplinare la regolarità e l'efficienza del concorso, quale l'inciso contenuto all'art. 55 l. fall. «agli effetti del concorso».
6. Carenza del requisito dell'esigibilità del credito per capitale e non decorrenza degli interessi nel fallimento
Il debitore tornato in bonis dopo la chiusura del fallimento, se dovesse essere chiamato a rispondere degli interessi che i creditori fallimentari assumono essere decorsi durante la procedura e che non hanno potuto far valere nel fallimento, perché sospesi agli effetti del concorso, potrà opporre che la decorrenza postfallimentare degli interessi a carico del debitore fallito trova insuperabili ostacoli in diversi elementi e circostanze strettamente collegati alla natura ed ai presupposti di una siffatta obbligazione.
In primo luogo, manca il principale presupposto necessario per configurare la produzione degli interessi.
Come è noto, l'obbligazione degli interessi costituisce una obbligazione accessoria rispetto ad un debito principale, che consiste nel debito per la somma capitale. Tale obbligazione accessoria per gli interessi sorge a carico del debitore dal momento in cui la somma pecuniaria è determinata nel suo ammontare, cioè liquida e, soprattutto, dal momento in cui il credito è esigibile, cioè dal momento in cui il creditore può richiedere e conseguentemente ottenere coattivamente, attraverso l'esecuzione forzata, il pagamento del credito. Nello stabilire infatti il principio generale della produzione degli interessi legali, l'art. 1282 c.c. prevede che i crediti producano interessi di pieno diritto a condizione della liquidità ed esigibilità delle somme di danaro oggetto del credito (crediti liquidi ed esigibili).
Gli interessi di cui si ipotizza la maturazione nel corso del fallimento costituirebbero, quindi, l'obbligazione accessoria di un credito verso il fallito sorto prima del fallimento. Ma questo, in realtà, è assolutamente privo della qualità di esigibilità, in quanto, come è noto, una volta aperta la procedura di fallimento, né il creditore può richiedere al debitore il pagamento, né il debitore, quand'anche volesse, potrebbe eseguire il pagamento.
Al debitore, una volta aperto il fallimento, è tassativamente preclusa la possibilità di adempiere le obbligazioni, alla cui soddisfazione provvede nelle forme del concorso la procedura fallimentare. Con l'apertura del fallimento il credito diviene tassativamente inesigibile nei confronti del debitore e le condizioni di esigibilità mai si verificano nel corso della procedura fallimentare; al debitore fallito è precluso, anzi è fatto divieto di qualsiasi atto di pagamento, al punto che il compimento di un tale atto configurerebbe il grave reato di cui all'art. 216, comma terzo, l. fall. e, in ogni caso, il pagamento eseguito dopo la dichiarazione di fallimento è comunque inefficace ai sensi dell'art. 44 l.fall..
Appare quindi addirittura impossibile configurare l'esistenza di un credito esigibile da parte del creditore o meglio di tutti i creditori che partecipano al fallimento, in quanto nessuno di essi potrebbe pretendere dal debitore il pagamento, né rivolgere alcuna richiesta di pagamento, né tantomeno agire esecutivamente verso il debitore, considerato l'intervenuto divieto di azioni esecutive individuali di cui all'art. 51 l.fall..
Inoltre, quand'anche fosse promossa una azione fuori della procedura di accertamento del passivo, la sentenza di accertamento del credito e di condanna del debitore così ottenuta in via ordinaria non potrebbe essere fatta valere per tutta la durata della procedura, ma piuttosto potrebbe costituire titolo verso il debitore tornato in bonis dopo la chiusura del fallimento, ma solo per la parte del credito (vale a dire per la somma capitale e per gli interessi maturati sino alla data del fallimento) rimasta insoddisfatta, in tutto o in parte, nel fallimento, in conformità di quanto previsto dall'art. 120 l.fall..
L'assenza del requisito dell'esigibilità del credito verso il debitore esclude in radice la configurabilità della fattispecie della produzione degli interessi, in quanto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., non si può onerare il debitore del peso di una obbligazione accessoria, quale quella degli interessi, quando lo stesso debitore in nessun modo potrebbe liberarsi del debito stesso per la sua assoluta inesigibilità.
In conclusione, la possibilità della maturazione degli interessi durante il fallimento a carico del debitore fallito è sicuramente esclusa per il fatto che la fattispecie produttiva degli interessi richiede che una tale obbligazione accessoria possa sorgere solo a carico del debitore che è obbligato al pagamento ed è nella condizione giuridica che gli consente di effettuare il pagamento. Al contrario, una volta dichiarato il fallimento e per tutta la sua durata, l'obbligo di adempiere alle obbligazioni viene assunto in modo esclusivo dalla procedura fallimentare e, nello stesso tempo, il debitore si trova in una condizione giuridica che gli preclude ogni possibilità di adempiere all'obbligazione che pure fosse richiesta dal creditore.
L'ipotizzata maturazione degli interessi sui crediti fallimentari per tutta la durata della procedura comporterebbe la creazione a carico del debitore di un onere crescente cui il debitore sarebbe tenuto senza alcuna possibilità di potersi liberare per tutta la durata della procedura.
A ciò si aggiunge che il volume degli interessi dipenderebbe dalla durata della procedura, vale a dire un evento che il debitore subisce ed in nessun modo determina, con la conseguente inesigibilità degli interessi anche sotto il profilo della imputabilità, in quanto la causa efficiente del ritardo nell'adempimento della obbligazione pecuniaria (la quale sarebbe esigibile solo alla fine della procedura) non può essere certo individuata nel comportamento del debitore, che non è responsabile dei tempi della procedura, ma, piuttosto, è data da fatti estranei che non sono imputabili al debitore anche ai sensi dell'art. 1218 c.c., che, appunto, esclude la responsabilità per ritardo per fatti estranei al debitore.
7. Applicabilità della prescrizione alla pretesa obbligazione per gli interessi nel fallimento
Inoltre, va osservato che, quand'anche si ritenesse possibile la produzione degli interessi nel corso della procedura, il regime di tale obbligazione per gli interessi è comunque quello di diritto comune. Conseguentemente hanno effetto le cause di estinzione del credito per prescrizione secondo la disciplina di cui all'art. 2948, n. 4, c.c..
Ciò significa che, se pure si ritenesse di ipotizzare la produzione degli interessi nel corso della procedura, il debitore tornato in bonis, allorquando fosse richiesto del pagamento degli interessi maturati per tutto il tempo della procedura concorsuale fallimentare, potrebbe opporre l'eccezione di prescrizione.
L'efficacia di tale eccezione potrebbe essere messa in dubbio nel caso in cui la prescrizione del credito per interessi fosse sospesa per la durata della procedura fallimentare.
La disciplina del codice civile (che, tra l'altro, ha carattere tassativo) sulla sospensione della prescrizione, prevista agli artt. 2941 ss. c.c., non contiene principi dai quali è possibile dedurre la sospensione della prescrizione del credito degli interessi postfallimentari per la durata della procedura di fallimento.
Inoltre, non è comunque possibile dedurre la sospensione della prescrizione dall'art. 55 l.fall.. Tale articolo concerne infatti l'esclusione della produzione e maturazione degli interessi agli effetti del concorso, vale a dire l'esclusione della conteggiabilità degli interessi quale parte del credito concorsuale da far valere nel concorso dei creditori, mentre nessun principio può essere dedotto in relazione alla prescrizione del credito degli interessi.
Va altresì considerato che una tesi che sostenesse al contempo la maturazione degli interessi e l'esclusione della prescrizione degli stessi interessi nel corso del fallimento risulterebbe insanabilmente contraddittoria e irragionevole e comunque inammissibile sotto vari profili, non ultimo il principio di cui all'art. 3 Cost..
Infatti, il creditore del soggetto sottoposto a procedura concorsuale potrebbe beneficiare degli interessi che si suppone maturino nel fallimento e lo stesso creditore non subirebbe, tuttavia, fino al momento della chiusura della procedura concorsuale l'effetto pregiudizievole estintivo del proprio diritto determinato dalla prescrizione.
Nello stesso tempo, il debitore sottoposto a procedura concorsuale subirebbe necessariamente la maturazione degli interessi a suo carico, senza possibilità di liberarsi dal debito e, inoltre, sarebbe costretto a subire l'attribuzione della responsabilità per la maturazione di interessi per un periodo di tempo ampiamente superiore al termine di prescrizione di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., essendogli irragionevolmente impedito di poter limitare la dimensione dell'obbligazione agli interessi, non potendo pagare e, al contempo, eccepire la prescrizione quinquennale.
Esclusa, dunque, la possibilità di rinvenire una causa di sospensione della prescrizione, deve essere verificato se non sia possibile dedurre un principio di interruzione della prescrizione.
Il carattere tassativo delle cause di interruzione comporta che solo la costituzione in mora o la domanda giudiziale hanno una efficacia interruttiva. La prima, come è noto, ha carattere istantaneo e, pertanto, il nuovo periodo di prescrizione comincia a decorrere dalla stessa data della costituzione in mora; la seconda ha, invece, carattere permanente per tutta la durata del processo e ricomincia a decorrere dal momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio, in quanto all'effetto interruttivo si collega l'effetto sospensivo della prescrizione (art. 2945, comma 2°, c.c.).
Di norma nessun giudizio viene instaurato in relazione al credito per gli interessi postfallimentari e deve quindi essere piuttosto valutato se l'accertamento del credito al passivo della procedura per il capitale, oltre a determinare l'interruzione della prescrizione per il credito di capitale, lo determini anche per gli interessi12.
L'interruzione della prescrizione per il credito del capitale è specificamente prevista dall'art. 94 l.fall., il quale stabilisce che la domanda di ammissione al passivo produce gli effetti della domanda giudiziale e, pertanto, gli effetti interruttivi dell'art. 2943 c.c.. Deve essere però rilevato che nella domanda di ammissione al passivo o, come avviene nella amministrazione straordinaria, nella formazione da parte dei commissari dell'elenco dei crediti, non è in alcun modo compreso un credito per gli interessi postfallimentari, né d'altro canto sarebbe in alcun modo proponibile nel procedimento di ammissione al passivo l'accertamento di un siffatto credito, considerata, per i motivi già esposti, l'estraneità della pretesa per gli interessi alle pretese che possono essere fatte valere nella procedura fallimentare, nell'ambito della quale, tra l'altro, è possibile far valere unicamente i crediti già formati prima del fallimento e non certo crediti postfallimentari.
Non risulterebbe, d'altro canto, nemmeno fondata la tesi che, muovendo dal carattere di obbligazione accessoria degli interessi, ritenesse esercitato anche il diritto sull'obbligazione accessoria degli interessi per effetto dell'atto di esercizio del credito sul capitale.
In realtà, il regime di prescrizione dell'obbligazione degli interessi è, come è noto, indipendente dalla prescrizione del debito principale, sia per quanto concerne la durata del periodo di prescrizione (per gli interessi è sempre di cinque anni, anche quando questi siano generati da un credito per capitale sottoposto a più ampio termine di prescrizione), sia per quanto concerne il carattere autonomo dell'obbligazione degli interessi rispetto all'obbligazione principale sul piano della estinzione del debito.
Il carattere accessorio dell'obbligazione degli interessi deriva dal fatto che si tratta di prestazioni, omogenee rispetto alla prestazione principale, che si aggiungono ad essa per decorso del tempo e sono commisurate ad una aliquota percentuale delle stesse. Il carattere dell'accessorietà colora direttamente la causa originatrice dell'obbligazione degli interessi, che inizia con il sorgere dell'obbligazione principale e cessa con l'estinzione dell'obbligazione principale stessa.
L'accessorietà assume dunque rilevanza nel collegamento genetico con l'obbligazione principale, mentre gli interessi, una volta maturati, costituiscono una obbligazione del tutto autonoma. Le vicende dell'obbligazione degli interessi sono, pertanto, del tutto indipendenti da quella dell'obbligazione principale e formano oggetto di separati atti giuridici.
Se, quindi, il principio di accessorietà può essere invocato in relazione ai profili della disciplina relativi alle modalità in cui si manifesta il flusso produttivo degli interessi, al contrario, per le vicende relative agli interessi già maturati, che vivono separati rispetto alla loro matrice genetica, è il principio di autonomia che deve informare la loro disciplina.
Dalle considerazioni da ultimo svolte deriva che la disciplina della prescrizione, che attiene alla fase in cui gli interessi sono ben separati dalla fase genetica, deve necessariamente essere risolta sulla base dell'assorbente principio dell'autonomia, con la conseguenza non solo che il termine prescrizionale è quello quinquennale stabilito dall'art. 2948, n. 4, c.c., proprio degli interessi, ma anche che l'atto interruttivo del credito degli interessi è autonomo rispetto a quello del credito per il capitale, fatto valere con la domanda di ammissione al passivo.
Da questo deriva che nel caso in cui si ritenesse possibile il sorgere dell'obbligazione degli interessi a carico del debitore fallito nel corso della procedura, l'atto interruttivo dovrebbe essere formulato in modo autonomo ed espresso in modo tale risulti che la concretizzazione della pretesa e la richiesta di pagamento è avvenuta in modo distinto dalla richiesta del capitale.
Il credito per gli interessi postfallimentari potrebbe, in ipotesi, essere fatto valere dai creditori, se essi hanno provveduto ad interrompere la prescrizione con appositi atti contro il debitore fallito, in quanto, altrimenti, quest'ultimo potrà eccepire efficacemente la prescrizione.
Deve essere peraltro considerato che se i creditori concorsuali ponessero in essere degli atti interruttivi della prescrizione nei confronti del fallito, tali atti non potrebbero comunque avere efficacia.
L'atto interruttivo della prescrizione infatti consiste in un invito o richiesta rivolta al debitore di adempiere l'obbligazione, ma nel nostro caso, come abbiamo già visto, il destinatario di una tale richiesta è il fallito che per definizione non può anzi gli è addirittura vietato di adempiere alla obbligazione. È evidente pertanto che l'eventuale richiesta di adempiere che fosse intimata al fallito nessun valido effetto può dispiegare, in quanto nel corso del fallimento e verso il fallito non è neanche configurabile un atto di costituzione in mora quale quello previsto dall'art. 2943, comma 4°, per la interruzione per la prescrizione. Infine va tenuto conto che ove la previsione di un periodo di prescrizione di cinque anni per gli interessi di cui all'art. 2948, n. 3, c.c. (prescrizione autonoma rispetto a quella del capitale), risponde all'esigenza, evidenziata sin dal codice napoleonico e poi da quello civile abrogato, di evitare che il debitore pecuniario si trovi obbligato, solo perché in mora e per effetto dell'inerzia del creditore nel pretendere l'adempimento, a pagare al creditore ingenti somme per gli interessi accumulatisi per più di cinque anni. Stabilire un termine di prescrizione quinquennale non soltanto limita quantitativamente il volume delle somme dovute per interessi nel corso del tempo, ma, costringendo il creditore ad attivarsi con periodiche richieste di adempimento, e, cioè, atti di messa in mora del debitore, rende quest'ultimo consapevole dell'ammontare della obbligazione pecuniaria nel suo progressivo accrescimento.
Queste ragioni, che, non va dimenticato, sono alla base della attuale disciplina di prescrizione abbreviata degli interessi di cui all'art. 2948, n. 3, c.c., ed esse appaiono del tutto giustificate anche nell'ipotesi in cui - contrariamente a quanto in precedenza dimostrato - si ritenesse che il fallito possa rispondere di debiti che si ipotizza siano sorti nel corso del fallimento.
Il fallito, infatti, quale debitore ha il diritto di conoscere se il creditore intenda richiedere o meno l'adempimento per il credito per interessi che si ipotizza si possa essersi formato nel corso della procedura.
Infatti una volta che sono trascorsi 5 anni dalla data in cui è sorto il debito per interessi o ne è stato richiesto il pagamento, in mancanza di una ulteriore richiesta del creditore, secondo la disciplina della prescrizione abbreviata, il fallito quale debitore è legittimato ad eccepire la prescrizione quinquiennale ed rifiutare il pagamento.
Se dovesse mancare per tutta la procedura una richiesta del creditore, il debitore, una volta tornato in bonis, sarebbe esposto per ben cinque anni dalla fine della procedura ad una obbligazione per interessi maturata per tutta la durata della procedura stessa (e, pertanto, di ingente importo e probabilmente tutt'altro che facilmente determinabile), in ordine alla quale non è noto se il creditore intenda o meno esigerla.
Tale incertezza risulta poi particolarmente grave se si considera che le procedure concorsuali che in concreto possono chiudersi con un residuo attivo sono solitamente contrassegnate da una durata che supera di più volte il termine per la prescrizione del diritto agli interessi.
Appare, pertanto, anche sul piano della ratio legis della prescrizione, più che giustificato che il debitore tornato in bonis, possa efficacemente eccepire la prescrizione del debito degli interessi per le annate trascorse senza valida richiesta del creditore.
8. Crediti assistiti da pegno, maturazione degli interessi e prescrizione
In relazione ai crediti garantiti da pegno, per i quali è prevista la decorrenza postfallimentari nei limiti di cui all'art. 55 l. fall., che richiama l'art. 2749, è sorto il problema se il creditore che fosse stato soddisfatto in tutto o in parte nel corso del fallimento, nel caso in cui il bene oggetto del pegno non fosse stato venduto dalla procedura, potesse pretendere nei confronti del fallito tornato in bonis gli interessi. Questo in considerazione del fatto che, secondo quanto prescritto dall'art. 55 l.fall., che richiama l'art. 2749, secondo comma, c.c., il decorso degli interessi e l'estensione ad essi della prelazione avviene sino alla data della vendita del bene.
Nel caso in cui la vendita del bene non sia mai avvenuta, in quanto, ad esempio, il bene oggetto del pegno risultava privo di un valore che giustificasse la procedura di vendita (ad es. pegno su azioni di società fallita e/o delistata), il creditore potrebbe avanzare la pretesa al riconoscimento degli interessi, sostenendo che essi sarebbero decorsi anche in costanza di procedura concorsuale e tale pretesa potrebbe essere rivolta anche al fallito tornato in bonis.
In realtà, in questo caso contro il creditore garantito da pegno su bene non liquidato dalla procedura, il curatore ed il fallito tornato in bonis potranno opporre la prescrizione dello stesso diritto di pegno, con conseguente estinzione dell'obbligazione degli interessi che per disposizione eccezionale si erano prodotti solo in virtù dell'esistenza del pegno.
Il diritto di pegno si prescrive, infatti, al pari di ogni altro diritto con il decorso del termine ordinario decennale di prescrizione13.
Dalla data di estinzione per prescrizione del diritto di pegno si arresta la produzione degli interessi, come pure si estingue l'obbligazione per gli interessi precedentemente sorti e se non è stato mai richiesto il pagamento del credito per capitale, si estingue anch'esso, con i relativi accessori, quali gli interessi sorti medio tempore. Pertanto, tali interessi non potranno più essere richiesti al curatore o al fallito tornato in bonis.
Va, infine, osservato che la prescrizione del diritto di pegno per mancato esercizio del diritto si verifica del tutto legittimamente, in quanto essa consegue non solo all'inattività del curatore che non ha realizzato il pegno, ma anche all'inattività del creditore garantito da pegno che non ha evidentemente mai fatto valere il diritto specificamente previsto dall'art. 53 l. fall. di realizzare egli stesso il credito garantito da pegno attraverso la richiesta ed anche la realizzazione della vendita del bene oggetto di pegno.
Quest'ultima previsione, consentendo al creditore pignoratizio di realizzare nella procedura egli stesso il pegno , ha anche la funzione di escludere che la prescrizione del diritto di pegno che si possa realizzare a danno del creditore, il quale, al contrario, ha sempre la possibilità, anche nel corso della procedura, di esercitare il diritto di credito, di realizzare la vendita del bene e di impedire, quindi, il verificarsi della prescrizione del pegno medesimo.
1) INZITARI, Delle obbligazioni pecuniarie, sub art. 1277-1284, Commentario Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 2011, p. 265 e ss.; v. anche SIMONETTO, voce Interessi, in Enciclopedia giuridica, XVII, 1 e ss..; LIBERTINI, Voce Interessi, in Enc. Dir., XXII, Milano, p. 95 e ss..
2) Cfr. TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile, Padova, 2013, p. 725.
3) Cfr. MAZZONI, Frutti civili e interessi di capitali, Milano, 1985, p. 1 e ss.; SCOZZAFAVA, Gli interessi monetari, Napoli, 1984, p. 41.
4) In questo senso, nel vigore dell'abrogato codice di commercio, muovevano le osservazioni di BONELLI, Il Fallimento, Milano, 1938, p. 605; v., inoltre, INZITARI, Gli effetti del fallimento per i creditori, in Commentario alla legge fallimentare Scialoja e Branca, sub art. 55, Bologna-Roma, 1988, p. 132 e ss..
5) Cfr. LAMANNA, sub art. 55, in Il nuovo diritto fallimentare, diretto da Jorio, Bologna, 2006, p. 800, ove l'Autore formula questa interpretazione in modo esplicito: GIUFFREDI, sub art. 55, in Le procedure concorsuali, a cura di Tedeschi, Torino, 1996, I, p. 332 e ss.; BONSIGNORI, Il fallimento, in Trat. Dir. Comm. e dir. Pubb., vol. IX, diretto da Galgano, p. 384; GUIZZI, sub art. 55, , in Commentario alla legge fallimentare, diretto da Cavallini, Milano, 2010, p. 1093.
6) LAMANNA, op. loc. cit., p. 800.
7) Mentre i beni che pervengono al fallito durante il fallimento sono compresi nel fallimento ex art. 42, comma 2°, l.fall..
8) Vedasi, sul punto, LIBERTINI, voce Interessi, in Enc. Dir., XXII, Milano, p. 137 e ss.; DEL VECCHIO, Le spese e gli interessi nel fallimento, Milano, 1988, p. 253 e ss.. Sul tema degli interessi, cfr. anche DI MAJO, Le obbligazioni pecuniarie, Torino, 1996; QUADRI, Gli Interessi, in Trattato di dir. priv., diretto da Rescigno, IX, Torino, 1999, p. 642.
9) Trib. Milano, Sez. IIa, 10 maggio 2012, in Dir. Fall., 2012, I, 6, p. 693 e ss..
10) Dalla sentenza risulta che, nello specifico caso preso in analisi dal Tribunale, il creditore ha avanzato tale pretesa nelle forme della insinuazione tardiva, trovando l'opposizione della procedura di amministrazione straordinaria che ha eccepito l'inammissibilità e comunque la prescrizione del diritto, come pure è intervenuto il socio della società debitrice giustificando, a sostegno del suo interesse ad agire, il pregiudizio che avrebbe potuto subire per effetto del riconoscimento di un debito per interessi che avrebbe gravato in misura ingente sul patrimonio della sua partecipata. Il Tribunale di Milano ha deciso per la inammissibilità della domanda, rilevando che la sospensione degli interessi disposta dall'art. 55 l. fall. opera agli effetti del concorso, in quanto possono essere ammessi al passivo solo gli interessi prodottisi prima del fallimento, mentre quelli successivi alla dichiarazione di fallimento possono essere fatti valere verso il debitore sulla base del principio dell'art. 120 l. fall., che consente ai creditori di far valere appunto il credito rimasto insoddisfatto nel concorso per capitale ed interessi.
11) Cfr. anche per una più ampia trattazione, INZITARI, Obbligazioni pecuniarie, sub art. 1282, in Commentario al Codice Civile Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 2011, p. 426 e ss..
12) Cfr. INZITARI, op. ult. cit., p. 431 e ss..
13) BIANCA, Diritto civile, Le garanzie reali. La prescrizione, Milano, 2012, VII, p. 252; CICCARELLO, voce Pegno (Dir. Priv.), in Enc. Dir., Milano, XXXII, p. 698; RUBINO, La responsabilità patrimoniale, Il Pegno, in Trattato Vassalli, Torino, 1982, p. 287; CHIRONI, Trattato dei privilegi delle ipoteche e del pegno, I, Torino, 1917, p. 287.