Nuove riflessioni in tema di leasing nella disciplina dei rapporti pendenti della novella fallimentare (art. 72 quater l.fall.)
Pubblicato il 09/10/06 02:00 [Articolo 1188]
1. La disciplina dei rapporti pendenti concerne la valutazione della sorte dei rapporti contrattuali in corso alla data del fallimento. Vengono definiti "pendenti" ovvero in corso, alla stregua di quanto previsto dall'art. 72 l.fall., i rapporti contrattuali che sono sorti prima del fallimento, ma non sono stati ancora eseguiti oppure sono stati eseguiti solo in parte.1
L'avvento del fallimento pone infatti non solo i beni, ma anche i rapporti contrattuali in una prospettiva liquidatoria, che non consente l'adempimento delle prestazioni contrattuali negli stessi termini in cui sarebbe avvenuta senza il sopravvenire del fallimento. Al venditore ad esempio potrebbe essere addossato il grave onere di dare la cosa compravenduta e di non ricevere però l'originario corrispettivo pattuito, ma solo una frazione di esso, secondo le regole del concorso. La disciplina dei
rapporti giuridici preesistenti ineseguiti ha, dunque, proprio la funzione di dettare regole tese ad attenuare per quei contraenti, che appunto non sono stati ancora pregiudicati dal fallimento, gli obblighi contrattuali originari e consentire ad essi di non adempiere agli originari obblighi ed eventualmente di sciogliersi dal contratto.