Sospensione del contratto per sopravvenuto fallimento ed incerti poteri autorizzativi del comitato dei creditori
Pubblicato il 23/12/06 02:00 [Articolo 1190]






1. La prima sistemazione della materia dei rapporti giuridici pendenti è avvenuta con la legge fallimentare del 1942. Precedentemente il codice di commercio prevedeva nella disciplina dei diversi contratti specifiche previsioni riferite all'evento del sopravvenire del fallimento, in relazione soprattutto allo scioglimento del contratto ed ai poteri di recesso anticipato, come pure, nel caso del fallimento del compratore di merci, regolava i rapporti tra curatore e venditore di merci[1].
Nel capo III, sezione IV, della legge fallimentare furono introdotte specifiche previsioni, particolarmente con riguardo ai contratti traslativi, ma anche per il conto corrente, mandato, commissione, appalto, associazione in partecipazione, contratti di borsa. Nella successiva interpretazione ed applicazione la giurisprudenza e la dottrina hanno tratto dai principi stabiliti in ordine alla vendita ineseguita regole da applicare ai contratti non espressamente regolati. Tali regole hanno soprattutto riguardato la
sospensione del contratto e la facoltà del curatore di scegliere tra subentro ed esecuzione del contratto.

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