Eredità giacente: spese e onorari del Curatore nelle procedure attivate d'Ufficio
Pubblicato il 04/03/20 00:00 [Articolo 1804]






Il Curatore: Ufficio di diritto pubblico o Ausiliario del magistrato?
E,' nell'individuazione della natura giuridica del Curatore che, in attesa della de-cisione della Corte Costituzionale investita della questione , può trovarsi la solu-zione alla mancata previsione, nell'articolo 148 Testo Unico spese di giustizia, del pagamento degli onorari dello stesso in caso di eredità giacente attivata d'Ufficio.

Sommario: 1- Natura giuridica dell'istituto del Curatore. 2- Onorari e spese del Curatore a carico di parte privata. 3- Onorari e spese del Curatore a carico di parte privata ammessa al patrocinio a spese dello Stato. 4- Spese nella procedura aperta d'Ufficio. 5- Onorari e spese del Curatore nella procedura aperta d'Ufficio. 6- Onorari e spese del Curatore nella procedura aperta d'Ufficio: soluzioni


1- Natura giuridica dell'istituto del Curatore
Nella procedura relativa all'eredità giacente assume im-portanza, ai fini della liquidazione onorari in caso di proce-dura attivata d'Ufficio la determinazione della natura giuri-dica del Curatore. Richiamiamo, in merito, le diverse po-sizioni esistenti tra dottrina e giurisprudenza e la posizione del Ministero della Giustizia.
Per la dottrina, prevalente, nella figura in esame si ha un vero o proprio Ufficio di diritto privato "trattandosi di un potere conferito dalla legge per la tutela di un interesse altrui che esercita in nome proprio " .
Per la giurisprudenza di legittimità civile :"Il curatore dell'eredità giacente va annoverato fra gli ausiliari del giudi-ce, dovendo intendersi per tale secondo la definizione datane dall'art. 68 c.p.c. (che, nel prevedere, oltre il custode e il con-sulente tecnico, gli altri ausiliari, nei casi previsti dalla legge o quando ne sorga la necessità, ha creato al riguardo una categoria aperta), il privato esperto in una determinata arte o professione ed in generale idoneo al compimento di atti che il giudice non può compiere da solo, temporaneamente incari-cato di una pubblica funzione".
Anche per la giurisdizione di legittimità penale : "il cu-ratore della eredità giacente, nominato a norma dell'art. 528 c.c., va annoverato fra gli ausiliari del giudice..tenuto sotto giuramento, ex art. 193 disp, att. c.p.c., a custodire e ad am-ministrare fedelmente i beni dell'eredità, sotto la direzione e la sorveglianza del giudice, da esplicarsi mediante appositi provvedimenti; esercita poteri di gestione finalizzati alla sal-vaguardia del patrimonio ereditario in attesa della sua defi-nitiva destinazione; è obbligato al rendiconto della propria amministrazione, cui consegue l'approvazione".
Riassumendo il Curatore è, per la giurisprudenza, un "au-siliario del giudice che esplica una funzione pubblica" .
Per il Ministero della Giustizia : "benché la giurispruden-za di legittimità sostenga che l'amministratore e custode dei beni ereditari esplichi una pubblica funzione in qualità di au-siliario del giudice (cfr. in tal senso Cass., 8 aprile 1978, n. 1646 e Cass., S.U. 21 novembre 1997 n. 11619) questo Uffi-cio ritiene preferibile porsi nel solco della migliore dottrina, secondo la quale il curatore all'eredità giacente è titolare di un ufficio privato ovvero di un potere conferitogli dalla legge per la tutela di un interesse altrui, quello degli eredi.
Egli, in realtà, rappresenta legalmente chi accetterà l'eredità (nei cui confronti risponde per gli eventuali danni arrecati da una gestione negligente), per cui non occorre ipo-tizzare una rappresentanza dell'eredità giacente quale ente giuridico autonomo".

2- Onorari e spese del Curatore a carico di parte privata
Ai sensi dell'art. 528 codice civile legittimato a chiedere la nomina di Curatore dell'eredità giacente è chiunque vi abbia interesse.
Quando la procedura viene attivata a richiesta di parte le spese della stessa, compreso il compenso del Curatore, sono a carico della parte richiedente .
Il compenso al curatore sarà, con decreto, da parte dell'autorità giudiziaria che ha provveduto alla nomina , "liquidato in sede di chiusura della procedura, dopo l'accet-tazione (da parte dell'erede) o l'approvazione (da parte del giudice, del rendiconto, se non sorgono contestazioni) ".
A seguito dell'entrata in vigore del decreto Presidente del-la Repubblica "avverso il provvedimento di liquidazione del compenso al curatore non è ammissibile ricorso per cassa-zione ai sensi dell'art. 111 Cost., difettando il requisito della definitività, e pertanto è possibile, ai sensi dell'art. 170 del DPR suddetto proporre opposizione entro 20 giorni [ndr = oggi 30 giorni a seguito della modifica operata all'articolo 170 dall'art. 34, co. 17., lett. a), D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 .] dall'avvenuta comunicazione al Presidente dell'Ufficio giudiziario competente; il processo è quello spe-ciale previsto per gli onorari di avvocato e l'ufficio giudizia-rio procede in composizione monocratica.
Pertanto l'opposizione è decisa dal Tribunale in composi-zione monocratica con ordinanza non impugnabile " .
Nel caso di eredità giacente definita per mancata accetta-zione la Corte Costituzionale con ordinanza n. 446 del 12 dicembre 2007 ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sollevata, in riferimen-to agli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui prevede che nel caso di attività, iniziata su istanza della per-sona interessata - sia quest'ultima, anziché l'Erario, a prov-vedere alle spese ed agli onorari del curatore.
Come vedremo, nel prosieguo, la problematica relativa al pagamento del compenso del Curatore assume diverso ri-lievo se il richiedente sia stato ammesso al patrocinio a spe-se dello Stato e, principalmente, se l'eredità giacente sia sta-ta aperta d'Ufficio e chiusa in mancanza di accettazione da parte di soggetti privati, con devoluzione allo Stato, in caso di attivo, dell'asse ereditario.


3 -Onorari e spese del Curatore a carico di parte privata am-messa al patrocinio a spese dello Stato
La regola dell'anticipazione da parte dei privati delle spe-se occorrenti nei procedimenti che li riguardano conosce una, importante, eccezione nell'ipotesi di cui al secondo comma del richiamato articolo 8 ai sensi del quale: "Se la parte è ammessa al patrocinio dello Stato , le spese sono anticipate dall'erario o prenotate a debito ."
Tra le spese anticipate dall'Erario alla parte privata am-messa al patrocinio a spese dello Stato vi sono anche quelle relative al Curatore .
La successiva accettazione dell'eredità da parte degli aventi diritto comporta la cessazione dall'Ufficio del curato-re.
Quest'ultimo sarà quindi liquidato, nelle sue spettanze, dall'erede stesso , in quanto nell'interesse degli eredi che l'amministrazione e la gestione dei beni è stata effettuata dal curatore.
Sono sorti dubbi circa la possibilità da parte della Cancel-leria di recuperare, nei confronti dell'erede, quanto già pre-notato a debito e/o anticipato dall'Erario a favore dell'eredità giacente.
Ai sensi della direttiva ministeriale del 26 giugno 2006: "al termine di ogni fase processuale, il funzionario addetto procederà alla chiusura del foglio notizie, attestando in calce ad esso la presenza o assenza di spese da recuperare e, ove ne ricorrano i presupposti, autorizzando l'ufficio all'eventuale trasmissione del fascicolo in archivio. La sotto-scrizione costituisce assunzione di responsabilità"
L'assenza di un provvedimento che definisce la proce-dura con specifica statuizione sulle spese farebbe propende-re per la soluzione negativa.
Mancherebbe, infatti, nella procedura in esame, una di-sposizione normativa simile a quella prevista, ex articolo 118, comma 3 e 145 comma 3 Testo unico spese di giustizia dove lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate.
Il recupero è, invece, a parere dello scrivente, dovuto sia in applicazione dell'articolo 135 Testo Unico spese di giu-stizia, e nello specifico ai sensi del comma 5, articolo che re-golamenta i casi di recupero in assenza di una sentenza di condanna; sia in applicazione, in analogia, del comma 4 dell'articolo 148 Testo Unico spese di giustizia che, nel caso di eredità attivata d'Ufficio, prevede che le spese della pro-cedura siano a carico dell'erede che abbia successivamente accettato.


4- Spese nella procedura aperta d'Ufficio
L' apertura dell'eredità giacente, può avvenire anche d'Ufficio.
Spesso all'apertura d'Ufficio provvede il giudice addetto all'Ufficio di volontaria giurisdizione nei casi in cui sia a co-noscenza di un patrimonio ereditario "relitto".
Quando la nomina avviene d'Ufficio, ai sensi dell'articolo 148 Testo Unico spese di giustizia le spese, sulla base della natura delle stesse, sono anticipate e/ o prenotate a debito .
Sono prenotate a debito: a) il contributo unificato e b) i diritti di copia.
Sono anticipate dall'erario: a) le spese di spedizione o l'in-dennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazio-ni a richiesta d'ufficio; b) le indennità e le spese di viaggio spettanti a magistrati e ad appartenenti agli uffici per il com-pimento di atti del processo fuori della sede in cui si svolge; c) le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
Come osservato nella relazione illustrativa al T.U. spese di giustizia :"una elencazione del genere è superflua per i procedimenti ad iniziativa di parte o per quelli che vedano comunque una ammissione a patrocinio a spese dello Stato, nel mentre in caso di apertura d'ufficio è necessario indivi-duare l'elenco perché non c'è una parte privata, ma è lo Stato - attraverso l'ufficio giudiziario - che si sostituisce ad essa."


5- Onorari e spese del Curatore nella procedura aperta d'Ufficio
L'articolo 148 Testo unico spese di giustizia nulla dispo-ne relativamente alle competenze e rimborso spese a favore del Curatore.
Appare possibile, quindi, in caso di eredità giacente aper-ta d'ufficio che al professionista (Curatore) nominato nulla sia dovuto per l'attività espletata in una pubblica fun-zione ?
O, in mancanza di espressa disposizione, possa trovare, ai fini dell'eventuale pagamento, applicazione analogica di quando è disposto a favore ausiliari del magistrato previste per altre procedure disciplinate dal Testo Unico spese di giustizia?
In caso di applicazione analogica il riferimento sarebbe al-la procedura fallimentare per la quale l'articolo 146 testo unico spese di giustizia al comma 3 lettera c) espressamente prevede quale spese anticipate "le spese ed onorari ad ausi-liari del magistrato".
La Corte Costituzionale ha, però, escluso l'applicabilità della normativa fallimentare, anche se limitata al pagamento dei compensi all'ausiliario, alla eredità giacente .
Per i Giudici della Legge, nel richiamare la pronuncia di incostituzionalità dell'art. 146 del d.P.R. n. 115 del 2002, «nella parte in cui non prevede che sono spese anticipate dall'Erario "le spese ed onorari al curatore"fallimentare, in caso di procedura chiusa per mancanza di attivo» ha rimar-cato che la norma non è invocabile "come tertium compara-tionis, attesa la disomogeneità della posizione del curatore del fallimento rispetto a quella del curatore dell'eredità gia-cente, con impossibilità di estendere, neppure per analogia, le disposizioni dettate per la liquidazione del compenso al cu-ratore del fallimento al curatore dell'eredità giacente".


6- Onorari e spese del Curatore nella procedura aperta d'Ufficio: soluzioni
Attesa, quindi, la impossibilità di applicazione analogica di altri istituti e, in assenza di espressa disposizione in meri-to nell'articolo 148 testo unico spese di giustizia , si può propendere per la gratuità dell'attività del Curatore in caso di eredità giacente aperta d'Ufficio ?
La questione è stata portata, di recente, all'attenzione del-la Corte Costituzionale .
Per il giudice di merito che ne ha sollevato la questione "atteso che l'assetto normativo non consente di riconoscere all'ausiliario (ndr= nella procedura relativa alla eredità gia-cente d'Ufficio) un compenso per l'attività svolta sembra connotato da quella irragionevolezza intrinseca rilevante ai sensi dell'articolo 3 della costituzione e contrasti con i diritti costituzionali alla tutela del lavoro e alla retribuzione della propria prestazione".
In attesa della decisione della Corte Costituzionale perso-nalmente ritengo che la soluzione, riguardo al pagamento, dovuto, degli onorari, la si possa ricavare avuto riguardo al-la natura giuridica del Curatore e all'architettura normativa del testo unico spese di giustizia.
Soluzione, in senso positivo, aderendo all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità che inquadra il Curatore tra gli Ausiliari del magistrato
Ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 30 mag-gio 2002 n. 115 (c.d. Testo Unico spese di giustizia) - Parte II - Voci di spesa - Titolo VII- Ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributa-rio - art. 49 (L) (Elenco delle spettanze): 1. Agli ausiliari del magistrato spettano l'onorario, l'indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese soste-nute per l'adempimento dell'incarico spettano l'onorario, l'indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incari-co. ….
Agli ausiliari del magistrato, e il Curatore nella eredità giacente lo è , spettano onorario e spese in virtù delle di-sposizioni generali in materia di spese, con indicazione, suc-cessivi articoli 50 e ss, delle modalità di liquidazione.
In attesa della pronuncia, in materia, da parte della Corte Costituzionale evidenziamo, in via generale, come a diciotto anni dall'entrata in vigore del Testo unico spese di giustizia è sempre più sentita l'esigenza di un intervento sul testo normativo che risolva le tante, evidenziate, criticità dello stesso.





















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