Recentemente, ha avuto particolare impulso il dibattito concernente la scissione negativa ovvero quella particolare fattispecie nella quale il patrimonio netto contabile trasferito risulta, appunto, negativo, giacché il valore di libro delle passività scisse supera quello delle attività. In tale situazio-ne, la situazione nettamente più frequente è quella in cui l'insieme assegnato, pur contabilmente e algebricamente ri-soltosi col segno "meno", ha un valore reale positivo, men-tre rara e controversa (come dirò più avanti) è quella in cui l'attribuzione concerne elementi patrimoniali di valore glo-bale contabile e economico entrambi negativi.
Per lo più, fino a questo momento, le società si sono con-formate a quanto scritto dall'Organismo Italiano di Conta-bilità (OIC) nel Principio contabile n. 4 (Punto 4.3.3., pagi-na 40), secondo cui l'operazione descritta è consentita a pat-to che il valore economico sia positivo e la beneficiaria sia già esistente. In altri termini, dal punto di vista oggettivo, in base alle stime effettuate, il valore effettivo delle attività de-ve risultare maggiore di quello delle passività mentre, dal punto di vista soggettivo, la società ricevente deve essere già in vita. Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nel Documento del 19 luglio 2018, Paragrafo 3, illustra diffusamente ulteriori orientamenti se-condo i quali sarebbe invece possibile effettuare, a determi-nate condizioni, tale operazione anche con una società pre-costituita.
Molto interessante è il dibattito sull'ammissibilità di una scissione negativa con valore reale anch'esso negativo, con particolare riguardo alle Massime nn. 1 e 2, luglio 2016, del Consiglio Notarile di Roma, Velletri e Civitavecchia.
In tempi meno recenti la Corte di Cassazione, Sezione 1 civile , con la Sentenza 20 novembre 2013, n. 26043, non aveva ritenuto ammissibile l'operazione se il valore reale del patrimonio attribuito alla società neo-costituita è negativo, giacché non potrebbe sussistere alcun concambio e nemme-no una distribuzione di azioni o quote.
In tale circostanza era stato peraltro accertato che l'operazione era stata posta in essere per scopi non tipici dell' istituto, essendo stata volta ad attribuire una fitti-zia situazione di solvibilità alla società.
Ma il succitato Consiglio, richiamando peraltro nel Pa-ragrafo 4 del documento citato l'autorevole posizione di F. Magliulo (v. "La scissione negativa", in Notariato, 2014, 3, 270 - 271), segnala l'impostazione secondo cui l'articolo 2506-ter c.c. non rifiuta esplicitamente la possi-bilità in cui si indichi un ammontare di assegnazione nullo o negativo, giacché, anche in tale eventualità, si determina comunque un valore. Il solo ragguaglio normativo concer-nente l'entità trasferibile si trova nell'articolo 2506-bis c.c., per il quale dal progetto di scissione deve risultare "l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a cia-scuna delle società beneficiarie", senza fornire espressa indi-cazione qualitativa circa la composizione degli elementi pa-trimoniali della scissa.
Assai importanti poi le riflessioni fatte circa il rapporto di cambio; immaginando il descritto tipo di scissione come parziale, si potrebbero assegnare le azioni o quote della scis-sa ai soci delle beneficiarie anziché della scissa. Supponen-do, invece, una scissione totale a cui partecipano diverse beneficiarie, sarebbe configurabile il riconoscimento ai soci di una beneficiaria già in vita (ricevente il patrimonio netto negativo in valori correnti) di partecipazioni nelle altre bene-ficiarie. Sul punto, si è soffermato ampiamente il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Conta-bili, nel citato Documento del 19 luglio 2018, con un'ampia descrizione sia della giurisprudenza che della prassi (Para-grafi 4, 4.1, 4.2) valutando comunque l'ammissibilità della scissione negativa con patrimonio netto pure negativo in termini problematici.
Mi sembra importante sottolineare che, anche nelle scis-sioni negative, in caso di disavanzo da concambio o da an-nullamento, si determinano conseguenze civili e tributarie analoghe a quelle "positive".
Al riguardo, secondo quanto stabilito dall'articolo 2506 quater, comma 1, ultima parte del c.c. (che richiama esplici-tamente l'articolo 2504-bis,comma 4), il disavanzo deve es-sere attribuito, sulla base dei reali valori correnti, agli ele-menti patrimoniali, attivi e passivi, delle società partecipanti della scissione e, per la differenza ad avviamento. Quest'ultima imputazione, come precisato dal paragrafo 55 dell'OIC 24, deve però riferirsi a un valore quantificabile, composto all'origine da oneri e costi a utilità spostata più avanti nel tempo, in virtù dei quali si possano fondatamente prevedere benefici economici futuri.
La disciplina fiscale del disavanzo è contenuta nell'artico-lo 173 del Tuir, comma 2, per il quale, nella quantificazione del reddito delle società partecipanti all'operazione non rile-va né l'avanzo né il disavanzo, derivanti dal rapporto di concambio delle azioni o dall'annullamento di azioni o quo-te (c.d. principio di neutralità). Quindi, si opera in un regime di indifferenza tributaria con l'ulteriore conseguenza, molto importante, che i maggiori valori iscritti in seguito alla rile-vazione di un disavanzo, non costituiscono elementi impo-nibili per la beneficiaria. I beni accolti dalla beneficiaria sono quantificati in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini del-le imposte sui redditi; i nuovi valori di libro e quelli rilevanti fiscalmente vanno poi schematizzati in un particolare pro-spetto della dichiarazione dei redditi, ovvero il Quadro RV, denominato "Riconciliazione dati di bilancio e fiscali - Ope-razioni straordinarie".
Va anche segnalato che la società scissa deve inserire nel-la propria contabilità una riserva di patrimonio netto, corri-spondente alla differenza tra le attività e le passività oggetto dell'operazione. Questa posta non rappresenta un elemento tassabile, in virtù del principio di neutralità che ne compor-ta l'irrilevanza tributaria.
Però, nell'eventualità di distribuzione ai soci, essa sarebbe fiscalmente considerata come una riserva di utili, perché non appare né come una posta di patrimonio netto e né come un
contributo dei soci.
Per quanto riguarda la possibilità di rivalutare (con rile-vanza tributaria) i beni che derivano dall'imputazione del disavanzo, sia da annullamento sia da concambio, sono previste due modalità, che possono anche essere coordinate fra loro (V. Circolare 11 giugno 2009, n.28/E dell'Agenzia delle Entrate); dette regole si applicano pienamente anche al-la scissione negativa.
Come si vedrà fra poco, i due sistemi sono complementari ma presentano anche delle sovrapposizioni, nel senso che taluni beni rientrano in entrambe le discipline, anche se vi sono varie differenze operative, che si espongono qui di se-guito.
1) La prima metodologia consiste nell'affrancamento dei maggiori valori ai sensi dell'articolo 173 del Tuir, comma 15 bis (che richiama l'articolo 176, comma 2-ter, TUIR), me-diante opzione per l'applicazione di un'imposta sostitutiva IRES/IRAP che ne procura il riconoscimento tributario. I beni rivalutabili sono le immobilizzazioni materiali descritte nell'articolo 102 del Tuir (sostanzialmente i beni materiali strumentali utilizzati nell'esercizio dell'impresa) e quelle immateriali di cui all'articolo 103 del Tuir (brevetti indu-striali, diritti di concessione, avviamento ecc.)
Va precisato che, secondo l'Agenzia delle Entrate (v. Circolare del 25 settembre 2008, n. 57/E paragrafo 4.3), è concessa l'applicazione del regime di imposizione sostitutiva solo nel caso in cui vengano attributi alla società risultante dall'operazione compendi aziendali e non singoli beni e ciò per effetto per effetto del rinvio operato dagli articoli 172, comma 10- bis e 173, comma 15- bis al comma 2- ter dell'articolo 176. L. Gaiani (v. "Per le operazioni socie-tarie meno "pregiudizi" sul fronte fiscale", Il Sole 24 Ore, 26 agosto 2018, pag. 8) critica questo atteggiamento dell'Amministrazione finanziaria giacché tale interpretazio-ne, fra l'altro, stride, da un punto di vista generale, con la recente Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 97 del 25 luglio 2017, che, invece, ha aperto a esegesi meno restrittive dell'operazione di scissione nel suo complesso.
I disallineamenti che possono essere adeguati sono non solo quelli che restano al fine del periodo d'imposta nel cor-so del quale è posta in essere l'operazione ma anche quelli che rimangono tali al termine del periodo d'imposta susse-guente.
L'imposta sostitutiva viene applicata con le seguenti ali-quote: 12% sulla parte dei valori rientranti nei 5 milioni di euro; 14% sulla parte che supera i 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; 16% sulla parte che eccede 10 milioni di euro.
Detta imposta deve essere necessariamente pagata in tre rate (pari al 30%, 40%, 30%) nei termini previsti per il ver-samento del saldo delle imposte sui redditi; va sottolineato che le discrepanze tra il valore contabile e il valore fiscale da sottoporre alla delineata imposta devono concernere ne-cessariamente categorie omogenee di immobilizzazioni. Il riallineamento può anche essere effettuato parzialmente ma va comunque eseguito sulla base di un peculiare criterio per tutti i beni appartenenti a una delle predette categorie.
Per quanto riguarda l'ammortamento fiscale e il plafond delle spese di manutenzione, i più alti valori sottoposti all'imposta sostitutiva vengono riconosciuti fiscalmente fin dall'inizio del periodo d'imposta in cui è stata posta in es-sere la scelta. Invece, in caso di vendita del bene, la validità tributaria scatta dal quarto periodo susseguente a quello dell'opzione.
2)La seconda modalità di rivalutazione consiste nel regi-me previsto dall'articolo 15, commi 10, 11 e 12 del del cita-to D.L. 29 novembre 2008, n. 185. Esso costituisce, sostan-zialmente, una diversa versione del regime usuale disciplina-to dall'art. 176 del Tuir e presenta un ambito oggettivo cir-coscritto ai seguenti beni del compendio aziendale: avvia-mento, marchi d'impresa, oneri pluriennali ovvero le spese capitalizzate, ammortizzabili ex articolo 108 Tuir, qualsivo-glia immobilizzazione immateriale a vita utile imprecisata. E' importante sottolineare che rientrano in questo sistema di rivalutazione finanche le rimanenze, i titoli (anche non immobilizzati), i crediti.
I riallineamenti possono essere effettuati, come chiarisce la relazione di accompagnamento al decreto, con riferimento alle attività diverse da quelle indicate nell'articolo 176, comma 2-ter del Tuir (ad esempio, rimanenze di magazzino, titoli immobilizzati e non, ecc.)
Anche in questo caso l'Agenzia delle Entrate ha precisato, nella Circolare 11 giugno 2009, n. 28/E , Punto 3, che la validità dell'opzione è subordinata alla circostanza che i beni appartengano a un compendio aziendale.
Al contrario della modalità di cui al punto 1), i disalli-neamenti considerabili sono solo quelli che rimangono al termine del periodo d'imposta nel corso del quale è posta in essere l'operazione.
In questo caso, l'imposta sostitutiva viene applicata nelle seguenti misure: 16% per l'avviamento, i marchi d'impresa e le altre attività immateriali; 20% per quanto attiene ai cre-diti.
L'opzione per la descritta seconda disciplina viene perfe-zionata con il versamento dell'imposta sostitutiva entro il termine per il pagamento del saldo delle imposte sui redditi.
Contrariamente all'ipotesi sub 1), la beneficiaria ha facol-tà di usufruire della rivalutazione
a prescindere della ripartizione dei maggiori valori in ca-tegorie omogenee. Perciò, ciascun bene o attività immateria-le individualmente considerata può venire riallineata libera-mente. La rivalutazione di un bene può anche essere effet-tuata parzialmente e in tal caso è consentito utilizzare diffe-renti canoni per ognuno di essi.
Come sopra accennato, a norma del D.M. 25 luglio 2008, l'opzione per l'applicazione dei riallineamenti si intende perfezionata con il versamento dell'intero importo dell'imposta sostitutiva o della prima rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi. Non vi è, dunque, necessità di barrare una particolare casella essendo il fatto del pagamento a determinare l'accesso al regime agevolati (v. Circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 57/E del 25 settembre 2008, Paragrafo 3.3.4. e n. 28/E dell'11 giu-gno 2009, Paragrafo 7). La scelta determinerà però l'obbligo di compilare, rispettivamente, il quadro RQ, Sezione VI-A o Sezione VI-B, del modello Unico, ovvero, per i soggetti IAS adopter, la Sezione X.
Quanto detto circa la possibilità di effettuare una scissio-ne negativa acquista ancora maggiore interesse ove si ceda-no poi le partecipazioni (sia nella scissa che nella beneficia-ria) alla luce dell' "apertura" dell'Agenzia delle Entrate che, nella citata Risoluzione n. 97/E/2017, sia pure facendo rife-rimento ad una scissione parziale proporzionale, ha affer-mato che non si ricade nell'abuso abuso del diritto ex arti-colo 10 bis della Legge 27 luglio 2000, n. 212 facendo cir-colare i rami operativi dell'azienda sotto forma di partecipa-zioni da parte dei soci: ciò in quanto il legislatore, accordan-do esso stesso diverse possibilità, le pone sullo stesso pia-no. In sostanza, la mancanza del riconoscimento fiscale del maggior prezzo pagato dal cessionario bilancia la neutralità e la tassazione ridotta per il cedente.