Le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa: opportunità e responsabilità - Convegno Nazionale di Reggio Emilia, 8 ottobre 2010
Pubblicato il 12/10/10 00:00 [Articolo 1296]
SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Il sostegno finanziario alle imprese che hanno predisposto un "Piano di Risanamento attestato" ai sensi dell'art. 67, co. 3, lett. d) l.fall. - 2.1. La "esenzione" da revocatoria degli atti di esecuzione del "Piano di Risanamento attestato". - 2.2. Atti di esecuzione del "Piano di Risanamento attestato" e "prededuzione". - 2.3. "Piano di Risanamento attestato" e "finanziamenti-soci". - 3. Il sostegno finanziario alle imprese che hanno concluso un "Accordo di Ristrutturazione" ai sensi dell'art. 182-bis l.fall. - 3.1. La "esenzione" da revocatoria degli atti di esecuzione degli "Accordi di Ristrutturazione" (rinvio). - 3.2. "Accordi di Ristrutturazione" e "prededuzione". A) I finanziamenti bancari effettuati in funzione della domanda di omologazione dell'Accordo di Ristrutturazione. - 3.3. Segue. B) I finanziamenti bancari effettuati in esecuzione dell'Accordo di Ristrutturazione. - 3.4. Accordi di Ristrutturazione e "finanziamento-soci". - 4. Il sostegno finanziario delle imprese nel Concordato Preventivo. L'attuale disciplina del Concordato oltre la somma della disciplina dell'Amministrazione Controllata e del Concordato Preventivo previgenti. - 4.1. I Concordati Preventivi "di Risanamento". L'affermazione nella prassi delle Procedure di Concordato di Risanamento "diretto" e di Concordato di Risanamento "indiretto". - 4.2. La "esenzione" da revocatoria degli atti di esecuzione del Concordato Preventivo. - 4.3. Concordato Preventivo e "prededuzione". A) Il collocamento "in prededuzione" della "nuova finanza" genericamente intesa erogata in funzione dell'ammissione dell'impresa al Concordato Preventivo "di Risanamento ("diretto"). - 4.4. Segue. B) Il collocamento in prededuzione del credito professionale concesso in funzione di accesso al Concordato. - 4.5. Segue. C) Il collocamento in prededuzione della "nuova finanza" bancaria concessa in funzione dell'ammissione al Concordato Preventivo. - 4.6. Segue. D) Il collocamento in prededuzione della "nuova finanza" bancaria concessa nel corso della procedura di Concordato Preventivo. - 4.7. Segue. E) Il collocamento in prededuzione della "nuova finanza" bancaria concessa "in esecuzione" del Concordato. - 5. Concordato Preventivo e finanziamenti-soci. - 6. Il sostegno del Concordato Preventivo di Risanamento "indiretto".