Espropriazione forzata immobiliare ed intelligenza artificiale
Pubblicato il 25/08/23 18:45 [Articolo 2098]






"Che il nostro sostrato etico sia occidentale (aristotelico, kantiano), orientale (scintoista, confuciano), africano (ubuntu) o riconducibile a una qualsiasi altra tradizione, creando sistemi autonomi e intelligenti che rispettino esplicitamente i diritti umani inalienabili e i valori culturali dei loro fruitori, è possibile dare la priorità all’aumento del benessere umano come parametro per il progresso nell’età algoritmica

(Fabiola Giannotti - Dir. Gen. CERN)

 

Non temete, l’intelligenza artificiale non ha ancora impattato sul processo di espropriazione forzata immobiliare, sicché l'estinzione dei Giudici dell’espropriazione e dei loro ausiliari è per ora rimandata: manca qualsivoglia progetto sperimentale al riguardo (diversamente da quanto sta avvenendo per la giustizia predittiva), ma, prima ancora, è assente un approfondito dibattito scientifico e culturale sul tema.

Eppure l'IA sta "invadendo" ogni settore della nostra esistenza[1], giustizia in senso lato compresa, ed è lecito ritenere che presto farà la sua comparsa anche nel processo di esecuzione ed in particolare in quello per espropriazione forzata immobiliare.

La tecnologia informatica, già da alcuni anni, è presente nel processo di espropriazione immobiliare contribuendo a renderlo più efficiente.

Si pensi al riguardo: (i) all'istituzione, nell'ambito del pct (processo civile telematico), del fascicolo telematico e alla cronologia dei provvedimenti del giudice dell'espropriazione e degli atti di parte in esso depositati scaricabili e consultabili dalle parti secondo necessità, funzione a cui più nessuno di noi rinuncerebbe pur dichiarandosi amante del contatto umano, (ii) all'archivio di giurisprudenza distrettuale presente sul portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia con possibilità di effettuare ricerche utilizzando e combinando tra loro molteplici fattori,  (iii) alle udienze ex-art. 569 cpc celebrate da remoto da una stanza virtuale (la competenza territoriale, con l'avvento della IA potrebbe non avere più senso), (iv) al portale delle vendite pubbliche[2], (v) alla celebrazione di asettiche quanto igieniche aste telematiche sincrone pure o  asincrone, dotate di blockchain delle operazioni relative all'esperimento di vendita utile in caso di reclamo ex-art. 591ter o di opposizione ex-art. 617 cpc, (vi) ai pagamenti telematici di cauzione e saldo prezzo, (vii) all'emissione telematica del decreto di trasferimento firmato digitalmente dal Giudice, (viii) alla tassazione di detto atto con ricerca del relativo importo sul sito dell’AdER, (ix) alla possibilità (per la verità limitata a poche realtà locali) di trascrivere il decreto di trasferimento on-line, (x) alla geniale intuizione di alcuni giudici di autorizzare ex-art. 151 cpc il deposito dell'avviso ex-art. 596 cpc nel fascicolo telematico quale equipollente alla sua notificazione al debitore non costituito, evitando inutili sprechi di carta e giochi dell'oca solo per rispettare principi sorti allorquando con R.D. del 28 ottobre 1940 fu approvato il nostro codice di procedura civile e nessuno avrebbe mai potuto prevedere l'avvento del processo civile telematico, (xi) alla circolarizzazione del progetto di distribuzione tra le parti costituite a mezzo PEC e la sua approvazione o contestazione sempre con una semplice PEC in luogo dell'incontro in presenza presso lo studio del professionista delegato.

Tuttavia, nella fase attuale, si assiste all'ampliamento degli adempimenti correlati alla suddetta tecnologia (che gravano, ancora una volta, sugli ausiliari del Giudice dell'espropriazione), piuttosto che ad un loro snellimento, come sarebbe lecito attendersi a seguito dell'utilizzo di strumenti tecnologici potenzialmente migliorativi delle condizioni di lavoro: il momento di andare a pescare di pomeriggio, appare purtroppo ancora molto lontano.

Il processo di espropriazione immobiliare così come configurato dal nostro codice di rito è però anche custodia giudiziaria, ovvero compimento di attività materiali, tra le molteplici altre in punto di diritto affidate all'ausiliario del Ge, che difficilmente potranno essere digitalizzate e segnatamente: (i) accesso “fisico” all’immobile oggetto di pignoramento congiuntamente al perito, (ii) "vigilanza" periodica dello stato di manutenzione, (iii)  esecuzione di eventuali interventi di manutenzione, (iv) visita dell’immobile con gli interessati all’acquisto[3], (v) accesso per la liberazione dell'immobile pignorato da "cose e persone", con preghiere, bestemmie e minacce da parte degli occupanti, (vi) smaltimento in discarica di suppellettili e arredi abbandonati dal debitore, (vii) sostituzione di una o più serrature, (viii) chiusura di finestre, tapparelle e saracinesche dell'impianto idraulico e del gas, il tutto alla presenza di forza pubblica, medici legali ed accalappiacani.

Poco potrà l’intelligenza artificiale al riguardo: tuttavia in una procedura nella quale l’occupante si rifiutava di far visionare l’immobile pignorato agli interessati, il custode giudiziario non si è perso d'animo ed in attesa della fissazione dell'udienza ex art. 560 cpc per l'audizione delle parti al fine dell'emissione dell'ordine di liberazione richiesto al Ge, utilizzando la propria naturale intelligenza, ha noleggiato (a caldo) un drone dotato di telecamera al fine di mostrare la terrazza, pezzo forte del bene subastato, agli interessati all’acquisto, onde motivarli ad offrire.  

In che cosa consiste l'intelligenza artificiale?

Secondo la definizione offerta da uno dei suoi primi studiosi (McCarthy, 1955) l'IA consisterebbe nel "far comportare una macchina in modi che avrebbero potuto essere definiti intelligenti se fossero stati gli esseri umani a comportarsi così".

Per Kurzweil (contemporaneo inventore informatico e saggista statunitense), l'IA può essere definita come “una macchina capace di svolgere azioni per le quali generalmente si richiede l’intelligenza dell’uomo”.

Il Parlamento europeo, secondo cui l'IA è destinata a diventare una "determinante tecnologia del futuro" ha definito l'intelligenza artificiale quale l'attitudine di una macchina di mostrare capacità simili a quelle umane come il ragionamento, l'apprendimento, la pianificazione e la creatività.

Uno dei primi noti esempi di realizzazione di una macchina elettromeccanica intelligente (chiamata "Bomba") è stata quella creata dallo scienziato inglese Turing (1912-1954 – "Mathematician and WWII code breaker" letteralmente "matematico e decifratore di codice della seconda guerra mondiale"), che grazie ad una serie di tecniche per violare i cifrari tedeschi, riuscì a decodificare i codici creati dalla macchina crittografica nazista Enigma e a dare una svolta significativa al secondo conflitto mondiale. Molto probabilmente senza la "macchina" intelligente i codici di Hitler non sarebbero mai stati svelati o, forse, lo sarebbero stati molto tempo dopo, ma inutilmente, giocando il fattore tempo un ruolo vieppiù vitale in quel momento storico (it.m.wikipedia.org/wiki/Alan_Turing)

L'IA è già divenuta oggetto di studio istituzionale: di "Diritto dell'Intelligenza Artificiale (A.I.)" si parla in "XXVI Lezioni di diritto dell'Intelligenza Artificiale”[4], secondo cui la materia si avvia a diventare disciplina autonoma, ad alta vocazione interdisciplinare tra le scienze giuridiche, con particolare considerazione dei profili etici ed elevata apertura al dialogo con altri saperi.

Quanto al focus di cui al titolo di questo breve articolo, di “Intelligenza artificiale e processo esecutivo” tratta Jordi Nieva-Fenoll in uno specifico paragrafo della monografía "Inteligencia artificial y proceso judicial” (tradotto in Italia da Giappichelli, 2020): l’illustre autore di fama internazionale, esperto della materia, afferma che “il processo esecutivo è fortemente automatizzabile” e ci parla di un “progetto di esecuzione elaborato dall’algoritmo”.

Nell'affascinante ed avvincente testo sopra menzionato si ipotizza la ricerca dei beni pignorabili, senza intervento giudiziario, che grazie al sistema dotato di IA dovrebbero, una volta individuati, essere "bloccati" automaticamente in vista della loro liquidazione per la soddisfazione del credito azionato. Si prospetta la possibilità per il debitore di far valere eventuali vizi del progetto di esecuzione elaborato da un algoritmo mediante l'utilizzo della medesima applicazione dotata di IA che pertanto dovrebbe anche decidere l'opposizione: un interessante all in a meno che, ci spiega il cattedratico spagnolo, "non si ipotizzi l'antieconomicità dell'esecuzione o la presenza di vizi giuridici che la macchina non sia un grado di elaborare".

Secondo Nieva-Fenoll in generale l'IA potrà permetterci di avere un panorama molto più variegato della realtà processuale che tuttavia richiederà un intervento umano altamente specializzato, ritenuto fondamentale per poter comprendere e mettere in relazione le proposte elaborate dalla macchina.

La supremazia dell'uomo sulla macchina, almeno nel processo civile è, per il momento, salva.

Riguardo alle procedure concorsuali, degna di interesse è la riflessione contenuta nell'articolo "Insolvenza e Intelligenza Artificiale"[5] da D. Roque Vitolo, il quale alla luce delle "meraviglie" che IA e ML (intelligenza artificiale e machine learning) possono offrire si chiede: "Ma se tutto questo è vero, perché gli esperti dei processi di ristrutturazione del debito e di fallimento non stanno lavorando alla pianificazione e all'eventuale utilizzazione dell'intelligenza artificiale (IA) nella progettazione dei processi di prevenzione e risoluzione dell'insolvenza?".

Tra lo scetticismo che ogni innovazione così dirompente produce sugli esseri umani e la constatazione che anche le macchine possono fallire (ma meno dell'uomo), l'autore citato indica come risposta l'interessante tesi della "avversione agli algoritmi" formulata da alcuni studiosi della materia (Laetitia Renier, Marian Schmid Mast ed Anely Bekbergenova) secondo cui "quando notiamo che gli algoritmi sono sbagliati, ci fidiamo meno e diminuiamo il loro uso rispetto a quello che succede dopo aver visto che gli umani sbagliano". 

Stimolato dal titolo dell'ultima Fiera del Credito[6] svoltasi a Milano nello scorso mese di aprile 2023, "Intelligenza artificiale e credito, i professionisti del futuro" e quello del tema assegnatomi ovvero "IA e processo esecutivo", ho potuto  verificare che con riferimento al rapporto tra processo per espropriazione forzata immobiliare e IA, fatta eccezione per l'opera sopra indicata, molto poco si è detto e ciò in netta contrapposizione al tema della giustizia ordinaria di cognizione, in particolare quella cosiddetta “predittiva” che si prefigge l'obiettivo di prevedere l'esito di un giudizio attraverso l’intelligenza artificiale applicata alla giurisprudenza.

Al riguardo in dottrina[7]è stato acutamente evidenziato che "La giustizia predittiva è essenzialmente la conseguenza della certezza del diritto. Tanto questo è vero che è lo stesso legislatore che ne impone il calcolo. In questa direzione milita chiaramente l’art. 348bis c.p.c. (ndr nel testo precedentemente in vigore a quello attuale) che sanziona con l’inammissibilità l’impugnazione che non abbia una ragionevole probabilità di essere accolta; ciò vuol dire che l’appellante, prima di procedere all’impugnazione effettiva, dovrà interrogarsi circa la presenza o meno di probabilità di accoglimento, che in concreto vuol dire interrogarsi sul futuro dell’atto da notificare: i) l’impugnazione è ammissibile se sussiste una ragionevole probabilità di accoglimento; ii) l’impugnazione è inammissibile se non sussiste una ragionevole probabilità di accoglimento".

Dal sito www.agendadigitale.eu, si apprende che a livello nazionale vi sono sei progetti in via di sperimentazione, ma nessuno di essi ha ad oggetto il processo di espropriazione forzata immobiliare.  A Venezia, grazie alla piattaforma, realizzata dal dipartimento di Intelligenza artificiale di una società di revisione appartenente alle cosiddette Big Four (partner del progetto) è possibile navigare e analizzare le fattispecie giuridiche del licenziamento per motivi soggettivi e relativi orientamenti in modo dinamico e interattivo. Più di 800 sentenze dei Tribunali del Veneto sono alla base dell’algoritmo che regola la piattaforma (www.unive.it/pag/14024).

La macchina intelligente è quindi in grado di decidere, ma nel processo esecutivo una decisione o un atto stragiudiziale su cui ex-lege fondare l'esecuzione, esiste già ed è devoluta nel titolo esecutivo.

Le questioni nevralgiche del processo di espropriazione forzata immobiliare rispetto alle quali l'IA può essere d'aiuto sono sempre le stesse: (i) la celerità delle operazioni di vendita e conseguentemente di distribuzione del ricavato, ma ancor di più (ii) la determinazione del giusto prezzo dell'immobile espropriato che da sempre agita creditori, debitori, (iii) la stabilità del decreto di trasferimento a cui si riconnette la (recente) tutela del consumatore e, più in generale, (iv) la celebrazione di un giusto processo. 

Preliminarmente occorre chiedersi se tale upgrade sia proprio necessario e/o inevitabile e se, in caso di risposta positiva,  quale beneficio possa apportare l'IA al sistema giudiziario delle vendite immobiliari giudiziarie in termini di risultato economico e di tempo (due fattori che com'è noto sono strettamente connessi tra di loro) e se, per l'appunto, residui ancora un ruolo per il Giudice dell'espropriazione e dei suoi ausiliari, periti, custodi, delegati alla vendita e ancora quale possa essere il contributo in favore delle parti del processo e della platea sempre più nutrita di terzi interessati (si pensi al contenzioso generato dalle frequenti e variegate esclusioni dalle aste telematiche) e dei loro difensori. 

Per tentare di rispondere a queste domande è bene ricordare che il processo di espropriazione forzata immobiliare si prefigge come risultato finale la soddisfazione del diritto di credito del procedente e dei creditori intervenuti, attraverso il compimento di atti che conducono alla vendita dell'immobile pignorato, nel rispetto delle regole di diritto fissate dal nostro codice di rito e molto più spesso dalla lex specialis rappresentata dall'ordinanza di vendita di ogni giudice dell'esecuzione d'Italia.

Prima di affidare il recupero del credito al proprio difensore, alcuni creditori già utilizzano l’IA per l’analisi delle richieste di finanziamento svolgendo cosi un’attività di credit scoring che tuttavia, evidentemente, non è sufficiente a scongiurare il ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria per il recupero del credito[8].

E così il creditore si appresta ad offrire all'oracolo informatico una seconda chance ovvero predire l'esito possibile della liquidazione giudiziale esecutiva individuale attraverso il pignoramento del diritto reale di cui è titolare il proprio debitore, sia in termini di validità ed efficacia dell'instauranda procedura per espropriazione immobiliare che in termini economici in relazione al probabile ricavo d'asta se non addirittura della sua antieconomicità (valutazione per la quale si dovrà pesare la portata e il riflesso dell'eventuale persistente occupazione dell'immobile subastato) che potrà con anticipo consentire al creditore procedente di ponderare e soppesare la sua intenzione di agire in executivis.

Al riguardo è necessario immaginare che il creditore munito di titolo esecutivo possa, secondo regole ancora tutte da stabilire, ma che potrebbero essere mutuate dai principi posti a base dell'art. 492bis cpc, accedere a banche dati (agenzia entrate, ufficio tecnico del comune ove è sito l'immobile pignorato, siti del Ministero di Giustizia contenenti i valori di stima e il prezzo di aggiudicazione degli immobili in asta almeno degli ultimi tre anni di vendite coatte e altrettanto per i valori del mercato libero) collegate tra di loro che parlino lo stesso linguaggio (informatico) onde consentire poi agli algoritmi ben riforniti dei dati da esse prelevati, di svolgere il proprio compito in tempi più rapidi rispetto a quanto l'uomo sarebbe in grado di fare e il tempo, come dice il famoso proverbio popolare inglese, si sa, è denaro.

"Un programma di intelligenza artificiale, quale che sia, è certamente più veloce di un essere umano nella risoluzione di problemi che presentano dati identici o omogenei o anche soltanto simili. Il metodo logico e statistico permette di elaborare soluzioni rapidissime con un certo grado di attendibilità sulla base dell’analisi di milioni di elementi. Nessun soggetto coinvolto nel processo se ne potrebbe lamentare: né l’avvocato, né gli ausiliari del giudice, né il giudice stesso. Non se ne potrebbero lamentare gli utenti del servizio giustizia. Si riducono i costi e i tempi, si aumenta il livello di certezza"[9].

Una rete di informazioni che solo uno apparato statale fortemente digitalizzato (ed in tal senso il PNRR nel nostro paese sarà determinante) in regime di assoluto monopolio ed adeguatamente regolato può e deve mettere a disposizione della collettività degli operatori qualificati: in parte ciò è già avvenuto avuto riguardo alla ricerca e al pignoramento dei beni mobili per effetto dell'art. 492bis cpc recentemente interessato dalla riforma Cartabia e che pare in linea con quanto prospettato dalla dottrina iberica sopra richiamata.  

Notificato l'atto di pignoramento (attività anacronisticamente ancora inutilmente affidata all'ufficiale giudiziario per quanto attiene l'atto di pignoramento immobiliare i cui effetti si cristallizzano non già con l'ingiunzione di cui all'art. 492 cpc, bensì, come affermato da autorevole dottrina del secolo scorso, Satta e Bonsignori, con la sua trascrizione), l'ufficio dotato di IA potrà elaborare il piano della vendita o il "progetto di esecuzione" sopra richiamato.

L'IA potrebbe essere utilizzata per rilevare la presenza di clausole abusive nei contratti di finanziamento sulla scorta del quale il creditore abbia agito in via monitoria: è noto ai più il portato del recente dirompente arresto nr 9479/2023 delle SS UU della Suprema Corte di Cassazione in tema di clausole abusive di cui al contratto di finanziamento posto a base del decreto ingiuntivo non opposto dal consumatore, per effetto di quattro pronunce della Corte di giustizia dell'Unione Europea, emesse dal Collegio della Grande Sezione in data 17 maggio 2022 che ha reso vulnerabile la regola del giudicato sostanziale e del giudicato implicito.

Il tutto a beneficio del debitore "consumatore", ma già v’è chi si è chiesto se dal punto di vista costituzionale possa reggere l’esclusione del debitore non consumatore dalla suddetta tutela [10]

V’è inoltre da ritenere, come molti commentatori hanno già preannunciato, che presto la querelle abbraccerà anche i contratti di mutuo ipotecario fondiario in funzione di titolo esecutivo e allora la procedura di espropriazione forzata immobiliare diverrà suo malgrado e contro la sua stessa natura di processo essenzialmente liquidatorio, la sede per il primo vaglio giudiziale circa l'eventuale vessatorietà delle clausole contrattuali in essi contenute e non già, come per l'ipotesi in cui il titolo esecutivo è rappresentato da un decreto ingiuntivo, il punto terminale di salvaguardia del sistema in virtù del sopra richiamato arresto della CGUE. 

L’aiuto che l’IA potrebbe offrire al GE e per lui al delegato alla vendita onerato della verifica sarebbe apprezzato e di gran lunga risolutivo in tempi sicuramente più veloci rispetto all'azione umana: in fondo per una macchina dotata di intelligenza artificiale, l'analisi di un testo e il rilevamento di parole chiave, sono un gioco da ragazzi o, per meglio dire, il lavoro per eccellenza nel quale la macchina informatica riesce ad esaltare le proprie caratteristiche.

Una volta superato anche questo scoglio tra i tanti frapposti per l'esercizio dell'azione esecutiva, l'IA potrebbe ancora trovare applicazione con riferimento alla redazione della relazione di stima. 

Una banca dati che, come si è detto, contenga i valori di stima e i relativi risultati in termini di prezzo di aggiudicazione e di trasferimento degli immobili pignorati almeno negli ultimi tre anni, i prezzi di vendita del mercato libero, gli indici del costo del denaro e quelli rappresentativi del trend del mercato in continua quotidiana evoluzione, unitamente a tutti gli indici di stima tradizionalmente richiesti all'esperto tra cui le pratiche edilizie che tuttora in grandi comuni sono "irreperibili" (!), se messi a disposizione della IA potrebbero portare alla formulazione di una relazione tecnica e di stima maggiormente precisa e veloce grazie a una maggior potenza di calcolo e capacità di interconnessione delle informazioni.

Tuttavia, come per la custodia, anche la perizia di stima richiede l'accesso fisico dell’esperto presso l'immobile pignorato non tanto per la verifica delle caratteristiche costruttive e della composizione dei materiali che potranno essere offerti in pasto all’IA  solo dopo la verifica sul posto, ma per prendere contezza della reale consistenza e dello stato di  fatto dell'immobile pignorato e  scongiurare la presenza (piuttosto frequente) di abusi edilizi che il debitore o i suoi aventi causa hanno realizzato nell'immobile pignorato e che nè il drone utilizzato dal custode giudiziario sopra riferito nè l’IA potrebbero rilevare.

E ancora, in un mondo di banche dati tra di loro comunicanti e pagamenti elettronici e perciò tracciabili, l’IA potrebbe essere utilizzata per implementare o finalmente dare un serio contenuto alle norme in tema di antiriciclaggio che, avuto riguardo alle aste giudiziarie, per effetto della riforma Cartabia, si riducono alla previsione di un mero obbligo di compilazione di un modulo contenente le dichiarazioni dell’aggiudicatario da accompagnare alla minuta del decreto di trasferimento da sottoporre al GE, senza che nulla si disponga in ordine ai controlli circa la veridicità delle dichiarazioni rese. 

L'uso dell’IA potrà essere utile nel processo esecutivo per automatizzare tutte le attività ripetitive e ridurre i costi operativi e ovviare agli errori o alle perdite di tempo umane monitorando lo stato della procedura e segnalando eventuali anomalie o ritardi (Nieva-Fenoll, op. cit.).

Per far si che l’IA possa essere di supporto agli operatori del diritto è tuttavia necessario che il legislatore  ne definisca i principi, i limiti e le garanzie ed in questo senso, potrebbe essere utile fare riferimento al quadro giuridico proposto dalla Commissione europea per l'intelligenza artificiale, che mira a promuovere uno sviluppo etico, sicuro e affidabile dell'IA nell'Unione europea (il legislatore europeo in data 14/06/2023 ha dato il via libera all’Artificial Intelligence Act, che regolerà l'Intelligenza Artificiale nel rispetto dei diritti e dei valori dell'Unione Europea) che la Presidente del Parlamento europeo, Metsola, ha descritto come una legislazione che senza dubbio stabilirà lo standard globale per gli anni a venire.

Una legislazione che dovrà a sua volta essere fondata su regole tali da garantire ai consociati la massima trasparenza in relazione all’uso del nuovo strumento: “è essenziale che l'impiego di algoritmi e sistemi di machine learning nell'ambito della giustizia sia guidato da principi etici e da standard di trasparenza e responsabilità. Solo a queste condizioni, ammesso che tale obiettivo sia effettivamente raggiungibile, gli strumenti di cui parliamo potranno essere utilizzati in modo efficace ed equo per supportare le decisioni giudiziarie e le scelte amministrative, migliorando così la qualità del servizio offerto ai cittadini”[11].

Il compito del legislatore che vorrà introdurre l'IA nell'ambito del processo di espropriazione forzata immobiliare non sarà facile, soprattutto perché non sarà possibile radicalizzarne l'applicazione a tutto tondo, dal momento che come si è sopra detto e ricordato, vi sono attività come quella custodiale e parte di quella peritale che giammai potranno essere affidate ad un algoritmo.

Al netto di tali attività è evidente che il ricorso all'IA potrà essere utile per affrontare in tempi rapidi adempimenti che diversamente richiederebbero molto tempo e che lungi dal portare all'estinzione la specie dei Giudici dell’espropriazione e dei loro ausiliari, potrà soccorrerli e “collaborare” con questi e le parti, in conformità alle norme che dovranno essere emanate, per rendere, se possibile, ancor più efficiente il processo di espropriazione forzata immobiliare, nel duplice convergente tentativo di soddisfare le aspettative dei creditori e garantire l'indefettibile tutela del debitore.

 

 


[1] Ne sono esempio molte funzioni e app dei nostri smartphone come il riconoscimento facciale per sbloccare il dispositivo, Google Maps, i browser con motori di ricerca augmented come Bing, Alexa che può essere usata per gestire una casa domotica, il traduttore on line ecc.

[2] Per un’analisi critica del PVP v. Blasone-Torri “Verso un'asta telematica 3.0 o quasi” in https://blog.ilcaso.it/news_2049

[3] Attività che sarebbe quanto mai opportuno sostituire integralmente col virtual video tour che attraverso una dash board dedicata renderebbe agli organi della procedura una lettura immediata dei dati relativi al numero dei visualizzatori e delle visualizzazioni del video dell’immobile subastato

[4] Ruffolo, Ed Giappichelli, 2021

[5] in www.ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it, 11/02/2022

[6] Ringrazio il Dr Uva della UILP per la convocazione a tale interessante evento

[7] Viola in https://www.treccani.it/enciclopedia/giustizia-predittiva  

[8] Per approfondimenti v. "Intelligenza artificiale nel credit scoring: analisi di alcune esperienze nel sistema finanziario italiano" in www.bancaditalia.it/pubblicazioni).

 

[9] Dalfino in www.questionegiustizia.it

[10] Riccio-Riccio in  https://www.dirittobancario.it/art/la-tutela-del-consumatore-di-fronte-alle-clausole-abusive-dalle-pronunce-della-corte-di-giustizia-alla-sentenza-della-cassazione-a-sezioni-unite/

 

[11] Benassi “ChatGPT, l'evoluzione dell'intelligenza artificiale e la sua applicazione nel campo giuridico. Spunti per un dibattito” in https://blog.ilcaso.it/news_2071

 























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