Brevi note sulla conversione delle pene pecuniarie per i reati di competenza del giudice di pace
Pubblicato il 23/05/18 00:00 [Articolo 1602]






1.- La conversione di una pena pecuniaria applicata con sentenza del giudice di pace e non eseguita per insolvibilità del condannato non rientra nella normativa generale conte-nuta nell'art. 660 c.p.p. per un complesso di ragioni stori-che, logiche e testuali.
Si osserva, anzitutto, che l'art. 660 c.p.p. è stato intro-dotto nel nostro Ordinamento (unitamente, ovviamente, a tutte le altre disposizioni del vigente codice di procedura pe-nale) in virtù del d.p.r. 22 settembre 1988 n. 447 (Approva-zione del codice di procedura penale).
All'epoca l'unica ipotesi di conversione di pena pecunia-ria non eseguita per insolvibilità del condannato era quella prevista dall'art. 102 l. 24 novembre 1981 n. 689: di guisa che ad essa (e ad essa soltanto) andava riferito l'art. 660 c.p.p.
Quest'ultima disposizione (art. 102 l. 689/1981), tuttavia, non può trovare applicazione in caso di pena pecuniaria applicata dal giudice di pace e non eseguita per insolvibilità del condannato perché:
- la conversione ivi divisata comporta (in caso di manca-ta richiesta di lavoro sostitutivo da parte del condannato ex art. 102, 2° comma, l. 681/1981) l'applicazione della san-zione sostitutiva della libertà controllata (art. 102, 1° comma, l. 689/1981);
- quest'ultima sanzione sostitutiva, invece, non è appli-cabile ai reati di competenza del giudice di pace in virtù dell'art. 62 d. lgs. 274/2000 ("Le sanzioni sostitutive previste dagli articoli 53 e seguenti della legge 24 novembre 1981 n. 689 non si applicano ai reati di competenza del giudice di pace").

2.- La materia della conversione di pena pecuniaria appli-cata dal giudice di pace e non eseguita per insolvibilità del condannato trova la sua completa e specifica disciplina nel d. lgs. 28 agosto 2000 n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999 n. 468) e, più esattamente, nel suo art. 55 (Conversione delle pene pecuniarie).
La competenza a disporre la suindicata conversione ex art. 55 d. lgs. 274/2000 deve riconoscersi allo stesso giudice di pace, che ha applicato la pena pecuniaria de qua: e ciò in virtù dell'art. 40, 1° comma, stesso d. lgs. ("Salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è il giudice di pace che l'ha emesso"), il quale, in quanto sopravvenuto all'art. 660 c.p.p. e in quanto lex specialis, prevale sulla disciplina dettata in via generale dallo stesso art. 660 c.p.p.
Mette conto osservare che ai fini in discorso è irrilevante la circostanza che la "sopravvivenza" dell'art. 660 c.p.p. è conseguita alla declaratoria di illegittimità costituzionale "degli artt. 237, 238 e 299 (nella parte in cui abroga l'art. 660 c.p.p.) del d. lgs. 30 maggio 2002 n. 113".
Invero:
- tale dichiarazione di incostituzionalità è stata fatta dalla Corte costituzionale con la sentenza 18 giugno 2003 n. 212 non sulla base di una ipotetica (ed inesistente) competenza "naturale" ed inderogabile in subiecta materia della magi-stratura di sorveglianza, ma solo per vizio di eccesso di de-lega: più esattamente: "perché il legislatore delegato … era sicuramente privo del potere di dettare una disciplina del procedimento di conversione delle pene pecuniarie che com-portasse - come quella impugnata - una radicale modifica delle regole di competenza" (come si legge nella motivazione della predetta sentenza);
- la "disciplina impugnata" (e dichiarata incostituzionale) era quella che, contestualmente abrogando l'art. 660 c.p.p. [che attribuiva al magistrato di sorveglianza la competenza in materia di conversione delle pene pecuniarie e che (come si è sopra dimostrato) era da mettere in relazione soltanto con la conversione prevista dall'art. 102 l. 24 novembre 1981 n. 689], trasferiva "al giudice dell'esecuzione la relati-va competenza precedentemente spettante al magistrato di sorveglianza in tema di rateizzazione e conversione di pene pecuniarie";
- tuttavia, in virtù della "disciplina impugnata" (e dichia-rata incostituzionale) codesta "radicale modifica delle regole della competenza" non si aveva e non si è mai avuta rispet-to alla conversione prevista dall'art. 55 d. lgs. 274/2000, la quale (a differenza di quella prevista dall'art. 102 l. 689/1981) è stata sempre di competenza del giudice di pa-ce in virtù dell'art. 42 d. lgs. 274/2000 ("Le condanne a pe-na pecuniaria si eseguono a norma dell'art. 660 del codice di procedura penale, ma l'accertamento della effettiva insol-vibilità del condannato è svolto dal giudice di pace compe-tente per l'esecuzione che adotta altresì i provvedimenti in ordine alla rateizzazione, ovvero alla conversione della pena pecuniaria").
E' ben vero che quest'ultima disposizione (al pari dell'art. 660 c.p.p., poi "risuscitato" da Corte cost. 212/2003) è stata abrogata dall'art. 299 d. lgs 113/2002.
Il che, nondimeno, non determina alcuna sostanziale mo-difica della competenza in subiecta materia: la quale (come già in precedenza) resta al giudice di pace in virtù del suindicato art. 40, 1° comma, d. lgs. 274/2000.
Del resto, opinandosi diversamente ed ipotizzandosi che l'abrogazione dell'art. 42 d. lgs. 274/2000 abbia determina-to lo "spostamento" di competenza in subiecta materia dal giudice di pace competente per l'esecuzione al magistrato di sorveglianza, l'art. 299 d. lgs. 113/2002 si esporrebbe alla stessa censura di incostituzionalità operata da Corte cost. 212/2003 in quanto comporterebbe una radicale modifica delle regole di competenza, che il legislatore delegato non aveva il potere di apportare!

3.- La competenza del giudice di pace in subiecta materia trova conferma in una ulteriore argomentazione logica.
A tal fine va ricordato che la conversione ex art. 55 d. lgs. 274/2000 comporta la sostituzione della pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità del condannato non con la li-bertà controllata o con il lavoro sostitutivo ex art. 102 l. 24 novembre 1981 n. 689 [che (come sopra detto) sono inap-plicabili ai reati di competenza del giudice di pace ai sensi dell'art. 62 d. lgs. 274/2000], ma con una delle altre san-zioni applicabili dal giudice di pace. Vale a dire:
- se il condannato lo richiede, nel lavoro di pubblica utili-tà ex art. 54 d. lgs. 274/2000 (v. art. 55, 1° comma)
- in mancanza di tale richiesta, nell'obbligo di permanen-za domiciliare ex art. 53 d. lgs. 274/2000 (v. art. 55, 5° comma).
Orbene!
Sarebbe assolutamente illogico che la competenza (sia funzionale che territoriale) a provvedere sull'esecuzione di tali (ed identiche) sanzioni dipenda dal loro momento ap-plicativo per essere attribuita al giudice di pace che ha emesso la sentenza, se applicate con la sentenza stessa; e invece al magistrato di sorveglianza del luogo di residenza o di domicilio del condannato ex art. 677, comma 2, c.p.p., se applicate in sede di conversione per insolvibilità del con-dannato.
Tale incongruenza, di contro, non si presenta se si rico-nosce al giudice di pace la competenza ad applicare tali sanzioni pure in sede di conversione ex art. 55 d. lgs. 274/2000 (cfr. Cass. pen., Sez. I, sentenza 2 luglio 2013 n. 29227, Confl. comp. in proc. Kharraf., Rv. 256800: "In te-ma di esecuzione della pena, appartiene al giudice dell'esecu-zione, e non al magistrato di sorveglianza, la competenza a decidere sull'istanza relativa alla modifica delle modalità di esecuzione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utili-tà, stabilite nella sentenza pronunciata dal giudice della co-gnizione").

4.- Merita, infine, di essere evidenziato un ulteriore ar-gomento testuale a favore della competenza del giudice di pace in subiecta materia.
Il suindicato art. 55 d. lgs. 274/2000 (che prevede la so-stituzione con le suindicate sanzioni della pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità del condannato) è collocato (al pari degli artt. 53 e 54) nel titolo II della l. 274/2000, che reca l'intestazione "sanzioni applicabili dal giudice di pace": di guisa che pure quelle "sostitutive" ex art. 55 sono ap-plicabili e devono essere applicate da tale organo.


















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