Il decreto ingiuntivo esecutivo quale titolo ipotecario
Pubblicato il 23/07/13 00:00 [Articolo 1395]






SOMMARIO: 1. Le ipotesi di apparente distonia tra efficacia ipotecaria ed efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo. - 2. La "ritrovata" sintonia tra l'efficacia ipotecaria e l'efficacia esecutiva del decreto "confermato" dalla sentenza rigettante l'opposizione. - 3. La distonia tra l'efficacia esecutiva e l'efficacia ipotecaria del decreto diventato definitivo per effetto dell'estinzione del giudizio di opposizione: sua eliminazione tramite un'interpretazione estensivo-adeguatrice dell'art. 655 c.p.c. - 4. (Segue) L'assurdità delle conseguenze connesse ad un'interpretazione rigorosamente letterale dell'art. 655 c.p.c. - 5. L'ipotesi del decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ex art. 652 c.p.c. in caso di conciliazione delle parti del giudizio di opposizione: sua efficacia ipotecaria alla stregua del "diritto vivente" e conferma tramite essa della superiore interpretazione estensiva dell'art. 655 c.p.c. - 6. Il riconoscimento della qualità di titolo ipotecario al decreto ingiuntivo esecutivo ope legis. - 7. Conclusione: l'affermazione de iure condito del principio generale di inerenza al decreto ingiuntivo comunque esecutivo della qualità di titolo ipotecario.


Segue nell'allegato.






















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