La costituzione delle parti nel processo d'ingiunzione in senso lato: iconoclastie
Pubblicato il 02/04/11 00:00 [Articolo 1315]






Sommario: 1. I termini di costituzione delle parti del processo d'ingiunzione in senso lato nella prospettiva tradizionale. - 2. Prima premessa della nostra ricostruzione: la continuità procedimentale tra la fase monitoria ed il giudizio di opposizione. - 3. Conseguenze applicative della divisata unitarietà del processo d'ingiunzione in senso lato. - 4. Segue: l'assegnazione all'opponente della qualità di convenuto in senso (non solo sostanziale, ma pure) formale. - 5. Conclusioni desumibili dalla prima premessa: il deposito del ricorso ex art. 638 c.p.c. quale atto determinante ipso iure la costituzione in giudizio del ricorrenteopposto-attore e riferibilità all'intimato-opponente-convenuto dei termini di costituzione previsti in generale per il convenuto dall'art. 166 c.p.c. - 6. Seconda premessa della nostra ricostruzione: l'opposizione a decreto ingiuntivo quale strumento finalizzato a "sintonizzare" la posizione delle parti del processo d'ingiunzione in senso lato alla posizione delle parti dell'ordinario processo di cognizione. - 7. Conclusione desumibile (pure) dalla seconda premessa: riferibilità all'opponente dei termini di costituzione previsti in generale per il convenuto dall'art. 166 c.p.c. - 8. Terza premessa della nostra ricostruzione: la ratio del dimezzamento dei termini ex art. 645, 2° comma, c.p.c. - 9. Conclusioni desumibili dalla terza premessa: diversità di ratio tra il dimezzamento dei termini ex art. 645, 2° comma, c.p.c. e l'abbreviazione dei termini ex art. 163 bis, 2° comma, c.p.c.; non riducibilità del termine di costituzione dell'opponente per effetto del dimezzamento dei termini di comparizione ex art. 645, 2° comma, c.p.c. - 10. Riepilogo finale.


Segue nell'allegato.






















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