Sommario: 1. Premessa. - 2. Le azioni di classe e di interesse collettivo: evidenziarne la distinzione. - 3. Il giudice: descriverne meglio la competenza. - 4. La legittimazione: riservarla agli enti esponenziali. - 5. I rinvii: precisarne il contenuto. - 6. I provvedimenti: prevederne la conoscibilità telematica. - 7. Le prove: abrogarne la disciplina ridondante. - 8. Il pubblico ministero: abolirne la disciplina specifica. - 9. La tutela: anticiparla per «giusti motivi di urgenza». - 10. La condanna alle spese: renderla anche premiale. - 11. L'ordine ripristinatorio: sganciarlo dalla condanna inibitoria. - 12. La coercizione diretta e indiretta: assicurarle dal rischio di inerzia ed estendere la concedibilità di quest'ultima. - 13. L'accertamento: proiettarlo nell'azione risarcitoria. - 14. Le inibitorie speciali: ridurle. - 15. Le nuove norme processuali: applicarle nei processi successivi alla loro entrata in vigore. - 16. Conclusioni. - Appendice: Progetto di legge e relazione illustrativa. - Tavola di raffronto con la disciplina attuale.
1. Premessa
In un precedente scritto ho segnalato alcuni problemi posti dalla nuova disciplina dell'azione inibitoria collettiva[1], che è stata introdotta dalla legge n. 31 del 12 aprile 2019, inserendo l'art. 840-sexiesdecies cod. proc. civ. a chiusura della più ampia riforma dei procedimenti collettivi di cui al nuovo titolo VIII-bis del libro IV del codice di procedura civile. Una riforma per il resto interamente riservata alla corrispondente azione con fine risarcitorio o «azione di classe» tout court, a cui sono dedicati gli artt. da 840-bis a 840-quinquiesdecies cod. proc. civ.
In sintesi, mi pare criticabile che il legislatore (i) non abbia distinto anche sul piano definitorio tra azioni di classe e di interesse collettivo, riconducendo entrambe alla categoria generale dei «procedimenti collettivi»; (ii) non abbia chiarito chi sia il giudice competente se la parte resistente è una persona fisica o ha sede all'estero; (iii) non abbia riservato ad enti esponenziali la legittimazione a proporre l'azione inibitoria collettiva; (iv) non abbia dettato una disciplina procedimentale sufficientemente chiara; (v) non abbia esplicitamente prescritto, come invece avviene per l'azione risarcitoria, la pubblicazione dei provvedimenti nel portale gestito dal Ministero della Giustizia; (vi) non abbia evitato le ripetizioni determinate del rinvio a talune disposizioni contenute nella disciplina dell'azione di classe; (vii) non abbia uniformato l'azione inibitoria a quella risarcitoria per quanto riguarda il ruolo del pubblico ministero; (viii) non abbia confermato la possibilità di anticipare la tutela in presenza di «giusti motivi di urgenza»; (ix) non abbia previsto, a differenza che per l'azione di classe, un meccanismo premiale di condanna alle spese; (x) non abbia consentito che l'ordine ripristinatorio possa essere impartito anche in assenza di un provvedimento inibitorio; (xi) non abbia pensato che il beneficiario possa omettere di esercitare i poteri di coercizione diretta o indiretta riconosciutigli; (xii) non abbia stabilito che l'accertamento raggiunto con l'azione inibitoria possa valere nella successiva azione risarcitoria a vantaggio di chiunque la proponga; (xiii) non abbia sfoltito la selva delle azioni inibitorie collettive, abrogando, anziché salvaguardarle, le inibitorie speciali suscettibili di essere assorbite in quella generale.
Lascia inoltre perplessi che la nuova disciplina (xiv) non abbia lasciato operare il principio tempus regit actum e che le nuove disposizioni sull'azione inibitoria e su quella risarcitoria possano essere applicate solo alle «condotte illecite poste in essere successivamente alla data della sua entrata in vigore», con ciò che ne deriva in ordine alla futura coesistenza di norme processuali diverse per situazioni simili. Né, se si aggiunge che gli effetti delle condotte possono emergere a distanza di anni, pare accettabile la conseguente incertezza riguardo al momento in cui l'illecito sia stato commesso e su quale debba essere, quindi, la relativa tutela processuale. Come pure non si giustifica il risultato, che costituisce l'effetto di questa disciplina transitoria, di ritardare l'entrata a pieno regime degli artt. 840-bis e segg. cod. proc. civ.
La lunga vacatio legis di dodici mesi dalla pubblicazione, dovuta all'esigenza di adeguare i sistemi informatici ed istituire il registro delle organizzazioni e associazioni legittimate alle azioni di cui al titolo VIII-bis del libro IV del codice di rito, ad ogni modo interpone una pausa di riflessione che, considerata anche l'alta probabilità di assistere a successivi differimenti dell'entrata in vigore[2], potrebbe essere utilizzata per riaprire il cantiere delle leggi e perfezionare l'attuale prodotto.
Sicuramente, la riflessione sui procedimenti collettivi è molto vasta ed è ormai significativa, specie in materia di consumo, anche l'esperienza applicativa.
Né si ha la pretesa di approfondire ancora.
Mi pare però utile formulare, rispetto a un testo che è lecito presumere non possa essere più stravolto ma si presti ancora ad essere emendato, qualche proposta di modifica della disciplina della nuova azione inibitoria collettiva, da operare conservando la maggior parte possibile della legge recentemente approvata. Questo al fine della semplificazione della normativa, della sua razionalizzazione e del coordinamento con l'azione risarcitoria. La riforma delle disposizioni sull'azione inibitoria sembra infatti essere stata poco meditata in rapporto alla sua importanza nel quadro delle tutele, quasi che tutta l'attenzione, anche mediatica, sia stata assorbita dall'azione di classe. Il che giustifica, dal mio punto vista, il fatto di tornare de iure condendo su di essa a brevissima distanza da quando lo ius è stato conditum.
2. Le azioni di classe e di interesse collettivo: evidenziarne la distinzione
Iniziando dalle definizioni, sarebbe stato opportuno valorizzare la distinzione concettuale, elaborata in dottrina, tra le azioni di classe e quelle di interesse collettivo, che oggi la rubrica del titolo VIII-bis del codice di procedura civile omette, riconducendo tutto al genere unitario «Dei procedimenti collettivi».
Secondo una classificazione ormai consolidata, infatti, nell'azione di classe la parte attrice agisce a nome di una serie di soggetti titolari di posizioni che sarebbero di per sé autonomamente tutelabili, lasciando immutata la situazione degli altri che vantino pretese assimilabili. Nelle azioni di interesse collettivo, invece, la tutela concessa ad uno non può che riflettersi nella tutela della comunità più vasta su cui incide l'altrui condotta illecita.
Nel caso delle azioni disciplinate nel titolo VIII-bis del codice di procedura civile, gli artt. da 640-bis a 640-quinquesdecies cod. proc. civ. sono dedicati ad una azione del primo tipo, dato che il richiesto risarcimento del danno contrattuale o extracontrattuale potrebbe essere chiesto anche individualmente, senza coinvolgere gli altri danneggiati. L'art. 640-quinquesdecies cod. proc. civ., al contrario, si occupa di una azione del secondo tipo, tanto che il provvedimento inibitorio ed eventualmente ripristinatorio richiesto non potrebbe che beneficiare anche gli altri appartenenti alla medesima categoria dei soggetti lesi.
Si potrebbe allora evidenziare, nella rubrica del titolo VIII-bis del codice di procedura civile (e nel titolo V-bis delle correlate disposizioni per l'attuazione), che ci si occuperà tanto di azioni di classe quanto di azioni di interesse collettivo.
3. Il giudice: descriverne meglio la competenza
Passando alla competenza del giudice, l'art. 840-sexiesdecies, 3° comma, e l'art. 840-ter, 1° comma, cod. proc. civ. la individuano sulla base del medesimo criterio, adottando entrambi quello della competenza esclusiva della «sezione specializzata in materia di impresa competente per il luogo ove ha sede la parte resistente».
Sarebbe quindi meglio che il 3° comma dell'art. 840-sexiesdecies del codice di rito, invece di ripetere le parole del 1° comma dell'art. 840-ter cod. proc. civ., si limitasse a richiamarlo.
Tale modifica, da suggerire per ragioni di sintesi e di simmetria, di per sé sola non risolverebbe però il dubbio su chi sia il giudice competente nel caso, raro ma non impossibile, in cui il ricorso venga proposto contro una persona fisica e nel caso, che potrebbe essere frequente, in cui il resistente non sia localizzabile in Italia ma la giurisdizione italiana sussista ugualmente.
Scartando l'inaccettabile conclusione per l'impossibilità di esercitare una azione collettiva in tali ipotesi, la soluzione sembra doversi ricavare dall'applicazione delle disposizioni in tema di foro generale. Così, in base al 1° comma dell'art. 18 cod. proc. civ., la sede delle persone giuridiche dovrebbe essere equiparata alla residenza o al domicilio (e, se sconosciuti, alla dimora) delle persone fisiche. Quando invece la parte convenuta non abbia la sede sul territorio italiano (o, per la persona fisica, non sia individuabile nessuno dei luoghi di cui al ricordato 1° comma dell'art. 18), si dovrebbe ritenere applicabile il criterio suppletivo ricavabile dal 2° comma dell'art. 18 cod. proc. civ., facendo riferimento al luogo di residenza o sede dell'attore. Con salvezza, poi, dell'attrazione alla relativa sezione specializzata del tribunale dell'impresa ai sensi del 1° comma-bis dell'art. 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003 n. 168 (aggiunto dall'art. 10 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9) o eventualmente ai sensi del 1° comma-ter del medesimo articolo (aggiunto dall'art. 18 del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3).
Sembra pertanto che l'art. 840-ter, 1° comma, cod. proc. civ., a cui l'art. 840-sexiesdecies, 3° comma, dovrebbe rinviare, possa validamente recepire il risultato interpretativo appena esposto, specificando inoltre che la «sezione specializzata in materia di impresa competente» è quella del tribunale (e non quella della corte d'appello), cosa indubitabile, ma che per completezza sarebbe da precisare.
4. La legittimazione: riservarla agli enti esponenziali
Proseguendo con la legittimazione attiva, l'art. 840-bis, 2° comma, cod. proc. civ. ha riconosciuto il potere di promuovere l'azione non solo ad enti esponenziali degli interessi di una collettività ma anche a «ciascun componente della classe». Il successivo art. 840-ter, 4° comma, lett. d), cod. proc. civ., ha tuttavia soggiunto, a temperamento di tale ampia previsione, che il tribunale non deve ammettere l'azione se «la parte ricorrente non appare in grado di curare adeguatamente i diritti individuali omogenei fatti valere in giudizio» o in caso di conflitto di interessi in cui questa possa eventualmente incorrere.
L'azione inibitoria collettiva non contempla, invece, nessun sindacato preventivo di ammissibilità della domanda.
Nonostante ciò, l'art. 840-sexiesdecies, 1° comma, cod. proc. civ., innovando rispetto a quanto in passato stabilito tanto dall'art. 140 cod. cons. quanto dal precedente art. 3 della legge n. 281 del 1998 (ed ancor oggi dall'art. 37 cod. cons.), ha attribuito la capacità di esercitare l'azione non solo alle organizzazioni o associazioni la cui idoneità a far valere il diritto in giudizio sia certificata dall'appartenere ad un elenco ministeriale, ma anche a «chiunque abbia interesse» a proporre la domanda giudiziale, sostanzialmente equiparando la legittimazione attiva per l'azione inibitoria collettiva a quella per l'azione di classe.
Sennonché, in mancanza di un filtro di ammissibilità simile a quello previsto per l'azione di classe dall'art. 840-ter cod. proc. civ., non pare felice la scelta di aver attribuito la capacità di proporre la domanda inibitoria a chiunque si affermi titolare dell'interesse alla tutela giurisdizionale, aumentando così il rischio di iniziative giudiziarie intentate da soggetti non adatti a valutarne la fondatezza, prepararle e coltivarle.
Né sembrerebbe opportuno introdurre nel procedimento di cui all'art. 840-sexiesdecies cod. proc. civ. un sindacato preventivo di ammissibilità dell'azione, incompatibile con le esigenze di celerità che connotano la tutela inibitoria. Diversamente dalla tutela risarcitoria, per la quale il sistema della rivalutazione del danno e degli interessi di mora può costituire un valido contrappeso allo scorrere del tempo, la tutela inibitoria risulta infatti inevitabilmente tanto meno efficace quanto maggiore sia il ritardo con cui venga erogata.
Pare allora corretto concludere auspicando la modifica dell'art. 840-bis, 2° comma, cod. proc. civ., che dovrebbe riservare la legittimazione attiva per l'esercizio dell'azione inibitoria collettiva ai soli enti esponenziali dei diritti che si assumano lesi.
5. I rinvii: precisarne il contenuto
Giungendo al rito, la disciplina del procedimento nell'azione collettiva inibitoria viene tratteggiata dal legislatore dedicandovi solo poche specifiche disposizioni e ricorrendo, per la maggior parte, alla tecnica del rinvio. In particolare, l'art. 840-sexiesdecies, 3° comma, cod. proc. civ. rinvia alle «forme del procedimento camerale, regolato dagli artt. 737 e segg., in quanto compatibili» e prevede che «il ricorso è notificato al pubblico ministero». Mentre il 4° comma del medesimo articolo, per completare la disciplina, soggiunge, anche qui con la riserva di compatibilità, che «si applica l'art. 840-quinquies» in tema di procedimento nell'azione di classe, e il 5° comma dello stesso precisa che «il tribunale può avvalersi di dati statistici e di presunzioni semplici».
Le regole di procedura dell'azione inibitoria si presentano dunque come di difficile ricostruzione ed apparentemente molto diverse da quelle dettate per l'azione risarcitoria. Quest'ultima, infatti, in virtù del rinvio del 3° comma dell'art. 840-ter cod. proc. civ. agli artt. 702-bis e segg. del codice di rito si ispira al modello del procedimento sommario di cognizione, al quale sono state apportate alcune modifiche, tra cui la presenza di una fase preliminare destinata a valutare l'ammissibilità dell'azione, il divieto del passaggio al rito ordinario, la forma non di ordinanza ma di sentenza del provvedimento finale. Essa inoltre si caratterizza per l'innesto di alcuni istituti tipici dell'azione di classe, come l'adesione, l'individualizzazione del risarcimento, gli accordi transattivi ovvero l'espropriazione forzata e la distribuzione del ricavato a favore dei danneggiati.
Talune differenze trovano una spiegazione razionale. Così, l'esclusione nell'azione inibitoria collettiva del filtro di ammissibilità può essere giustificata per ragioni di speditezza, che sconsigliano di spezzare la stessa in due fasi, tanto più se si dovesse accedere alla proposta di riservare la legittimazione attiva ai soli enti esponenziali iscritti nell'apposito elenco, di cui si dovrebbe poter presumere l'adeguatezza. Ed è naturale che la tutela inibitoria ignori gli istituti volti alla partecipazione, ai fini della liquidazione del danno, dei soggetti destinatari del risarcimento, dato che i provvedimenti finali hanno valenza generale e non necessitano di essere tagliati su misura per il singolo beneficiario.
Ma per il resto, dato che l'accertamento domandato ha ad oggetto i medesimi illeciti, la divaricazione procedimentale tra le due azioni appare meno comprensibile. Tanto più che, se per un verso il legislatore si ispira, richiamandolo, al modello camerale, per altro verso, al 4° comma dell'art. 840-sexiesdecies cod. proc. civ. rinvia, anche qui con la riserva di compatibilità, all'art. 840-quinquies cod. proc. civ. in tema di procedimento nell'azione di classe, riavvicinando in tal modo le due azioni.
Si potrebbe allora suggerire di imporre come unico rito di riferimento, per entrambe le azioni, il rito sommario di cognizione.
Oppure si può semplicemente rilevare che il procedimento camerale si presta ad essere, come è stato definito, un «contenitore neutro», idoneo a disciplinare anche il giudizio su diritti, con i corollari che ne conseguono, in via interpretativa, sul piano del rispetto del diritto di difesa, dell'idoneità al giudicato dei provvedimenti finali e della condanna alle spese della parte soccombente.
Tale seconda opzione dovrebbe bastare per assicurare una sufficiente uniformità tra il rito dell'azione inibitoria collettiva a quello dell'azione di classe. Essa appare del resto preferibile anche perché l'art. 3, 1° comma, lett. b), del disegno di legge di delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, approvato al Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2019, prevede di abrogare il procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis e segg. cod. proc. civ. e di sostituirlo con un rito, denominato «rito ordinario davanti al tribunale in composizione monocratica», i cui contorni dovranno essere meglio definiti dal legislatore delegato ma che, in via di prima approssimazione, dovrebbe assumere un grado di complessità intermedio tra l'attuale procedimento sommario e quello ordinario, forse eccessivo in rapporto alle esigenze di celerità dell'azione inibitoria.
Sarebbe però utile precisare quali commi dell'art. 840-quinquies cod. proc. civ. in tema di procedimento nell'azione di classe siano applicabili all'azione inibitoria collettiva, individuandoli nei commi dal 2° al 13° ed evitando così le incertezze interpretative a cui dà luogo il rinvio, salvo riserva di compatibilità, che viene attualmente operato dal 4° comma dell'art. 840-sexiesdecies cod. proc. civ. all'intero art. 840-quinquies cod. proc. civ.
6. I provvedimenti: prevederne la conoscibilità telematica
In una analoga prospettiva di razionalizzazione, mancando le ragioni per una disciplina differenziata all'interno del titolo sui procedimenti collettivi, sembrerebbe inoltre da consigliare che le disposizioni che hanno ad oggetto la pubblicazione nell'apposita area del portale dei servizi pubblici dei provvedimenti resi nell'ambito dell'azione di classe trovino similare applicazione anche nel campo dell'azione inibitoria. Questo, tanto per rendere facilmente disponibili i precedenti giurisprudenziali in materia, quanto per consentire di far agevolmente valere, da parte di tutti coloro i quali possano giovarsene, l'accertamento in essi operato ai fini di un eventuale giudizio risarcitorio.
Così, sembrerebbe proficuo introdurre un meccanismo di pubblicità relativo all'accoglimento o al rigetto della domanda e relativo alle eventuali misure provvisorie simmetrico a quello previsto per l'azione di classe. Ciò mediante una disciplina ad hoc da inserire nel 3° comma dell'art. 840-sexiesdecies cod. proc. civ., posto che il rinvio a corrispondenti disposizioni dettate per l'azione risarcitoria e segnatamente a quella di cui all'art. 840-quinquies, 14° comma, cod. proc. civ., non si presta allo scopo a causa della diversa natura o comunque del diverso nomen iuris dei provvedimenti da pubblicare.
Non pare invece necessario estendere all'azione inibitoria il regime di pubblicità dell'atto introduttivo del giudizio previsto per l'azione di classe dal 2° comma dell'art. 840-ter cod. proc. civ. La notizia della proposizione di una domanda inibitoria si dimostrerebbe infatti sostanzialmente inutile, non potendo essere utilizzata da altri legittimati all'azione per intervenire volontariamente in giudizio, posto che, per l'opinione prevalente, un tale intervento non è ammesso nei procedimenti in camera di consiglio e che comunque le esigenze di speditezza della tutela inibitoria lo sconsigliano a causa degli inevitabili rallentamenti a cui darebbe luogo al fine di consentire alla parte convenuta di difendersi anche nei confronti degli intervenienti.
7. Le prove: abrogarne la disciplina ridondante
In tema di prove, poi, dovrebbero essere evitate le ripetizioni in cui il legislatore è caduto per effetto del sovrapporsi, a causa delle norme di rinvio, di previsioni simili o addirittura identiche.
In particolare, dovrebbe essere eliminato l'attuale 5° comma dell'art. 840-sexiesdecies cod. proc. civ., a cui tenore «Il tribunale può avvalersi di dati statistici e di presunzioni semplici», ridondante e superfluo, dato che il 3° comma dell'art. 840-sexiesdecies cod. proc. civ., rinviando all'articolo 840-quinquies, già rinvia all'analoga regola contenuta nel 4° comma di quest'ultima disposizione.
8. Il pubblico ministero: abolirne la disciplina specifica
Scorrendo avanti, nell'azione risarcitoria non occorre più che il pubblico ministero sia avvertito dell'instaurazione del procedimento, come invece stabiliva il 5° comma dell'abrogato art. 140-bis cod. cons. nella versione modificata dalla legge 23 luglio 2009, n. 99, che aveva introdotto tale obbligo, assente nel testo originario della disposizione.
Nell'azione inibitoria, l'attuale secondo periodo del 3° comma dell'art. 840-sexiesdecies cod. proc. civ. ha invece previsto, a differenza sia del sopravvissuto art. 37 sia dell'abrogato art. 140 cod. cons., che il ricorso introduttivo debba essere notificato alla parte pubblica, suscitando non pochi interrogativi circa l'obbligatorietà o la mera facoltatività dell'intervento che il pubblico ministero viene messo in condizione di svolgere, con importanti corollari in ordine ai poteri da questi esercitabili. Ma a parte questo, la natura degli interessi tutelati non differisce a seconda che venga esercitata l'azione inibitoria o quella risarcitoria. E anzi, esse possono avere ad oggetto l'accertamento dei medesimi fatti illeciti, differenziandosi solo per la natura del provvedimento finale domandato. Non si vede pertanto perché ritagliare un ruolo al pubblico ministero nell'una e non nell'altra.
Sembra dunque ragionevole, sempre in un'ottica di razionalizzazione, evitare il coinvolgimento del pubblico ministero anche nell'azione inibitoria. Dovrebbe di conseguenza essere abrogato l'attuale secondo periodo dell'art. 840-sexiesdecies, 3° comma, cod. proc. civ., e, per ragioni di coordinamento, andrebbe altresì eliminato l'inciso, contenuto nell'attuale 7° comma dell'art. 840-sexiesdecies cod. proc. civ., che abilita il pubblico ministero a chiedere al tribunale, indipendentemente dall'istanza di parte, di ordinare alla parte soccombente di adottare le misure idonee ad eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate. Il potere attribuito dall'attuale 7° comma dell'art. 840-sexiesdecies cod. proc. civ., mal si coordina, del resto, con l'attuale mancato riconoscimento al pubblico ministero del potere di domandare le misure di coercizione indiretta di cui all'art. 614-bis cod. proc. civ., che ai sensi del 6° comma dell'art. 840-sexiesdecies cod. proc. civ. possono essere chieste solo su istanza di parte, con l'evidente incongruenza di poter chiedere la condanna al ripristino ma non le misure accessorie volte ad indurre l'onerato ad adempiere spontaneamente.
9. La tutela: anticiparla per «giusti motivi di urgenza»
Proseguendo ancora, l'odierno art. 840-sexiesdecies cod. proc. civ. nulla prevede sulla possibilità di anticipare provvisoriamente la tutela inibitoria ad un momento anteriore rispetto alla pronuncia del provvedimento che chiude il procedimento dinanzi al tribunale.
Questo probabilmente perché il legislatore ha ritenuto che le forme camerali fossero già di per se stesse astrattamente idonee ad assicurare il celere svolgimento della procedura.
L'utilità di una tutela anticipatoria è però difficilmente contestabile quando le controversie siano di elevata complessità e magari si profili la necessità di una approfondita istruttoria, nel corso della quale potrebbero venire emessi ordini di esibizione e disposte consulenze tecniche, come espressamente consentito dal richiamo del 4° comma dell'art. 840-sexiesdecies cod. proc. civ. all'art. 840-quinquies cod. proc. civ., che disciplina, insieme ad altri aspetti procedimentali, gli atti di istruzione nell'azione collettiva risarcitoria.
Si potrebbe certamente ricorrere alla normale tutela cautelare ordinaria ed in particolare a quella d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ.
Tuttavia, quest'ultima postula l'esistenza di un «pregiudizio imminente e irreparabile» e cioè richiede un presupposto più stringente di quello dei «giusti motivi di urgenza», che ai sensi dell'abrogato art. 140, 8° comma, cod. cons. (e ancor prima ai sensi dall'art. 3, 6° comma, della legge n. 281 del 1998) consentiva di seguire le forme del procedimento cautelare uniforme di cui agli artt. da 669-bis a 669-quaterdecies cod. proc. civ.. Senza considerare, inoltre, che, pur in mancando un ragionevole motivo di differenziare la disciplina rispetto all'inibitoria di carattere generale, il requisito dei semplici «giusti motivi di urgenza» è stato mantenuto per l'inibitoria speciale contro le clausole vessatorie nei contratti con i consumatori di cui all'art. 37 cod. cons.
Per evitare un arretramento della tutela ed eliminare le complicazioni derivanti dal dover coordinare le norme ordinarie sulla tutela cautelare e il giudizio di merito di cui all'azione inibitoria collettiva, sembrerebbe allora auspicabile attribuire al collegio, ricorrendo per l'appunto «giusti motivi di urgenza», il potere di pronunciare i provvedimenti temporanei che si rendano opportuni, da confermare, revocare o modificare all'esito del giudizio di merito da svolgere secondo le forme previste dall'art. 840-sexiesdecies cod. proc. civ. Un tale provvedimento potrebbe anzi essere adottato inaudita altera parte anche solo dal presidente della sezione specializzata del tribunale delle imprese, nel pronunciare il decreto di nomina del giudice relatore e di fissazione dell'udienza, salvo ovviamente il suo successivo riesame, nel contraddittorio tra le parti, innanzi al collegio.
10. La condanna alle spese: renderla anche premiale
Diversamente da quanto avviene per l'azione di classe ai sensi del 6° comma dell'art. 840-novies cod. proc. civ., per l'azione inibitoria manca inoltre la previsione di un compenso premiale a vantaggio del difensore, che possa incentivarlo a patrocinare cause di questo tipo.
Sennonché, l'accertamento richiesto da una azione inibitoria collettiva può coincidere con quello a fondamento della corrispondente azione diretta al risarcimento del danno. D'altra parte, anche molte diposizioni processuali finalizzate all'accertamento sono uguali, dato che il 4° comma dell'art. 840-sexiesdecies cod. proc. civ. richiama l'art. 840-quinquies cod. proc. civ. Né si può pensare che un medesimo accertamento, raggiunto utilizzando strumenti processuali comuni, sia più gravoso se interviene in sede risarcitoria anziché in sede inibitoria.
Sembra dunque privo di giustificazione che, in caso di accoglimento della domanda risarcitoria, il 6° comma dell'art. 840-novies cod. proc. civ. riconosca all'avvocato che ha difeso la parte ricorrente un compenso maggiore di quello ottenibile in base ai normali parametri di liquidazione delle spese processuali, mentre quando sia accolta una domanda inibitoria il difensore debba accontentarsi dell'attuale voce della tariffa forense, poco remunerativa se riferita, come a rigore sembrerebbe dover essere, alle cause di valore indeterminabile quali quelle in cui sia domandato un non facere.
In senso contrario non può costituire una obiezione decisiva quella secondo cui solo per l'azione di classe il compenso premiale può essere ricavato in applicazione di un criterio relativamente agevole ed obiettivo, come avviene ex art. 840-novies, 6° comma, cod. proc. civ., che considera da un lato il «numero dei componenti la classe», ricavabile dal numero degli aderenti all'azione, e dall'altro l'«importo complessivo dovuto a tutti gli aderenti».
Non pare infatti difficile ipotizzare che, per l'azione inibitoria, il giudice, sulla base delle allegazioni e delle prove offerte dalle parti, possa applicare un criterio diverso ma ugualmente soddisfacente. Così, ad esempio, si potrebbe sganciare lo scaglione tariffario dall'applicazione dall'usuale riferimento alle cause di valore indeterminabile per ancorarlo espressamente al valore corrispondente alla stima del danno evitato e di quello eliminato con l'azione inibitoria.
11. L'ordine ripristinatorio: sganciarlo dalla condanna inibitoria
Occorre poi rilevare che l'attuale formulazione del 7° comma dell'art. 840-sexiesdecies, cod. proc. civ. non consente al giudice di ordinare che la parte soccombente adotti le misure idonee ad eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate se non contestualmente alla condanna alla cessazione della condotta omissiva o commissiva.
Sembra però irragionevole vincolare l'eventuale pronuncia di un provvedimento ripristinatorio alla necessaria emissione anche di un provvedimento inibitorio.
È infatti possibile che la condotta illecita omissiva o commissiva si consumi o comunque cessi prima che l'azione inibitoria si concluda. O addirittura, è possibile che tale condotta si sia esaurita prima ancora dell'inizio del procedimento.
In tutti questi casi non si vede per quale motivo precludere la tutela ripristinatoria, che dovrebbe essere invece essere riconosciuta con la sola avvertenza che essa non potrà sconfinare nella tutela risarcitoria o in quella restitutoria, attribuite all'azione di classe dall'art. 840-bis, 2° comma, cod. proc. civ.
Né si vede perché mai l'odierno 6° comma dell'art. 840-sexiesdecies cod. proc. civ. correli la facoltà per il giudice di adottare i provvedimenti di cui all'art. 614-bis c.p.c. ai soli ordini di inibizione e non anche a quelli di ripristino.
Non pare pertanto dubbio che il 6 e il 7° comma dell'art. 840-sexiesdecies, cod. proc. civ. vadano modificati nel senso da un lato di consentire la tutela ripristinatoria anche indipendentemente da quella inibitoria e dall'altro di estendere alle misure ripristinatorie la possibilità di essere imposte tramite la coercizione indiretta.
12. La coercizione diretta e indiretta: assicurarle dal rischio di inerzia ed estendere la concedibilità di quest'ultima
Passando all'efficacia esecutiva della condanna, per assicurare l'effettività dell'azione, l'art. 840-sexiesdecies, 6° comma, cod. proc. civ., dispone che, su istanza di parte, il tribunale possa «adottare i provvedimenti di cui all'art. 614-bis, anche fuori dei casi ivi previsti».
È però possibile che, ottenuto il provvedimento inibitorio, chi abbia promosso l'azione collettiva successivamente si dimostri poco diligente rispetto al compito di assicurarne l'attuazione.
Per incentivare l'adempimento dei provvedimenti resi ex art. 840-sexiesdecies cod. proc. civ., occorre dunque immaginare che l'efficacia del titolo esecutivo venga riconosciuta anche a vantaggio di chi, pur non avendo partecipato al giudizio, sia legittimato all'azione. Questi, in caso di altrui inerzia, fatta riscontrare la propria legittimazione, dovrebbe poter ottenere l'intestazione del titolo con cui procedere ad esecuzione forzata ed esigere le somme di denaro maturate ex art. 614-bis cod. proc. civ. in relazione alla mancata ottemperanza delle misure disposte dal tribunale.
Sarebbe inoltre opportuno che, oltre ad estendere l'ambito oggettivo di concedibilità delle misure di coercizione indiretta ai provvedimenti ripristinatori (proposta su cui ci si è già soffermati), nella prospettiva di attribuire all'autorità giudiziaria il potere di emanare provvedimenti provvisori si attribuisse espressamente al presidente e al collegio la facoltà di disporre insieme ad essi anche le misure di coercizione indiretta delle quali si discute.
13. L'accertamento: proiettarlo nell'azione risarcitoria
Si arriva così all'argomento dell'efficacia dell'accertamento contenuto nel provvedimento conclusivo di una azione inibitoria collettiva, che normalmente precede e per così dire prepara il terreno per la successiva azione di classe.
La questione centrale è se l'accertamento intercorso in una azione inibitoria collettiva valga non solo tra le parti ma anche nei confronti di tutti gli altri che avrebbero potuto promuovere il giudizio e quando tale accertamento possa essere fatto valere nell'azione di classe.
Internamente alla disciplina dell'azione di classe, la risposta in merito alla successione di azioni dello stesso tipo viene offerta dall'art. 840-quater, 1° comma, cod. proc. civ., che, «decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del ricorso nell'area pubblica del portale dei servizi telematici di cui all'art. 840-ter, 2° comma», vieta la proposizione di nuove azioni risarcitorie «sulla base dei medesimi fatti e nei confronti del medesimo resistente». Si potrebbe quindi proporre un sistema analogo anche per l'azione inibitoria collettiva, il cui ricorso introduttivo dovrebbe pertanto essere pubblicato sull'apposito sito, così da mettere tutti i legittimati in condizione di partecipare al giudizio. Ma ciò comporterebbe la dilazione connessa al fatto di dover concedere un congruo termine, che l'art. 840-quater cod. proc. civ. individua per l'azione di classe in sessanta giorni, per proporre le azioni destinate ad essere riunite a quella proposta per prima. Il che non sembra opportuno in rapporto alle ragioni di speditezza che connotano la tutela inibitoria, tanto più che il rischio di reiterazione di ricorsi privi di una ragionevole probabilità di accoglimento pare assai modesto, considerata l'efficacia dissuasiva derivante dalla formazione di un precedente giurisprudenziale.
Quanto invece ai rapporti tra l'accertamento operato in sede inibitoria e quello da operare in sede risarcitoria, sembra difficilmente contestabile l'utilità di prevedere che nella sede risarcitoria valga, per ragioni di economia processuale, quanto precedentemente accertato nell'altra sede. E ciò anche nei confronti di chi, pur avendone la legittimazione, non abbia preso parte al giudizio inibitorio. Ma questo solo nel caso di un accertamento positivo. Se infatti l'accertamento sia stato negativo, agli altri legittimati che non abbiano partecipato al procedimento non è impedito di proporre nuovamente l'azione inibitoria, a maggior ragione si dovrà ammettere che tali legittimati possano direttamente intraprendere l'azione risarcitoria nonostante l'esito infausto dell'azione inibitoria chiesta da altri.
14. Le inibitorie speciali: ridurle
Cambiando argomento, il 10° comma dell'art. 840-sexiesdecies cod. proc. civ. fa espressamente salve le disposizioni previste in materia di tutela inibitoria collettiva dalle leggi speciali.
Tali disposizioni sono numerose e la più nota di esse è l'inibitoria all'uso delle clausole vessatorie nei contratti con i consumatori prevista dall'art. 37 cod. cons.
La conservazione di quelle maggiormente assimilabili alla nuova regolamentazione determina gravi problemi di coordinamento, che appaiono addirittura paradossali per l'inibitoria speciale di cui all'art. 37 cod. cons., che rinvia all'art. 140 cod. cons. e cioè ad una disposizione di cui l'attuale art. 5 della legge n. 31 del 2009 prevede l'abrogazione in relazione agli illeciti commessi dopo l'entrata in vigore della nuova normativa.
Per questo motivo, ma soprattutto perché sembra opportuno tendere verso l'uniformità della disciplina della tutela collettiva, sembrerebbe allora consigliabile intervenire in direzione opposta ed abrogare esplicitamente le disposizioni che si prestino ad essere assorbite dall'art. 840-sexiesdecies cod. proc. civ., come ad esempio quella di cui all'art. 8 decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, sulla tutela dalle condizioni generali inique relative al pagamento ed al ritardo nei pagamenti e quella di cui al già ricordato art. 37 cod. cons. Per esse, non pare, infatti, che sussistano ragioni di specialità tali da consigliarne la conservazione.
15. Le nuove norme processuali: applicarle nei processi successivi alla loro entrata in vigore
Si può infine comprendere la previsione di una vacatio legis lunga, necessaria per adeguare i sistemi informatici ed istituire il registro delle organizzazioni e associazioni legittimate alle azioni di cui al titolo VIII-bis del libro IV del codice di rito. Torna anzi utile avere oggi tempo a sufficienza non solo per allestire le dotazioni materiali e preparare i regolamenti attuativi ma anche per mettere a punto la normativa primaria.
Non è però accettabile che la nuova disciplina processuale, in deroga al principio tempus regit actum, possa essere applicata solo alle condotte illecite successive al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina.
Ciò equivale a ritardare surrettiziamente la piena operatività delle disposizioni introdotte con la legge n. 31 del 2019, che non potranno essere applicate alle condotte illecite iniziate prima del suo varo.
Né si può trascurare che, poiché gli effetti di talune condotte sono destinati ad emergere distanza di anni, non di rado si porrà l'interrogativo se un certo illecito sia stato commesso prima o dopo dell'entrata in vigore degli artt. 840-bis e segg. cod. proc. civ., con conseguente incertezza su quale sia la tutela processuale offerta dall'ordinamento.
Ed infine, non pare giustificabile, sotto il profilo del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost e della garanzia del diritto di accesso alla tutela giurisdizionale e di difesa di cui all'art. 24 Cost., che situazioni simili, differenziate solo dalla circostanza della diversa collocazione temporale della condotta che le origina, siano rette da norme processuali diverse. Senza contare poi la situazione di disordine derivante dalla coesistenza di riti diversi nella stessa materia, che potrebbe rilevare sotto il profilo della violazione del principio del buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost. e del giusto processo di cui all'art. 111 Cost.
16. Conclusioni
Tirando le fila, quanto sopra esposto potrebbe tradursi nelle modifiche legislative illustrate nell'appendice che segue.
APPENDICE
Progetto di legge e relazione illustrativa
PROGETTO DI LEGGE RECANTE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI COLLETTIVI INTRODOTTA NEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE DALLA LEGGE 12 APRILE 2019 N. 31
ARTICOLO 1
(Modifiche al titolo VIII-bis del codice di procedura civile e al titolo V-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile in materia di azione di classe)
La rubrica del titolo VIII-bis del codice di procedura civile è sostituita dalla seguente: «Delle azioni di classe e di interesse collettivo».
La rubrica del titolo V-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è sostituita dalla seguente: «Delle azioni di classe e di interesse collettivo»
ARTICOLO 2
(Modifiche all'articolo 840-ter del codice di procedura civile)
L'articolo 840-ter del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: « La domanda per l'azione di classe si propone con ricorso esclusivamente davanti alla sezione specializzata in materia di impresa del tribunale competente per il luogo ove ha sede la parte resistente. Se il convenuto è una persona fisica, la domanda si propone esclusivamente davanti alla sezione specializzata in materia di impresa del tribunale competente ai sensi del primo comma dell'articolo 18. Se la parte resistente non ha sede, né residenza, domicilio o dimora nella Repubblica ovvero se questi sono sconosciuti, la domanda si propone esclusivamente davanti alla sezione specializzata in materia di impresa del tribunale competente per il luogo ove risiede o ha sede la parte ricorrente.».
ARTICOLO 3
(Modifiche all'articolo 840-sexiesdecies del codice di procedura civile)
Il primo comma dell'articolo 840-sexiesdecies del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Le organizzazioni o le associazioni senza scopo di lucro i cui obiettivi statutari comprendano la tutela degli interessi pregiudicati da atti o comportamenti posti in essere nei confronti di una pluralità di individui o enti possono agire per ottenere l'ordine di cessazione o il divieto di reiterazione dell'altrui condotta omissiva o commissiva, qualora iscritte nell'elenco di cui all'articolo 840-bis, secondo comma.».
Il terzo comma dell'articolo 840-sexiesdecies del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «La domanda si propone con le forme del procedimento camerale, regolato dagli articoli 737 e seguenti, in quanto compatibili. Si applicano inoltre il primo comma dell'articolo 840-ter e i commi dal secondo al tredicesimo dell'articolo 840-quinquies. I provvedimenti provvisori e quelli che chiudono il procedimento devono essere pubblicati nell'area pubblica del portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, entro quindici giorni dal deposito.».
Il quarto comma dell'articolo 840-sexiesdecies del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: ««Su istanza della parte ricorrente, il presidente del collegio, con il decreto di fissazione dell'udienza, se ricorrono giusti motivi di urgenza, può disporre provvisoriamente l'immediata cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva di cui al primo comma. In ogni caso, alla prima udienza, il collegio provvede sull'istanza nel contraddittorio tra le parti con ordinanza non impugnabile, eventualmente confermando, modificando o revocando, il decreto.».
Il quinto comma dell'articolo 840-sexiesdecies del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Con il provvedimento che accoglie le domande proposte ai sensi del presente articolo, il collegio condanna la parte resistente al pagamento delle spese di soccombenza determinate, in applicazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, con riferimento allo scaglione di valore corrispondente alla stima del danno evitato e di quello eliminato.».
Nel sesto comma dell'articolo 840-sexiesdecies del codice di procedura civile la frase «Con la condanna alla cessazione della condotta omissiva o commissiva, il tribunale può» è sostituita da «Con il provvedimento che accoglie le domande proposte ai sensi del presente articolo, il collegio può»; dopo il primo periodo sono inoltre inseriti i seguenti: «Essi possono essere assunti, se ricorrono giusti motivi di urgenza, anche con i provvedimenti di cui al quarto comma. Qualora l'esecuzione forzata non sia tempestivamente iniziata ovvero i provvedimenti di cui all'articolo 614-bis non siano fatti valere entro tre mesi da quando ne sorga il diritto, chiunque sia legittimato a proporre l'azione inibitoria collettiva, può chiedere, con ricorso al presidente della sezione specializzata in materia di impresa, di intestare a sé il titolo esecutivo rimasto inutilizzato.».
Nel settimo comma dell'articolo 840-sexiesdecies del codice di procedura civile le parole «Con la condanna alla cessazione della condotta omissiva o commissiva, il tribunale può su richiesta del pubblico ministero o delle parti» sono sostituite con «Il collegio può, su istanza di parte».
Dopo il primo periodo del nono comma dell'articolo 840-sexiesdecies del codice di procedura civile sono inseriti i seguenti: «L'accertamento contenuto nel provvedimento conclusivo dell'azione inibitoria collettiva opera a vantaggio di chi proponga l'azione di classe anche quando questi non abbia preso parte al giudizio di cui al presente articolo.».
Il decimo comma dell'articolo 840-sexiesdecies del codice di procedura civile è abrogato.
ARTICOLO 4
(Modifiche agli articoli 5 e 7 della legge 12 aprile 2019 n. 31)
L'articolo 5 della legge 12 aprile 2019 n. 31 è sostituito dal seguente: «Gli articoli 37, 139, 140 e 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono abrogati. È altresì abrogato l'articolo 8 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.».
Il secondo comma dell'articolo 7 della legge 12 aprile 2019, n. 31, è sostituito dal seguente: «Le disposizioni della legge 12 aprile 2019, n. 31, si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data della sua entrata in vigore.».
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Il presente progetto di legge completa, razionalizza ed estende la disciplina dell'azione inibitoria collettiva introdotta con la legge n. 31 del 12 aprile 2019, modificando l'articolo 840-sexiesdecies del codice di procedura civile, specificamente dedicato a tale azione, l'articolo 840-ter del codice di procedura civile nella parte in cui regola la competenza per l'azione di classe (ed ora anche per l'azione di cui all'articolo 840-sexiesdecies del codice di procedura civile), l'articolo 5 della legge n. 31 del 12 aprile 2019, in tema di abrogazioni nella materia dell'azione collettiva inibitoria e dell'azione di classe, nonché l'articolo 7 della medesima legge sulla disciplina transitoria del titolo VIII-bis del libro IV del codice di procedura civile.
In particolare, si è inteso:
- distinguere tra azioni di classe e azioni di interesse collettivo, enunciandole entrambe nella rubrica del titolo VIII-bis del libro IV del codice di procedura civile e nel corrispondente titolo delle disposizioni di attuazione;
- completare la disciplina della competenza in relazione alle ipotesi che la parte resistente sia una persona fisica o una persona giuridica con sede all'estero, mantenendo uniformità tra criteri previsti in relazione all'azione di classe e in relazione all'azione inibitoria collettiva;
- riservare la legittimazione attiva per l'esercizio dell'azione inibitoria collettiva alle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 840-bis, secondo comma, del codice di procedura civile;
- razionalizzare il rito delle azioni inibitorie collettive, prevedendo: 1) che la pubblicazione dei provvedimenti nell'apposito portale dei servizi telematici, stabilita per l'azione di classe, sia prevista, con gli opportuni adattamenti, anche nell'azione inibitoria collettiva; 2) che l'obbligo della notificazione al pubblico ministero del ricorso introduttivo dell'azione inibitoria collettiva sia abrogato; 3) che i provvedimenti possano essere immediatamente disposti, se ricorrono giusti motivi di urgenza; 4) che la liquidazione delle spese processuali a favore degli avvocati della parte ricorrente abbia contenuto anche premiale; 5) che il titolo esecutivo possa essere fatto valere, in caso di inerzia, anche da chi non abbia partecipato al giudizio, purché legittimato a proporre l'azione inibitoria collettiva; 6) che i provvedimenti ripristinatori possano essere disposti anche indipendentemente da quelli inibitori; 7) che l'accertamento formatosi in sede di azione inibitoria collettiva operi a vantaggio di chi propone l'azione di classe anche quando questi non abbia preso parte al giudizio di cui all'articolo 840-sexiesdecies del codice di procedura civile;
- estendere l'applicabilità della disciplina, prevedendo: 1) che le azioni inibitorie collettive disciplinate da leggi speciali siano espressamente abrogate, ove la relativa tutela possa essere efficacemente espletata dall'azione collettiva prevista dall'articolo 614-sexiesdecies del codice di procedura civile; 2) che le disposizioni sulle azioni collettive di cui agli articoli 840-bis e seguenti del codice di procedura civile valgano per tutti i procedimenti instaurati successivamente alla data dell'entrata in vigore della legge 12 aprile 2019, n. 31.
In attuazione di tali criteri, sono stati redatti quattro articoli.
L'articolo 1 modifica la rubrica del titolo VIII-bis del codice di procedura civile e del corrispondente titolo delle disposizioni di attuazione allo scopo di dare rilevo alla distinzione tra le azioni di classe e quelle di interesse collettivo. Nelle azioni di classe, a cui appartiene l'azione risarcitoria, la parte attrice agisce a nome di una serie di soggetti titolari di posizioni che sarebbero di per sé autonomamente tutelabili, lasciando immutata la situazione degli altri che vantino pretese assimilabili. Nelle azioni di interesse collettivo, a cui appartiene l'azione inibitoria, la tutela concessa ad uno non può invece che riflettersi nella tutela della comunità più vasta su cui incide l'altrui condotta illecita.
L'articolo 2 modifica il primo comma dell'articolo 840-ter del codice di procedura civile al fine di completare la disciplina della competenza. Il comma in questione, che viene reso applicabile anche all'azione inibitoria collettiva in virtù della modifica all'articolo 840-sexiesdecies del codice di procedura civile apportata con l'articolo 2, specifica che la competenza per le stesse è del tribunale e chiarisce, colmando una lacuna del testo precedente, chi sia il giudice competente se la parte resistente è una persona fisica o ha sede all'estero.
L'articolo 3 modifica il primo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo, il nono ed abroga il decimo comma dell'articolo 840-sexiesdecies del codice di procedura civile.
Più nel dettaglio, l'articolo 3:
- abroga la prima parte del primo comma dell'articolo 840-sexiesdecies del codice di procedura civile, laddove consente a chiunque vi «abbia interesse» di proporre l'azione inibitoria collettiva, modificando il resto nel senso di riservare l'esercizio dell'azione alle organizzazioni e alle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 840-bis, secondo comma del codice di procedura civile. Ciò al fine di ovviare, in forza della presunzione di adeguatezza dei soggetti appartenenti al ricordato elenco, all'assenza nell'azione inibitoria collettiva di un sindacato preventivo di ammissibilità della domanda anche in rapporto a chi la propone;
- modifica il terzo comma dell'articolo 840-sexiesdecies del codice di procedura civile, prevedendo l'applicazione all'azione inibitoria collettiva del primo comma dell'articolo 840-ter in tema di competenza, nonché dei commi dal secondo al tredicesimo dell'articolo 840-quinquies del codice di procedura civile in tema di procedimento nell'azione di classe, oltre a dettare la regola, simile a quella contenuta nel quattordicesimo comma del medesimo articolo, secondo cui i provvedimenti provvisori e quelli che chiudono il procedimento devono essere pubblicati sull'apposito portale. Il rinvio al primo comma dell'articolo 840-ter del codice di procedura civile rende inutile dettare un autonomo criterio di individuazione della competenza, che peraltro era già uguale per l'azione di classe e per l'azione inibitoria collettiva. Viene inoltre abolito l'obbligo di notificare il ricorso al pubblico ministero. Questo per uniformare, nei limiti in cui ciò sia possibile ed opportuno, la disciplina dell'azione inibitoria collettiva e dell'azione di classe;
- modifica il quarto comma dell'articolo 840-sexiesdecies del codice di procedura civile, ripristinando una facoltà ricorrente nel campo della tutela inibitoria collettiva, vale a dire la concedibilità per giusti motivi di urgenza di provvedimenti provvisori contenenti l'ordine di cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva contro cui è proposta l'azione inibitoria. Il che evita un arretramento rispetto al livello di tutela assicurato in passato e che continua ad essere assicurato da alcune inibitorie speciali nell'ipotesi in cui occorra provvedere urgentemente. Contestualmente viene abrogata la disciplina che rinviava alle disposizioni processuali di cui all'articolo 840-quinques del codice di procedura civile in quanto compatibili, divenuta inutile per il rinvio ai commi dal secondo al tredicesimo dell'articolo 840-quinquies ora contenuto nel terzo comma dell'articolo 840-sexiesdecies, che, eliminando la clausola di compatibilità ed individuando i singoli commi applicabili, delimita con maggiore precisione la disciplina applicabile;
- modifica il quinto comma dell'articolo 840-sexiesdecies del codice di procedura civile, introducendo, per ragioni di simmetria con l'azione di classe e per incentivare l'utilizzo del nuovo strumento processuale, un meccanismo di condanna alle spese premiale per il difensore della parte ricorrente analogo a quello introdotto per l'azione risarcitoria. In parallelo, viene abrogata la disposizione che prevedeva l'utilizzabilità di dati statistici e di presunzioni semplici, superflua a causa dal rinvio all'articolo 840-quinquies del codice di procedura civile, che al quarto comma contiene una norma equivalente;
- modifica il sesto comma dell'articolo 840-sexiesdecies del codice di procedura civile, introducendo un meccanismo che consente a soggetti legittimati all'esercizio dell'azione inibitoria collettiva diversi da quelli che hanno partecipato al procedimento di potersi valere, in caso di inerzia di chi ha ottenuto il provvedimento inibitorio o ripristinatorio, del titolo esecutivo. Viene inoltre precisato che tali provvedimenti possono essere disposti dal giudice anche in relazione ai provvedimenti provvisori che possono essere adottati in caso di urgenza ai sensi del nuovo quarto comma dell'articolo 840-sexiesdecies del codice di procedura civile;
- modifica il settimo comma dell'articolo 840-sexiesdecies del codice di procedura civile, abolendo, in coerenza con l'eliminazione dell'obbligo di notificare il ricorso introduttivo al pubblico ministero, il potere di quest'ultimo di chiedere al giudice l'adozione di misure ripristinatorie;
- modifica il nono comma dell'articolo 840-sexiesdecies del codice di procedura civile, aggiungendo la disciplina del rapporto tra l'accertamento operato con l'azione inibitoria e quello, di regola successivo, da porre a fondamento dell'azione risarcitoria. Viene così previsto che l'accertamento contenuto nel provvedimento conclusivo dell'azione inibitoria collettiva operi a vantaggio di chi proponga l'azione di classe anche quando questi non abbia rivestito la qualità di parte nell'azione inibitoria collettiva;
- abroga il decimo comma dell'articolo 840-sexiesdecies del codice di procedura civile, che faceva salve le disposizioni previste in materia di azione inibitoria collettiva dalle leggi speciali. Ciò allo scopo di uniformare, laddove non sussistano ragioni di specialità tali da consigliare la conservazione di una diversa normativa, la disciplina delle azioni inibitorie e di estendere, in coordinamento con l'articolo 5 della legge n. 31 del 12 aprile 2019, l'ambito di applicazione delle nuove disposizioni.
L'articolo 4 modifica gli articoli 5 e 7 della legge n. 31 del 12 aprile 2019 al fine di estendere l'applicabilità della disciplina.
Più precisamente, l'articolo 4:
- modifica l'articolo 5 della legge n. 31 del 12 aprile 2019, aggiungendo l'espressa abrogazione dell'inibitoria speciale di cui all'articolo 37 del codice del consumo, la cui conservazione porrebbe oltretutto gravi problemi di coordinamento, considerato sia il venir meno dell'articolo 140 del codice del consumo, a cui essa rinvia, sia l'espressa abrogazione dell'inibitoria speciale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, sulla tutela dalle condizioni generali inique relative al pagamento ed al ritardo nei pagamenti, la cui autonomia resta priva di giustificazione con l'introduzione di una azione inibitoria collettiva di carattere generale;
- modifica il secondo comma dell'articolo 7 della legge n. 31 del 12 aprile 2019, prevedendo l'assoggettamento alla nuova disciplina di tutti i procedimenti instaurati successivamente alla data della sua entrata in vigore ed abrogando così la limitazione alle sole condotte illecite poste in essere dopo tale momento. Occorre infatti evitare che in futuro coesistano leggi processuali diverse per situazioni simili, come pure che sorgano dubbi sul rito applicabile in dipendenza dell'incertezza su quando sia stata realizzata la condotta illecita da inibire o che è stata fonte del danno di cui si chiede il risarcimento.
Tavola di raffronto con la disciplina attuale
TESTO ATTUALE
MODIFICHE PROPOSTE
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
TITOLO VIII-BIS
DEI PROCEDIMENTI COLLETTIVI
TITOLO VIII-BIS
DELLE AZIONI DI CLASSE E DI INTERESSE COLLETTIVO
ARTICOLO 840-TER DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE (FORMA E AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA)
1. La domanda per l'azione di classe si propone con ricorso esclusivamente davanti alla sezione specializzata in materia di impresa competente per il luogo ove ha sede la parte resistente.
1. La domanda per l'azione di classe si propone con ricorso esclusivamente davanti alla sezione specializzata in materia di impresa del tribunale competente per il luogo ove ha sede la parte resistente. Se il convenuto è una persona fisica, la domanda si propone esclusivamente davanti alla sezione specializzata in materia di impresa del tribunale competente ai sensi del primo comma dell'articolo 18. Se la parte resistente non ha sede, né residenza, domicilio o dimora nella Repubblica ovvero se questi sono sconosciuti, la domanda si propone esclusivamente davanti alla sezione specializzata in materia di impresa del tribunale competente per il luogo ove risiede o ha sede la parte ricorrente.
ARTICOLO 840-SEXIESDECIES DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE (AZIONE INIBITORIA COLLETTIVA)
1. Chiunque abbia interesse alla pronuncia di una inibitoria di atti e comportamenti, posti in essere in pregiudizio di una pluralità di individui o enti, può agire per ottenere l'ordine di cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva. Le organizzazioni o le associazioni senza scopo di lucro i cui obiettivi statutari comprendano la tutela degli interessi pregiudicati dalla condotta di cui al primo periodo sono legittimate a proporre l'azione qualora iscritte nell'elenco di cui all'articolo 840-bis, secondo comma.
1. Le organizzazioni o le associazioni senza scopo di lucro i cui obiettivi statutari comprendano la tutela degli interessi pregiudicati da atti o comportamenti posti in essere nei confronti di una pluralità di individui o enti possono agire per ottenere l'ordine di cessazione o il divieto di reiterazione dell'altrui condotta omissiva o commissiva, qualora iscritte nell'elenco di cui all'articolo 840-bis, secondo comma.
2. L'azione può essere esperita nei confronti di imprese o di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle loro rispettive attività.
2. L'azione può essere esperita nei confronti di imprese o di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle loro rispettive attività.
3. La domanda si propone con le forme del procedimento camerale, regolato dagli articoli 737 e seguenti, in quanto compatibili, esclusivamente dinanzi alla sezione specializzata in materia di impresa competente per il luogo dove ha sede la parte resistente. Il ricorso è notificato al pubblico ministero.
3. La domanda si propone con le forme del procedimento camerale, regolato dagli articoli 737 e seguenti, in quanto compatibili. Si applicano inoltre il primo comma dell'articolo 840-ter e i commi dal secondo al tredicesimo dell'articolo 840-quinquies. I provvedimenti provvisori e quelli che chiudono il procedimento devono essere pubblicati nell'area pubblica del portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, entro quindici giorni dal deposito.
4. Si applica l'articolo 840-quinquies in quanto compatibile.
4. Su istanza della parte ricorrente, il presidente del collegio, con il decreto di fissazione dell'udienza, se ricorrono giusti motivi di urgenza, può disporre provvisoriamente l'immediata cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva di cui al primo comma. In ogni caso, alla prima udienza, il collegio provvede sull'istanza nel contraddittorio tra le parti con ordinanza non impugnabile, eventualmente confermando, modificando o revocando, il decreto.
5. Il tribunale può avvalersi di dati statistici e di presunzioni semplici.
5. Con il provvedimento che accoglie le domande proposte ai sensi del presente articolo, il collegio condanna la parte resistente al pagamento delle spese di soccombenza determinate, in applicazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, con riferimento allo scaglione di valore corrispondente alla stima del danno evitato e di quello eliminato.
6. Con la condanna alla cessazione della condotta omissiva o commissiva, il tribunale può, su istanza di parte, adottare i provvedimenti di cui all'articolo 614-bis, anche fuori dei casi ivi previsti.
6. Con il provvedimento che accoglie le domande proposte ai sensi del presente articolo, il collegio può, su istanza di parte, adottare i provvedimenti di cui all'articolo 614-bis anche fuori dei casi ivi previsti. Essi possono essere assunti, se ricorrono giusti motivi di urgenza, anche con i provvedimenti di cui al quarto comma. Qualora l'esecuzione forzata non sia tempestivamente iniziata ovvero i provvedimenti di cui all'articolo 614-bis non siano fatti valere entro tre mesi da quando ne sorga il diritto, chiunque sia legittimato a proporre l'azione inibitoria collettiva, può chiedere, con ricorso al presidente della sezione specializzata in materia di impresa, di intestare a sé il titolo esecutivo rimasto inutilizzato.
7. Con la condanna alla cessazione della condotta omissiva o commissiva, il tribunale può, su richiesta del pubblico ministero o delle parti, ordinare che la parte soccombente adotti le misure idonee ad eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate.
7. Il collegio può, su istanza di parte, ordinare che la parte soccombente adotti le misure idonee ad eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate.
8. Il giudice, su istanza di parte, condanna la parte soccombente a dare diffusione del provvedimento, nei modi e nei tempi definiti nello stesso, mediante utilizzo dei mezzi di comunicazione ritenuti più appropriati.
8. Il giudice, su istanza di parte, condanna la parte soccombente a dare diffusione del provvedimento, nei modi e nei tempi definiti nello stesso, mediante utilizzo dei mezzi di comunicazione ritenuti più appropriati.
9. Quando l'azione inibitoria collettiva è proposta congiuntamente all'azione di classe, il giudice dispone la separazione delle cause.
9. Quando l'azione inibitoria collettiva è proposta congiuntamente all'azione di classe, il giudice dispone la separazione delle cause. L'accertamento contenuto nel provvedimento conclusivo dell'azione inibitoria collettiva opera a vantaggio di chi proponga l'azione di classe anche quando questi non abbia preso parte al giudizio di cui al presente articolo.
10. Sono fatte salve le disposizioni previste in materia dalle leggi speciali.
(Abrogato)
ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 12 APRILE 2019 N. 31 (INTRODUZIONE DEL TITOLO V-BIS DELLE DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE IN MATERIA DI AZIONE DI CLASSE)
1. Dopo il titolo V delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è inserito il seguente: «TITOLO V-BIS
DEI PROCEDIMENTI COLLETTIVI»
1. Dopo il titolo V delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è inserito il seguente: «TITOLO V-BIS
DELLE AZIONI DI CLASSE E DI INTERESSE COLLETTIVO»
ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 12 APRILE 2019 N. 31 (ABROGAZIONI)
1. Gli articoli 139, 140 e 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono abrogati.
1. Gli articoli 37, 139, 140 e 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono abrogati. È altresì abrogato l'articolo 8 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 12 APRILE 2019 N. 31 (ENTRATA IN VIGORE)
1. Al fine di consentire al Ministero della giustizia di predisporre le necessarie modifiche dei sistemi informativi per permettere il compimento delle attività processuali con modalità telematiche, le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore decorsi dodici mesi dalla pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.
1. Al fine di consentire al Ministero della giustizia di predisporre le necessarie modifiche dei sistemi informativi per permettere il compimento delle attività processuali con modalità telematiche, le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore decorsi dodici mesi dalla pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale
2. Le disposizioni della presente legge si applicano alle condotte illecite poste in essere successivamente alla data della sua entrata in vigore. Alle condotte illecite poste in essere precedentemente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della medesima data di entrata in vigore.
2. Le disposizioni della legge 12 aprile 2019, n. 31, si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data della sua entrata in vigore.
Ä Lo scritto costituisce, con alcune integrazioni, la sintesi operativa di quanto da me esposto al convegno «La nuova tutela collettiva: azioni di classe e inibitorie», tenutosi a Roma il 5 luglio 2019.
[1] Cfr. Note a prima lettura sulla nuova azione inibitoria collettiva (art. 840-sexiesdecies cod. proc. civ.), in Il Caso.it, a cui rinvio anche per la bibliografia in argomento.
[2] L'art. 8, 5° comma, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, in attesa di conversione, ha già previsto un rinvio di sei mesi, con conseguente slittamento all'ottobre del 2020 dell'entrata in vigore della legge n. 31 del 2019, inizialmente programmata per il prossimo 18 aprile.