Il codice della crisi e gli "indicatori significativi": la pericolosa conseguenza di un equivoco al quale occorre porre rimedio
Pubblicato il 12/11/18 02:00 [Articolo 751]






L'8 novembre scorso è stato finalmente approvato dal Consiglio dei Ministri, in esame preliminare, il decreto dele-gato del Codice della Crisi che viene sottoposto al parere delle commissioni parlamentari.
La novità di maggiore discontinuità rispetto al passato , come noto, è costituita dal sistema di allerta della crisi, che a sua volta poggia su obblighi organizzativi ed obblighi segna-letici. Con riferimento a questi ultimi, e segnatamente agli obblighi di segnalazione interni, rispetto all'elaborato licen-ziato dalla Commissione Rordorf 2, il decreto introduce al-cuni indicatori di crisi, qualificandoli quali "significativi". Lo fa al primo comma dell'art. 13, nel quale si delineano i re-quisiti che devono possedere gli indicatori ("squilibri di ca-rattere reddituale, patrimoniale o finanziario" ... "che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale"), pre-cisando che "Sono indicatori significativi, a questi fini, il rapporto tra flusso di cassa e attivo, tra patrimonio netto e passivo, tra oneri finanziari e ricavi."
Premesso che, quanto meno per la collocazione sistemati-ca, sarebbe più opportuno introdurre tale precisazione al se-condo comma, e definire i rapporti come veri e propri "indi-ci", quali in effetti sarebbero, piuttosto che astratti "indica-tori", sulla loro significatività segnaletica predittiva, da più parti, sono state espresse forti perplessità.
Ogni indicatore porta con sé un rischio di falsi positivi, ovverosia di allerta in assenza di una concreta situazione di crisi. Non esiste formula magica capace di intercettare senza possibilità di errore la presenza di una crisi. Necessiterebbe pertanto sempre un vaglio critico nella interpretazione dell'indice. Lo ha ben colto lo stesso decreto laddove precisa che gli indici che verranno individuati dal CNDCEC, ai sensi del secondo comma, dovranno essere "valutati unitariamen-te", prevedendo l'obbligo dell'OCRI di disporre l'archiviazione della segnalazione quando ritenga che non sussista la crisi. Al punto che il legislatore ha ritenuto di ac-cogliere la richiesta del CNDCEC di introdurre la facoltà dell'impresa di sostituire, ex ante, eventuali indici ritenuti non adeguati con l'indicazione di altri idonei a far ragione-volmente presumere la sussistenza, nel suo caso, di uno sta-to di crisi (art. 13 comma 3).
Le finalità dell'allerta impongono che l'esercizio di tale facoltà da parte dell'impresa sia motivato e giustificato da ragioni di idoneità predittiva. E ben ha fatto il legislatore a richiedere l'esplicitazione delle ragioni della sostituzione, corroborata dall'attestazione di un professionista indipen-dente. Sarà però molto arduo per il debitore e l'attestatore superare l'archetipo di significatività del primo comma sen-za basarsi sul rapporto di correlazione tra l'indice e lo stato. Se la razionalità del rapporto è oscura e non percepibile, o addirittura contraddetta da valutazioni qualitative, non si vede come possa essere motivata un'inidoneità riferita, co-me la norma richiede, alla specificità delle caratteristiche dell'impresa.
Ciò detto, possiamo provare a comprendere la genesi dei tre indicatori muovendo dal documento di ricerca pubblicato sul sito internet dell'impresa operante nel segmento della business information che li ha suggeriti. Gli indicatori in questione sono tre dei quattro individuati dalla stessa im-presa su richiesta, secondo quanto riportato in tale docu-mento, del Ministero della Giustizia, quali indicatori di bi-lancio che "utilizzati individualmente, risultano altamente predittivi di una crisi di impresa". La ricerca ha interessato, ed è forse questo il momento di criticità, l'intera platea delle imprese con un fatturato compreso tra 0 e 40 milioni di euro i cui bilanci erano disponibili presso il registro delle impre-se. Ebbene, un limite della ricerca svolta sta proprio nel fat-to che buona parte di tali bilanci era redatta in forma sem-plificata; il che ha impedito di assumere alla base degli indici grandezze più coerenti alla finalità sottesa ma che non risul-tavano disponibili da tali bilanci, quali, ad esempio, l'indebitamento finanziario netto. Forse sarebbe stato più opportuno se l'Autore della ricerca l'avesse svolta limitan-dola ai soli bilanci ordinari nella consapevolezza che, trat-tandosi di segnalazioni interne alle imprese ed ai loro organi di controllo, i dati occorrenti ben sarebbero disponibili an-che nel caso in cui il bilancio, redatto in forma semplificata, non li espliciti. In buona sostanza, si sarebbe potuto limitare il test al solo universo dei casi in cui i dati erano disponibili, senza con ciò rischiare di alterarne la significatività. Ma questa resta l'opinione personale di chi scrive.
Invero, nel rappresentare l'esito della ricerca, l'Autore si preoccupa di riferire che un numero elevato di casi "sopra soglia si tradurrebbe in un carico di lavoro significativo per gli organismi di composizione della crisi" e che, per contro, "soglie più stringenti ridurrebbero il numero di segnalazioni, ma al costo di rischiare di escludere dalla platea di imprese segnalate un numero non trascurabile di aziende rischiose" (si tratterebbe dei c.d. "falsi negativi"). Egli suggerisce allora "la previsione di criteri combinati, per cui sarebbe necessa-rio superare due o più soglie per attivare la procedura di al-lerta".
Paiono essere state trascurate dall'estensore della ricerca le conseguenze di massive segnalazioni "false positive" che rischierebbero di far cadere sotto il fuoco amico dell'allerta un elevato numero di imprese che in crisi non sono affatto, con l'ulteriore conseguenza che ciascuna di esse ne trascine-rebbe altre con sé. Un rischio questo che, nel claudicante si-stema italiano che stenta a rimettersi in piedi, non ci si può permettere di correre.
Che, con riferimento ai 3 indicatori individuati, questo sia un rischio concreto appare emergere con evidenza dalla stessa ricerca, se solo si pensi che pur limitando al massimo i falsi positivi, elevando oltre misura le soglie, essi sarebbe-ro stati comunque diverse migliaia. Infatti per 2 di questi in-dicatori i falsi positivi non scendono mai sotto 1 su 10 casi, mentre per il terzo addirittura sotto 1 su 5 casi.
Quel che è peggio è che, per contenere a tale livello i falsi positivi, occorre collocare la soglia di rilevanza ad un'altezza tale che, quanto meno apparentemente, compro-mette la reale tempestività della segnalazione. Sono soglie, infatti, che appaiono più propriamente confinate in situa-zioni di rilevante, non recuperabile patologia piuttosto che in quella di mera crisi.
Ci si riferisce all'indicatore del rapporto tra i flussi di cassa e l'attivo del bilancio che l'estensore della ricerca qua-lifica come indicatore di inadeguatezza reddituale. Se ad un livello di confidenza dell'80% (l'errore del falso positivo è pari ad 1 caso su 5) tale indicatore si attiva ancora con flus-si di cassa positivi, al livello del 90% (che corrisponde ad 1 errore su 10 casi) richiede un flusso di cassa addirittura ne-gativo e, tra l'altro, in misura assai rilevante (del 10% dell'attivo). Stupirebbe se, a tali livelli, non si fossero già at-tivati gli indicatori di allerta esterna dell'art. 15 (da parte dei creditori pubblici qualificati) o non si fossero ancora mani-festati "ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell'articolo 24", che, a mente del primo comma dell'art. 13 sono anche essi indicatori si-gnificativi.
Ma non è questa la maggiore criticità con riferimento all'indice proposto, bensì il fatto che esso non distingua af-fatto tra situazioni di debito rilevante e situazioni di assenza di debito. È ben vero che ad intercettare tale situazione do-vrebbe essere il terzo indicatore ma, come vedremo, anche questo è inadeguato e comunque non riuscirebbe mai a rag-giungere un livello di falsi positivi inferiore ad un quinto delle segnalazioni.
Ci si riferisce però anche al rapporto tra il patrimonio netto ed il passivo. Se si vuole avere una confidenza del 90% (1 errore su 10), il livello dell'indicatore dovrebbe esse-re negativo del 3% e pertanto esso si attiverebbe solo quan-do l'impresa avesse perso integralmente il proprio capitale sociale; il che, per le società di capitale, in assenza di assun-zione degli opportuni rimedi comporta necessariamente lo scioglimento e la constatazione della perdita di continuità aziendale. In buona sostanza l'indicatore verrebbe superato, ed anzi anticipato, dalla situazione rilevante ai sensi degli artt. 2447 e 2482-ter c. c.
Come già anticipato, quel che maggiormente destituisce di valenza i tre indicatori individuati è però la ratio sottesa alla loro dichiarata significatività. Infatti, del rapporto di inade-guatezza reddituale (rapporto tra flussi di cassa e attivo) appare irragionevole la misurazione in relazione agli attivi: un'impresa può presentare una perdita o una redditività modesta senza con ciò che ne sia pregiudicata la continuità; gli attivi sono più o meno elevati a seconda che gli investi-menti siano effettuati mediante capitale di terzi o acquisiti mediante contratti di leasing; gli attivi comprendono anche le disponibilità liquide che anzi sono indice di solidità finan-ziaria. Ben diversa sarebbe la misurazione dei flussi reddi-tuali o finanziari in relazione al debito che da tali flussi deve essere servito. Sarebbe stato interessante disporre dell'esito delle simulazioni dell'indicatore se il denominatore fosse stato sostituito con l'indebitamento finanziario netto. In quel caso, in presenza di falsi positivi, l'impresa avrebbe potuto motivare all'OCRI l'inefficacia dell'indicatore, se ta-le fosse stato, dimostrando in modo argomentato che i flussi finanziari, pur modesti o negativi, non avrebbero pregiudi-cato la continuità aziendale e la sostenibilità del debito, ad esempio perché a medio lungo termine o perché subordina-to. Ben minore è invece l'efficacia della stessa argomenta-zione in relazione all'incidenza dei flussi sul totale dell'attivo.
Anche l'indice di adeguatezza patrimoniale, costituito dal rapporto tra patrimonio netto e passivo, a prescindere dalle considerazioni dianzi svolte, appare comunque privo di ra-zionalità predittiva. Il fabbisogno di mezzi propri dipende infatti dal livello del capitale investito netto oltre che dalla capacità dell'impresa di produrre flussi di cassa. Tant'è che analisti ed aziendalisti danno grande rilevanza al rapporto di leverage (D/E) che non è neppure del tutto estraneo al corpo normativo, se solo si pensi che esso è richiamato dallo stes-so legislatore all'art. 2412 c.c.. per l'emissione dei prestiti obbligazionari.
Quanto, infine, al rapporto tra oneri finanziari e ricavi, che per l'Autore della ricerca vorrebbe misurare la sosteni-bilità del debito, non è un caso che esso non raggiunga mai un livello accettabile di confidenza e che si fermi, al più, all'80%. La sostenibilità del debito non dipende infatti dai ricavi ma dalla marginalità. Sarebbe invece stato interessan-te conoscere se, assumendo il margine operativo lordo, grandezza agevolmente rinvenibile nei bilanci, il tasso di confidenza dell'indice sarebbe migliorato.
Alla luce di quanto sopra, si auspica che, a valle del pare-re delle commissioni parlamentari, venga o soppressa la fra-se "Sono indicatori significativi, a questi fini, il rapporto tra flusso di cassa e attivo, tra patrimonio netto e passivo, tra oneri finanziari e ricavi" o, quanto meno, venga sostituita con altra, al secondo comma, del seguente tenore: "Sono in-dici significativi, a questi fini, quelli che confrontano l'indebitamento finanziario con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e i mezzi propri con i mezzi terzi".
Le modifiche suggerite consentirebbero di meglio cogliere la razionalità della significatività predittiva a tutto vantaggio dell'autodiagnosi da parte dell'impresa e dell'eventuale va-glio critico dell'OCRI sull'effettiva presenza della crisi.


















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