Brevi note sui nuovi adempimenti telematici nelle procedure concorsuali
Pubblicato il 11/01/13 02:00 [Articolo 439]






Il 19 dicembre 2012 è entrata in vigore la Legge 17 di­cembre 2012, n. 221, di conversione del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (cd. Decreto Crescita bis), pubblicata nella G.U. n. 294 del 18.12.2012 (supplemento ordinario n. 208).
La sezione VI della legge, intitolata "Giustizia digitale", contiene disposizioni relative a "Biglietti di cancelleria, co­municazioni e notificazioni per via telematica" (art. 16), "Modifiche alla legge fallimentare e al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270" (art. 17) e "Modificazioni alle legge 27 gennaio 2012, n. 3 e all'articolo 217-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267" (art. 18).
Successivamente, la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (cd. Legge Stabilità 2013), pubblicata nella G.U. n. 302 del 29.12.2012 ed entrata in vigore il 1¡ gennaio 2013, ha appor­tato alcuni ritocchi alle norme appena introdotte.
In particolare, l'art. 19 della Legge Stabilità ha modificato gli artt. 16 e 17 della L. 221/12 ed aggiunto, tra gli altri, l'art. 16-bis "obbligatorietà del deposito telematico degli atti pro­cessuali" prevedendo che a decorrere dal 30 giugno 2014 il deposito degli atti e dei documenti dovrà avere luogo esclusi­vamente con modalità telematiche (nel rispetto della norma­tiva anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici), preci­sando, al comma 3, che nelle procedure concorsuali tale ob­bligo si applica esclusivamente al deposito effettuato da parte
di curatore, commissario giudiziale, liquidatore, commissario liquidatore e commissario straordinario.
La sfida della riforma digitale, lanciata in tutti i settori dell'ordinamento con queste leggi di fine anno, coinvolge dunque in modo dirompente anche il settore concorsuale.
Non sembra peraltro che, nel disegnare l'ambizioso proget­to di una giustizia finalmente e davvero digitale, il legislatore sia stato in grado di apprezzare le peculiarità che distinguono un ordinario processo civile o penale, a due o più parti, da un processo radicalmente collettivo e tendenzialmente totaliz­zante, quale è quello concorsuale.
L'effetto che ne scaturisce appare fuori misura su un dupli­ce versante.
Da un lato, perchè appesantisce il ruolo del professionista, investendolo di funzioni ordinariamente proprie delle cancel­lerie fallimentari, ormai sguarnite di ogni necessario presidio, umano, materiale e tecnologico.
Dall'altro, perchè si ostina a ribadire la non necessità della difesa tecnica per i terzi che vantano diritti nei confronti della massa, proprio nel momento in cui, ipocritamente, li onera di adempimenti decisamente sofisticati, prima solo sotto il pro­filo giuridico, ora anche sotto quello telematico; al punto di far dubitare che sia davvero garantito il diritto di difesa, co­stituzionalmente protetto.
In altre parole, ci si trova ancora una volta di fronte a ri­forme che, se sulla carta appaiono indubbiamente condivisi­bili (ed anzi "illuminate"), in concreto si presentano ridon­danti, affrettate e soprattutto prive di un adeguato percorso preparatorio e di ogni reale sostegno applicativo, finendo esse per confidare esclusivamente sulla buona volontà dei sogget­ti che ne restano travolti.
Tuttavia, non si ha motivo di dubitare che, superato l'ini­ziale sconcerto, quel convinto spirito innovativo che contrad­distingue gli operatori protagonisti del mondo concorsuale, riesca effettivamente a supplire, con nuove energie messe in campo, alle carenze ormai ataviche dell'universo giustizia.
La discutibile tecnica legislativa e la presenza di variegate disposizioni transitorie1, rendono in ogni caso opportuno un sintetico riepilogo dei nuovi adempimenti richiesti dal legi­slatore.

I.) ENTRATA IN VIGORE
L'art. 17 della Legge n. 221/12 distingue tra:
A) procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazio­ne coatta amministrativa e amministrazione straordinaria pendenti, nelle quali alla data del 19 dicembre 2012 non sia stata effettuata la comunicazione prevista dagli articoli 92, 171, 207 L.F. e dall'articolo 22 D.Lgs. n. 270/99 (co. 4): per esse, le nuove disposizioni si applicano dalla data di entrata in vigore della legge, cioè dal 19 dicembre 2012
B) procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazio­ne coatta amministrativa e amministrazione straordinaria pendenti, nelle quali alla data del 19 dicembre 2012 sia sta­ta già effettuata la comunicazione prevista dagli articoli 92, 171, 207 L.F. e dall'articolo 22 D.Lgs. n. 270/99 (co. 5): per esse, le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 31 ottobre 2013. In tal caso, il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario straordinario entro il 30 giugno 2013 devono comunicare ai creditori (e ai terzi titolari di diritti sui beni) il loro indiriz­zo di p.e.c., invitandoli a comunicare, entro tre mesi, l'indirizzo di p.e.c. cui intendono ricevere tutte le comuni­cazioni relative alla procedura, con l'onere di rendere nota ogni sua successiva variazione, e con l'avvertimento espresso che, in caso di omessa indicazione, le comunica­zioni verranno eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

II.) ADEMPIMENTI COMUNI
Il primo adempimento che si richiede espressamente al curatore fallimentare, al commissario giudiziale del concordato preven­tivo, al commissario liquidatore della liquidazione coatta am­ministrativa ed al commissario giudiziale nominato ai sensi dell'art. 8 del d. lgs. n. 270/99 nella procedura di amministra­zione straordinaria, è la comunicazione al registro delle Impre­se del proprio indirizzo di posta elettronica certificata - da in­tendersi come indirizzo p.e.c. della singola procedura (v. oltre) - entro 10 giorni dalla nomina2.
La disposizione (art. 17, co. 2 bis, L. 221/12, introdotto dall'art. 1 co. 19 della L. 228/12), in assenza di specifiche di­sposizioni transitorie, dovrebbe ritenersi entrata in vigore il 1¡ gennaio 2013.
Tuttavia, sembra opportuno tener conto delle sopra riferite disposizioni transitorie, che distinguono, in riferimento alle di­sposizioni dei commi 23 e 4 dell'art. 17 L. 221/12, tra proce­dure nelle quali non è stata ancora effettuata la comunicazione di cui agli artt. 92, 171 e 207 L.F. e 22 D.Lgs. 270/99 (data di entrata in vigore: 19 dicembre 2012) e procedure nelle quali le suddette comunicazioni sono state già effettuate (data di entrata in vigore: 31 ottobre 2013).
Pertanto, si ritiene che l'adempimento in questione dovrebbe essere osservato al più presto (per quanto -necessariamente- in ritardo) non solo a far tempo dall'1 gennaio 2013, ma da tutti i professionisti sinora nominati nelle procedure aperte a far data dal 19 dicembre 2012.
L'adempimento sembra comunque raccomandabile, sin d'ora, anche ai professionisti nominati in procedure aperte pre­cedentemente al 19 dicembre 2012, per i quali la legge n. 221/12 assegna termine sino al 30 giugno 2013 per la comuni­cazione dell'indirizzo p.e.c. a tutti i creditori (e ai terzi titolari di diritti sui beni del fallito), in vista dell'applicazione delle nuove norme sulle comunicazioni digitali a far tempo dal 31 ot­tobre 2013.
Esso è invero destinato a valere in tutti i casi nei quali, in mancanza di scritture contabili aggiornate, il professionista in­caricato non sia stato in grado di effettuare le comunicazioni ex artt. 92, 171 e 207 L.F. e art. 22 D.Lgs. n. 270/99, le quali ora devono appunto contenere l'indirizzo p.e.c. del curato­re/commissario/liquidatore (v. oltre).
Al riguardo si segnala che, a norma del nuovo art. 31-bis L.F., "in pendenza della procedura e per il periodo di due anni dalla chiusura della stessa, il curatore e' tenuto a conservare i messaggi di posta elettronica certificata inviati e ricevuti".
Tale disposizione si applica espressamente anche al com­missario giudiziale nel concordato preventivo (nuovo art. 171 ult.co. L.F.), al commissario liquidatore nella liquidazione coatta amministrativa (nuovo art. 207 ult.co. L.F.) nonché al commissario giudiziale e al commissario straordinario nell'amministrazione straordinaria (nuovi artt. 22 co. 2 e 59 co. 2 D.Lgs. 270/99).
La delicatezza, complessità ed importanza degli adempi­menti così introdotti postulano una uniforme regolamentazione, quantomeno rispetto ai professionisti che si avvalgono, nei vari tribunali, di sistemi informativi operanti attraverso una piatta­forma telematica integrata con il sito del tribunale, che di nor­ma consente, tra l'altro:
- al giudice e alla cancelleria di consultare in area riservata i ricorsi e gli allegati presentati tramite p.e.c. al professionista incaricato;
- al professionista incaricato, prima della udienza di verifica dello stato passivo, di scaricare e salvare su supporti di me­moria esterni le domande presentate e relativi allegati, in formato pdf (utilità assai proficua in caso di disservizi del servizio internet nel corso dell'udienza);
- allo stesso professionista di estrarre automaticamente, in formato xml, i dati relativi all'elenco delle insinuazioni, con gli importi richiesti, e a quelli del progetto di stato passivo, in vista della loro acquisizione automatica in SIECIC da parte della cancelleria; successivamente, di predisporre il progetto di stato passivo e di redigere gli ulteriori atti, stam­parli e/o trasmetterli a mezzo p.e.c.
Si tratta per lo più di sistemi conformi alle specifiche ri­chieste nell'ambito del processo civile telematico (PCT), in grado di offrire ulteriori funzioni specialistiche, come il deposi­to a valore legale degli atti (nei tribunali dove esso è già attivo per le procedure concorsuali).
E' alla luce di tutto quanto considerato che, per evitare di­sfunzioni organizzative ed il conseguente pericolo di confusio­ne nella gestione di dati - per i quali il professionista è ormai diventato vero e proprio depositario degli atti, in luogo della cancelleria del tribunale -, appare opportuno (se non necessa­rio) che il medesimo professionista utilizzi uno specifico indi­rizzo p.e.c. per ciascuna delle procedure a lui assegnate, ove possibile (ed ai fini di una più ordinata e conforme gestione) con l'attivazione dei vari indirizzi p.e.c. per il tramite del ge­store dei servizi informatizzati dell'ufficio fallimentare, ov­viamente con gli eventuali costi connessi a carico della proce­dura, in quanto sostenuti nell'interesse della massa su specifi­che prescrizioni di legge.
Invero, ove il professionista intendesse utilizzare una pro­pria p.e.c. personale, sarebbe comunque tenuto a comunicare al suddetto gestore i parametri tecnici di configurazione/accesso alla stessa, per consentire al sistema di rintracciare le mail p.e.c. in arrivo ed in uscita su quella casella di posta elettronica certificata.
Inoltre, sarebbe consigliabile che la mail p.e.c. attivata au­tonomamente dal professionista fosse comunque utilizzata esclusivamente per una sola procedura, poichè un utilizzo indi­scriminato della medesima casella di p.e.c. (per più procedure concorsuali, o addirittura anche per ulteriori attività) potrebbe compromettere la corretta catalogazione ed archiviazione dei messaggi di posta elettronica relativi a quella determinata pro­cedura/creditore, nell'ambito del sistema informativo in ipotesi adottato dal tribunale.
Fatte queste considerazioni generali, valevoli per tutte le procedure concorsuali, si procede ad un rapido esame delle specifiche disposizioni variamente applicabili alle differenti ti­pologie di procedura.

III.) FALLIMENTI
III.a) Avviso ai creditori (nuovo art. 92 L.F.)
L'avviso che il curatore è tenuto ad inviare senza indugio ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, va effettuato prioritariamente a mezzo p.e.c.
Solo nel caso in cui il destinatario non sia fornito di indiriz­zo p.e.c. ed esso non risulti dal Registro delle Imprese ovvero dall'(istituendo) Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elet­tronica Certificata delle Imprese e dei Professionisti - che per­tanto il curatore ha l'onere di consultare preventivamente - l'avviso va effettuato secondo le modalità tradizionali (lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residen­za del creditore).
In ogni caso, l'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:
- l'indirizzo di p.e.c. del curatore;
- la data dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo e la data entro cui vanno presentate le domande (trenta giorni prima);
- ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda, ai sensi del nuovo art. 93 L.F.; in particolare:
che la domanda di ammissione al passivo di un credito, ov­vero di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immo­bili, si propone con ricorso, sottoscritto anche personal­mente dalla parte e formato ai sensi o dell'art. 21, co. 2 (firma digitale) o dell'art. 22, co. 3 (scansione digitale -cd. scannerizzazione- della firma apposta sul documento carta­ceo) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (e successive modifica­zioni)4
che il ricorso va trasmesso all'indirizzo di p.e.c. del curato­re unitamente ai documenti dimostrativi del diritto; solo nel caso in cui il diritto si fondi su titoli di credito5 (assegni, cambiali ecc.) l'originale del titolo di credito allegato al ri­corso deve essere depositato presso la cancelleria del tri­bunale6
che la domanda deve contenere il proprio indirizzo di p.e.c., al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla proce­dura, con l'onere di comunicare al curatore ogni sua varia­zione
che in caso di omessa indicazione dell'indirizzo di p.e.c. - nonche' nei casi di mancata consegna del messaggio di po­sta elettronica certificata per cause imputabili al destinata­rio - tutte le comunicazioni che la legge o il giudice delega­to pongono a carico del curatore sono eseguite esclusiva­mente mediante deposito in cancelleria, ai sensi del nuovo art. 31-bis, co. 2, L.F., richiamato dall'art. 93 co. 5 L.F.
che il ricorso deve contenere: 1) l'indicazione della proce­dura cui si intende partecipare e le generalità del creditore; 2) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione; 3) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ra­gione della domanda; 4) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale
che il ricorso è inammissibile se è omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai numeri 1), 2) o 3), mentre se è omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al n. 4), il credito verrà considerato chirografario;
che il ricorso può essere presentato dal rappresentante co­mune degli obbligazionisti ai sensi dell'art. 2418, co. 2, c.c., anche per singoli gruppi di creditori;
che il ricorso e relativi documenti depositati presso la can­celleria, o inviati al curatore in formato cartaceo o con posta elettronica non certificata, saranno dichiarati irricevibi­li7 (ma potranno essere ripresentati nelle forme prescritte)
che eventuali domande tardive ex art. 101 L.F. dovranno essere trasmesse all'indirizzo p.e.c. del curatore con le me­desime modalità.

III.b) Progetto di stato passivo (nuovo art. 95 L.F.)
Non oltre 15 giorni prima dell'udienza, il curatore deve tra­smettere il progetto di stato passivo ai creditori e ai titolari di diritti sui beni del fallito, all'indirizzo di p.e.c. da essi indicato in domanda.
All'atto della trasmissione del progetto di stato passivo, il curatore avverte i creditori e i titolari di diritti sui beni del falli­to che possono esaminare il progetto e presentare all'indirizzo di p.e.c. del curatore, con le stesse modalità utilizzate per l'invio della domanda, osservazioni scritte e documenti integra­tivi, non oltre 5 giorni prima dell'udienza.
Contestualmente, ove per errore o altra ragione non vi abbia già provveduto con l'avviso ex art. 92 L.F., il curatore potrà inviare agli interessati le credenziali (username e password) generate dal sistema informativo in essere, ai fini dell'accesso all'area loro riservata per la consultazione di tutti gli atti osten­sibili, comprese le domande degli altri creditori e i relativi do­cumenti allegati.
Sempre non oltre 15 giorni prima dell'udienza fissata per l'e­same dello stato passivo, il curatore deve depositare nella can­celleria del tribunale il progetto di stato passivo, corredato dalle relative domande.
Nonostante il verbo utilizzato ("depositare") possa indurre ad opinare diversamente, si ritiene più conforme allo spirito della riforma digitale interpretarlo come trasmissione con mo­dalità telematica. Peraltro, sino a completa operatività dei si­stemi PCT, SIECIC e Consolle del Magistrato, la trasmissione telematica potrà essere effettuata solo per il tramite della even­tuale piattaforma telematica attivata dall'ufficio ai fini della ge­stione informatizzata dei fascicoli concorsuali.
Tale "deposito" si rende necessario anche per garantire il di­sposto dell'art. 95 co. 3 L.F., che consente al giudice delegato di procedere all'esame dello stato passivo ed alla decisione su ciascuna domanda "anche in assenza delle parti".
Al riguardo si ritiene che il curatore debba in ogni caso assi­curare che, per la data dell'udienza, il giudice delegato dispon­ga del progetto di stato passivo, di tutte le domande e relativi documenti, nonché delle eventuali osservazioni scritte e degli eventuali documenti integrativi trasmessi dal creditore nei 5 giorni antecedenti l'udienza, il tutto sia in formato telematico on-line, per il tramite della eventuale piattaforma telematica adottata, sia mediante supporti di memoria esterni (chiavi usb, pen drive, memory stick, o se necessario cd-rom o dvd), onde ovviare ad eventuali difficoltà operative o disservizi della rete internet locale.
Naturalmente, anche le osservazioni e i documenti integrati­vi eventualmente trasmessi al curatore dovranno seguire lo stesso iter di "deposito telematico" sopra descritto per il pro­getto di stato passivo, a sua integrazione ed ai fini del completo esame che ne dovrà essere fatto in udienza.
Peraltro, in presenza di creditori e terzi titolari di diritti sui beni che non abbiano comunicato il loro indirizzo di p.e.c., il curatore dovrà anche depositare presso la cancelleria fallimen­tare del tribunale una copia cartacea del progetto di stato passi­vo, per assolvere alla modalità di comunicazione residuale pre­vista dall'art. 31-bis L.F.
Appare opportuno che in quel caso il curatore depositi con­testualmente anche un elenco dei destinatari di tale forma di comunicazione residuale, ai quali (soli) la cancelleria potrà consentire di prendere visione ed estrarre copia nelle forme di rito, previo pagamento dei previsti diritti di copia.

III.c) Ulteriori atti da comunicare a mezzo p.e.c.8
Come visto, ai sensi della norma di chiusura contenuta nel nuovo art. 31-bis L.F., tutte le comunicazioni destinate ai creditori e ai titolari di diritti sui beni del fallito, che la legge o il giudice delegato pongono a carico del curatore, devono essere effettuate prioritariamente all'indirizzo p.e.c. da essi indicato nei casi previsti dalla legge e, solo in difetto, presso la cancel­leria del tribunale (senza alcun ulteriore avviso).
Specifiche forme di comunicazione telematica sono state pe­raltro espressamente previste per una serie di atti ed attività del curatore, quali:
- rapporti riepilogativi ex art. 33 co. 5 L.F.
Secondo le ordinarie previsioni il curatore, ogni sei mesi suc­cessivi alla presentazione della relazione di cui al primo com­ma, redige un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima rela­zione, accompagnato dal conto della sua gestione. Copia del rapporto è trasmessa al comitato dei creditori, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia del rapporto è tra­smessa per via telematica all'ufficio del registro delle imprese, assieme alle eventuali osservazioni scritte dei componenti del C.d.C., entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni medesime in cancelleria fal­limentare. E' stato ora previsto che, nello stesso termine, altra copia del rapporto - assieme alle eventuali osservazioni - sia trasmessa a mezzo p.e.c. ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.
- stato passivo esecutivo (art. 97 L.F.)
Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutivi­tà dello stato passivo, ne deve dare comunicazione a tutti i ri­correnti, trasmettendogliene copia a mezzo p.e.c. ed informan­doli del diritto di proporre opposizione, in caso di mancato ac­coglimento della domanda.
- decreto ex art. 102 L.F.
Il curatore deve trasmettere, a mezzo p.e.c., il decreto con cui il tribunale dispone non farsi luogo all'accertamento del passivo, a tutti coloro che abbiano presentato domanda di ammissione al passivo ai sensi degli artt. 93 e 101 L.F., avvertendoli che nei quindici giorni successivi essi possono presentare reclamo alla corte di appello.
- deposito del rendiconto del curatore ex art. 116 L.F.
Dopo che il giudice ha ordinato il deposito del conto in cancel­leria e fissato l'udienza, che non può essere tenuta prima che siano decorsi 15 giorni dalla comunicazione del rendiconto a tutti i creditori, dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'u­dienza il curatore deve dare immediata comunicazione a mezzo p.e.c. ai creditori ammessi al passivo, a coloro che hanno pro­posto opposizione, ai creditori in prededuzione non soddisfatti, inviando loro copia del rendiconto ed avvisandoli che possono presentare eventuali osservazioni o contestazioni fino a 5 giorni prima dell'udienza, con le stesse modalità utilizzate per l'invio della domanda (art. 93, co. 2 L.F.). Al fallito, se non è possibile procedere alla comunicazione con modalità telematica, rendi­conto e data dell'udienza sono invece comunicati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
- progetti di riparto, parziali e finali, ex art. 110 L.F.
Il giudice, ordinando il deposito del progetto di ripartizione in cancelleria, dispone che a tutti i creditori, compresi quelli per i quali è in corso uno dei giudizi di cui all'articolo 98 L.F. (op­posizione, impugnazione, revocazione), il curatore dia comuni­cazione mediante invio a mezzo p.e.c.
- proposta di concordato fallimentare ex art. 125 L.F.
La proposta di concordato è presentata con ricorso al giudice delegato, il quale chiede il parere del curatore, con specifico ri­ferimento ai presumibili risultati della liquidazione ed alle ga­ranzie offerte. Quando il ricorso è proposto da un terzo, esso deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di p.e.c. al quale ri­cevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazione verranno effettuate in cancelleria, ex art. 31-bis co. 2 L.F. Quindi il giu­dice delegato, valutata la ritualità della proposta, ordina che la stessa, unitamente al parere del comitato dei creditori e del cu­ratore, venga comunicata dal curatore ai creditori a mezzo p.e.c., specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione ed informandoli che la mancata risposta sarà considerata come voto favorevole
- approvazione della proposta di concordato fallimentare ex art. 129 L.F.
Se la proposta è stata approvata, il giudice delegato dispone che il curatore ne dia immediata comunicazione a mezzo p.e.c. al proponente, affinché richieda l'omologazione del concordato, nonché ai creditori dissenzienti. Al fallito, se non è possibile procedere alla comunicazione con modalità telematica, la noti?
zia dell'approvazione è invece comunicata mediante lettera rac­comandata con avviso di ricevimento.
- decreto di esdebitazione ex art. 143 L.F.
Il tribunale, con il decreto di chiusura del fallimento o su ricor­so del debitore presentato entro l'anno successivo, verificate le condizioni di cui all'articolo 142 L.F. e tenuto altresì conto dei comportamenti collaborativi del medesimo, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara inesigibili nei confronti del debitore già dichiarato fallito i debiti concorsuali non soddisfat­ti integralmente. In tal caso, il ricorso e il decreto del tribunale sono comunicati dal curatore ai creditori a mezzo p.e.c.

IV.) CONCORDATI PREVENTIVI
IV.a) Avviso ai creditori (nuovo art. 171 L.F.)
L'avviso che il commissario giudiziale è tenuto ad inviare ai creditori va effettuato prioritariamente a mezzo p.e.c. Solo nel caso in cui il destinatario non sia fornito di indirizzo p.e.c. ed esso non risulti dal Registro delle Imprese ovvero dall'(istituendo) Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elet­tronica Certificata delle Imprese e dei Professionisti - che per­tanto il commissario giudiziale ha l'onere di consultare preven­tivamente - l'avviso va effettuato secondo le modalità tradizio­nali (lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore).
In ogni caso, l'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:
- data di convocazione dei creditori;
- copia integrale della proposta del debitore;
- copia integrale del decreto di ammissione;
- indirizzo di p.e.c. del commissario giudiziale;
- invito ad indicare entro 15 giorni un indirizzo di p.e.c. al quale il creditore intende ricevere le comunicazioni, con onere di comunicare al commissario ogni sua variazione
- avvertimento che, in caso di omessa comunicazione del proprio indirizzo di p.e.c. entro 15 giorni dalla comunicazione, dell'avviso - nonche' nei casi di mancata consegna del mes­saggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario - tutte le comunicazioni previste dalla legge o dal
giudice delegato verranno eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 31-bis L.F.
Tutte le successive comunicazioni ai creditori verranno ef­fettuate a mezzo p.e.c.

IV.b) Relazione ex art. 172 L.F.
Il commissario giudiziale redige l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del disse­sto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno 10 giorni prima dell'adunanza dei creditori. Nello stes­so termine la comunica agli indirizzi di p.e.c. dei creditori.
Anche in tal caso, nonostante l'utilizzo del verbo "deposita­re", si ritiene debba trattarsi della trasmissione con modalità te­lematica, non cartacea. Peraltro, sino a completa operatività dei sistemi PCT, SIECIC e Consolle del Magistrato, con deposito a valore legale, la trasmissione telematica dovrà essere effettuata per il tramite della eventuale piattaforma telematica adottata dal tribunale per la gestione informatizzata delle procedure concorsuali.
In ogni caso, il commissario giudiziale dovrà assicurare che il giorno dell'udienza il giudice delegato disponga della rela­zione, tanto in formato telematico on-line, per il tramite della piattaforma telematica in ipotesi adottata, quanto su supporti di memoria esterni (chiavi usb, pen drive, memory stick, ovvero se necessario cd-rom o dvd), per ovviare ad eventuali disservizi della rete internet.
Ai fini della comunicazione ai creditori che non abbiano in­dicato un indirizzo di p.e.c. il commissario giudiziale dovrà de­positare in cancelleria (ex art. 31-bis L.F.) un'unica copia car­tacea della relazione ex art. 172 L.F., unitamente all'elenco dei destinatari di tale forma di comunicazione, ai quali (soli) la cancelleria potrà consentire di prenderne visione ed estrarre copia nelle forme di rito.

IV.c) Comunicazione del procedimento ex art. 173 L.F.
Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occulta­to o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di de?
nunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, il quale apre d'ufficio il procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori. In tal caso, la comunicazione ai creditori è eseguita dal commissario giudiziale a mezzo p.e.c. (e, in caso di mancata indicazione di indirizzo di p.e.c., mediante deposito di copia cartacea in cancelleria).

IV.c) Rapporti del Liquidatore giudiziale ex art. 182 L.F.
Nel concordato con cessione dei beni il Liquidatore redige, ogni 6 mesi a far tempo dalla nomina, un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della gestione. Copia del rapporto è trasmessa al comitato dei creditori, unita­mente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato dei creditori e ciascuno dei suoi compo­nenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia del rapporto è trasmessa per via telematica, assieme alle eventuali osservazioni, all'ufficio del registro delle imprese, nei 15 giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osser­vazioni nella cancelleria del tribunale. Nello stesso termine è stato previsto che altra copia del rapporto, assieme alle even­tuali osservazioni, sia trasmessa a mezzo p.e.c. al commissario giudiziale, che a sua volta lo comunica agli indirizzi di p.e.c. dei creditori (o, in mancanza, con deposito cartaceo in cancel­leria).

V.) LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE
V.a) Avviso ai creditori (nuovo art. 207 L.F.)
L'avviso che il commissario liquidatore è tenuto ad inviare ai creditori e a coloro che possono far valere domande di rivendi­cazione, restituzione e separazione su cose mobili possedute dall'impresa va effettuato prioritariamente a mezzo p.e.c.
Solo nel caso in cui il destinatario non sia fornito di indirizzo p.e.c. ed esso non risulti dal Registro delle Imprese ovvero dall'(istituendo) Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elet­tronica Certificata delle Imprese e dei Professionisti - che per?
tanto il commissario liquidatore ha l'onere di consultare pre­ventivamente - l'avviso va effettuato secondo le modalità tradi­zionali (lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'im­presa o la residenza del creditore).
In ogni caso, l'avviso deve contenere le seguenti indicazioni: - indirizzo di p.e.c. del commissario liquidatore;
- le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti dell'impresa, con riserva delle eventua­li contestazioni
- segnalazione che entro 15 giorni dal ricevimento della comu­nicazione i creditori e gli altri interessati possono far perveni­re al commissario liquidatore mediante p.e.c. le loro osserva­zioni o istanze
- invito ad indicare entro 15 giorni un indirizzo di p.e.c. al quale si intende ricevere le comunicazioni, con onere di comunicare al commissario liquidatore ogni sua variazione
- avvertimento che, in caso di omessa comunicazione del proprio indirizzo p.e.c. entro 15 giorni dalla comunicazione dell'avviso - nonche' di mancata consegna del messaggio di posta elettro­nica certificata per cause imputabili al destinatario - tutte le comunicazioni previste dalla legge saranno eseguite esclusi­vamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 31- bis L.F.
Tutte le successive comunicazioni ai creditori e agli altri in­teressati verranno effettuate dal commissario liquidatore ai re­lativi indirizzi di p.e.c.

V.b) Domande dei creditori e dei terzi ex art. 208 L.F.
I creditori e gli altri interessati che non abbiano ricevuto la co­municazione di cui all'art. 207 L.F., possono chiedere mediante raccomandata, entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gaz­zetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione, il riconosci­mento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni, comuni­cando un proprio indirizzo di p.e.c. Si applica il novellato art. 207 co. 4 L.F., e quindi tutte le successive comunicazioni sono effettuate dal commissario liquidatore all'indirizzo di p.e.c. in­dicato; in caso di mancata comunicazione della sua variazione, ovvero nei casi di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono mediante deposito in cancelleria. V.c) Formazione dello stato passivo ex art. 209 L.F.
Salvo che le leggi speciali stabiliscano un maggior termine, entro 90 giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, il commissario forma l'elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande indicate nel secondo comma dell'articolo 207 accolte o respinte, e lo deposita nella cancelleria del luogo do­ve l'impresa ha la sede principale.
Il commissario liquidatore trasmette l'elenco dei crediti ammessi o respinti a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa a mezzo p.e.c. ai sensi dell'articolo 207, quarto comma. Col deposito in cancelleria l'elenco diventa esecutivo.

V.d) Chiusura della liquidazione ex art. 213 L.F.
Dell'avvenuto deposito presso la cancelleria del tribunale del bilancio finale della liquidazione (con il conto della gestione ed il piano di riparto tra i creditori, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza), autorizzato dall'autorità di vigi­lanza, il commissario liquidatore dà comunicazione ai creditori ammessi al passivo ed ai creditori prededucibili, al loro indiriz­zo di p.e.c., secondo le modalità di cui all'articolo 207, co. 4 L.F.; inoltre ne dà notizia mediante inserzione nella G.U. e nei giornali designati dall'autorità che vigila sulla liquidazione.

V.e) Concordato ex art. 214 L.F.
La proposta di concordato deve essere: depositata nella cancel­leria del tribunale, con il parere del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza; comunicata dal commissario a tutti i creditori ammessi al passivo, al loro indirizzo di p.e.c. secondo le modalità di cui all'articolo 207, co. 4 L.F.; infine pubblicata mediante inserzione nella G.U. e deposito presso l'ufficio del registro delle imprese.

VI.) AMMINISTRAZIONI STRAORDINARIE
VI.a) Avviso ai creditori (nuovo art. 22 D.Lgs. n. 270/99)
L'avviso che il commissario giudiziale è tenuto ad inviare ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali mobiliari sui beni in possesso dell'imprenditore insolvente, va effettuato priorita­riamente a mezzo p.e.c.
Solo nel caso in cui il destinatario non sia fornito di indiriz­zo p.e.c. ed esso non risulti dal Registro delle Imprese ovvero dall'(istituendo) Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elet­tronica Certificata delle Imprese e dei Professionisti - che per­tanto il commissario ha l'onere di consultare preventivamente - l'avviso va effettuato secondo le modalità tradizionali (lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residen­za del creditore).
In ogni caso, l'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:
l'indirizzo di p.e.c. del commissario;
il termine entro il quale gli interessati debbono trasmettere a tale indirizzo le loro domande;
le disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di in­solvenza che riguardano l'accertamento del passivo.
l'invito ad indicare nella domanda il proprio indirizzo di p.e.c., al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, con l'onere di comunicare al commissario ogni sua variazione
l'avviso che tutte le successe comunicazioni verranno effet­tuate a mezzo p.e.c. e che, in caso di omessa indicazione dell'indirizzo di p.e.c. - nonche' nei casi di mancata conse­gna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario - tutte le comunicazioni che la legge o il giudice delegato pongono a carico del curatore sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancel­leria
l'avviso che eventuali domande depositate presso la cancel­leria, o inviate al commissario in formato cartaceo o con posta elettronica non certificata, saranno dichiarati irrice?
vibili9 (ma potranno essere ripresentati nelle forme pre­scritte)
l'avviso che eventuali domande tardive ex art. 101 L.F. do­vranno essere trasmesse all'indirizzo p.e.c. del curatore con le stesse modalità.

VI.b) Accertamento del passivo ex art. 53 D.Lgs. n. 270/99
Stante il rinvio normativo al procedimento previsto dagli artt. 93 e ss. L.F., valgono per l'amministrazione straordinaria tutte le osservazioni svolte sub III.b).

VI.c) Relazione del commissario giudiziale (art. 28 co. 5 D.Lgs. n. 270/99)
L'imprenditore insolvente e ogni altro interessato hanno facoltà di prendere visione della relazione ex art. 28 co. 1 e di estrarne copia. La stessa relazione è trasmessa dal commissario giudi­ziale a tutti i creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni, all'in­dirizzo p.e.c. da essi indicato a norma dell'articolo 22, comma 2, entro dieci giorni dal deposito in cancelleria.

VI.d) Relazione del commissario straordinario (art. 59 co. 2 D.Lgs. n. 270/99)
Il commissario straordinario trasmette entro 3 giorni copia del programma autorizzato al tribunale, segnalando se esso con­tenga notizie o previsioni specifiche la cui divulgazione prima della scadenza potrebbe pregiudicarne l'attuazione. Il giudice delegato dispone il deposito in cancelleria del programma, con esclusione delle parti in relazione alle quali siano ravvisabili le suddette esigenze di riservatezza. L'imprenditore insolvente e ogni altro interessato possono prendere visione ed estrarre co­pia del programma depositato, che reca l'indicazione della eventuale mancanza di parti per ragioni di riservatezza.
La stessa copia è trasmessa entro 10 giorni dal deposito in cancelleria a cura del commissario straordinario a tutti i credi­tori, a mezzo p.e.c., ai sensi dell'articolo 22, co. 2.

VI.e) Relazioni trimestrali sull'esecuzione del programma (art. 61 co. 4 D.Lgs. n. 270/99)
Il commissario straordinario trasmette una copia di ciascuna re­lazione periodica e della relazione finale a tutti i creditori a mezzo p.e.c. all'indirizzo indicato a norma dell'articolo 22, comma 2, entro 10 giorni dal deposito in cancelleria.

VI.f) Bilancio finale e rendiconto (art. 75 D.Lgs. n. 270/99)
Il commissario straordinario trasmette una copia del bilancio finale della procedura e del conto della gestione a tutti i credi­tori, a mezzo p.e.c., all'indirizzo indicato ex art. 22, co.2, entro 10 giorni dal deposito in cancelleria. Gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale nel ter­mine di 20 giorni. Il termine decorre, per l'imprenditore, dalla comunicazione dell'avviso, per i creditori e i titolari di diritti sui beni, dalla comunicazione a mezzo p.e.c. a norma dell'arti­colo 22, comma 2 e, per ogni altro interessato, dalla sua affis­sione.



1) Ad esempio, la nuova disciplina del procedimento per dichiarazione di fallimento, di cui al riformulato art. 15 L.F. (v. art. 17 co. 1 lett. a) L. 221/12), sarà applicabile ai procedimenti introdotti dopo il 31 dicembre 2013 (ai sensi del successivo co. 3). Di­versamente, il nuovo procedimento di composizione delle crisi da sovraindebitamento, che ha radicalmente stravolto la Legge 27 gennaio 2012 n. 3 (si veda il tanto corposo quanto ostico art. 18 L. 221/12) si applicherà ai procedimenti instaurati sin dal 19 gennaio 2013.
2) Il termine è inspiegabilmente differente da quello imposto per l'analogo adem­pimento di cui all'art. 29, co. 6, D.L. n. 78/2010 (15 giorni dall'accettazione); tuttavia, può considerarsi l'opportunità di una unificazione dei due adempimenti, con l'inserimento della comunicazione dell'indirizzo di p.e.c. nell'altra dichiara­zione, e l'anticipazione dell'invio di quest'ultima.
3) Di qui il dubbio che possa riferirsi anche al comma 2-bis, come visto successi­vamente introdotto.
4) Poiché l'art. 23, D. Lgs. n. 82/05 consente la contestazione della conformità all'originale dei documenti scannerizzati, il curatore potrà chiedere - già nel pro­getto di stato passivo - l'esibizione degli originali contestati, la quale potrà avve­nire in udienza (non con deposito cartaceo in cancelleria, in quanto non contem­plato).
5) La limitazione ai soli titoli di credito in senso stretto (assegni, cambiali ecc.) si giustifica con le peculiarità della loro legge di circolazione (cfr. art. 1992 ss. c.c.), che valorizza il possesso dell'originale del titolo, tanto che la sua restituzione accompagna di regola il pagamento; analogamente, la restituzione dell'originale del titolo di credito dal creditore al debitore costituisce prova della sua liberazione, anche rispetto ai condebitori in solido (art. 1237 co. 1 c.c.)
6) Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 93 L.F. il giudice, ad istanza della parte, può disporre che il cancelliere prenda copia dei titoli al portatore o all'ordine presentati e li restituisca, con l'annotazione dell'avvenuta domanda di ammissio­ne al passivo.
7) La cancelleria potrà comunque informarne il curatore affinché questi provveda ad inviare apposito avviso contenente tutte le informazioni ex art. 92 L.F., ove il creditore non l'abbia già ricevuto.
8) Per tutti gli atti in questione, qualora il Ministero di Giustizia - D.G.S.I.A. avrà varato lo specifico modello xml, la cancelleria dovrà rifiutare quelli che non ri­sulteranno redatti correttamente (in formato pdf o in formato xml ma utilizzando il modello atto generico anziché il modello specifico).
9) La cancelleria potrà comunque informarne il curatore affinché questi provveda ad inviare apposito avviso contenente tutte le informazioni ex art. 92 L.F., ove il creditore non l'abbia già ricevuto.





















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