Il 19 dicembre 2012 è entrata in vigore la Legge 17 dicembre 2012, n. 221, di conversione del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (cd. Decreto Crescita bis), pubblicata nella G.U. n. 294 del 18.12.2012 (supplemento ordinario n. 208).
La sezione VI della legge, intitolata "Giustizia digitale", contiene disposizioni relative a "Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica" (art. 16), "Modifiche alla legge fallimentare e al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270" (art. 17) e "Modificazioni alle legge 27 gennaio 2012, n. 3 e all'articolo 217-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267" (art. 18).
Successivamente, la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (cd. Legge Stabilità 2013), pubblicata nella G.U. n. 302 del 29.12.2012 ed entrata in vigore il 1¡ gennaio 2013, ha apportato alcuni ritocchi alle norme appena introdotte.
In particolare, l'art. 19 della Legge Stabilità ha modificato gli artt. 16 e 17 della L. 221/12 ed aggiunto, tra gli altri, l'art. 16-bis "obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali" prevedendo che a decorrere dal 30 giugno 2014 il deposito degli atti e dei documenti dovrà avere luogo esclusivamente con modalità telematiche (nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici), precisando, al comma 3, che nelle procedure concorsuali tale obbligo si applica esclusivamente al deposito effettuato da parte
di curatore, commissario giudiziale, liquidatore, commissario liquidatore e commissario straordinario.
La sfida della riforma digitale, lanciata in tutti i settori dell'ordinamento con queste leggi di fine anno, coinvolge dunque in modo dirompente anche il settore concorsuale.
Non sembra peraltro che, nel disegnare l'ambizioso progetto di una giustizia finalmente e davvero digitale, il legislatore sia stato in grado di apprezzare le peculiarità che distinguono un ordinario processo civile o penale, a due o più parti, da un processo radicalmente collettivo e tendenzialmente totalizzante, quale è quello concorsuale.
L'effetto che ne scaturisce appare fuori misura su un duplice versante.
Da un lato, perchè appesantisce il ruolo del professionista, investendolo di funzioni ordinariamente proprie delle cancellerie fallimentari, ormai sguarnite di ogni necessario presidio, umano, materiale e tecnologico.
Dall'altro, perchè si ostina a ribadire la non necessità della difesa tecnica per i terzi che vantano diritti nei confronti della massa, proprio nel momento in cui, ipocritamente, li onera di adempimenti decisamente sofisticati, prima solo sotto il profilo giuridico, ora anche sotto quello telematico; al punto di far dubitare che sia davvero garantito il diritto di difesa, costituzionalmente protetto.
In altre parole, ci si trova ancora una volta di fronte a riforme che, se sulla carta appaiono indubbiamente condivisibili (ed anzi "illuminate"), in concreto si presentano ridondanti, affrettate e soprattutto prive di un adeguato percorso preparatorio e di ogni reale sostegno applicativo, finendo esse per confidare esclusivamente sulla buona volontà dei soggetti che ne restano travolti.
Tuttavia, non si ha motivo di dubitare che, superato l'iniziale sconcerto, quel convinto spirito innovativo che contraddistingue gli operatori protagonisti del mondo concorsuale, riesca effettivamente a supplire, con nuove energie messe in campo, alle carenze ormai ataviche dell'universo giustizia.
La discutibile tecnica legislativa e la presenza di variegate disposizioni transitorie1, rendono in ogni caso opportuno un sintetico riepilogo dei nuovi adempimenti richiesti dal legislatore.
I.) ENTRATA IN VIGORE
L'art. 17 della Legge n. 221/12 distingue tra:
A) procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria pendenti, nelle quali alla data del 19 dicembre 2012 non sia stata effettuata la comunicazione prevista dagli articoli 92, 171, 207 L.F. e dall'articolo 22 D.Lgs. n. 270/99 (co. 4): per esse, le nuove disposizioni si applicano dalla data di entrata in vigore della legge, cioè dal 19 dicembre 2012
B) procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria pendenti, nelle quali alla data del 19 dicembre 2012 sia stata già effettuata la comunicazione prevista dagli articoli 92, 171, 207 L.F. e dall'articolo 22 D.Lgs. n. 270/99 (co. 5): per esse, le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 31 ottobre 2013. In tal caso, il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario straordinario entro il 30 giugno 2013 devono comunicare ai creditori (e ai terzi titolari di diritti sui beni) il loro indirizzo di p.e.c., invitandoli a comunicare, entro tre mesi, l'indirizzo di p.e.c. cui intendono ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, con l'onere di rendere nota ogni sua successiva variazione, e con l'avvertimento espresso che, in caso di omessa indicazione, le comunicazioni verranno eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.
II.) ADEMPIMENTI COMUNI
Il primo adempimento che si richiede espressamente al curatore fallimentare, al commissario giudiziale del concordato preventivo, al commissario liquidatore della liquidazione coatta amministrativa ed al commissario giudiziale nominato ai sensi dell'art. 8 del d. lgs. n. 270/99 nella procedura di amministrazione straordinaria, è la comunicazione al registro delle Imprese del proprio indirizzo di posta elettronica certificata - da intendersi come indirizzo p.e.c. della singola procedura (v. oltre) - entro 10 giorni dalla nomina2.
La disposizione (art. 17, co. 2 bis, L. 221/12, introdotto dall'art. 1 co. 19 della L. 228/12), in assenza di specifiche disposizioni transitorie, dovrebbe ritenersi entrata in vigore il 1¡ gennaio 2013.
Tuttavia, sembra opportuno tener conto delle sopra riferite disposizioni transitorie, che distinguono, in riferimento alle disposizioni dei commi 23 e 4 dell'art. 17 L. 221/12, tra procedure nelle quali non è stata ancora effettuata la comunicazione di cui agli artt. 92, 171 e 207 L.F. e 22 D.Lgs. 270/99 (data di entrata in vigore: 19 dicembre 2012) e procedure nelle quali le suddette comunicazioni sono state già effettuate (data di entrata in vigore: 31 ottobre 2013).
Pertanto, si ritiene che l'adempimento in questione dovrebbe essere osservato al più presto (per quanto -necessariamente- in ritardo) non solo a far tempo dall'1 gennaio 2013, ma da tutti i professionisti sinora nominati nelle procedure aperte a far data dal 19 dicembre 2012.
L'adempimento sembra comunque raccomandabile, sin d'ora, anche ai professionisti nominati in procedure aperte precedentemente al 19 dicembre 2012, per i quali la legge n. 221/12 assegna termine sino al 30 giugno 2013 per la comunicazione dell'indirizzo p.e.c. a tutti i creditori (e ai terzi titolari di diritti sui beni del fallito), in vista dell'applicazione delle nuove norme sulle comunicazioni digitali a far tempo dal 31 ottobre 2013.
Esso è invero destinato a valere in tutti i casi nei quali, in mancanza di scritture contabili aggiornate, il professionista incaricato non sia stato in grado di effettuare le comunicazioni ex artt. 92, 171 e 207 L.F. e art. 22 D.Lgs. n. 270/99, le quali ora devono appunto contenere l'indirizzo p.e.c. del curatore/commissario/liquidatore (v. oltre).
Al riguardo si segnala che, a norma del nuovo art. 31-bis L.F., "in pendenza della procedura e per il periodo di due anni dalla chiusura della stessa, il curatore e' tenuto a conservare i messaggi di posta elettronica certificata inviati e ricevuti".
Tale disposizione si applica espressamente anche al commissario giudiziale nel concordato preventivo (nuovo art. 171 ult.co. L.F.), al commissario liquidatore nella liquidazione coatta amministrativa (nuovo art. 207 ult.co. L.F.) nonché al commissario giudiziale e al commissario straordinario nell'amministrazione straordinaria (nuovi artt. 22 co. 2 e 59 co. 2 D.Lgs. 270/99).
La delicatezza, complessità ed importanza degli adempimenti così introdotti postulano una uniforme regolamentazione, quantomeno rispetto ai professionisti che si avvalgono, nei vari tribunali, di sistemi informativi operanti attraverso una piattaforma telematica integrata con il sito del tribunale, che di norma consente, tra l'altro:
- al giudice e alla cancelleria di consultare in area riservata i ricorsi e gli allegati presentati tramite p.e.c. al professionista incaricato;
- al professionista incaricato, prima della udienza di verifica dello stato passivo, di scaricare e salvare su supporti di memoria esterni le domande presentate e relativi allegati, in formato pdf (utilità assai proficua in caso di disservizi del servizio internet nel corso dell'udienza);
- allo stesso professionista di estrarre automaticamente, in formato xml, i dati relativi all'elenco delle insinuazioni, con gli importi richiesti, e a quelli del progetto di stato passivo, in vista della loro acquisizione automatica in SIECIC da parte della cancelleria; successivamente, di predisporre il progetto di stato passivo e di redigere gli ulteriori atti, stamparli e/o trasmetterli a mezzo p.e.c.
Si tratta per lo più di sistemi conformi alle specifiche richieste nell'ambito del processo civile telematico (PCT), in grado di offrire ulteriori funzioni specialistiche, come il deposito a valore legale degli atti (nei tribunali dove esso è già attivo per le procedure concorsuali).
E' alla luce di tutto quanto considerato che, per evitare disfunzioni organizzative ed il conseguente pericolo di confusione nella gestione di dati - per i quali il professionista è ormai diventato vero e proprio depositario degli atti, in luogo della cancelleria del tribunale -, appare opportuno (se non necessario) che il medesimo professionista utilizzi uno specifico indirizzo p.e.c. per ciascuna delle procedure a lui assegnate, ove possibile (ed ai fini di una più ordinata e conforme gestione) con l'attivazione dei vari indirizzi p.e.c. per il tramite del gestore dei servizi informatizzati dell'ufficio fallimentare, ovviamente con gli eventuali costi connessi a carico della procedura, in quanto sostenuti nell'interesse della massa su specifiche prescrizioni di legge.
Invero, ove il professionista intendesse utilizzare una propria p.e.c. personale, sarebbe comunque tenuto a comunicare al suddetto gestore i parametri tecnici di configurazione/accesso alla stessa, per consentire al sistema di rintracciare le mail p.e.c. in arrivo ed in uscita su quella casella di posta elettronica certificata.
Inoltre, sarebbe consigliabile che la mail p.e.c. attivata autonomamente dal professionista fosse comunque utilizzata esclusivamente per una sola procedura, poichè un utilizzo indiscriminato della medesima casella di p.e.c. (per più procedure concorsuali, o addirittura anche per ulteriori attività) potrebbe compromettere la corretta catalogazione ed archiviazione dei messaggi di posta elettronica relativi a quella determinata procedura/creditore, nell'ambito del sistema informativo in ipotesi adottato dal tribunale.
Fatte queste considerazioni generali, valevoli per tutte le procedure concorsuali, si procede ad un rapido esame delle specifiche disposizioni variamente applicabili alle differenti tipologie di procedura.
III.) FALLIMENTI
III.a) Avviso ai creditori (nuovo art. 92 L.F.)
L'avviso che il curatore è tenuto ad inviare senza indugio ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, va effettuato prioritariamente a mezzo p.e.c.
Solo nel caso in cui il destinatario non sia fornito di indirizzo p.e.c. ed esso non risulti dal Registro delle Imprese ovvero dall'(istituendo) Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Imprese e dei Professionisti - che pertanto il curatore ha l'onere di consultare preventivamente - l'avviso va effettuato secondo le modalità tradizionali (lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore).
In ogni caso, l'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:
- l'indirizzo di p.e.c. del curatore;
- la data dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo e la data entro cui vanno presentate le domande (trenta giorni prima);
- ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda, ai sensi del nuovo art. 93 L.F.; in particolare:
che la domanda di ammissione al passivo di un credito, ovvero di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili, si propone con ricorso, sottoscritto anche personalmente dalla parte e formato ai sensi o dell'art. 21, co. 2 (firma digitale) o dell'art. 22, co. 3 (scansione digitale -cd. scannerizzazione- della firma apposta sul documento cartaceo) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (e successive modificazioni)4
che il ricorso va trasmesso all'indirizzo di p.e.c. del curatore unitamente ai documenti dimostrativi del diritto; solo nel caso in cui il diritto si fondi su titoli di credito5 (assegni, cambiali ecc.) l'originale del titolo di credito allegato al ricorso deve essere depositato presso la cancelleria del tribunale6
che la domanda deve contenere il proprio indirizzo di p.e.c., al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, con l'onere di comunicare al curatore ogni sua variazione
che in caso di omessa indicazione dell'indirizzo di p.e.c. - nonche' nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario - tutte le comunicazioni che la legge o il giudice delegato pongono a carico del curatore sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria, ai sensi del nuovo art. 31-bis, co. 2, L.F., richiamato dall'art. 93 co. 5 L.F.
che il ricorso deve contenere: 1) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore; 2) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione; 3) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda; 4) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale
che il ricorso è inammissibile se è omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai numeri 1), 2) o 3), mentre se è omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al n. 4), il credito verrà considerato chirografario;
che il ricorso può essere presentato dal rappresentante comune degli obbligazionisti ai sensi dell'art. 2418, co. 2, c.c., anche per singoli gruppi di creditori;
che il ricorso e relativi documenti depositati presso la cancelleria, o inviati al curatore in formato cartaceo o con posta elettronica non certificata, saranno dichiarati irricevibili7 (ma potranno essere ripresentati nelle forme prescritte)
che eventuali domande tardive ex art. 101 L.F. dovranno essere trasmesse all'indirizzo p.e.c. del curatore con le medesime modalità.
III.b) Progetto di stato passivo (nuovo art. 95 L.F.)
Non oltre 15 giorni prima dell'udienza, il curatore deve trasmettere il progetto di stato passivo ai creditori e ai titolari di diritti sui beni del fallito, all'indirizzo di p.e.c. da essi indicato in domanda.
All'atto della trasmissione del progetto di stato passivo, il curatore avverte i creditori e i titolari di diritti sui beni del fallito che possono esaminare il progetto e presentare all'indirizzo di p.e.c. del curatore, con le stesse modalità utilizzate per l'invio della domanda, osservazioni scritte e documenti integrativi, non oltre 5 giorni prima dell'udienza.
Contestualmente, ove per errore o altra ragione non vi abbia già provveduto con l'avviso ex art. 92 L.F., il curatore potrà inviare agli interessati le credenziali (username e password) generate dal sistema informativo in essere, ai fini dell'accesso all'area loro riservata per la consultazione di tutti gli atti ostensibili, comprese le domande degli altri creditori e i relativi documenti allegati.
Sempre non oltre 15 giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, il curatore deve depositare nella cancelleria del tribunale il progetto di stato passivo, corredato dalle relative domande.
Nonostante il verbo utilizzato ("depositare") possa indurre ad opinare diversamente, si ritiene più conforme allo spirito della riforma digitale interpretarlo come trasmissione con modalità telematica. Peraltro, sino a completa operatività dei sistemi PCT, SIECIC e Consolle del Magistrato, la trasmissione telematica potrà essere effettuata solo per il tramite della eventuale piattaforma telematica attivata dall'ufficio ai fini della gestione informatizzata dei fascicoli concorsuali.
Tale "deposito" si rende necessario anche per garantire il disposto dell'art. 95 co. 3 L.F., che consente al giudice delegato di procedere all'esame dello stato passivo ed alla decisione su ciascuna domanda "anche in assenza delle parti".
Al riguardo si ritiene che il curatore debba in ogni caso assicurare che, per la data dell'udienza, il giudice delegato disponga del progetto di stato passivo, di tutte le domande e relativi documenti, nonché delle eventuali osservazioni scritte e degli eventuali documenti integrativi trasmessi dal creditore nei 5 giorni antecedenti l'udienza, il tutto sia in formato telematico on-line, per il tramite della eventuale piattaforma telematica adottata, sia mediante supporti di memoria esterni (chiavi usb, pen drive, memory stick, o se necessario cd-rom o dvd), onde ovviare ad eventuali difficoltà operative o disservizi della rete internet locale.
Naturalmente, anche le osservazioni e i documenti integrativi eventualmente trasmessi al curatore dovranno seguire lo stesso iter di "deposito telematico" sopra descritto per il progetto di stato passivo, a sua integrazione ed ai fini del completo esame che ne dovrà essere fatto in udienza.
Peraltro, in presenza di creditori e terzi titolari di diritti sui beni che non abbiano comunicato il loro indirizzo di p.e.c., il curatore dovrà anche depositare presso la cancelleria fallimentare del tribunale una copia cartacea del progetto di stato passivo, per assolvere alla modalità di comunicazione residuale prevista dall'art. 31-bis L.F.
Appare opportuno che in quel caso il curatore depositi contestualmente anche un elenco dei destinatari di tale forma di comunicazione residuale, ai quali (soli) la cancelleria potrà consentire di prendere visione ed estrarre copia nelle forme di rito, previo pagamento dei previsti diritti di copia.
III.c) Ulteriori atti da comunicare a mezzo p.e.c.8
Come visto, ai sensi della norma di chiusura contenuta nel nuovo art. 31-bis L.F., tutte le comunicazioni destinate ai creditori e ai titolari di diritti sui beni del fallito, che la legge o il giudice delegato pongono a carico del curatore, devono essere effettuate prioritariamente all'indirizzo p.e.c. da essi indicato nei casi previsti dalla legge e, solo in difetto, presso la cancelleria del tribunale (senza alcun ulteriore avviso).
Specifiche forme di comunicazione telematica sono state peraltro espressamente previste per una serie di atti ed attività del curatore, quali:
- rapporti riepilogativi ex art. 33 co. 5 L.F.
Secondo le ordinarie previsioni il curatore, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui al primo comma, redige un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal conto della sua gestione. Copia del rapporto è trasmessa al comitato dei creditori, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia del rapporto è trasmessa per via telematica all'ufficio del registro delle imprese, assieme alle eventuali osservazioni scritte dei componenti del C.d.C., entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni medesime in cancelleria fallimentare. E' stato ora previsto che, nello stesso termine, altra copia del rapporto - assieme alle eventuali osservazioni - sia trasmessa a mezzo p.e.c. ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.
- stato passivo esecutivo (art. 97 L.F.)
Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne deve dare comunicazione a tutti i ricorrenti, trasmettendogliene copia a mezzo p.e.c. ed informandoli del diritto di proporre opposizione, in caso di mancato accoglimento della domanda.
- decreto ex art. 102 L.F.
Il curatore deve trasmettere, a mezzo p.e.c., il decreto con cui il tribunale dispone non farsi luogo all'accertamento del passivo, a tutti coloro che abbiano presentato domanda di ammissione al passivo ai sensi degli artt. 93 e 101 L.F., avvertendoli che nei quindici giorni successivi essi possono presentare reclamo alla corte di appello.
- deposito del rendiconto del curatore ex art. 116 L.F.
Dopo che il giudice ha ordinato il deposito del conto in cancelleria e fissato l'udienza, che non può essere tenuta prima che siano decorsi 15 giorni dalla comunicazione del rendiconto a tutti i creditori, dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza il curatore deve dare immediata comunicazione a mezzo p.e.c. ai creditori ammessi al passivo, a coloro che hanno proposto opposizione, ai creditori in prededuzione non soddisfatti, inviando loro copia del rendiconto ed avvisandoli che possono presentare eventuali osservazioni o contestazioni fino a 5 giorni prima dell'udienza, con le stesse modalità utilizzate per l'invio della domanda (art. 93, co. 2 L.F.). Al fallito, se non è possibile procedere alla comunicazione con modalità telematica, rendiconto e data dell'udienza sono invece comunicati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
- progetti di riparto, parziali e finali, ex art. 110 L.F.
Il giudice, ordinando il deposito del progetto di ripartizione in cancelleria, dispone che a tutti i creditori, compresi quelli per i quali è in corso uno dei giudizi di cui all'articolo 98 L.F. (opposizione, impugnazione, revocazione), il curatore dia comunicazione mediante invio a mezzo p.e.c.
- proposta di concordato fallimentare ex art. 125 L.F.
La proposta di concordato è presentata con ricorso al giudice delegato, il quale chiede il parere del curatore, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione ed alle garanzie offerte. Quando il ricorso è proposto da un terzo, esso deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di p.e.c. al quale ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazione verranno effettuate in cancelleria, ex art. 31-bis co. 2 L.F. Quindi il giudice delegato, valutata la ritualità della proposta, ordina che la stessa, unitamente al parere del comitato dei creditori e del curatore, venga comunicata dal curatore ai creditori a mezzo p.e.c., specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione ed informandoli che la mancata risposta sarà considerata come voto favorevole
- approvazione della proposta di concordato fallimentare ex art. 129 L.F.
Se la proposta è stata approvata, il giudice delegato dispone che il curatore ne dia immediata comunicazione a mezzo p.e.c. al proponente, affinché richieda l'omologazione del concordato, nonché ai creditori dissenzienti. Al fallito, se non è possibile procedere alla comunicazione con modalità telematica, la noti?
zia dell'approvazione è invece comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
- decreto di esdebitazione ex art. 143 L.F.
Il tribunale, con il decreto di chiusura del fallimento o su ricorso del debitore presentato entro l'anno successivo, verificate le condizioni di cui all'articolo 142 L.F. e tenuto altresì conto dei comportamenti collaborativi del medesimo, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara inesigibili nei confronti del debitore già dichiarato fallito i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente. In tal caso, il ricorso e il decreto del tribunale sono comunicati dal curatore ai creditori a mezzo p.e.c.
IV.) CONCORDATI PREVENTIVI
IV.a) Avviso ai creditori (nuovo art. 171 L.F.)
L'avviso che il commissario giudiziale è tenuto ad inviare ai creditori va effettuato prioritariamente a mezzo p.e.c. Solo nel caso in cui il destinatario non sia fornito di indirizzo p.e.c. ed esso non risulti dal Registro delle Imprese ovvero dall'(istituendo) Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Imprese e dei Professionisti - che pertanto il commissario giudiziale ha l'onere di consultare preventivamente - l'avviso va effettuato secondo le modalità tradizionali (lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore).
In ogni caso, l'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:
- data di convocazione dei creditori;
- copia integrale della proposta del debitore;
- copia integrale del decreto di ammissione;
- indirizzo di p.e.c. del commissario giudiziale;
- invito ad indicare entro 15 giorni un indirizzo di p.e.c. al quale il creditore intende ricevere le comunicazioni, con onere di comunicare al commissario ogni sua variazione
- avvertimento che, in caso di omessa comunicazione del proprio indirizzo di p.e.c. entro 15 giorni dalla comunicazione, dell'avviso - nonche' nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario - tutte le comunicazioni previste dalla legge o dal
giudice delegato verranno eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 31-bis L.F.
Tutte le successive comunicazioni ai creditori verranno effettuate a mezzo p.e.c.
IV.b) Relazione ex art. 172 L.F.
Il commissario giudiziale redige l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno 10 giorni prima dell'adunanza dei creditori. Nello stesso termine la comunica agli indirizzi di p.e.c. dei creditori.
Anche in tal caso, nonostante l'utilizzo del verbo "depositare", si ritiene debba trattarsi della trasmissione con modalità telematica, non cartacea. Peraltro, sino a completa operatività dei sistemi PCT, SIECIC e Consolle del Magistrato, con deposito a valore legale, la trasmissione telematica dovrà essere effettuata per il tramite della eventuale piattaforma telematica adottata dal tribunale per la gestione informatizzata delle procedure concorsuali.
In ogni caso, il commissario giudiziale dovrà assicurare che il giorno dell'udienza il giudice delegato disponga della relazione, tanto in formato telematico on-line, per il tramite della piattaforma telematica in ipotesi adottata, quanto su supporti di memoria esterni (chiavi usb, pen drive, memory stick, ovvero se necessario cd-rom o dvd), per ovviare ad eventuali disservizi della rete internet.
Ai fini della comunicazione ai creditori che non abbiano indicato un indirizzo di p.e.c. il commissario giudiziale dovrà depositare in cancelleria (ex art. 31-bis L.F.) un'unica copia cartacea della relazione ex art. 172 L.F., unitamente all'elenco dei destinatari di tale forma di comunicazione, ai quali (soli) la cancelleria potrà consentire di prenderne visione ed estrarre copia nelle forme di rito.
IV.c) Comunicazione del procedimento ex art. 173 L.F.
Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di de?
nunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, il quale apre d'ufficio il procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori. In tal caso, la comunicazione ai creditori è eseguita dal commissario giudiziale a mezzo p.e.c. (e, in caso di mancata indicazione di indirizzo di p.e.c., mediante deposito di copia cartacea in cancelleria).
IV.c) Rapporti del Liquidatore giudiziale ex art. 182 L.F.
Nel concordato con cessione dei beni il Liquidatore redige, ogni 6 mesi a far tempo dalla nomina, un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della gestione. Copia del rapporto è trasmessa al comitato dei creditori, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato dei creditori e ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia del rapporto è trasmessa per via telematica, assieme alle eventuali osservazioni, all'ufficio del registro delle imprese, nei 15 giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del tribunale. Nello stesso termine è stato previsto che altra copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, sia trasmessa a mezzo p.e.c. al commissario giudiziale, che a sua volta lo comunica agli indirizzi di p.e.c. dei creditori (o, in mancanza, con deposito cartaceo in cancelleria).
V.) LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE
V.a) Avviso ai creditori (nuovo art. 207 L.F.)
L'avviso che il commissario liquidatore è tenuto ad inviare ai creditori e a coloro che possono far valere domande di rivendicazione, restituzione e separazione su cose mobili possedute dall'impresa va effettuato prioritariamente a mezzo p.e.c.
Solo nel caso in cui il destinatario non sia fornito di indirizzo p.e.c. ed esso non risulti dal Registro delle Imprese ovvero dall'(istituendo) Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Imprese e dei Professionisti - che per?
tanto il commissario liquidatore ha l'onere di consultare preventivamente - l'avviso va effettuato secondo le modalità tradizionali (lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore).
In ogni caso, l'avviso deve contenere le seguenti indicazioni: - indirizzo di p.e.c. del commissario liquidatore;
- le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti dell'impresa, con riserva delle eventuali contestazioni
- segnalazione che entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione i creditori e gli altri interessati possono far pervenire al commissario liquidatore mediante p.e.c. le loro osservazioni o istanze
- invito ad indicare entro 15 giorni un indirizzo di p.e.c. al quale si intende ricevere le comunicazioni, con onere di comunicare al commissario liquidatore ogni sua variazione
- avvertimento che, in caso di omessa comunicazione del proprio indirizzo p.e.c. entro 15 giorni dalla comunicazione dell'avviso - nonche' di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario - tutte le comunicazioni previste dalla legge saranno eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 31- bis L.F.
Tutte le successive comunicazioni ai creditori e agli altri interessati verranno effettuate dal commissario liquidatore ai relativi indirizzi di p.e.c.
V.b) Domande dei creditori e dei terzi ex art. 208 L.F.
I creditori e gli altri interessati che non abbiano ricevuto la comunicazione di cui all'art. 207 L.F., possono chiedere mediante raccomandata, entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni, comunicando un proprio indirizzo di p.e.c. Si applica il novellato art. 207 co. 4 L.F., e quindi tutte le successive comunicazioni sono effettuate dal commissario liquidatore all'indirizzo di p.e.c. indicato; in caso di mancata comunicazione della sua variazione, ovvero nei casi di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono mediante deposito in cancelleria. V.c) Formazione dello stato passivo ex art. 209 L.F.
Salvo che le leggi speciali stabiliscano un maggior termine, entro 90 giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, il commissario forma l'elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande indicate nel secondo comma dell'articolo 207 accolte o respinte, e lo deposita nella cancelleria del luogo dove l'impresa ha la sede principale.
Il commissario liquidatore trasmette l'elenco dei crediti ammessi o respinti a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa a mezzo p.e.c. ai sensi dell'articolo 207, quarto comma. Col deposito in cancelleria l'elenco diventa esecutivo.
V.d) Chiusura della liquidazione ex art. 213 L.F.
Dell'avvenuto deposito presso la cancelleria del tribunale del bilancio finale della liquidazione (con il conto della gestione ed il piano di riparto tra i creditori, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza), autorizzato dall'autorità di vigilanza, il commissario liquidatore dà comunicazione ai creditori ammessi al passivo ed ai creditori prededucibili, al loro indirizzo di p.e.c., secondo le modalità di cui all'articolo 207, co. 4 L.F.; inoltre ne dà notizia mediante inserzione nella G.U. e nei giornali designati dall'autorità che vigila sulla liquidazione.
V.e) Concordato ex art. 214 L.F.
La proposta di concordato deve essere: depositata nella cancelleria del tribunale, con il parere del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza; comunicata dal commissario a tutti i creditori ammessi al passivo, al loro indirizzo di p.e.c. secondo le modalità di cui all'articolo 207, co. 4 L.F.; infine pubblicata mediante inserzione nella G.U. e deposito presso l'ufficio del registro delle imprese.
VI.) AMMINISTRAZIONI STRAORDINARIE
VI.a) Avviso ai creditori (nuovo art. 22 D.Lgs. n. 270/99)
L'avviso che il commissario giudiziale è tenuto ad inviare ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali mobiliari sui beni in possesso dell'imprenditore insolvente, va effettuato prioritariamente a mezzo p.e.c.
Solo nel caso in cui il destinatario non sia fornito di indirizzo p.e.c. ed esso non risulti dal Registro delle Imprese ovvero dall'(istituendo) Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Imprese e dei Professionisti - che pertanto il commissario ha l'onere di consultare preventivamente - l'avviso va effettuato secondo le modalità tradizionali (lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore).
In ogni caso, l'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:
l'indirizzo di p.e.c. del commissario;
il termine entro il quale gli interessati debbono trasmettere a tale indirizzo le loro domande;
le disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza che riguardano l'accertamento del passivo.
l'invito ad indicare nella domanda il proprio indirizzo di p.e.c., al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, con l'onere di comunicare al commissario ogni sua variazione
l'avviso che tutte le successe comunicazioni verranno effettuate a mezzo p.e.c. e che, in caso di omessa indicazione dell'indirizzo di p.e.c. - nonche' nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario - tutte le comunicazioni che la legge o il giudice delegato pongono a carico del curatore sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria
l'avviso che eventuali domande depositate presso la cancelleria, o inviate al commissario in formato cartaceo o con posta elettronica non certificata, saranno dichiarati irrice?
vibili9 (ma potranno essere ripresentati nelle forme prescritte)
l'avviso che eventuali domande tardive ex art. 101 L.F. dovranno essere trasmesse all'indirizzo p.e.c. del curatore con le stesse modalità.
VI.b) Accertamento del passivo ex art. 53 D.Lgs. n. 270/99
Stante il rinvio normativo al procedimento previsto dagli artt. 93 e ss. L.F., valgono per l'amministrazione straordinaria tutte le osservazioni svolte sub III.b).
VI.c) Relazione del commissario giudiziale (art. 28 co. 5 D.Lgs. n. 270/99)
L'imprenditore insolvente e ogni altro interessato hanno facoltà di prendere visione della relazione ex art. 28 co. 1 e di estrarne copia. La stessa relazione è trasmessa dal commissario giudiziale a tutti i creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni, all'indirizzo p.e.c. da essi indicato a norma dell'articolo 22, comma 2, entro dieci giorni dal deposito in cancelleria.
VI.d) Relazione del commissario straordinario (art. 59 co. 2 D.Lgs. n. 270/99)
Il commissario straordinario trasmette entro 3 giorni copia del programma autorizzato al tribunale, segnalando se esso contenga notizie o previsioni specifiche la cui divulgazione prima della scadenza potrebbe pregiudicarne l'attuazione. Il giudice delegato dispone il deposito in cancelleria del programma, con esclusione delle parti in relazione alle quali siano ravvisabili le suddette esigenze di riservatezza. L'imprenditore insolvente e ogni altro interessato possono prendere visione ed estrarre copia del programma depositato, che reca l'indicazione della eventuale mancanza di parti per ragioni di riservatezza.
La stessa copia è trasmessa entro 10 giorni dal deposito in cancelleria a cura del commissario straordinario a tutti i creditori, a mezzo p.e.c., ai sensi dell'articolo 22, co. 2.
VI.e) Relazioni trimestrali sull'esecuzione del programma (art. 61 co. 4 D.Lgs. n. 270/99)
Il commissario straordinario trasmette una copia di ciascuna relazione periodica e della relazione finale a tutti i creditori a mezzo p.e.c. all'indirizzo indicato a norma dell'articolo 22, comma 2, entro 10 giorni dal deposito in cancelleria.
VI.f) Bilancio finale e rendiconto (art. 75 D.Lgs. n. 270/99)
Il commissario straordinario trasmette una copia del bilancio finale della procedura e del conto della gestione a tutti i creditori, a mezzo p.e.c., all'indirizzo indicato ex art. 22, co.2, entro 10 giorni dal deposito in cancelleria. Gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale nel termine di 20 giorni. Il termine decorre, per l'imprenditore, dalla comunicazione dell'avviso, per i creditori e i titolari di diritti sui beni, dalla comunicazione a mezzo p.e.c. a norma dell'articolo 22, comma 2 e, per ogni altro interessato, dalla sua affissione.
1) Ad esempio, la nuova disciplina del procedimento per dichiarazione di fallimento, di cui al riformulato art. 15 L.F. (v. art. 17 co. 1 lett. a) L. 221/12), sarà applicabile ai procedimenti introdotti dopo il 31 dicembre 2013 (ai sensi del successivo co. 3). Diversamente, il nuovo procedimento di composizione delle crisi da sovraindebitamento, che ha radicalmente stravolto la Legge 27 gennaio 2012 n. 3 (si veda il tanto corposo quanto ostico art. 18 L. 221/12) si applicherà ai procedimenti instaurati sin dal 19 gennaio 2013.
2) Il termine è inspiegabilmente differente da quello imposto per l'analogo adempimento di cui all'art. 29, co. 6, D.L. n. 78/2010 (15 giorni dall'accettazione); tuttavia, può considerarsi l'opportunità di una unificazione dei due adempimenti, con l'inserimento della comunicazione dell'indirizzo di p.e.c. nell'altra dichiarazione, e l'anticipazione dell'invio di quest'ultima.
3) Di qui il dubbio che possa riferirsi anche al comma 2-bis, come visto successivamente introdotto.
4) Poiché l'art. 23, D. Lgs. n. 82/05 consente la contestazione della conformità all'originale dei documenti scannerizzati, il curatore potrà chiedere - già nel progetto di stato passivo - l'esibizione degli originali contestati, la quale potrà avvenire in udienza (non con deposito cartaceo in cancelleria, in quanto non contemplato).
5) La limitazione ai soli titoli di credito in senso stretto (assegni, cambiali ecc.) si giustifica con le peculiarità della loro legge di circolazione (cfr. art. 1992 ss. c.c.), che valorizza il possesso dell'originale del titolo, tanto che la sua restituzione accompagna di regola il pagamento; analogamente, la restituzione dell'originale del titolo di credito dal creditore al debitore costituisce prova della sua liberazione, anche rispetto ai condebitori in solido (art. 1237 co. 1 c.c.)
6) Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 93 L.F. il giudice, ad istanza della parte, può disporre che il cancelliere prenda copia dei titoli al portatore o all'ordine presentati e li restituisca, con l'annotazione dell'avvenuta domanda di ammissione al passivo.
7) La cancelleria potrà comunque informarne il curatore affinché questi provveda ad inviare apposito avviso contenente tutte le informazioni ex art. 92 L.F., ove il creditore non l'abbia già ricevuto.
8) Per tutti gli atti in questione, qualora il Ministero di Giustizia - D.G.S.I.A. avrà varato lo specifico modello xml, la cancelleria dovrà rifiutare quelli che non risulteranno redatti correttamente (in formato pdf o in formato xml ma utilizzando il modello atto generico anziché il modello specifico).
9) La cancelleria potrà comunque informarne il curatore affinché questi provveda ad inviare apposito avviso contenente tutte le informazioni ex art. 92 L.F., ove il creditore non l'abbia già ricevuto.