Tribunale di Rimini 7 gennaio 2025, est. Miconi.
Concordato Minore - Crediti erariali e previdenziali - Regole sostanziali dettate dall’art. 88 CCII, comma 1, secondo e terzo periodo - Trattamento non deteriore rispetto ai crediti del medesimo rango – Applicabilità - Condizioni
Al concordato minore trova applicazione la disciplina del trattamento dei crediti fiscali, dettata dall’art. 88 CCII per il concordato preventivo, nella parte in cui prevede che i crediti erariali assistiti da privilegio e quelli chirografari, debbano essere soddisfatti dal piano di concordato in misura non deteriore rispetto ai crediti del medesimo rango.
Va, dunque, ribadita l’applicabilità al concordato minore delle regole sostanziali di trattamento del credito tributario e previdenziale contenute nell’art 88 co.1, secondo e terzo periodo ,CCII, in forza del richiamo alla disciplina del concordato preventivo contenuto nell’art 74, co.4, CCII, e ciò in assenza, appunto, di una regolamentazione sostanziale specifica del trattamento dei crediti stessi, rispetto ai quali nel concordato minore vi è la sola previsione del c.d. cram down in fase di omologazione, ex art 80, co.3, CCII. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)