Sommario: 1. L'ambito della questione. 2. Le pronunce in rassegna. 3. Opponibilità dell'ordinanza di assegnazione nel piano del consumatore e nell'accordo (cenni). 4. L'introduzione dell'art. 8 comma 1 bis l. 3/2012: il rilievo di legittimità costituzionale proposto dal Tribunale di Livorno. 5. Considerazioni conclusive
Tribunale di Bologna 12 agosto 2021, est. Florini.
Sovraindebitamento - Liquidazione dei beni - Pignoramento presso terzi - Ordinanza di assegnazione del credito ex art. 533 c.p.c. resa anteriormente all'apertura della procedura - Opponibilità - Esclusione
Pur non essendo prevista nella disciplina della legge 3/2012 una norma analoga alla previsione dell'art. 44 l. fall., si ritiene che tale principio debba dirsi applicabile anche ai vari istituti di composizione delle crisi da sovraindebitamento, ed in particolare alla liquidazione del patrimonio viste le analogie con il fallimento, per cui sono inefficaci i pagamenti eseguiti dal terzo debitore successivamente all'apertura della procedura, ancorché nell'espropriazione presso terzi il giudice dell'esecuzione abbia emesso l'ordinanza di assegnazione somme prima dell'avvio della procedura di sovraindebitamento.
Tribunale di Mantova 20 aprile 2021, est. Bernardi.
Sovraindebitamento - Liquidazione dei beni - Pignoramento presso terzi - Ordinanza di assegnazione del credito ex art. 533 c.p.c. resa anteriormente all'apertura della procedura - Opponibilità
Osservato che le procedure di sovraindebitamento hanno natura concorsuale e che, pertanto, possono ad esse applicarsi i principi elaborati con riguardo a fattispecie analoghe disciplinate dalla legge n. 267/1942 e, in particolare, quelli concernenti il concordato preventivo, è legittimo il pagamento effettuato dal debitor debitoris in esito ad un pignoramento presso terzi trascritto prima dell'apertura della liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter l. 3/2012, ove l'ordinanza di assegnazione di cui all'art. 533 c.p.c. sia anch'essa antecedente a detta apertura, quantunque il pagamento venga invece effettuato successivamente ad essa.
1. L'ambito della questione
I provvedimenti in rassegna[1] offrono l'opportunità di fare il punto sul regime di stabilità dell'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. nelle procedure di sovraindebitamento, con particolare riferimento alla sua opponibilità nella liquidazione dei beni e nel piano del consumatore, anche alla luce della recente introduzione dell'art. 8 comma 1 bis ad opera del d.l. 137/2020 conv. l. 176/2020.
La questione si inserisce nel più ampio tema del rapporto tra procedure esecutive individuali e sovraindebitamento, variamente disciplinato a seconda del tipo di procedura della l. 3/2012 ma, diversamente da altri aspetti di detta problematica, la questione dell'opponibilità dell'ordinanza di assegnazione è particolarmente vivace nella giurisprudenza di merito trovando una disciplina non sempre univoca, come dimostrano le due pronunce in commento, di segno opposto.
Le diverse risposte fornite dalla giurisprudenza di merito hanno certamente risentito del mutato quadro interpretativo offerto dalla Corte di Cassazione circa il regime di stabilità dell'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c.: modificando il proprio pregresso orientamento sul rapporto tra ordinanza di assegnazione nel processo esecutivo e fallimento del debitore esecutato, la Cassazione ha statuito che quest'ultimo evento non ha effetto sull'ordinanza di assegnazione, qualora sia stata gia? pronunciata, restando fermo il diritto dei creditore nei termini dell'ordinanza stessa[2]; ciò in quanto l'ordinanza ex art. 553 c.p.c. costituisce l'atto conclusivo del procedimento di espropriazione presso terzi, alla quale, per la sua natura liquidativa e satisfattiva, consegue l'immediato trasferimento del credito dal debitore esecutato al creditore procedente.
Detto assunto, per quanto di interesse ai fini del presente contributo, conduce a ritenere che ha poco senso dichiarare sospesa o improcedibile un'esecuzione presso terzi già conclusa e definita con l'ordinanza di assegnazione, e dunque è irrilevante, sotto tale profilo, argomentare l'inefficacia del pagamento, successivo al deposito della domanda, sulla base dell'effetto di inibitoria delle azioni esecutive conseguente all'apertura della procedura di sovraindebitamento (ex art. 10, 12 bis o 14 quinquies l. 3/2012)[3].
La questione dunque si pone nei seguenti termini: se il creditore del sovraindebitato che agisce con pignoramento presso terzi possa far valere l'ordinanza di assegnazione - ormai resa e definitiva, a conclusione del processo esecutivo - anche dopo l'avvio della procedura ex l. 3/2012, ricevendo, dunque, validamente, il pagamento da parte del terzo (debitor debitoris), che, tuttavia, si troverebbe a pagare, con effetto liberatorio, con risorse del sovraindebitato ed in deroga al concorso.
2. Le pronunce in rassegna
Le pronunce in rassegna scontano entrambe un approccio ermeneutico alla l. 3/2012 - il cui limite, è noto, è quello di disciplinare in modo sommario fattispecie e procedure tra loro molto eterogenee - caratterizzato dal ricorso analogico a questa o quella procedura concorsuale maggiore (fallimento e concordato preventivo), reso necessario in tutti i casi in cui la normativa sul sovraindebitamento risulti oggettivamente carente; così operando, tuttavia, il rischio è quello di regolare le fattispecie alla stregua di norme contenute nella legge fallimentare che muovono da presupposti applicativi del tutto diversi.
Le decisioni in commento, infatti, pervengono a soluzioni opposte invocando l'una l'analogia con il fallimento (Tribunale di Bologna) e l'altra con la procedura di concordato preventivo (Tribunale di Mantova).
Il tribunale emiliano dichiara l'inefficacia del pagamento successivo all'apertura della liquidazione richiamando l'art. 44 l. fall., per cui sono inefficaci i pagamenti eseguiti dal terzo anche se l'ordinanza di assegnazione delle somme risulta emanata anteriormente all'avvio della procedura di sovraindebitamento[4]; il tribunale mantovano perviene all'opposta soluzione invocando l'analogia con i principi "concernenti il concordato preventivo".
La diversa regolazione che consegue al richiamo dell'una o dell'altra disciplina muove dalla disponibilità o meno in capo al debitore dei beni del proprio patrimonio, in conseguenza dell'apertura della procedura concorsuale, beni tra cui vanno inclusi, evidentemente, anche gli eventuali crediti maturati dal sovraindebitato nei confronti del terzo pignorato.
Il Tribunale di Bologna parte dal presupposto per cui la liquidazione del patrimonio determina uno spossessamento totale del debitore; il giudice fa proprio il decisum di Cass. 2016/1227 per cui "il principio della par condicio creditorum, la cui salvaguardia costituisce la ratio della sottrazione al fallito della disponibilità dei suoi beni" è violato anche dal pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c. (nel caso di specie, avente ad oggetto il quinto dello stipendio); del resto, analogamente all'art. 42 comma 2 l. fall. anche nella liquidazione del patrimonio i beni sopravvenuti (quali sono i crediti futuri) sono appresi dalla procedura, come statuito dall'art. 14 undecies l. 3/2012.
Il Tribunale di Mantova - negando l'applicabilità dell'art. 44 l. fall. al sovraindebitamento, sul presupposto implicito che tale disposizione costituisce un "logico corollario della perdita della disponibilita? dei beni acquisiti al fallimento" stesso, di cui al precedente art. 42 comma 1 l. fall.[5] - osserva invece che nel sovraindebitamento non trova applicazione il cd. "spossessamento" previsto in ambito fallimentare dagli artt. 42 e 43 l. fall. (cui consegue, appunto, l'inefficacia dei pagamenti eseguiti dal debitore dopo il fallimento, ex art. 44 l. fall.), ma "opera un diverso congegno"[6], analogamente al concordato preventivo in cui il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa sotto la vigilanza del commissario giudiziale[7].
Da ciò consegue, secondo il tribunale mantovano, che è legittimo il pagamento effettuato dal debitor debitoris in esito ad un pignoramento presso terzi trascritto prima della pubblicazione della domanda di accesso alla procedura, analogamente al concordato preventivo, ove l'ordinanza di assegnazione di cui all'art. 533 c.p.c. sia anch'essa antecedente a detta pubblicazione, quantunque il pagamento venga invece effettuato successivamente ad essa (in tal senso, in tema di concordato, viene richiamata la recente Cass. 2021/3850)[8].
3. Opponibilità dell'ordinanza di assegnazione nel piano del consumatore e nell'accordo (cenni)
Come già osservato, le pronunce in rassegna sono state rese in fattispecie di liquidazione del patrimonio, la procedura certamente più assimilabile al fallimento.
Il tema riguardante l'opponibilità dell'ordinanza definitiva di assegnazione del credito nelle procedure di espropriazione presso terzi si presenta ancora più problematico nel piano del consumatore e nell'accordo, in considerazione del fatto che - nonostante sia indubbia la loro natura di procedure concorsuali - esse non involgono necessariamente i beni del sovraindebitato nella loro universalità, ben potendo il piano o l'accordo riguardare solo alcune risorse o utilità del patrimonio del debitore.
Ma soprattutto, è noto che nel piano e nell'accordo non si verifica alcun spossessamento dei beni, il debitore mantiene la disponibilità del proprio patrimonio essendo assoggettato alle sole limitazioni rappresentate dall'art. 10 comma 3 bis (compimento degli atti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione) e dal divieto, sanzionato con l'inefficacia, di effettuare pagamenti ed atti dispositivi in violazione dell'accordo o del piano del consumatore.
La questione è comunque variamente decisa dalla giurisprudenza di merito: peraltro, in essa ritroviamo presenti entrambi gli orientamenti di cui alle decisioni in rassegna[9].
4. L'introduzione dell'art. 8 comma 1 bis l. 3/2012: il rilievo di legittimità costituzionale proposto dal Tribunale di Livorno
Il quadro interpretativo sopra descritto ha incontrato ulteriori elementi di ambiguità a seguito dell'introduzione dell'art. 8 comma 1 bis ad opera del d.l. 2020/137 convertito dalla l. 2020/176, per cui "la proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo".
La norma codifica, evidentemente, l'orientamento prevalente espresso negli anni dalla giurisprudenza di merito, fugando dubbi e perplessità emersi proprio in riferimento alle procedure di sovraindebitamento diverse dalla liquidazione; peraltro, la disposizione è letteralmente riferita al solo piano del consumatore - ancorché l'art. 8 sia rubricato "Contenuto dell'accordo o del piano del consumatore" - ma non vi è ragione per escludere dal suo perimetro di applicazione anche l'accordo di composizione della crisi[10].
Il legislatore ha tuttavia limitato la previsione normativa alla sola fattispecie della cessione volontaria del quinto, escludendo l'ordinanza giudiziale di assegnazione resa anteriormente all'apertura della procedura di sovraindebitamento, ciò che ha dato nuovo impulso al dibattito intorno alla questione dell'individuazione del regime di stabilità ed opponibilità dell'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. nelle procedure da crisi da sovraindebitamento.
Il Tribunale di Livorno, come noto, ha rimesso la questione alla Corte Costituzionale con la decisione 30 marzo 2021[11], sollevando una questione di costituzionalità in riferimento alla falcidiabilità dei crediti già interessati da un'ordinanza di assegnazione, in quanto ipotesi non contemplata dal citato art. 8, comma 1 bis l. 3/2012.
Il caso al vaglio del tribunale, deciso in sede di reclamo, riguardava una fattispecie di piano del consumatore prevedente la falcidia e ristrutturazione del debito di un creditore finanziario che aveva promosso pignoramento presso terzi ed ottenuto ordinanza di assegnazione di quota parte dello stipendio del sovraindebitato.
Il giudice di prime cure aveva motivato il diniego di omologa del piano sul presupposto che non sarebbe possibile far cessare gli effetti dell'ordinanza di assegnazione ormai definitiva e sul fatto che la legge consente la falcidia e ristrutturazione unicamente dei debiti derivanti da cessione del quinto, appunto, sulla base dell'art. 8 comma 1 bis di nuovo conio, per cui "prevedendo il piano del consumatore il pagamento del credito di X nella misura del Y% e dunque essendo destinato a porre nel nulla la ordinanza di assegnazione ormai definitiva, lo stesso è giuridicamente inammissibile".
In sede di reclamo il tribunale ha dichiarato di condividere la motivazione del primo giudice, osservando, in linea con l'impostazione seguita dal tribunale di Mantova nella decisione in commento:
a) che la semplice natura concorsuale della procedura del piano del consumatore non può comportare di per sé la possibilità di applicazione analogica dell'art. 44 l. fall., "posto che nel piano del consumatore non si verifica, pacificamente, alcuno 'spossessamento' del debitore e la disposizione dell'art. 44 l. fall. è diretta conseguenza del generale vincolo di indisponibilità di cui al precedente art. 42 l. fall.";
b) che la Corte di Cassazione, con riferimento al concordato preventivo ("procedura concorsuale per molti versi analoga al piano del consumatore") ha avuto modo di chiarire che, non operando alcuno 'spossessamento' del debitore, non può trovare applicazione l'art. 44 l. fall. e quindi non possono privarsi di efficacia le ordinanze di assegnazione anteriori rispetto alla iscrizione della domanda di concordato e restano validi e dovuti i pagamenti, effettuati anche successivamente (Cass. 15.2.2021 n.3850)[12].
Come si vede il dubbio di legittimità costituzionale si fonda sul ricorso analogico alle disposizione dettate in tema di concordato preventivo, e non di fallimento.
In attesa della decisione della Corte Costituzionale, sulla questione il dibattito resta comunque vivo e destinato a dare conto di posizioni non univoche, in giurisprudenza ed in dottrina[13].
5. Considerazioni conclusive
Gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza sul tema oggetto del presente contributo dimostrano, ancora un volta, il lodevole sforzo interpretativo profuso per colmare le lacune della l. 3/2012, le cui procedure, peraltro, sono state riconosciute solo recentemente come aventi natura indubbiamente concorsuale.
La necessità di ricondurre entro l'alveo del diritto concorsuale le diverse procedure di sovraindebitamento ha portato la giurisprudenza a ricorrere sempre più all'analogia, nell'ambito di una lettura delle disposizioni della l. 3/2012 chiaramente orientata verso la disciplina delle procedure maggiori.
Riguardo l'opponibilità dell'ordinanza di assegnazione, l'orientamento del tribunale bolognese appare senz'altro preferibile, nel senso della inefficacia dei pagamenti effettuati dopo l'avvio di una delle procedure di sovraindebitamento, anche se provenienti dal terzo debitor debitoris ed in forza di ordinanza ex art. 553 c.p.c. divenuta definitiva.
L'applicazione analogica del disposto dell'art. 44 l. fall. non appare, tuttavia, del tutto convincente: piuttosto che con il richiamo alle disposizioni tipiche della procedura fallimentare, va forse valorizzato il dato rappresentato dalla natura concorsuale delle procedure di sovraindebitamento e, quindi, dai principi trasversali all'intero sistema concorsuale, quali la par condicio creditorum, la cristallizzazione del passivo ed il divieto del pagamento di crediti anteriori, la cui immanenza impongono di concludere, in termini generali, per l'inefficacia dei pagamenti effettuati dal debitore, o con provvista di questi, dopo l'avvio della procedura.
Come giustamente osservato dalla migliore dottrina, dunque, "non si tratta proprio di affermare l'inefficacia dei pagamenti ex latere debitoris, bensi? - muovendo dal principio per cui la procedura di sovraindebitamento ha natura concorsuale - la totale incompatibilita? della riscossione coattiva ex latere creditoris, sia pure sulla base di un titolo definitivo, con l'apertura del concorso, per la semplice ragione che il creditore munito di titolo esecutivo definitivo andrebbe a riscuotere integralmente il suo credito in barba al concorso, che implica invece la falcidia di tutti crediti anteriori alla sua apertura e cio? non puo? che essere ritenuto inammissibile"[14].
Si osserva, infine, che il Codice della Crisi di futura vigenza non renderà più chiaro il quadro normativo: la questione dell'opponibilità dell'ordinanza definitiva di assegnazione non troverà una soluzione di diritto positivo, nulla disponendo al riguardo il nuovo testo normativo; anzi, dal nuovo Codice il legislatore ha ritenuto di espungere, in riferimento a tutte le procedure di sovraindebitamento, la disposizione che equipara il provvedimento di ammissione al pignoramento - invece presente nella l. 3/2012 - norma che fino ad oggi ha rappresentato un argomento ricorrente nella dottrina a sostegno di una piena assimilazione di dette procedure a quelle maggiori.
NOTE
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[1] Le decisioni in commento - Tribunale di Bologna 12 agosto 2021, est. Florini e Tribunale di Mantova 20 aprile 2021, est. Bernardi - vertono entrambe in fattispecie di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter l. 3/2012, aperta con una procedura in atto di pignoramento presso terzi del quinto dello stipendio; la prima è in corso di pubblicazione su questa Rivista, mentre la decisione del tribunale mantovano si rinviene al link: http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/25234
Nello stesso senso del Tribunale di Bologna si registra, recentissimamente, Tribunale di Genova 31 agosto 2021, est. Talacchi, parimenti in corso di pubblicazione su questa Rivista e Tribunale di Bergamo 3 aprile 2021, est. Fuzio.
[2] Il nuovo orientamento è ribadito, da ultimo, da Cass. 5 giugno 2020 n.10820, mentre il precedente risulta ancora affermato da Cass. 28 maggio 2018 n.1342; recentemente, il percorso della giurisprudenza di legittimità è stato ricostruito da Tribunale di Grosseto con la decisione 16 marzo 2021, in questa Rivista, resa in tema di omologa di un piano del consumatore.
[3] Pare dunque corretto il ragionamento seguito da Tribunale di Grosseto 16 marzo 2021, cit., per cui, alla stregua del citato orientamento di legittimità, "ne consegue, sul piano processuale, l'impossibilita? giuridica di pronunciare l'improcedibilita? di una procedura gia? definita con ordinanza di assegnazione, potendo essere dichiarato improcedibile soltanto un procedimento pendente: se la procedura esecutiva di espropriazione di crediti si esaurisce con la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione, da quel momento, cessando di essere pendente, nemmeno potra? essere dichiarata improcedibile".
In termini generali, è condivisibile la conclusione per cui "l'apertura della procedura di sovraindebitamento ha l'effetto di sospendere le procedure esecutive (e, in caso di omologazione, ha l'effetto di estinguere le procedure esecutive, con rimodulazione dei crediti azionati), con la sola limitazione delle procedure esecutive concluse (ad es. con l'assegnazione del credito)" (così Tribunale di Verona 4 febbraio 2021, si legge in www.dirittodellacrisi.it).
Riguardo l'espropriazione presso terzi avente ad oggetto crediti futuri (es., quinto dello stipendio), la fattispecie appare peculiare, per cui la conclusione della fase processuale intervenuta con l'ordinanza di assegnazione non esclude che vi sia una successiva fase esecutiva, al venire ad esistenza del credito futuro assegnato; in tal senso, si è osservato che "non convince l'argomento per cui la procedura esecutiva si sarebbe conclusa con l'ordinanza di assegnazione, posto che un conto e? l'esaurimento della procedura intesa come involucro processuale dell'accertamento del diritto ad agire coattivamente, ben altro invece e? il portare ad esecuzione nel tempo il provvedimento esecutivo mediante un'attivita? di esazione coattiva per cosi? dire self-executive, cioe? la riscossione dal terzo debitor debitoris, perche? anche questa appare ed e? come un'attivita? esecutiva, sia pure indiretta e mediata dal provvedimento di assegnazione, ma certo di natura coattiva, che comporta la soddisfazione di un credito inammissibilmente fuori concorso" (in questi termini si è espresso LIMITONE, in "L'ordinanza di assegnazione definitiva: credito dell'usuraio (absit iniuria verbis), concorso dei creditori e ratio antiusura delle procedure di sovraindebitamento", in questa Rivista, maggio 2021).
[4] Come noto l'art. 44 comma 1 l. fall., per cui "tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori", non è stato espressamente richiamato nella l. 3/2012, come pure la giurisprudenza di merito - per lungo tempo, almeno fino alla decisione Cass. 2019/17834 - ha escluso che operasse nelle procedura di sovraindebitamento il principio di cristallizzazione del passivo determinato dal deposito della domanda, sancito per il fallimento dall'art. 55 l. fall., per cui dalla data dichiarativa del fallimento tutti i debiti si intendono scaduti. Invero, ancora Tribunale di Padova 13 aprile 2018 stabiliva che "il principio contenuto nell'art. 55, comma 2, l. fall. secondo il quale 'i debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di dichiarazione del fallimento' non trova spazio nelle procedure di sovraindebitamento, trattandosi di norma, di carattere eccezionale non richiamata dalla l. n. 3/2012".
[5] Così Cass. 13 gennaio 2021 n.377, est. Campese; cfr. altresì Cass. 2018/3086.
[6] La formula è ripresa dalla giurisprudenza di legittimità, da ultimo Cass. 15 febbraio 2021 n.3850, est. Di Marzio. Osserva la S.C. che non a caso l'art. 169 l. fall. non include l'art. 44 l. fall. tra le disposizioni applicabili al concordato preventivo, per cui "tale assetto non è frutto di un difetto di coordinamento. [ ] L'art. 44 l. fall. è un corollario anzitutto del precedente art. 42, in forza del quale la sentenza dichiarativa di fallimento priva il fallito "dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni", nonché dell'art. 43, che sottrae al fallito la legittimazione processuale nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale compresi nel fallimento, attribuendola al curatore. [ ] Per cui in ambito fallimentare può trovare applicazione la disposizione dettata dall'art. 44, comma 1 secondo cui tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori. Viceversa, la procedura di concordato preventivo comporta il trasferimento agli organi della procedura non della proprietà dei beni e della titolarità dei crediti, ma solo dei poteri di gestione finalizzati alla liquidazione, con la conseguenza che il debitore concordatario conserva il diritto di esercitare le azioni o di resistervi nei confronti dei terzi, a tutela del proprio patrimonio. In tale contesto il commissario giudiziale, diversamente dal curatore fallimentare, non subentra nella disponibilità del patrimonio del debitore e non ha potere di rappresentanza processuale di quest'ultimo, né della massa dei creditori. Essi, anche durante la pendenza della procedura di concordato preventivo, conservano la loro legittimazione ad agire nei confronti dell'imprenditore per ottenere l'accertamento delle loro pretese creditorie. Si discorre dunque in proposito di "spossessamento attenuato", in quanto il debitore concordatario conserva, oltre alla proprietà, l'amministrazione e la disponibilità dei propri beni, salve le limitazioni connesse alla natura stessa della procedura. Sicché nella disciplina del concordato preventivo, è legittimo il pagamento effettuato dal debitor debitoris in esito ad un pignoramento presso terzi trascritto prima della pubblicazione della domanda di concordato preventivo, ove l'ordinanza di assegnazione di cui all'art. 533 c.p.c. sia anch'essa antecedente a detta pubblicazione, quantunque il pagamento venga invece effettuato successivamente ad essa".
[7] Tale assunto, tuttavia, non appare condivisibile. Contro la ricostruzione dello spossessamento cd. 'attenuato' nella liquidazione dei beni, depongono, infatti, due elementi di diritto positivo difficilmente superabili. Il primo è rappresentato dalle disposizioni della l. 3/2012, trasversali alle tre procedure ivi regolate, che equiparano il decreto di apertura della procedura al pignoramento (art. 10 comma 5 l. 3/2012 per l'accordo; art. 12 bis comma 7 per il piano del consumatore; art. 14 quinquies comma 3 per la liquidazione del patrimonio). Dette disposizioni avevano consentito alla dottrina di ritenere che "l'apertura della procedura incide non solo nella disponibilità materiale dei beni oggetto della medesima, ma altresì sulla disponibilità giuridica degli stessi" (così DONZELLI, in "Prime riflessioni sui profili processuali delle procedure di sovraindebitamento", in Dir. Fall., 2013, 609 ss.).
Il secondo elemento di diritto positivo - specifico della liquidazione - si rinviene nella disposizione dell'art. 14 novies, comma 2, primo periodo, l. 3/2012, per cui nella liquidazione dei beni "il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione". Tale norma ha portato a dire che "a dispetto della mancanza [nella legge 3/2012, n.d.r.] di una norma di tenore corrispondente a quello dell'art. 42 l. fall., non v'è motivo per dubitare che anche nei confronti del debitore assoggettato alla procedura di liquidazione del patrimonio abbia a prodursi lo stesso fenomeno di spossessamento, e, può aggiungersi, di spossessamento 'pieno', comminato dalla norma citata nei confronti del debitore fallito" (MONTANARI-BACCAGLINI-BARONCINI, "La liquidazione del patrimonio del debitore non fallibile", in AA.VV., "La nuova disciplina del sovraindebitamento", collana "Le riforme del diritto italiano", Torino, settembre 2021, pag.351).
[8] Sul tema si segnala il contributo di GIORGETTI, "I controversi rapporti tra sovraindebitamento ed esecuzione individuale una volta terminata la fase della vendita/assegnazione", in IlFallimentarista, 28 luglio 2021, per cui secondo tale orientamento condiviso dal tribunale mantovano, "anche in riferimento alla disciplina del sovraindebitamento, dunque, risulterebbero prevalenti e intangibili gli effetti della pregressa ordinanza di assegnazione delle somme avvenuta nell'ambito di una espropriazione presso terzi individuale, anche rispetto alla successiva istanza di accesso alla procedura di liquidazione dei beni formulata dal debitore, dal momento che la l. 3/2012 non prevede nessuno strumento di revoca della prima, con la conseguenza che l'apertura della procedura di sovraindebitamento non ha alcuna efficacia ne? sull'ordinanza di assegnazione, ne? sui pagamenti effettuati dal debitor debitoris sulla sua base (si veda in particolare Trib. Milano, ord., 9 luglio 2017)".
[9] Tribunale di Grosseto 16 marzo 2021, cit., al pari del Tribunale di Bologna nella pronuncia in commento, ha dichiarato l'inopponibilità dell'ordinanza di assegnazione in fattispecie di piano del consumatore, con riferimento ai pagamenti successivi al deposito della domanda di omologa, facendo applicazione analogica dell'art. 44 l. fall.
Tribunale di Livorno 22 aprile 2021, cit., negli stessi termini del Tribunale di Mantova nella decisione in commento, in fattispecie del piano del consumatore ha statuito che "il credito di X, che ha gia? ottenuto l'assegnazione del quinto della pensione del sig. Y con provvedimento giurisdizionale divenuto definitivo, non puo? essere posto nel nulla. Pertanto correttamente tale debito e? stato escluso dal piano del consumatore e sara? pagato al 100% mediante la trattenuta del quinto della pensione del sig. Y in esecuzione di tale ordinanza. [ ] Non è stato dunque considerato nel piano il debito nei confronti di X di originari 15.655,00 essendo divenuta definitiva la ordinanza di assegnazione pronunciata dal GdE nel procedimento esecutivo promosso da tale societa?, in ossequio al principio di diritto dettato da Cass. 10820/2020".
Tribunale di Parma 28 febbraio 2021, est. Vernizzi, www.ilcaso.it, resa in fattispecie di piano del consumatore, ha ritenuto meritevole di accoglimento la richiesta di sospensione della cessione del quinto dello stipendio, con l'imposizione all'ente finanziatore di entrare a far parte della massa dei creditori e di subire proporzionalmente la falcidia del credito, osservando che "il credito ceduto dal lavoratore o dal pensionato alla finanziaria e? infatti un credito futuro che sorge, relativamente ai ratei di stipendio/pensione, soltanto nel momento in cui egli matura il diritto a percepirli, di talche?, anche al fine di meglio rispettare la par condicio creditorum, detto credito non puo? che essere assoggettato alla medesima falcidia prevista per i creditori chirografari".
Tribunale di Rimini 14 dicembre 2020, est. Lico, inedita, in fattispecie di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ha ritenuto legittimo ed omologato l'accordo prevedente "la sospensione della procedura esecutiva incardinata da X e della trattenuta sulla retribuzione connessa al rapporto di finanziamento con cessione del quinto in favore di Banca Y. Infatti, quanto alla procedura esecutiva presso terzi, la stessa va sospesa, per il periodo anteriore all'omologa, in base all'art. 10, comma 2 lett. c della l. n. 3 del 2012 mentre, per il periodo successivo all'omologa, l'impossibilita? di procedere nell'esecuzione forzata individuale trova fondamento nell'obbligatorieta? per i creditori dell'accordo omologato, disposta dall'art. 12, comma 3, l.3/12. Ad analoga conclusione deve giungersi con riferimento al rapporto di cessione del quinto, atteso che lo stesso non puo? validamente proseguire in pendenza della procedura di sovraindebitamento (a partire dall'emissione del decreto di cui all'art. 10), in virtu? di un canone di interpretazione sistematica rispetto alla prevista sospensione delle procedura esecutive, oltre che per il fatto che, non venendo in rilievo una "causa legittima di prelazione" ai sensi dell'art. 2740 c.c., il relativo credito deve sottostare alle regole della concorsualita?".
Di particolare interesse, nel decreto del giudice riminese, il richiamo alla disciplina prevista nell'accordo in ordine agli effetti delle procedure espropriative "in corso" alla data di deposito della domanda di omologa; si legge infatti:
"Le somme accantonate presso il datore di lavoro in ragione della procedura esecutiva possono essere destinate alla soddisfazione dei crediti confluiti nell'accordo atteso che, con specifico riferimento all'esecuzione presso terzi, fino al provvedimento di assegnazione il creditore procedente non e? titolare delle somme oggetto di pignoramento.
Con riferimento, invece, agli accantonamenti presso il datore di lavoro relativi al rapporto di finanziamento con cessione del quinto (fino all'emissione del decreto di cui all'art. 10 L. n. 3 del 2012), gli stessi non possono essere rivolti alla massa dei creditori ma dovranno essere versati al creditore X in quanto nel rapporto di finanziamento con restituzione mediante cessione del quinto (secondo il meccanismo della cessione del credito futuro) il trasferimento del diritto (alla "quota" di stipendio) in favore della banca si verifica nel momento in cui sorge il credito del finanziato avente ad oggetto la retribuzione. Pertanto con riferimento alle retribuzioni relative alle mensilita? anteriori al decreto del 22.10.2020, il creditore X e? gia? divenuta titolare del credito (esercitabile nei confronti del datore di lavoro) avente ad oggetto la "quota" di retribuzione e tali importi dovranno essere corrisposti direttamente a tale creditore".
Infine va segnalato il parere della Redazione Fallco reso in data 15.1.2021 a richiesta di un gestore della crisi: "Si pone il problema se l'inefficacia dei pagamento di cui all'art. 44 l. fall. vale anche nel caso del piano del consumatore? La l. 3/2012 non contiene una norma simile né rinvia agli artt. 35, 42 e 44 l. fall., per cui si possono fare solo supposizioni. Se si trattasse di liquidazione del patrimonio, non avremmo dubbi sull'applicabilità, e nel caso del piano del consumatore azzardiamo la stessa soluzione; si tratta, infatti, pur sempre di una procedura a carattere concorsuale che vincola tutti i creditori i quali dovranno essere pagati secondo la proposta omologata, per cui ci sembra che dal momento in cui il giudice, con il decreto che fissa l'udienza, dispone la sospensione dei procedimenti esecutivi, il creditore pignorante non possa più ricevere il pagamento anche se il credito è stato già assegnato" (in www.fallcoweb.it).
[10] In tal senso, una prima giurisprudenza ha statuito che detta disposizione, "pur prevista per il piano del consumatore, è sicuramente estensibile anche all'accordo avendo il medesimo la stessa natura di matrice concordataria" (Tribunale di Livorno 21 maggio 2021, est. Pastorelli, in questa Rivista). Opta, invece, per la tesi restrittiva TRENTINI, per il quale l'espressa menzione della sola procedura del consumatore tradurrebbe la "maggiore benevolenza del legislatore nei confronti del consumatore rispetto a tutti gli altri soggetti sovraindebitati" (così in "Le procedure da sovraindebitamento", Milano, 2021, pag.295).
[11] Tra i numerosi commenti segnaliamo il contributo di CESARE, "Questione di costituzionalità sulla cessione del quinto nel sovraindebitamento", in IlFallimentarista, luglio 2021, oltre ai già citati contributi di LIMITONE e GIORGETTI, cfr. n. 4 e n. 9.
[12] Il tribunale livornese ha quindi sollevato la questione di legittimità costituzionale per irragionevolezza ex art. 3 Cost. della norma citata, che ha limitato la possibilità di falcidia o ristrutturazione ai soli debiti derivanti da cessione volontaria del quinto, non disciplinando l'ipotesi di assegnazione all'esito di procedura esecutiva presso terzi, ritenendo "di non poter estendere in via analogica la disposizione dettata per la cessione volontaria del quinto anche alle ordinanze giudiziali di assegnazione, stante il carattere specifico ed espresso della norma".
[13] In dottrina, ad esempio, si segnala la posizione di TRENTINI, in "Le procedure di sovraindebitamento", cit., pagg. 294-295, che offre una lettura restrittiva della nuova disposizione dell'art. 8 comma 1 bis l. 3/2012, per cui "l'espressa menzione di certe tipologie, di rapporti e di crediti futuri, sembra limitare la norma, d'indubbio beneficio, e quindi eccezionale, ai soli casi menzionati. [ ] E deve allora concludersi per l'affermazione, in termini generali, che, con la riforma del dicembre 2020, la questione circa l'opponibilità della cessione dei crediti futuri alla procedura è da considerarsi positivamente risolta: le cessioni sono, in linea di principio, opponibili alla procedura, fatta salva la facoltà - nella sola procedura di piano del consumatore, per i soli rapporti obbligatori menzionati nell'art. 8, comma 1 bis, e soltanto con riferimento alle cessioni di quinto dello stipendio, del TFR e della pensione - di falcidiare detti crediti".