Nella attuale formulazione del Codice l’art. 112 che disciplina l’omologazione del concordato preventivo non contiene accenni espliciti al cram down fiscale, la cui disciplina si rinviene nell’art. 88 CCII che, al comma 2-bis, consente l’omologazione anche in mancanza di adesione degli uffici fiscali e previdenziali se detta adesione è “determinante per il raggiungimento delle percentuali di cui all’articolo 109 comma 1” e la proposta è “conveniente o non deteriore rispetto alla alternativa liquidatoria”.