Gli eccessi o difetti di delega nella disciplina del processo unico delle persone, dei minorenni e della famiglia
Pubblicato il 29/07/23 09:40 [Articolo 2092]






Sebbene la riforma Cartabia non sia integralmente sostitutiva del codice e delle altre fonti dell’ordinamento processuale civile, è indubbio che incida in maniera molto rilevante sull’assetto preesistente con il meccanismo, mai utilizzato in modo così esteso, della legge delega (L. 26 novembre 2021, n. 206) e di un decreto legislativo delegato, contenente centinaia di articoli.

Infatti il decreto legislativo elaborato dal Governo, come risulta dalla Relazione Illustrativa, si propone di realizzare il riassetto “formale e sostanziale” della disciplina del processo civile di cognizione, del processo di esecuzione, dei procedimenti speciali e degli strumenti alternativi di composizione delle controversie, mediante interventi sul codice di procedura civile, sul codice civile, sul codice penale, sul codice di procedura penale e su numerose leggi speciali, in funzione degli obiettivi di “semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile”, nel rispetto della garanzia del contraddittorio e attenendosi ai princìpi e criteri direttivi previsti dalla stessa legge.

Alla luce di tale scelta assume un certo rilievo la verifica del rispetto, da parte del legislatore delegato, dei principi o criteri direttivi della delega.

Tale verifica può avvenire sulla base delle indicazioni che la Corte Costituzionale ha fornito in una serie di pronunce che costituiscono ormai un orientamento consolidato.

Il giudice delle leggi ha infatti ribadito in più occasioni che il contenuto della delega deve essere identificato tenendo conto del complessivo contesto normativo nel quale si inseriscono la legge delega e i relativi principi e criteri direttivi, nonché delle finalità che la ispirano, che costituiscono non solo base e limite delle norme delegate, ma anche strumenti per l’interpretazione della loro portata.

Ancora, la delega legislativa non esclude ogni discrezionalità del legislatore delegato, che può essere più o meno ampia, in relazione al grado di specificità dei criteri fissati nella legge delega: pertanto, per valutare se il legislatore abbia ecceduto tali margini di discrezionalità, occorre individuare la ratio della delega, per verificare se la norma delegata sia con questa coerente» (ex plurimis: sentenze n. 230 del 2010, n. 98 del 2008, nn. 340 e 170 del 2007, e, più recentemente, sentenza 24 ottobre - 6 dicembre 2012, n. 272).

In tale prospettiva la Corte ha anche indicato dei precisi canoni ermeneutici dei principi e dei criteri direttivi della legge di delegazione affermando che essi “devono essere interpretati sia tenendo conto delle finalità ispiratrici della delega, sia verificando, nel silenzio del legislatore delegante sullo specifico tema, che le scelte del legislatore delegato non siano in contrasto con gli indirizzi generali della stessa legge delega» (sentenza n. 341 del 2007, ordinanza n. 228 del 2005).

La conseguenza di tali indicazioni e che tanto più la delega è specifica tanto più ridotto, per non dire inesistente, è l’ambito di discrezionalità del legislatore delegato.

E’ opportuno evidenziare che la legge delega 206/2021 contiene numerosi principii, relativi al processo unico delle persone, dello status e della famiglia, che sono estremamente dettagliati e molti di essi consistono nella formulazione vera e propria di precetti normativo che sono stati pertanto recepiti nel decreto delegato.

Le previsioni del decreto delegato dovevano pertanto rispettarli per non incorre nella violazione degli artt. 76 e 77 Cost.

Questo contributo intende segnalare gli eccessi o difetti di delega presenti nelle norme del c.p.c. introdotte dal d. lgs. 149/2022 e fa seguito ad analogo lavoro che ha evidenziato gli eccessi di delega riscontrabili nelle parti del decreto delegato relative alla mediazione e la negoziazione assistita nonché il processo civile di primo grado.

Nel riquadro sottostante sono riportate, a sinistra, le norme del d. lgs. 149/2022 che si ritengono confliggenti con la legge delega e a destra i principii della legge delega con cui le prime sono in contrasto.

 

 

Art. 473 bis, secondo comma, c.p.c

Norma prevede che per quanto non disciplinato dal titolo IV-bis, i procedimenti di cui al primo comma sono regolati dalle norme previste dai titoli I e III del libro secondo del c.p.c.

 

Contrasto il principio di cui all’art. 1, comma 23, lett. a), della legge delega poiché in esso non era stato previsto che gli aspetti non espressamente disciplinati dal d. lgs. 149/2022 fossero regolati dalle norme del rito ordinario di cognizione anziché da quelle di altri riti (es. rito lavoro o rito semplificato di cognizione).

 

Art. 473 bis.2 c.p.c.

Norma che prevede che: “A tutela dei minori il giudice può d'ufficio nominare il curatore speciale nei casi previsti dalla legge, adottare i provvedimenti opportuni in deroga all'articolo 112 e disporre mezzi di prova al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal Codice Civile, nel rispetto del contraddittorio e del diritto alla prova contraria.”

 

Contrasto con il principio della legge delega di cui all’art. 23, lett. t), che aveva previsto l’adozione ufficiosa di provvedimenti relativi ai minori solo previo ascolto dei medesimi.

Art. 473 bis.18 c.p.c.

Norma che prevede che “Il comportamento della parte che in ordine alle proprie condizioni economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete è valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116, nonché ai sensi del primo comma dell'articolo 92 e dell'articolo 96.”

 

 

 

Duplice contrasto il principio di cui all’art. 1, comma 23, lett. f), della legge delega, che aveva stabilito che le sanzioni per il mancato deposito della documentazione da parte del ricorrente fossero previste solo in caso di assenza di giustificato motivo e non prevedeva sanzioni per informazioni inesatte o incomplete.

 

Art. 473 bis.18 c.p.c.

      

 

 

Contrasto il principio di cui all’art. 1, comma 23, lett. f), della legge delega, che aveva stabilito che le sanzioni per il mancato deposito della documentazione da parte del ricorrente fossero previste, in caso di assenza di giustificato motivo, delle sanzioni ma non anche che tale condotta rilevasse ai sensi dell’art. 116 c.p.c.

 

 

Art. 473 bis.18 c.p.c.

Duplice contrasto con il principio di cui all’art. 1, comma 23, lett. h), della legge delega, che stabiliva che le sanzioni per il mancato deposito della documentazione da parte del resistente fossero previste solo in caso di assenza di giustificato motivo.

 

Art. 473 bis.18 c.p.c

 

Contrasto il principio di cui all’art. 1, comma 23, lett. h), della legge delega, che stabiliva che per il mancato deposito della documentazione da parte del resistente fossero previste, in caso di assenza di giustificato motivo, delle sanzioni ma non anche che tale condotta rilevasse ai sensi dell’art. 116 c.p.c.

 

 

art. 473-bis 19 c.p.c

norma che prevede che le decadenze previste dall’ art. 473 bis 14 operano solo in riferimento alle domande aventi a oggetto diritti disponibili.

se la previsione, alquanto ambigua, non è riferita anche alle richieste di prova e alle produzioni documentali, relative a diritti disponibili allora contrasto con il principio dell’art. 1 comma 23, lett. f) della legge delega che aveva previsto che il ricorso contenesse “l’indicazione, a pena di decadenza per le sole domande aventi ad oggetto diritti disponibili, dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente intenda avvalersi”

 

art. 473-bis 19 c.p.c

norma che prevede che le decadenze previste dall’ art. 473 bis 17 operano solo in riferimento alle domande aventi a oggetto diritti disponibili.

se la previsione non è riferita anche alle richieste di prova e alle produzioni documentali, relative a diritti disponibili allora contrasto con il principio dell’art. 1 comma 23, lett. h) della legge delega, che aveva previsto che nella comparsa di costituzione e risposta fossero proposti, per le sole domande aventi ad oggetto diritti disponibili, i mezzi di prova e i documenti

 

Art. 473 bis.22, ultimo comma, c.p.c

Norma che prevede che “Quando la causa è matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, il giudice, fatte precisare le conclusioni, pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma e ordina la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e, all'esito, trattiene la causa in decisione. Il giudice delegato si riserva di riferire al collegio per la decisione.”

 

 

 

Contrasto con il principio della legge delega di cui all’art. 23, lett. q) della legge delega, che prevedeva che il giudice invitasse le parti alla discussione, da intendersi come discussione orale davanti al collegio, senza attribuire una specifica funzione al giudice relatore.

Art. 473 bis.51, secondo comma, primo periodo, c.p.c.

Norma che prevede che il ricorso congiunto contenga le indicazioni di cui all'articolo 473 bis 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.

Contrasto il principio di cui all’art. 1, comma 23, lett. hh), della legge delega, che stabiliva, per i soli ricorsi congiunti di separazione personale, divorzio e affidamento di figli nati fuori dal matrimonio, l’indicazione delle condizioni reddituali e patrimoniali, senza quindi riferimenti temporali di nessun tipo.

 

Art. 473 bis.51, c.p.c., secondo comma, secondo periodo.

Norma che prevede che se le parti intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, devono depositare i documenti di cui all'articolo 473 bis 13, terzo comma.

 

Contrasto il principio di cui all’art. 1, comma 23, lett. hh), della legge delega, che stabiliva per i ricorsi congiunti di separazione personale, divorzio e affidamento di figli nati fuori dal matrimonio l’indicazione delle condizioni reddituali e patrimoniali, senza riferimenti temporali di nessun tipo, anche se le parti si fossero avvalse dello scambio di note di trattazione scritta.

 

 


 

 



















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