Si è già avuto modo di segnalare diverse criticità della disciplina transitoria prevista in ordine all'effetto abrogativo dell'art. 476 c.p.c. e modificativo degli artt. 474, 475, 476, 478 e 479 stesso codice, così come disposto dall'art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022 (La disciplina transitoria tra l'abrogazione della formula esecutiva e la proroga del suo rilascio telematico. Artt. 474, 475, 476, 478 e 479 c.p.c. e 27, comma 9-bis, d.l. 20 ottobre 2020, n. 137 - Blog ilCaso.it).
Ciò in ragione dell'irrazionale riferimento discretivo tra nuova e vecchia disciplina (che resta dunque vigente, per i diversi casi) per il quale "8. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 34, lettere b), c), d) ed e), si applicano agli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023.".
Nel contributo citato si è evidenziato che è ben possibile che l'inizio dell'esecuzione forzata non sia preceduto dalla notificazione dell'atto di precetto e che ciò nonostante il procedimento giunga a conclusione per l'effetto "sanante" derivante dall'eventuale inerzia del debitore che non proponga l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c..
Viene ora alla mente un caso assolutamente più ricorrente nel quale viene in considerazione un titolo esecutivo azionato senza esigenza di previa intimazione di precetto: l'intervento dei creditori.
Costituisce jus receptum che la previsione dell'art. 479 c.p.c. per cui "l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto" attiene esclusivamente all'espropriazione promossa con il pignoramento e non anche a quella esercitata in via di intervento (Cass. 8 febbraio 2018, n. 3021, in CED RV 647938-02; Cass. 11 dicembre 2012, n. 22645, ivi RV 624690).
Ebbene, rebus sic stantibus, la notificazione dell'atto di precetto prima del deposito dell'intervento in una esecuzione già pendente potrebbe rendersi necessaria al fine di rendere effettiva - rispetto al titolo azionato - l'abrogazione dell'art. 476 c.p.c. e, dunque, la possibilità di fare a meno della nota formula ivi prevista.
Laddove il precetto non venisse notificato, non verrebbe infatti integrata la condizione prevista dalla norma transitoria e si potrebbe sostenere l'esigenza del "comandiamo" o, comunque, della apertura del procedimento incidentale di verifica da avviare mediante la notificazione al debitore dell'intervento e dell'estratto autentico notarile, se del caso, in ossequio a quanto previsto dall'art. 499, comma 3, c.p.c..
L'effettività della riforma sarebbe in altre parole rimessa all'iniziativa ed alla scelta del creditore.
La latenza delle disposizioni oggi vigenti pone anche un serio problema con riguardo ai compiti delle Cancellerie.
Terminata la vigenza delle norme in tema di rilascio della formula esecutiva in forma di documento informatico, prevista dall'art. 27, comma 9-bis, d.l. 20 ottobre 2020, n. 137, che perderà efficacia il 28 febbraio 2023, il creditore interessato ad intervenire senza procedere con la notificazione dell'atto di precetto potrebbe infatti richiedere l'apposizione della formula, che il Cancelliere sarebbe in tal caso tenuto a rilasciare.
Una ragione in più, dunque, per modificare il comma 8, dell'art. 35, d.lgs. 149/2022, ancorando l'efficacia della nuova disciplina non alla data del precetto, bensì al momento di formazione del titolo.