La disciplina transitoria tra l'abrogazione della formula esecutiva e la proroga del suo rilascio telematico. Artt. 474, 475, 476, 478 e 479 c.p.c. e 27, comma 9-bis, d.l. 20 ottobre 2020, n. 137
Pubblicato il 05/01/23 08:34 [Articolo 2012]






Attraverso una inusuale e assai poco sistematica staffetta tra la legge di bilancio 29 dicembre 2022, n. 197, ed il d.l. 29 dicembre 2022, n. 198 ("milleproroghe") si è proceduto, da una parte, ad anticipare al 28 febbraio 2023 l'effetto abrogativo dell'art. 476 c.p.c. già previsto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, e, dall'altra, a prorogare sino a tale data, l'efficacia delle previsioni in tema di rilascio in forma di documento informatico della formula esecutiva, al cui ambito viene circoscritta questa breve nota.
La l. 197/2022, con l'art. 1, comma 380, ha sostanzialmente riscritto la disciplina transitoria di cui all'art. 35 del d.lgs. 149/2022, completamente sostituito, e che ora contempla al comma 1 la disposizione generale per la quale "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti." e, come previsione specifica per i processi esecutivi, al comma 8, che "8. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 34, lettere b), c), d) ed e), si applicano agli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023.".
È esclusa da quanto "diversamente disposto" la previsione di cui all'articolo 3, comma 34, lettere a), d.lgs. 149/2022, che andrà ad aggiungere (con efficacia pertanto decorrente dal 28 febbraio 2023) all'art. 474 c.p.c. il seguente comma: «Il titolo è messo in esecuzione da tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e da chiunque spetti, con l'assistenza del pubblico ministero e il concorso di tutti gli ufficiali della forza pubblica, quando ne siano legalmente richiesti.».
In altre parole, dal 28 febbraio 2023, l'esecuzione forzata potrà avvenire tramite titolo esecutivo per legge, senza esigenza della liturgica apposizione della formula ora prevista dall'art. 476 c.p.c..
Per le ulteriori previsioni del citato art. 3, comma 34, (abrogazione degli artt. 475 e 476 e modifica degli artt. 478 e 479 c.p.c.), è invece "diversamente disposto" che siano applicabili "agli atti di precetto" notificati "successivamente" al 28 febbraio 2023, ossia a partire dal 1° marzo 2023. In claris non fit interpretatio: il primo istante successivo al 28 febbraio è il 1° marzo.
Balza agli occhi il riferimento al precetto, piuttosto che al processo di esecuzione.
Se è pur vero che il precetto deve precedere l'esecuzione ed essere notificato assieme o successivamente al titolo esecutivo, ivi da menzionare o trascrivere, è altrettanto vero che le disposizioni riformate si riferiscono all'esecuzione e sul precetto incidono solo indirettamente, per cui lo stabilire che la norma per la quale il titolo "è messo in esecuzione" si applica al precetto (e non anche alla successiva esecuzione) è quantomeno improprio.
E si usa l'avverbio "quantomeno" perché non è escluso l'insorgere di problemi applicativi.
Il primo problema, potenzialmente non solo semantico, è che l'effetto abrogativo e modificativo delle citate disposizioni del codice di rito civile non è legato ad una data fissa, bensì al momento ed all'evento della notificazione dell'atto di precetto, cui letteralmente si fa riferimento, di tal ché, laddove il precetto non venisse notificato, dovrebbe concludersi per la applicabilità (in eterno) delle disposizioni nei testi anteriori alla riforma.
Vale al riguardo la pena ricordare che, per costante insegnamento della giurisprudenza di cassazione, è ben possibile che un processo esecutivo venga instaurato e giunga a conclusione anche in difetto di notificazione del precetto, la cui omissione integra una irregolarità formale da far valere con l'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c. (cfr. Cass. 31 agosto 2015, n. 17308, in CED RV 636479), con decorrenza del relativo termine dal giorno del compimento del primo atto esecutivo (Cass. 31 ottobre 2013, n. 24662, in CED RV 628901).
Laddove non intervenga tempestiva opposizione agli atti esecutivi, il processo esecutivo potrà proseguire il suo corso anche se il precetto se non sia stato affatto notificato o se sia giuridicamente inesistente (ad esempio in quanto non sottoscritto o non destinato al debitore).
Le ipotesi descritte non sono certo ricorrenti, ma sono possibili.
L'impatto pratico del riferimento al precetto sarà in ogni caso prossimo al nulla, tenuto conto che, secondo i più recenti orientamenti, "L'omessa spedizione in forma esecutiva della copia del titolo esecutivo rilasciata al creditore e da questi notificata al debitore determina una irregolarità formale del titolo medesimo, che deve essere denunciata nelle forme e nei termini di cui all'art. 617, comma 1, c.p.c., senza che la proposizione dell'opposizione determini l'automatica sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c.; tuttavia, in base ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e dell'interesse ad agire, il debitore opponente non può limitarsi, a pena di inammissibilità dell'opposizione, a dedurre l'irregolarità formale in sé considerata, senza indicare quale concreto pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo essa abbia cagionato. (Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 19/08/2016)" (Cass. 12 febbraio 2019, n. 3967, in CED RV 652822-01).
Laddove venisse iniziata un'esecuzione non preceduta dalla notificazione del precetto, la astratta (ultra)applicabilità delle disposizioni che impongono l'apposizione della formula esecutiva potrebbe essere fatta valere al più tardi entro il medesimo termine per censurare ex art. 617 c.p.c. l'omissione del precetto stesso, di tal ché l'inutile decorso del termine di venti giorni dal primo atto esecutivo stabilizzerebbe comunque il processo esecutivo.
Può comunque darsi il caso che venga eseguito un pignoramento non preceduto dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e che il debitore proponga opposizione agli atti esecutivi per far valere (anche) l'omissione della formula esecutiva, invocando l'ora vigente previsione dell'art. 474 c.p.c., mancando il presupposto (il precetto, appunto) per applicare la nuova disciplina.
Vi sono poi dei pasticci temporali, anche questi fortunatamente innocui, almeno nella sostanza.
Il 28 febbraio 2023 sarà già vigente la modifica dell'art. 474 c.p.c. che consentirà l'esecuzione anche in difetto di formula esecutiva, ma sino allo stesso 28 febbraio 2023, giusta previsione dell'art. 8, comma 8, d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, sarà vigente anche l'art. 27, comma 9-bis, d.l. 10 ottobre 2020, n. 137, che consente il rilascio della formula esecutiva in forma di documento informatico.
Pur se solo per un giorno, sarà dunque possibile ottenere la spedizione in forma esecutiva di un provvedimento che non dovrebbe invece esserlo.
Laddove la formula venisse comunque rilasciata il 28 febbraio 2023, il titolo dovrà essere ritenuto valido, posto che lo stesso incarnerà un quid pluris rispetto alla nuova previsione dell'art. 474 c.p.c., comunque rispettata.
Potrebbe però anche verificarsi l'ipotesi in cui il 28 febbraio 2023 il titolo privo di formula esecutiva (come consentito a tale data dall'art. 474 c.p.c.) venga notificato contestualmente al precetto tramite posta elettronica certificata e che, lo stesso 28 febbraio 2023, lo zelante procuratore del creditore ottenga dal Presidente del Tribunale il rilascio in calce alla copia notificata del precetto della dispensa dall'osservanza del termine di dieci giorni prevista dall'art. 482 c.p.c. e consegni quindi gli atti all'ufficiale giudiziario per l'esecuzione in giornata.
In questo caso l'ufficiale giudiziario dovrebbe rifiutarsi di procedere.
Non risultando il precetto notificato "successivamente" al 28 febbraio 2023, gli articoli 475, 476, 478 e 479 c.p.c. sarebbero infatti in questo caso applicabili nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. 149/2022 e sarebbero quindi operative le attuali disposizioni che prevedono che "1. Le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti" (art. 475) e che "1. Se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva..." (art. 479).
È un caso limite, che porta però alla mente i proverbi sulla fretta, cattiva consigliera e madre di gattini ciechi (cieca o almeno assai miope sembra essere stata la gatta che ha partorito le norme).
In conclusione, la contorta disciplina transitoria sulla formula esecutiva non sembra tale da provocare particolari problemi applicativi, pur se è ben possibile che esistano criticità qui non previste e rilevate.
Essa è comunque emblematica di una tecnica legislativa marchiana ed approssimativa e della incapacità dei redattori di collocare idealmente le norme nel luogo cui le stesse sono naturalmente destinate: nella pratica del diritto.
L'auspicio, già evidenziato (COSTANTINO, Riforma del processo civile: la disciplina transitoria novellata dalla legge di bilancio 2023 e dal decreto, in Foronews 30 dicembre 2022), è che in sede di conversione del "milleproroghe" si rimetta mano alla disciplina transitoria (rileva correttamente Giorgio Costantino che, con riguardo al giuramento del consulente tecnico ed alla trattazione dei ricorsi in cassazione, la prorogata normativa emergenziale, rebus sic stantibus, è destinata ad accavallarsi a quella del riformato codice di rito, in un concorso non certo foriero di chiarezza).
Nel caso della formula esecutiva, la norma da ritoccare sarebbe però l'art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022, come riscritto dalla legge di bilancio, che non è ovviamente soggetta a conversione ed emenda.
Se è consentito suggerire, ogni questione di diritto transitorio potrebbe essere risolta, ad esempio, modificando la previsione come segue: "8. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 34, lettere a), b), c), d) ed e), si applicano ai processi esecutivi in relazione ai quali si procede in forza di titoli esecutivi formati a partire dal 28 febbraio 2023, anche congiuntamente a titoli di formazione anteriore".


















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