La chiamata in causa del terzo nel processo sommario di cognizione: l'interpretazione restrittiva del quinto comma dell'art. 702bis c.p.c. contrasta con il principio di ragionevolezza e con il diritto di difesa
Pubblicato il 15/12/22 09:00 [Articolo 2001]






Abstract

Con il presente contributo si intende fornire una panoramica sull'istituto della chiamata in causa del terzo nel processo sommario di cognizione, la cui formulazione letterale 'restrittiva' ha alimentato il dibattito giurisprudenziale e dottrinale dell'ultimo decennio, e del rapporto di questo con i principi costituzionali, sino alla recente riforma c.d. Cartabia, attuata con d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022.


Sommario: 1. Cenni sulla chiamata in causa del terzo nel processo sommario di cognizione. - 2. L'orientamento restrittivo. - 3. I profili di contrasto con i principi costituzionali. - 4. Il recepimento delle "buone pratiche" nei Tribunali italiani. - 5. La riforma c.d. Cartabia.


1. Cenni sulla chiamata in causa del terzo nel processo sommario di cognizione.

Com'è noto, la legge 18 giugno 2009, n. 69 ha introdotto nel sistema processuale il processo sommario di cognizione, previsto nel Capo IIIbis (composto dagli artt. 702bis, 702ter e 702quater) tra i procedimenti sommari del Titolo I del Libro IV, con dichiarate finalità di concentrazione ed economicità dei mezzi processuali.

Oggetto di particolare riflessione è l'istituto della chiamata in causa del terzo nel processo sommario, disciplinato dal comma 5 dell'art. 702bis c.p.c., con specifico riguardo alle ipotesi in cui lo stesso deve ritenersi ammissibile. Sul punto, l'intervento del 2009 ha determinato l'insorgere di orientamenti contrapposti tra gli osservatori, suddivisi tra quanti aderiscono ad una lettura restrittiva e quanti ritengono di escludere che la nuova disciplina rechi tratti di specialità rispetto a quella "ordinaria", di cui all'art. 106 c.p.c.

La norma richiamata, infatti, prescrive, analogamente a quanto avviene nel processo ordinario, che il convenuto debba, a pena di decadenza, dichiarare nella comparsa di risposta la sua intenzione di chiamare in causa il terzo "in garanzia" e chiedere al giudice designato lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo.

La questione che si è imposta all'attenzione degli interpreti, dunque, riguarda l'ambito di applicabilità della chiamata in causa del terzo, che testualmente è limitata alle sole ipotesi in cui il convenuto pretenda di essere da questi garantito, e, segnatamente, l'apparente esclusione della facoltà processuale nelle ipotesi di "comunanza di causa", come invece espressamente richiamata dalla disciplina relativa al procedimento ordinario, ex artt. 106 e 269, comma terzo, c.p.c.

Dubbia è parsa, pertanto, l'ammissibilità della chiamata in causa del terzo nelle ipotesi di connessione per alternatività, ossia laddove il convenuto contesti la titolarità passiva dell'obbligazione e indichi nel terzo il vero obbligato.


2. L'orientamento restrittivo.

All'indomani della novella legislativa, una parte consistente della giurisprudenza di merito - come anticipato - ha ritenuto di accedere ad una interpretazione restrittiva del quinto comma dell'art. 702bis c.p.c., escludendo che il terzo possa essere chiamato in giudizio dall'attore o, pur se chiamato dal convenuto, nelle ipotesi ulteriori rispetto alla chiamata "in garanzia".

A sostegno dell'orientamento restrittivo si adducono una serie di considerazioni.

L'argomento fondante è rappresentato, in realtà, dalla formulazione testuale della norma, che espressamente richiama la sola chiamata in causa "in garanzia" effettuata dal convenuto. Nulla - per l'indirizzo in commento - giustificherebbe una differente interpretazione, da intendersi dunque contra o praeter legem, stante l'assenza di qualsivoglia pregiudizio per il convenuto, il quale ben potrebbe, ciononostante, dimostrare la propria estraneità rispetto alle richieste attoree ed ottenere il rigetto della domanda.

Ciò, d'altro canto, è ritenuto coerente con la ratio del procedimento di nuova introduzione, improntato alla economicità e alla speditezza della definizione del giudizio: la scelta del legislatore di limitare alla sola chiamata in garanzia propria appare in linea con la sommarietà procedimentale, che sarebbe invece compromessa laddove il contraddittorio fosse esteso anche nelle ipotesi non richiamate di cui all'art. 106 c.p.c.[1]. Nè, infine, siffatta ricostruzione sarebbe foriera di un pericolo di contrasto di giudicati maggiore di quello recato dalla disciplina del procedimento ordinario, stante la natura di mera facoltà dell'istituto de quo.

Si è rilevato, pertanto, che «la costituzione del convenuto nel rito sommario è totalmente speculare alla costituzione del convenuto nel rito ordinario; il comma 3 dell'art. 702-bis c.p.c. è infatti modulato proprio sullo schema già seguito dall'art. 167 c.p.c. con le medesime attività e relative preclusioni. L'unica, ma niente affatto trascurabile, differenza è relativa all'ipotesi della chiamata in causa del terzo; mentre l'art. 167 c.p.c. consente la chiamata del terzo per ogni ipotesi in cui il convenuto ritenga di doverla formulare (la dizione è generica, si parla sic et simpliciter di autorizzazione alla chiamata del terzo), invece il modello disciplinato dall'art. 702-bis c.p.c. sembra consentire esclusivamente la chiamata del terzo nell'ipotesi di 'garanzia'; sembrerebbero, pertanto, escluse le ulteriori ipotesi possibili di chiamata del terzo in causa e, segnatamente, l'ipotesi della 'comunanza'»[2].

Altra parte della dottrina, pur aderendo all'orientamento restrittivo, estende l'ammissibilità della chiamata in causa del terzo ex art. 702bis, comma 5, c.p.c., anche alle ipotesi di garanzia impropria[3]. Com'è noto, la ragionevolezza di tale estensione ha trovato l'autorevole avallo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali, con la pronuncia n. 24707/2015, nel tracciare la differenza tra garanzia propria e garanzia impropria, hanno chiarito che la stessa assolve ad una mera funzione descrittiva, in alcun modo dirimente per l'applicazione delle norme del Codice di rito.

Tra le varie pronunce di merito che hanno sostenuto la tesi in parola, merita un cenno l'ordinanza del 16/01/2010 del Tribunale di Genova, spesso richiamata dalla giurisprudenza successiva. Il giudice ligure, nel caso di specie, rigettava una chiamata in causa del terzo responsabile esclusivo (c.d. laudatio auctoris), sul duplice presupposto che la stessa «dà vita ad una causa autonoma rispetto a quella introdotta dall'attore avverso il chiamante e che essa (pur avendo caratteristiche peculiari rispetto ad altre azioni, quali ad esempio la chiamata di "corresponsabile" in previa rivalsa) non può essere equiparata ad una chiamata in garanzia, domanda alla quale il convenuto ha interesse proprio in quanto potenzialmente responsabile e non in quanto estraneo all'addebito mossogli dall'attore-ricorrente» e che «ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 702bis del c.p.c., la chiamata del terzo nel rito sommario è consentita solo per la chiamata in garanzia», conformemente alla ratio di introdurre nell'ordinamento un procedimento di rapida definizione e, comunque, nel rispetto dei diritti del convenuto, «il quale potrà liberamente sostenere la responsabilità del terzo anche in difetto di contraddittorio con lo stesso, e, nel caso di fondatezza della propria tesi ottenere un semplice rigetto del ricorso». Per altro verso, inoltre, neppure l'attore potrebbe dolersi della mancata chiamata in causa del terzo, non avendo egli proposto domande contro questi nel ricorso introduttivo e potendolo peraltro fare in un autonomo giudizio. In conclusione, secondo il Tribunale, «sul piano sistematico, la teorica maggiore possibilità di un contrasto di giudicati discendente dalla applicazione letterale della norma in questione non pare giustificarne una interpretazione estensiva, o forzata, poiché il rischio suddetto sussisterebbe in ogni caso anche ove il convenuto si dovesse ritenere "falcoltizzato" alla chiamata del responsabile esclusivo posto che tale facoltà non costituirebbe in ogni caso un obbligo (obbligo sussistente solo nei casi di litisconsorzio necessario)».


3. I profili di contrasto con i principi costituzionali.

Parte consistente della dottrina, tuttavia, ha ritenuto l'orientamento restrittivo irragionevole e ingiustamente gravatorio della posizione processuale del convenuto.

L'esclusione della chiamata delle ipotesi ulteriori previste dall'art. 106 c.p.c., infatti, è stata ritenuta, in primo luogo, lesiva del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., determinando un'ingiusta disparità di trattamento tra il procedimento ordinario e quello sommario. Tale disparità, d'altro canto, non potrebbe in alcun modo ritenersi giustificata da esigenze di economicità e speditezza: anzi, il rispetto del principio di economia dei mezzi processuali - si è osservato - suggerisce l'ammissibilità della chiamata in causa del terzo ex art. 702bis c.p.c. per comunanza o alternatività, non riuscendosi, altrimenti, ad evitare la paradossale conseguenza della trattazione separata - proprio in relazione ad un rito ispirato da evidenti ragioni di economicità ed efficienza - di procedimenti in realtà connessi, con evidente aggravio di tempi e costi per la giustizia.

Per altro verso, si è osservato che l'interpretazione strettamente letterale produca l'effetto di rendere il legislatore, in spregio ai principi costituzionali, arbitro assoluto dei mezzi processuali a disposizione della parte convenuta, nonché di attribuire alla parte ricorrente il potere di precludere - semplicemente mediante la scelta del rito sommario - l'esperibilità dello strumento di cui all'art. 106 c.p.c., con evidente incidenza sul diritto di difesa tutelato dall'art. 24 della Carta costituzionale e sulla possibilità per il titolare della posizione soggettiva di ottenere adeguata e completa tutela da parte dell'organo giurisdizionale.

La dottrina più attenta alle garanzie costituzionali si è dunque pronunciata nel senso dell'ammissibilità, nonostante la lettera della legge, della chiamata in giudizio del terzo ex art. 702bis, comma terzo, c.p.c. per comunanza di causa o alternatività.

Ex plurimis, autorevole dottrina ha affermato che «l'ultimo comma dell'art. 702-bis fa riferimento, incomprensibilmente, alla sola fattispecie della chiamata in garanzia, e non anche alla più generica ipotesi della «comunanza di causa» contemplata dall'art. 106, per cui l'intervento coatto ad istanza di parte è pacificamente ammesso ai sensi degli art. 167, ultimo comma, e 269 c.p.c. A mio avviso, peraltro, in assenza di un'esplicita esclusione, è doveroso pensare che il legislatore minus dixit quam voluit; tanto più che alcune delle fattispecie solitamente ricondotte al concetto della «comunanza di causa» sono caratterizzate da un nesso non meno intenso di quello che caratterizza la connessione tra la causa principale e quella di garanzia (si pensi, in particolare, alla connessione per alternatività, che giustifica la chiamata in causa del terzo c.d. vero obbligato, molto frequente, ad es., nelle controversie di tipo risarcitorio, allorché il convenuto si difenda sostenendo di non essere lui il responsabile del danno), sì dal rendere assolutamente indesiderabile una trattazione (necessariamente) separata delle cause connesse. Senza trascurare, inoltre, che in non pochi casi la chiamata in causa del terzo è strumentale ad una più agevole e compiuta difesa del convenuto, che non può essere certamente sacrificata — pena l'incostituzionalità delle norme ora considerate — sull'altare della «semplificazione» del rito»[4].

Secondo l'orientamento estensivo, pertanto, la limitazione letterale del comma 5 dell'art. 702bis c.p.c. «deve ritenersi una vera e propria inesattezza del testo normativo, in quanto non vi sono ragioni per escludere anche l'ipotesi di chiamata di terzo per comunanza di causa di cui all'art. 106 c.p.c. La chiamata in causa del terzo è interamente sottoposta alle regole ordinarie, fatta eccezione per il termine minimo di comparizione che, a parer nostro, non può che essere identico a quello del convenuto, cioè (almeno) di trenta giorni»[5].

Nei medesimi termini («l'ultimo comma dell'art. 702-bis si riferisce alla "chiamata in garanzia", ma pare ragionevole ritenere che il legislatore abbia inteso con tale espressione richiamare l'intero art. 106 c.p.c., non essendovi ragione per escludere la chiamata per comunanza di causa»[6]) si era espresso anche il Presidente della Commissione di studio (istituita con decreto ministeriale del 12 marzo 2021), deputata alla elaborazione di proposte e interventi in materia di processo civile e di strumenti alternativi, al fine di ridurre i tempi dei processi e ottenere una migliore efficienza dell'amministrazione della giustizia, alla luce del disegno di legge AS 1662, recante "Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie".

Dottrina ancor più "aperturista", conclusivamente, ravvisando identità di ratio con la disciplina di cui al terzo comma dell'art. 269 c.p.c., esclude che possano essere stabilite preclusioni anche per le ipotesi in cui la chiamata del terzo in giudizio sia effettuata dall'attore, il quale si attivi a seguito delle difese assunte dal convenuto nella comparsa di risposta[7].


4. Il recepimento delle "buone pratiche" nei Tribunali italiani.

In recepimento dell'orientamento "evolutivo" richiamato, in diversi Tribunali italiani sono stati adottati protocolli che, in ambito di procedimento ex art. 702bis e ss. c.p.c., affermano l'ammissibilità della chiamata in causa del terzo ad istanza del convenuto in tutti i casi di comunanza della causa previsti dall'art. 106 c.p.c., e non solo nelle ipotesi di chiamata del terzo in garanzia.

Tra questi, il "PROTOCOLLO SUL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE ELABORATO DALL'OSSERVATORIO DI REGGIO EMILIA"[8] espressamente tenta di consolidare la "buona pratica", osservando che: «È controverso se al convenuto sia consentita solo la chiamata in causa per garanzia, come previsto dall'art. 702-bis c.p.c.. Un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di ragionevolezza, porta tuttavia a condividere l'opinione secondo cui deve ritenersi ammissibile anche la chiamata in causa per comunanza di causa, fermo restando che l'estensione soggettiva del contraddittorio impone al Giudice una piu? attenta valutazione della compatibilità della causa con la trattazione sommaria. Per gli stessi motivi e con gli stessi limiti debbono ritenersi ammissibili nel procedimento sommario l'intervento volontario di terzi e la chiamata in causa di terzi, sia per l'integrazione necessaria del contraddittorio sia per gli effetti di cui all'art. 107 c.p.c. La chiamata in causa di terzo puo? essere effettuata con atto di citazione per l'udienza fissata dal Giudice, nel rispetto dei termini previsti per il convenuto dal comma 3 dell'art. 702 bis c.p.c. La costituzione del terzo chiamato deve avvenire con le stesse modalità ed e? soggetta alle stesse decadenze previste per il convenuto» (pp. 4 e 5).

Con identico tenore, anche nel "PROTOCOLLO SUL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE", predisposto dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Roma[9], è fornita l'indicazione per cui «La chiamata in causa del terzo ad istanza del convenuto, deve essere ammessa in tutti i casi di comunanza della causa previsti dall'art. 106 c.p.c. e non nelle sole ipotesi di chiamata del terzo in garanzia. Nel caso di chiamata in causa del terzo nella comparsa di risposta del convenuto si applica il disposto dell'art. 167 comma 3 c.p.c.» (punto 7).

Anche il punto 13 del "PROTOCOLLO SUL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE" del 25/06/2010[10], elaborato dall'Osservatorio "Valore Prassi" di Verona), rilevando che «È controverso se al convenuto sia consentita solo la chiamata in causa per garanzia (presumibilmente propria), come previsto dall'art. 702-bis c.p.c.», si esprime nel senso per cui «Un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio della ragionevolezza porta tuttavia a condividere l'opinione secondo cui deve ritenersi ammissibile anche la chiamata in causa per comunanza di causa, fermo restando che l'estensione soggettiva del contraddittorio impone al giudice una più attenta valutazione della compatibilità della causa con la trattazione sommaria. Per gli stessi motivi e con gli stessi limiti debbono ritenersi ammissibili nel procedimento sommario l'intervento volontario di terzi e la chiamata in causa di terzi, sia per l'integrazione necessaria del contraddittorio sia per gli effetti di cui all'art. 107 c.p.c.».

Del pari, anche il "PROTOCOLLO DI INTESA SUL PROCESSO SOMMARIO DI COGNIZIONE", adottato il 9/12/2010 dalla Presidenza del Tribunale di Mantova e dal locale Ordine degli Avvocati, sottolineando che «La chiamata del terzo è espressamente prevista solo per iniziativa del convenuto e solo per l'ipotesi di chiamata in garanzia», osserva che «L'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 702bis c.p.c. impone di ritenere che entrambe le parti abbiano facoltà di richiedere la chiamata in causa del terzo (che costituisce mezzo di difesa) per tutte le ipotesi normativamente previste»[11].

Per altro verso, la circostanza che la giurisprudenza di merito sia in misura maggioritaria orientata verso l'adozione dell'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione in commento è testimoniata anche dall'esame delle più recenti pronunce di Tribunali nei quali non sono stati adottati protocolli di analogo tenore.

In tal senso, si segnala l'ordinanza del 09/12/2022 della Seconda Sezione Civile del Tribunale Ordinario di Foggia, che, riconoscendo che «l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 702bis, comma 5, c.p.c. impone di riferire la chiamata del terzo ivi prevista a tutte le possibili ipotesi di cui all'art. 106 c.p.c.», autorizzava parte resistente alla chiamata del terzo, assegnando alla medesima termine perentorio per la citazione per la costituzione ai sensi dell'art. 702bis, comma 4, c.p.c.


5. La riforma c.d. Cartabia.

La legittimità dell'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata della disciplina in esegesi, inoltre, appare altresì confortata dalla più recente evoluzione legislativa.

In attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante "Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata", è stato emanato il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, che, in un'ottica di rafforzamento del procedimento sommario di cognizione, denominato ora "procedimento semplificato di cognizione", lo ha reso obbligatorio per ogni controversia, anche di competenza del tribunale in composizione collegiale, quando i fatti di causa non siano controversi oppure quando la domanda sia fondata su prova documentale o di pronta soluzione o comunque richieda un'attività istruttoria non complessa.

Come evidenziato nella Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, la necessità di provvedere a un organico riordino della materia e porre rimedio all'allocazione del processo sommario di cognizione - da molti ritenuta infelice in quanto mera modalità del rito ordinario adattata alla qualita? (non complessa) della controversia -, ha indotto all'abrogazione delle disposizioni processuali del Capo IIIbis del Titolo I, Libro IV c.p.c. (art. 3, comma 48), a alla reintroduzione della disciplina del rito in esame nel Libro II, con l'introduzione del Capo IIIquater nell'ambito del Titolo I relativo al "procedimento davanti al tribunale".

Il Capo IIIquater - strutturato negli artt. 281decies, 281undecies, 281duodecies, e 281terdecies c.p.c. - costituisce pertanto la trasposizione, con alcune modifiche, del procedimento sommario di cognizione previsto negli originari artt. 702bis - 702quater c.p.c. i quali vengono, di conseguenza, abrogati.

Con riguardo alla chiamata in causa del terzo, il legislatore delegato, cosciente del dibattito intervenuto sul punto, al comma 4 del neo-introdotto art. 281undecies c.p.c., confermando la disciplina processuale previgente, ha tuttavia omesso di riprodurre il riferimento alla chiamata "in garanzia", foriera di numerose incertezze tra i commentatori.

La norma di nuova introduzione, in virtù della quale «Se il convenuto intende chiamare un terzo deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere lo spostamento dell'udienza», mostra, pertanto, di aderire all'impostazione dell'indirizzo divenuto maggioritario, palesando l'intenzione di effettuare un mero rinvio alla disciplina del procedimento 'ordinario', senza che possano emergere nel rito semplificato - per i profili qui esaminati - tratti di specialità di dubbia legittimità costituzionale.

Le disposizioni riformatrici hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data (art. 35, comma 1, d.lgs. n. 149/2022).

Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti, sicché, sino a tale data, nell'applicazione dell'art. 702bis, comma 5, c.p.c., deve ritenersi ancora preferibile l'interpretazione "estensiva", imposta dalla Carta costituzionale, quanto meno per tutte le ipotesi di chiamata in causa del terzo effettuata dal convenuto in tutti i casi previsti dall'art. 106 c.p.c.

Residuano, tuttavia, nonostante l'intervento legislativo, incertezze riguardo alla possibilità per l'attore di attivare la facoltà processuale de qua, pur sostenuta - come visto - da parte della dottrina, ma, di fatto, non disciplinata dal legislatore della riforma.




NOTE
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[1] DE GIOIA - TEDESCHI, Il nuovo procedimento sommario di cognizione, in Lex Riforma 2009. Procedura civile.

[2] ASPRELLA, La riforma del processo civile, in Suppl. Giust. civ., 142.

[3] SINISI - TRONCONE, La riforma del processo civile, in Salvis Iuribus. Le soluzioni del diritto, 2009.

[4] BALENA, Le novità per il processo civile (1. 18 giugno 2009, n. 69). Il procedimento sommario di cognizione, in Foro it., 2009, V, 324.

[5] ARIETA, Il rito «semplificato» di cognizione, in www.judicium.it., par. 5.

[6] LUISO, Il procedimento sommario di cognizione, in Judicium.it, 2009. Cfr. anche Il procedimento sommario di cognizione, in Giur. It., 2009.

[7] BALENA, La nuova pseudo-riforma della giustizia civile (un primo commento della l. 18 giugno 2009, n. 69), in Il giusto processo civile 2009, 749 ss.

[8] Reperibile al link https://www.tribunale.reggioemilia.giustizia.it/public/Multimedia/4%2520Protocollo%2520processi%2520sommari%2520esecuzione_Tribunale%2520Reggio%2520Emilia.pdf

[9] https://www.tribunale.roma.it/documentazione/D_9342.pdf

[10] https://www.ordineavvocati.vr.it/wp-content/uploads/2022/02/Protocollo-Procedimento-Sommario-di-Cognizione.pdf

[11] http://www.tribunale.mantova.it/allegatinews/A_565.pdf


















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