Gli eccessi o difetti di delega nel D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 sul processo civile
Pubblicato il 13/12/22 09:00 [Articolo 1998]






Sebbene la riforma Cartabia non sia integralmente sostitutiva del codice e delle altre fonti dell'ordinamento processuale civile, è indubbio che incida in maniera molto rilevante sull'assetto preesistente con il meccanismo, mai utilizzato in modo così esteso, della legge delega (L. 26 novembre 2021, n. 206) e di un decreto legislativo delegato, contenente centinaia di articoli.
Infatti il decreto legislativo elaborato dal Governo, come risulta dalla Relazione Illustrativa, si propone di realizzare il riassetto "formale e sostanziale" della disciplina del processo civile di cognizione, del processo di esecuzione, dei procedimenti speciali e degli strumenti alternativi di composizione delle controversie, mediante interventi sul codice di procedura civile, sul codice civile, sul codice penale, sul codice di procedura penale e su numerose leggi speciali, in funzione degli obiettivi di "semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile", nel rispetto della garanzia del contraddittorio e attenendosi ai princìpi e criteri direttivi previsti dalla stessa legge.
Alla luce di tale scelta assume un certo rilievo la verifica del rispetto, da parte del legislatore delegato, dei principi o criteri direttivi della delega.
Tale verifica può avvenire sulla base delle indicazioni che la Corte Costituzionale ha fornito in una serie di pronunce che costituiscono ormai un orientamento consolidato.
Il giudice delle leggi ha infatti ribadito in più occasioni che il contenuto della delega deve essere identificato tenendo conto del complessivo contesto normativo nel quale si inseriscono la legge delega e i relativi principi e criteri direttivi, nonché delle finalità che la ispirano, che costituiscono non solo base e limite delle norme delegate, ma anche strumenti per l'interpretazione della loro portata.
Ancora, la delega legislativa non esclude ogni discrezionalità del legislatore delegato, che può essere più o meno ampia, in relazione al grado di specificità dei criteri fissati nella legge delega: pertanto, per valutare se il legislatore abbia ecceduto tali margini di discrezionalità, occorre individuare la ratio della delega, per verificare se la norma delegata sia con questa coerente» (ex plurimis: sentenze n. 230 del 2010, n. 98 del 2008, nn. 340 e 170 del 2007, e, più recentemente, sentenza 24 ottobre - 6 dicembre 2012, n. 272).
In tale prospettiva la Corte ha anche indicato dei precisi canoni ermeneutici dei principi e dei criteri direttivi della legge di delegazione affermando che essi "devono essere interpretati sia tenendo conto delle finalità ispiratrici della delega, sia verificando, nel silenzio del legislatore delegante sullo specifico tema, che le scelte del legislatore delegato non siano in contrasto con gli indirizzi generali della stessa legge delega» (sentenza n. 341 del 2007, ordinanza n. 228 del 2005).
Tanto più la delega è specifica tanto più ridotto, per non dire inesistente, è l'ambito di discrezionalità del legislatore delegato.
E' opportuno evidenziare che la legge delega 206/2021 contiene numerosi principii, soprattutto in tema di mediazione e negoziazione assistita, che sono estremamente dettagliati e molti di essi consistono nella formulazione vera e propria del precetto normativo che sono stati pertanto recepiti nel decreto delegato.
Accanto ad essi ve ne sono altri più generici, quasi di massima, come quello di cui all'art. 1, comma 5, lett.a), della l.206/2021 ovvero assicurare la semplicità, concentrazione ed effettività della tutela e la ragionevole durata del processo che, a ben vedere, individua quattro distinti criteri che non sono tra loro alternativi ma concorrenti.
Le previsioni del decreto delegato devono pertanto rispettarli tutti per non incorre nella violazione degli artt. 76 e 77 Cost.
Questo contributo si ripropone di segnalare gli eccessi o difetti di delega presenti nelle norme del d. lgs. 149/2022 riguardanti la mediazione e la negoziazione assistita nonché il processo civile di primo grado.
Nel riquadro sottostante sono riportate, a sinistra, le norme del d. lgs. 149/2022 che si ritengono confliggenti con la legge delega e a destra i principii della legge delega con cui le prime sono in contrasto.

Vedi tabelle nell'allegato





















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