L'ammortamento francese: leggende dure a morire
Pubblicato il 10/03/22 07:14 [Articolo 1884]






1. Introduzione

E' recentemente apparso, in questo sito, un intervento di R. Marcelli (Finanziamenti con ammortamento etc.; n. 1833, 16/12/21; nel seguito, brevemente, "l'Autore" e "l'Articolo") che ci sembra meritevole di commenti; anche alla luce del fatto che, nella materia dell'ammortamento francese in esso ampiamente trattata, continuano a venire emesse sentenze (ne citeremo alcune) contenenti affermazioni non condivisibili dal punto di vista della Matematica Finanziaria. La discussione sull'argomento può forse essere venuta a noia, data anche la sua fin qui comprovata inconcludenza; riteniamo però ci sia ancora bisogno di interventi chiarificatori da parte dei tecnici del settore, che mettano gli operatori del diritto in grado di pronunciarsi senza incorrere in autentici infortuni, ed in modo possibilmente unanime.

L'Articolo offre numerosi spunti. Cogliamo quelli che ci paiono più significativi, perché alla base dei fraintendimenti più diffusi: di quelle vere e proprie "leggende metropolitane" di cui ci siamo permessi di parlare nel titolo. Nei paragrafi che seguono. illustreremo che:

- nell'ammortamento francese purtroppo detto "in interesse composto", quest'ultimo non gioca in realtà alcun ruolo sostanziale (par. 2)

- il fatto che questa modalità determini un "monte interessi" maggiore rispetto ad alcune altre in uso, non solo non dipende da una - appunto - inesistente presenza dell'interesse composto, ma non è di alcun particolare pregiudizio per il finanziato (par. 3)

- la questione generale della specificazione del regime finanziario entro cui un contratto di prestito si svolgerebbe è, in tutti i casi in uso, priva di significato (par. 4)

- la nozione di "tasso annuo nominale" non presenta alcuna ambiguità, non essendo suscettibile di più di una interpretazione; inoltre, i suoi rapporti con il tasso annuo effettivo non sembrano ancora essere stati compresi da tutti (par. 5)

- lo "ammortamento francese in interesse semplice", teoricamente definibile (in più versioni), non è in pratica utilizzato non perché gli studiosi di Matematica Finanziaria se ne occupino poco, ma per ben altre, validissime ragioni (par. 6).

Una premessa terminologica.

Chiamiamo "standard" un prestito che preveda, accanto ad una procedura di rimborso che può avvenire con una modalità qualunque, la liquidazione periodica di tutti gl'interessi generati a partire dal pagamento precedente, nella misura risultante dal prodotto tra il debito ancora non rimborsato e il tasso convenuto, riferito alla durata che intercorre tra due scadenze successive ("tasso corrispettivo periodale")[1]. Rientrano nella categoria tutti i contratti di prestito normalmente in uso, ad eccezione di quelli "tipo ZCB" (dei quali ci occuperemo brevemente nel par. 4).

Chiamiamo "francese standard" quella forma di prestito standard, forse la più diffusa, che prevede da parte del debitore il pagamento periodico di rate costanti, ciascuna contenente una quota interessi (che risulta decrescente ad ogni scadenza) calcolata come in tutti i prestiti standard. Per una ragione che può dirsi casuale (si veda il par. 2), lo "ammortamento francese standard" è anche detto "in interesse composto". Denominazione, che andrebbe ormai evitata per la conflittualità che ogni riferimento all'interesse composto, intrinsecamente "anatocistico", sembra comportare.



2. Ammortamento francese standard senza interesse composto

Mostriamo, in questo paragrafo, che l'ammortamento francese standard, nonostante sia detto anche "in interesse composto", non ha in realtà con quest'ultimo alcuna relazione sostanziale[2].

Come abbiamo ricordato, una delle due caratteristiche che individuano questa forma di ammortamento è la costanza della rata. Accade, che la maniera più veloce per determinarne la misura consista nello scrivere la "condizione di equità in interesse composto": uguagliare cioè l'ammontare del capitale prestato alla somma dei pagamenti dovuti dal debitore, scontati al tempo iniziale secondo la legge dell'interesse composto. E' allora, lo riconosciamo, naturale pensare che questa legge giochi un ruolo fondamentale, e - per la sua stessa natura - provochi un effetto di anatocismo. Se si ripete la procedura usando, invece del composto, l'interesse semplice, si perviene invero a quello che si può chiamare un "ammortamento francese in interesse semplice", la cui rata è, a parità di tutte le condizioni, inferiore a quella dello standard (ce ne occuperemo diffusamente nel par. 6). Ad esempio: per un prestito di 1.000 euro, da rimborsare con due annualità uguali e da remunerare al 10% annuo, la rata per l'ammortamento francese standard risulta pari a 576,19; quella per l'ammortamento francese "in interesse semplice" a 573,91[3]. E' d'uso (le citazioni potrebbero moltiplicarsi) attribuire la differenza alla naturale anatocisticità dell'interesse composto, che costringerebbe il debitore a pagare "interessi su interessi".

In realtà, l'interesse composto va ritenuto del tutto incolpevole.

Abbiamo calcolato il valore di 576,19 con il comodo metodo della "condizione di equità". Si supponga però ora di prescindere da questa, e si proceda molto più elementarmente nel modo seguente. Per un prestito standard di 1.000 euro da remunerare annualmente al 10%, gl'interessi da pagare alla fine del primo anno ammontano, obbligatoriamente, a 100 euro. Se, contestualmente, il debitore paga 400 euro in conto capitale, il debito residuo scende a 600: l'anno successivo dovrà dunque pagare 60 d'interessi, per un totale di 660 euro, contro i 500 pagati in tutto alla fine del primo anno. Se il debitore è interessato a pagare due annualità uguali, dovrà dunque aumentare la quota capitale dovuta alla fine del primo anno (la quota interessi di 100 non è modificabile!). Se paga 500, portando a 600 il totale del primo pagamento, la seconda annualità scende a 500 + 50 = 550. E' facile vedere che le due annualità risultano uguali solo se come prima quota capitale si pagano 476,19, per una rata complessiva di 576,19. Si è con ciò ottenuto, come si vede, lo stesso risultato fornito dal metodo che fa intervenire il famigerato interesse composto: il quale si scopre con ciò essere niente affatto necessario, e quindi - come preannunciato - non colpevole della maggiore onerosità rispetto alla forma "in interesse semplice".

Le tre tabelle successive riassumono i calcoli svolti.

le due annualità non sono uguali: la prima quota capitale è troppo alta:



Le caratteristiche dell'ammortamento francese standard sono dunque, ripetiamo, non da riconoscere in una non necessaria presenza dell'interesse composto, ma nella costanza della rata e nel fatto che gl'interessi vengono liquidati con la modalità standard. Chi scorge elementi di illegittimità in questa procedura è tenuto - ci sembra - ad indicare quale di quelle due caratteristiche ne sia la ragione, e ad estendere il marchio dell'illegittimità a tutti gli ammortamenti che la condividono (l'italiano, il bullet, …). La frase citata nella sentenza di Cremona (8/2022): che come "ammortamento francese" i padri storici della scienza finanziaria solevano individuare i piani nei quali ricorrono tre condizioni: i) rata costante; ii) ammortamento graduale in regime finanziario composto; iii) interessi della rata calcolati sul debito residuo è da respingere: la seconda condizione non solo è, lo abbiamo appena visto, pleonastica, ma anche del tutto incomprensibile (e questo, lo vedremo nel par. 4). Ci chiediamo se davvero qualche "padre storico" della disciplina si sia espresso in questi termini: dovremmo, a malincuore, disconoscerlo.

Frasi del tipo (citiamo ora dall'Articolo[4]) il tasso … riportato in contratto … senza alcun assenso del cliente viene nella pattuizione, celatamente impiegato in regime composto in luogo del regime semplice, o dall'impiego del regime composto nella determinazione della rata costante, esita una spettanza … che risulta maggiorata …[5] perdono ogni fondamento se si riconosce che la rata può calcolarsi senza alcun bisogno di ricorrere alle formule del regime composto.

Nella nota 27 dell'Articolo, quanto ora argomentato viene definito un singolare ed opaco pregiudizio matematico.



3. L'onerosità dell'ammortamento francese standard

Leggiamo nell'Articolo che con il … pagamento degli interessi maturati, anticipato rispetto alla scadenza del capitale di riferimento, si viene … a comprimere - di una misura corrispondente all'arbitraria maggiorazione della spettanza pattuita - una pari quota complementare di capitale a rimborso, determinando un ricorsivo roll over dei rimborsi che … ad ogni scadenza … viene a incrementare il debito residuo … e ad amplificare anche la produzione di interessi primari.

Osserviamo che:

- si ha pagamento di interessi maturati "anticipato rispetto alla scadenza del capitale di riferimento" in tutti i prestiti standard: dai bullet, a quelli ad ammortamento italiano o francese

- la "spettanza pattuita" non è affatto "maggiorata arbitrariamente", ma calcolata algebricamente al fine di ottenere una rata costante per tutta la durata dell'ammortamento: caratteristica assai desiderabile per un finanziato che sia percettore di un reddito fisso

- è del tutto ovvio che, dato che il debito per interessi non è in alcun modo comprimibile, se si vuole una rata costante il rimborso non può non procedere più lentamente di quanto avviene, ad esempio, nella modalità italiana; più rapidamente però che nella modalità bullet. Corrispondentemente, il monte interessi "francese" è intermedio tra quello "italiano" e quello bullet. Ma ricordiamo che il "monte interessi" è un dato assai poco significativo; anzi, potenzialmente fuorviante. Il vero peso del prestito è rappresentato dal TAE (o, più esattamente, dal TAEG: ne parleremo ancora).

Accade di leggere (non nell'Articolo) che questa lentezza nel rimborso sarebbe di danno per il finanziato, nel caso di un'estinzione anticipata del rapporto. Non si può che rimodulare quanto appena detto: se resta di più da pagare, è perché si è pagato meno. Se si vogliono pagare meno interessi durante gli ultimi anni, o ci si vuole trovare con meno debito residuo in caso di estinzione anticipata, occorre e basta rimborsare di più durante i primi anni.

Per evitare fraintendimenti: non stiamo contestando l'ovvio fatto che l'ammortamento francese standard sia, per il finanziato, più oneroso di uno "in interesse semplice"; stiamo contestando il fatto che esso lo sarebbe (a parità di condizioni!) più di quello italiano, o di qualunque altro di modalità standard. A parità di condizioni, tutti i prestiti standard presentano lo stesso TAE: e dunque sono ugualmente onerosi per il finanziato, ugualmente profittevoli per il finanziatore[6].

4. Prestiti e regimi finanziari

Una terza questione che merita di essere approfondita riguarda l'esistenza di un regime finanziario entro il quale alcuni (e l'Autore tra questi) ritengono inevitabile vada inquadrato un contratto di prestito; senza indicazione del quale esso risulterebbe in qualche modo indeterminato.

Facciamo notare che per un prestito standard il problema, semplicemente, non si pone. Il prestito è infatti individuato in tutti i suoi elementi una volta concordate le quote capitale, il tasso periodale ed il principio che gl'interessi periodicamente dovuti siano pari al prodotto tra il tasso corrispettivo e la misura del debito residuo. Non crediamo di dover ricordare che la formula: "interesse periodale = tasso periodale per capitale" vale in tutte le leggi[7] finanziarie; anche se qualcuno (sua colpa!) la ritiene tipica dell'interesse semplice. Quanto alle quote capitale, esse possono venire scelte con una logica qualunque. Ad esempio, in modo che le rate risultino tutte uguali tra loro.

L'obiezione che, per un prestito alla francese, occorre però specificare se si usa l'interesse semplice o quello composto, è priva di alcun pregio: l'alternativa potendosi presentare nella forma "specificare se la rata è calcolata con la formula in interesse semplice o, ma solo per comodità, con quella in interesse composto".

Un problema sembra porsi quando il tasso corrispettivo convenuto nel contratto sia riferito ad una durata diversa da quella intercorrente tra due scadenze successive: tipicamente, il tasso indicato sia annuo (ma si veda il prossimo paragrafo!) e la cadenza tra i pagamenti sia, invece, infraannuale. Se, ad esempio, il tasso indicato è il 10% annuo, ma i pagamenti sono dovuti ogni 6 mesi, resta indeterminato se come tasso periodale debba usarsi il 5% (equivalente semestrale al 10% annuo, nell'interesse semplice) o il 4,88% (come sopra, ma nell'interesse composto). Peraltro, la sentenza 20600/2011 della Corte di Cassazione sembra imporre l'uso della legge semplice, rendendo dunque inutile l'esplicitazione in contratto del regime da impiegare.

Il problema del regime si pone, invece certamente, quando il prestito non sia di tipo standard. Caso estremo, quello dei prestiti del tipo "Zero Coupon Bond", classicamente detti "con pagamento del montante alla scadenza": tale montante va calcolato in interesse semplice, o in quello composto?[8]

Si tratta, peraltro, di un caso crediamo solo teorico. Nella nota 11 dell'Articolo si legge come all'Autore non risulti che sul mercato del credito vengano negoziate operazioni in regime composto informate allo schema del finanziamento Zero coupon. A noi, non ne risultano neanche in regime semplice. Lo schema dei ZCB è usato per formalizzare le operazioni sui "titoli senza cedola": che rappresentano prestiti di un tipo particolare, stante che le parti si accordano non su un tasso di remunerazione, ma su un prezzo di sottoscrizione, o di acquisto. Dal rapporto tra valore di rimborso e prezzo d'acquisto si ricava poi il tasso annuo di rendimento, o di costo che dir si voglia; calcolato sempre e soltanto secondo l'interesse composto.

Lo ripetiamo, per concludere il punto: in relazione ad un qualunque prestito standard che sia presentato correttamente (ossia, con l'indicazione del tasso corrispettivo periodale) la domanda del regime nel quale si svolgerebbe non ammette risposta, e bisognerebbe quindi evitare di formularla. Che poi si possa argomentare, con ottime ragioni, che ogni prestito standard (non solo i "francesi"!) si possa in un certo senso considerare "in interesse composto", è discorso teorico di grande importanza, che abbiamo affrontato in altre sedi[9].



5. La definizione del TAN, e i suoi rapporti col TAE/TAEG

Ci riallacciamo ad una delle osservazioni fatte nel par. 4, per alcune precisazioni relative ad un argomento (il TAN) oggetto di diffusa incomprensione.

La possibile ambiguità legata all'indicazione in contratto di un tasso annuo quando la cadenza dei pagamenti sia infraannuale, che abbiamo detto ci pare potersi superare in forza della sentenza della CdC, cessa comunque di esistere quando il tasso corrispettivo sia presentato come tasso annuo nominale, e sia nota la frequenza annua dei pagamenti. Infatti il TAN è, per sua definizione, il tasso periodale riportato ad anno secondo la regola dell'interesse semplice; per cui parlare, ad esempio, di un TAN del 10% con pagamenti semestrali individua, senza alcuna ombra di incertezza o pretesti per conflittualità, un tasso semestrale del 5%.

Non concordiamo, pertanto, affatto, con l'affermazione dell'Articolo che il TAN sarebbe il parametro impiegato nell'algoritmo di calcolo, parametro che è invece rappresentato dal tasso periodale, ricavabile dal TAN come appena detto; tanto meno concordiamo con quella che il TAN sarebbe nell'uso matematico, … declinato vuoi in regime semplice, vuoi in regime composto. Ci permettiamo anzi di contestarla formalmente. I matematici amano la precisione terminologica almeno quanto l'amano i giuristi: il concetto di "tasso annuo nominale" è di origine matematica, ha una definizione inequivocabile, ed una denominazione non scelta a caso. La parola "tasso" significa che ci si riferisce ad un euro; l'aggettivo "annuo", significa che si dà la misura degl'interessi relativi ad un anno; "nominale" sta a dire che questa misura risulta dall'operazione, proibita in Matematica Finanziaria, di sommare brutalmente tra loro somme disponibili in tempi diversi. Parlare di un TAN del 10% con pagamenti semestrali vuol dire che, a fronte di 100 euro investiti, si riscuotono (o si effettuano) in un anno due pagamenti semestrali da 5 euro l'uno. Ciò che fa "nominalmente" (sinonimi: apparentemente, ingenuamente, rozzamente, elementarmente, …), appunto, 10 euro. Non c'è spazio per fraintendimenti[10].

Così pure, nella nota 26 l'Autore osserva che, frequentemente, il tasso periodale associato ad un tasso annuo è calcolato per proporzionalità. Si tratterebbe di un improprio espediente, con il quale si introdurrebbe un'ulteriore maggiorazione. Invece, e come detto, è quello l'unico modo corretto di procedere (anche, ci pare, secondo la CdC), e spiace davvero constatare che ad esso si ricorrerebbe non sempre, ma solo "frequentemente".

L'affermazione della nota 12: Quando interviene la capitalizzazione periodica [rectius: la liquidazione periodica] degli interessi, il TAN verrebbe a "ricomprendere interessi secondari [?]", ci risulta incomprensibile.

Risponde invece a verità che, quando non sia nota la cadenza dei pagamenti, il TAN rappresenta un parametro incompleto e parzialmente ambiguo: nel senso che non dà il vero, effettivo costo del finanziamento, ma solo un suo costo "nominale" (sinonimi: apparente, ingenuo, approssimativo, …). Se invece quella cadenza è assegnata, il passaggio dal tasso annuo nominale a quello effettivo (beninteso, ancora netto: TAE, e non TAEG) è operazione di routine.

A proposito dell'appena nominato TAE: il fatto che, quando la cadenza dei pagamenti sia infraannuale, esso sia superiore al TAN, pur elementare e riconosciuto in diverse sentenze, risulta ancora non chiaro a tutti. Emblematica, la sentenza della Corte d'Appello di Bari (1890/2020), che torneremo a citare nel prossimo paragrafo. Riconosciamo, a parzialissima scusante, che un elemento di confusione può derivare dalla circostanza che il TAE sic et simpliciter (netto) è assai poco usato: in genere, la contrapposizione è tra TAN (che non solo è nominale, ma anche netto) e TAEG: il quale dà ragione non solo di quello che il TAN sottace (la frequenza dei pagamenti) ma anche di quello che il TAN non conosce (le spese di contorno).

Ricordiamo che il TAEG è il dato assolutamente fondamentale, non tanto per valutare la sostenibilità di un contratto di prestito (per la quale, occorre riferirsi al piano di rimborso) quanto per confrontare la convenienza di più, eventuali alternative.

Nella nota 27 dell'Articolo si legge che il TAE corrisponderebbe ad una presunta metrica 'standard' della Matematica finanziaria: ci piace far notare che esso è ormai la "metrica standard" che la legge impone di utilizzare per valutare la presenza di usura e, anche a livello europeo, per informare compiutamente i fruitori del credito. Non sono stati i matematici ad inventare, per esso, la indovinatissima qualificazione di "indicatore sintetico di costo".

Rovesciamo quell'affermazione. L'obbligo dell'utilizzo dell'interesse composto è, nei contesti citati, espressa da formule di evidenza cristallina. E' semmai l'utilizzo dell'interesse semplice a dipendere da enunciati molto più fumosi. L'art. 1284 c.c, tante volte richiamato nell' Articolo, si limita a fissare un valore per qualcosa che il codice trascura di definire. La citata sentenza della CdC prescrive, sì, la crescita lineare tra due scadenze successive; ma facciamo notare che se queste sono "molto vicine" tra loro (cosa del tutto possibile) ne risulta un regime finanziario assai prossimo a quello dell'interesse composto.



6. L'ammortamento francese "in interesse semplice"

Nell'Articolo, ma anche - assai diffusamente - nella sentenza di Cremona già citata, molta attenzione è dedicata allo "ammortamento francese in interesse semplice"; ed è fatta quasi una colpa a chi studia ed insegna Matematica Finanziaria della realtà che esso sia assai poco considerato (pur non mancando contributi, anche recenti e recentissimi, forniti da valorosi colleghi, peraltro oggettivamente non numerosi).

La ragione non è da attribuirsi ad un più o meno consapevole asservimento della categoria al mondo della finanza. Il fatto è che quel regime finanziario, formalmente elementare, poco si presta ad elaborazioni teoriche di un certo impegno. Non soddisfacendo la proprietà di scindibilità[11], non permette di risolvere il problema base della Matematica Finanziaria classica: quello di stabilire, in modo soggettivo ma logico e coerente, quando due somme di denaro disponibili in tempi diversi vadano considerate equivalenti. Allo stesso modo, e per la stessa ragione, non consente di definire in modo univoco il tasso effettivo di un'operazione, o - se si preferisce - il suo tasso interno di rendimento: parametro che (lo abbiamo ricordato) anche la legge considera ormai assolutamente fondamentale, e che può ragionevolmente determinarsi solo se si impiega l'interesse composto. La sua applicabilità si ferma, in definitiva, alla gestione infraannuale di un conto corrente, e poco più.

Inoltre, al di là dei suoi dolorosi limiti tecnico-formali, l'interesse semplice fornisce un modello economico largamente irrealistico ed insoddisfacente per la maggior parte degli operatori; come evidente - stiamo per mostrarlo - proprio nel caso dell'ammortamento francese.

Di "ammortamento francese in interesse semplice" esistono in realtà più varianti, e si tratta quindi di una nozione da ritenere, se non meglio specificata, non ben definita. Nel par. 2, come ivi avvertito in nota, ci siamo riferiti alla versione più immediata, detta "ad equilibrio iniziale". Nella sentenza di Cremona (alla quale rimandiamo per la bibliografia in materia) si dà ampio spazio alla versione "ad equilibrio finale", che determinerebbe una rata ancora più bassa delle due lì indicate (571,43 euro). La richiesta, che molto spesso i Giudici rivolgono ai Consulenti Tecnici di stilare un piano di ammortamento francese in interesse semplice, deve dunque ritenersi formulata in modo impreciso, e suscettibile di più risposte diverse.

La tabella successiva raccoglie i TAE corrispondenti ad un prestito alla francese con TAN del 10% (pagamenti annui), rispettivamente nelle modalità standard, ed in interesse semplice "ad equilibrio iniziale" e "finale".

Una rapida occhiata alla tabella ci sembra sufficiente per fare giustizia di quanto scritto nella sentenza della CdA di Bari citata al par. 5 (ed ivi attibuita al CTU), e cioè che mentre in un regime di capitalizzazione semplice il TAN può rappresentare una corretta misura del costo del finanziamento, esso "perde questa sua caratteristica in un regime di capitalizzazione composta, situazione nella quale fornisce … una misura sottodimensionata del prezzo costo dell'operazione"[12]. Ognuno è in grado di valutaare se un TAN del 10% rappresenti una "corretta misura" del costo di un finanziamento il cui ISC sia del 6,32%, o del 3,94%.

Ma tre cose, ben più importanti, vanno rilevate.

La prima. E' a volte osservato (sentenza di Cremona; ma si veda anche la citazione dall'Articolo al termine del par. 2) che, una volta indicato in contratto il TAN, al finanziato verrebbe nascosto, o comunque non evidenziato, il fatto che lo stesso tasso corrispettivo potrebbe, applicato in tutt'altro modo, dar luogo ad un prestito di ben diverso peso per lui. A noi pare difficile accettare l'idea che chi vende un servizio debba obbligatoriamente comunicare che un servizio differente avrebbe un altro prezzo.

Prevediamo l'obiezione: se il tasso annuo convenuto è il 10%, il cliente si aspetta che "venga applicato in interesse semplice" e dunque ci sarebbe per lui un "effetto [di sgradita] sorpresa". La seconda colonna della tabella mostra che, se si procede "in interesse composto", il TAE resta rigorosamente il 10%; si avrebbe "sorpresa" nel caso di pagamenti infraannuali con TAE colpevolmente non comunicato (ma si noti che nel caso peggiore, quello dei pagamenti mensili, il TAE vale il 10,47%; la sgradevole e certo sanzionabile sorpresa sarebbe dunque di limitato ammontare).

Quanto al fatto che il cliente si aspetterebbe l'utilizzo dell'interesse semplice, questa è solo una (ovviamente rispettabilissima) opinione; diversa però dalla nostra. Un cliente esperto sa che non deve guardare il TAN ma il TAE(G); uno meno provveduto trova, crediamo, naturalissima l'idea che, finché non rimborsa, deve pagare ogni anno il 10% d'interesse. La lettura sottesa alle modalità "interesse semplice" è, invece, tanto rigorosa per un matematico, quanto cervellotica ed inattesa per un utente normale: tant'è, che ne scaturisce la sorpresa (questa, gradita) che si finisce per pagare meno, o molto meno, del 10% convenuto.

La seconda delle tre osservazioni promesse. E' certo ipotizzabile un intervento del legislatore che proibisca l'ammortamento francese standard (saremmo curiosi di leggerne la formulazione); la conseguenza più ovvia sarebbe che il TAN richiesto dipenderebbe dalla durata del prestito. L'operatore che desiderasse, dai suoi impieghi, un rendimento del 10%, per un prestito da ammortizzare alla francese (modalità "equilibrio finale") in 25 anni, chiederebbe un TAN del 20,35%.

La terza. La normativa sull'usura prevede la rilevazione periodica dei TAEG praticati per categorie di operazioni. Essa andrebbe ripensata, o quanto meno riscritta, se tali tassi dipendessero (e in modo tanto rilevante!) anche dalla durata dell'operazione.

NOTE
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[1] Abbiamo altrove denominata "condizione naturale" questa pattuizione. E' invero la più ovvia: quella che si aspetta chiunque, non senza ragione, interpreti gl'interessi da pagare come canone periodico per la locazione del capitale.

[2] Lo stesso risultato, in forma diversa, già in F. Cacciafesta: Una proposta per superare il dialogo tra sordi in corso sull'ammortamento francese; Riv. del Dir. Comm. e del Dir. Gen. delle Obbligaz., CXVII, 2019, pp. 373-386.

[3] Ricorderemo nel par. 6 che esistono in realtà più varianti di questa forma di ammortamento. Il valore qui indicato corrisponde alla versione più ovvia.

[4] Nel seguito, e salvo diverso avviso, tutto quanto apparirà in corsivo sarà citazione testuale dall'Articolo.

[5] Le citazioni potrebbero moltiplicarsi ad libitum.

[6] Ciò non significa che un operatore razionale ritenga indifferente servirsi di una modalità qualunque tra esse: lo stesso TAE può invero corrispondere a flussi di cassa molto diversi, alcuni dei quali possono ad esempio non essere compatibili con i mezzi di chi contrae il debito.

[7] Non ci dilunghiamo sulla sottile differenza tra "legge" e "regime" finanziari; consideriamo qui equivalenti i due termini, e li alterniamo sulla base di squallide considerazioni stilistiche.

[8] Si può forse pensare che vada ancora applicata la logica della sentenza ora richiamata (se il tasso annuo è il 10%, allora quello semestrale è obbligatoriamente il 5% e quello biennale il 20%)?

[9] F. Cacciafesta: In che senso l'ammortamento francese (e non solo esso) dia luogo ad anatocismo; Politeia, XXXI, 120, 2015, pp. 24-32; Ammortamento francese e bullet: simul stabunt, simul cadent; Assoctu, 15.12.2020.

[10] Si può obiettare che si tratta di una nozione tecnica non elementarissima; d'altra parte, in alcuni contratti di compravendita ricorrono a volte termini come "cavallo vapore", o "bicarbonato di calcio"; senza, ci sembra, che qualcuno ne contesti l'esoterismo.

[11] Ci si permetterà di non soffermarci ad illustrare il significato di questo termine.

[12] La stessa frase si legge nella sentenza di Vicenza citata nel par. 1.






















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