La Corte di Cassazione, le attestazioni di conformità e le trappole processuali
Pubblicato il 01/04/21 00:00 [Articolo 1730]






1.- Con ordinanza n. 4401 del 18/2/2021 la prima sezione della Corte di Cassazione ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso per difetto di una valida attestazione di conformità del provvedimento impugnato. Nel caso di specie la sentenza d'appello recava un'attestazione sottoscritta dal difensore del merito avente data successiva al rilascio, ad altro difensore, della procura speciale ex art. 365 c.p.c.[1].

Per giustificare detta conclusione l'ordinanza ha semplicemente evocato due precedenti, ovvero Cass. n. 10941/2018 e Cass. n. 6907/2020, ma poiché la decisione del 2020 si è limitata a richiamare quella del 2018, appare decisivo scrutinare le motivazioni di quest'ultima.

Si legge nell'ordinanza n. 10941/2018 che «il potere di certificare la conformità della stampa cartacea all'originale digitale va ravvisato in capo al difensore che è munito di procura alle liti al momento in cui l'attestazione viene redatta», ma poiché l'art. 83 c.p.c. stabilisce che la procura speciale si presume conferita per un solo grado del processo, il difensore del merito conserva la rappresentanza processuale della parte fintanto che il cliente non conferisca, per il grado successivo, il mandato alle liti ad altro difensore. Per la Corte del 2018, dunque, è l'art. 83 c.p.c. a fungere da premessa maggiore del sillogismo che conduce a ritenere il difensore del merito non più legittimato una volta conferita la procura al fine di proporre ricorso per cassazione.

2.- L'affermazione, alquanto categorica, appare in realtà assai fragile, considerato che la presunzione di cui all'art. 83 c.p.c. non implica affatto che i poteri di rappresentanza cessino automaticamente con l'introduzione di una nuova fase processuale. Detto altrimenti, la prescrizione normativa che vuole la procura conferita presuntivamente per un solo grado non costituisce affatto premessa maggiore per affermare in via deduttiva che, quindi, con la procura speciale ex art. 365 c.p.c. ogni potere del difensore di merito per quel grado si intende revocato e ciò è dimostrato dalla stessa giurisprudenza della Suprema Corte.

Ad esempio, è noto che per riassumere il giudizio ex art. 392 c.p.c. non vi è alcuna necessità di conferire una nuova procura al difensore del merito, quand'anche diverso rispetto a quello che propose ricorso per cassazione, trattandosi - afferma la Corte - di mera prosecuzione del giudizio[2]. Al contrario, è proprio il difensore del giudizio di legittimità ad essere privo del potere di introdurre il giudizio di rinvio, essendo la procura speciale limitata al solo giudizio di cassazione[3]. Ciò sta a significare che la rappresentanza conferita con la procura per il secondo grado non è affatto intaccata dal conferimento della procura speciale ex art. 365 c.p.c. la quale si riferisce esclusivamente a quella fase del processo.

D'altra parte, è principio altrettanto costantemente affermato quello per cui il conferimento di una nuova procura, in mancanza di diverse specificazioni, non implica di per sé la revoca del difensore già nominato[4]. Presunzione, questa, ancor più forte nel caso di specie in quanto il conferimento della procura speciale, come già visto, abilita l'avvocato cassazionista soltanto a proporre il ricorso ex art. 360 c.p.c. e quindi non si riferisce alla fase di merito. Per tale ragione, l'avvocato del merito continua a conservare intatti i suoi poteri, nonostante l'apertura del procedimento di legittimità, tanto che potrà, ad esempio, chiedere la correzione dell'errore materiale[5], oppure, come poc'anzi evidenziato, proseguire il processo in caso di cassazione con rinvio.

3.- Quanto si va dicendo è confermato da altra e più specifica giurisprudenza della Suprema Corte che in senso diametralmente opposto rispetto alle tre ordinanze ha affermato la piena validità dell'attestazione di conformità sottoscritta dal difensore del merito dopo il rilascio della procura speciale ex art. 365 c.p.c. Nell'ordinanza n. 2245/2021 la Corte ha infatti affermato che «il conferimento della successiva nomina non determina una consequenziale perdita del potere certificativo in capo al precedente difensore, trattandosi "dell'autentica" di un provvedimento emesso all'esito della fase del giudizio di merito nel corso del quale il legale ha esercitato il munus difensivo e in forza del quale ha ricevuto - quale destinatario - formale comunicazione dell'atto da parte della cancelleria». Ha poi aggiunto che sarebbe «irragionevole» ritenere che il difensore del merito sia, per un verso, abilitato a ricevere la comunicazione telematica della copia digitale del provvedimento conclusivo di tale fase processuale, restandone "depositario" in quanto pertinente al fascicolo informatico del giudizio di merito e, per altro, privarlo del potere di attestarne la conformità rispetto ad un atto "originale" che è entrato in suo legittimo possesso, al quale ha potuto accedere in forza della persistenza di valide credenziali e destinato ad essere prodotto nell'ambito di una fase che ne costituisce un fisiologico epilogo. Nell'ordinanza si afferma che il potere di attestare la conformità può essere alternativamente esercitato anche dal difensore nominato per il giudizio di cassazione laddove, successivamente al deposito in cancelleria della procura, abbia avanzato un'istanza di visibilità del fascicolo di merito al quale sia stato autorizzato ad accedere. Tale soluzione - conclude la Corte - è volta ad assicurare maggiore celerità negli adempimenti difensivi volti all'iscrizione del ricorso in cassazione.

Alla luce di questa pronuncia, quindi, l'attestazione di conformità può essere sottoscritta tanto dal difensore del merito, quanto dal difensore del giudizio di legittimità una volta ottenuta la procura.

4.- Colpisce e non poco in Cass. n. 2245/2021 l'uso dell'aggettivo "irragionevole", cui deve per forza di cose ricondursi il principio affermato dalle decisioni n.ri 4401/2021, 6907/2020 e 10941/2018, le quali, oltretutto, non si sono rese conto di porsi in stridente contrasto non solo con le pronunce sopra riportate, ma persino con i principi dell'assetto teleologico delle forme, dell'interpretazione conservativa e della residualità della decisione in rito che sono stati efficacemente ribaditi di recente da Cass. n. 2760/2020.

In particolare, il principio dell' "assetto teleologico delle forme" si ricava dall'art. 156 c.p.c., comma 3, il quale stabilisce che la nullità di un atto processuale non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato ed è espressione di un principio generale da cui discende che «anche quando si debba giudicare dell'ammissibilità d'una impugnazione, il giudicante deve badare alla sostanza ed al contenuto effettivo dell'atto».

In base, invece, al principio della "interpretazione conservativa" «le norme processuali, se ambigue, vanno interpretate in modo da favorire una decisione nel merito, non essendo strumenti deflattivi. Le regole processuali, infatti, costituiscono solo lo strumento per garantire la giustizia della decisione, non il fine stesso del processo»[6]. Quest'ultimo principio, oltretutto, si allinea alla giurisprudenza della CEDU che ha ripetutamente affermato che il principio di "effettività della tutela giurisdizionale" va inteso nel senso che la domanda di giustizia dei consociati debba, per quanto possibile, essere esaminata sempre e preferibilmente nel merito e nell'interpretare la norma il giudice italiano non può più ignorare le regole sovranazionali imposte dal diritto comunitario. L'art. 6, comma 3 del Trattato sull'Unione Europea (c.d. "Trattato di Lisbona", ratificato e reso esecutivo con L. 2 agosto 2008, n. 130), stabilisce che «i diritti fondamentali, garantiti dalla Convezione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (...) fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali». Per effetto di tale norma, dunque, i principi della CEDU, tra cui quello dell'effettività della tutela giurisdizionale, sono stati "comunitarizzati" e sono divenuti "principi fondanti dell'Unione Europea" che devono essere osservati da tutti i giudici nazionali.

In questo contesto normativo e giurisprudenziale, anche sovranazionale, sorprende allora, e non poco, quanto affermato dalle tre ordinanze più volte richiamate, non tanto e non solo per le conclusioni raggiunte, ma anche per la "velocità" con cui è stata liquidata la questione, senza evidentemente soppesare le conseguenze di una pronuncia di improcedibilità tanto per la parte ricorrente, quanto per il suo difensore e senza confrontarsi con i principi affermati anche dalla CEDU.

5.- Prima di concludere vorrei stimolare un'ulteriore riflessione. La norma che prevede la necessità di produrre una copia autentica del provvedimento impugnato nel giudizio di cassazione trova origine nel lontano codice del 1865 (art. 523) e fu riprodotta quasi letteralmente nel codice del 1942 (art. 369), in un'epoca in cui non c'erano strumenti informatici e le copie autentiche delle sentenze altro non erano che manoscritti della cancelleria sui quali il cancelliere poneva il timbro di copia autentica, con successiva eventuale "collazione" del difensore. Dunque, la dichiarazione di copia autentica era l'unico mezzo per stabilire se quel foglio rappresentasse realmente la sentenza oggetto di impugnazione, tanto che nel trattare la disciplina delle copie, Lodovico Mortara nel suo sempre attuale Commentario[7] scriveva che "L'uso di simili atti non può aversi dai privati in altra guisa che mediante il conseguimento di copie autentiche, al rilascio delle quali sono tenuti gli ufficiali cui è confidato il deposito…".

Oggi, però, la copia informatica scaricata dal fascicolo informatico e poi stampata reca specifici caratteri (mi riferisco alle scritte blu, alla coccarda, ai dati della firma digitale del giudice) che rendono facilmente riconoscibile il provvedimento come una copia "di fatto" autentica della sentenza. Sicché, l'attestazione di conformità del difensore appare come un inutile orpello che ci lega a doppio filo ad una storia lontana, fatta di timbri, stamponi, collazioni, ecc.

Insomma, il nostro continua ad essere un Paese che pur guardando al futuro non è del tutto ancora capace di lasciarsi alle spalle il passato e i formalismi inutili, favorendo la produzione di decisioni che non di rado trasformano le forme del processo in vere e proprie trappole processuali[8].



NOTE
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[1] Si legge nella decisione che «la copia della sentenza impugnata, allegata dal ricorrente per i fini di cui all'art. 369 c.p.p., reca allegata un'attestazione di conformità all'originale datata "8/06/2019" e sottoscritta dall'"Avv. M.C.". La procura speciale a ricorrere per cassazione, che è materialmente congiunta al ricorso stesso, il quale reca, in calce, la data del "20/05/2019" ed è stato notificato il "27/05/2019", risulta, invece, anteriore all'attestazione di conformità all'originale della sentenza impugnata ed è sottoscritta per autentica dall'"Avv. C. D.T.". L'avvocato che ha attestato la conformità all'originale della sentenza impugnata è, dunque, diverso da quello che ha proposto ricorso per cassazione, ed ha compiuto l'attestazione quando la procura a ricorrere per cassazione era già stata rilasciata ad altro avvocato».

[2] Cassazione civile, sez. III, 01/04/2010, n. 7983: "Poiché il giudizio di rinvio costituisce la prosecuzione del giudizio di primo o di secondo grado conclusosi con la pronuncia della sentenza cassata, la parte che riassume la causa davanti al giudice di rinvio non è tenuta a conferire una nuova procura al difensore che lo ha già assistito nel pregresso giudizio di merito".

[3] Cassazione civile, sez. trib., 30/04/2019, n. 11430: "Ai fini della riassunzione del giudizio in sede di rinvio è necessario il conferimento di una nuova procura alle liti in favore del difensore che abbia già assistito la parte nel solo giudizio di legittimità, atteso che, per un verso, il giudizio di rinvio si configura quale prosecuzione non del giudizio di cassazione, ma di quello di primo o di secondo grado culminato nella sentenza cassata, e, per un altro, il mandato conferito per il giudizio di legittimità, in quanto speciale, non può estendere i propri effetti anche alla successiva fase di rinvio".

[4] Cassazione civile, sez. II, 31/03/2017, n. 8525: "La nomina, nel corso del giudizio, di un secondo procuratore non autorizza, di per sé sola, in difetto di univoche espressioni contrarie, a presumere che la stessa sia fatta in sostituzione del primo, dovendosi, invece, presumere che ne sia stato aggiunto a questi un altro, e che ognuno di essi sia munito di pieni poteri di rappresentanza processuale della parte, in base al principio del carattere ordinariamente disgiuntivo del mandato stabilito dall' art. 1716, comma 2, c.c.".

[5] Cassazione civile, sez. VI, 19/01/2015, n. 730: "La procura rilasciata al difensore nel giudizio concluso con la sentenza da correggere è valida anche per la proposizione del ricorso per la correzione di errore materiale di una sentenza di cassazione ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ., in quanto il procedimento di correzione non introduce una nuova fase processuale, ma costituisce un mero incidente dello stesso giudizio, diretto solo ad adeguare l'espressione grafica all'effettiva volontà del giudice, già espressa in sentenza".

[6] Lo hanno stabilito le Sezioni Unite della Corte nella decisione n. 26242 del 2014, in cui è stato statuito il superamento "dell'assunto della inossidabile primazia del rito rispetto al merito", soggiungendo che tra più ragioni di rigetto della domanda, il giudice dovrebbe optare per quella che assicura il risultato più stabile: sicché tra un rigetto per motivi di rito e uno per ragioni afferenti al merito, il giudice dovrebbe scegliere il secondo.

[7] L. Mortara, Commentario del codice e delle leggi di procedura civile, Milano, Vol. V, pag. 600.

[8] Scrive infatti M. Di Marzio, La redazione del ricorso per cassazione, Giuffrè, 2021, pag. 15: "La verità, a mio modo di vedere, è che nel processo civile ci sono forme e ci sono trappole. È forma dire in un ricorso per cassazione qual è stato lo svolgimento del processo, quali sono i motivi di ricorso e quali sono gli atti e i documenti su cui i motivi si fondano: altrimenti la Corte di cassazione non è messa in grado di fare il proprio lavoro. È una trappola dire che il ricorso per cassazione va cestinato se la copia analogica della sentenza impugnata, oppure la copia analogica del ricorso manca della famigerata attestazione di conformità: è una trappola perché quell'attestazione non serve a nulla, non serve a far funzionare bene il processo di cassazione, ma è il prodotto di un legislatore un po' paranoico. Difatti, o l'avvocato che ha scaricato la sentenza dal suo pc è un falsario, e allora l'attestazione di conformità non serve a niente perché un falsario falsificherebbe anche quella; o non è un falsario, e questa per la verità è l'unica ipotesi in cui mi sono imbattuto e allora l'attestazione di conformità non serve a niente, perché quella scaricata dal pc non può che essere altro che una stampa del documento informatico".


















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