Dell'affido condiviso. Dalla residenza privilegiata alla partecipazione dei genitori alla quotidianità dei figli
Pubblicato il 07/04/17 00:00 [Articolo 1537]
1. Capacità genitoriali omogenee
1.1 Risposta giurisdizionale
L'affido condiviso attua al contempo il diritto di ogni genitore a mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30 cost.) ed il diritto
della prole (art. 315 bis primo comma c.c.) a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori nonché di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.